TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ST TT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4757/2023 R.G. avente ad oggetto: “servitù” vertente
TRA
c.f.: in persona del procuratore p.t. avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Parte_2
Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano (MI), alla via
Correggio n.43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CE NT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla
Via dei Mille n.16, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.09.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti..
1 R.G. n. 4757/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la società premessa Parte_1 la sua qualità di concessionaria della servitù di metanodotto costituita a carico del fondo di proprietà dell'odierno resistente (concedente), sito in Marano di Napoli alla
Via Comunale Iummella n.17 ed identificato in catasto al foglio 4, mappali 1254 e
1069 (ex 11), giusta scrittura privata autenticata dapprima nel novembre 1989 e poi nell'ottobre 1990 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli in data 12.11.1990, deduceva, in primo luogo, che il predetto contratto poneva espressamente in capo al concedente l'obbligo di non costruire “nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 6 dall'asse della tubazione;
nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione” (sic art. 1.4), autorizzando essa concessionaria ad accedere “liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi” (sic art. 2.5) e prevedendo l'impegno del concedente “ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e
l'esercizio della servitù” (sic art.2.6).
Rappresentava come, a seguito di sopralluogo effettuato dai propri incaricati, essa istante riscontrava all'interno della fascia di terreno asservita un fabbricato e relative opere accessorie (piazzale asfaltato, serbatoio GPL, manufatti in cemento e mattoni, scala in cemento, vialetti pavimentati, passaggi carrabili ed impianto di illuminazione), in palese violazione del costituito diritto di servitù.
Esponeva infine, che, malgrado l'inoltro di diffide stragiudiziali, il si CP_1 rendeva inottemperante all'obbligo di rimuovere i manufatti installati all'interno della fascia di terreno gravata dal peso e che l'esperito tentativo di mediazione aveva sortito esito negativo a cagione della mancata partecipazione dell'odierno resistente.
Per tali motivi chiedeva accertarsi la violazione da parte del sig. Controparte_1 del diritto di servitù di metanodotto vantato da essa società istante per la posa,
l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del metanodotto convenzionalmente
2 R.G. n. 4757/2023
denominato “Diramazione per DN 600 (24”) -12 bar, e, per l'effetto, Pt_3 condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo di sua proprietà; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda produceva: 1) Procura notarile;
2) Procura alle liti;
3) Contratto di servitù; 4) Visure;
5) Certificato di residenza;
6) Rilievo e Rapporto fotografico;
7) Come costruito;
8) Diffida del 27.10.2021; 9) Atto di Intimazione e
Diffida Stragiudiziale del 13.12.2021; 10) Invito alla mediazione;
11) Verbale mediazione negativo.
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, in data 30.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, premetteva, in primo luogo, di essere divenuto proprietario del fondo per cui è causa in virtù di successione testamentaria della madre , la quale ebbe ad acquistare il cespite, Persona_1 sul quale insisteva una casa colonica oggetto di lavori di ristrutturazione regolarmente assentiti, con atto notarile del 09.04.1997, nel quale era assente qualsivoglia riferimento ad una servitù di metanodotto in favore della società istante. Nel rappresentare di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del peso solo in occasione della prima diffida datata 27.10.2021, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione per estinzione della servitù ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1073 c.c., non avendo la , nei trent'anni trascorsi dalla Pt_1 costituzione della stessa, mai contestato l'esistenza delle opere realizzate sul fondo servente in violazione di quanto prescritto dalla servitù.
Ad avviso del comparente a medesima conclusione si perveniva retrodatando il dies
a quo del termine prescrizionale alla data di acquisto del terreno da parte della di lui madre (i.e. anno 1997).
Nel merito, il , nel ribadire la preesistenza dei manufatti rurali sul fondo CP_1 servente rispetto alla costituzione della servitù, eccepiva che tutte le opere realizzate erano poste ad una distanza superiore ai 6 metri dall'asse della tubazione, ivi compreso il muro di recinzione dell'intero fabbricato, ad invarianza della destinazione agraria della superficie asservita e della profondità di posa della tubazione a fronte delle coltivazioni e piantagioni ivi insistenti.
Concludeva rappresentando l'assenza di pericoli per l'impianto e la libertà in capo alla controparte di accedere in qualsiasi momento con mezzi propri e con proprio
3 R.G. n. 4757/2023
personale per le ordinarie e straordinarie attività di manutenzione e monitoraggio dell'impianto stesso.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 13.12.2023, il giudice, all'esito del contraddittorio, si riserva.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 23.01.2024, nominava quale CTU la dott.ssa , poi sostituita Persona_2 dall'arch. , che depositava in data 23.07.2024 l'elaborato peritale. Persona_3
La causa veniva poi rinviata all'udienza del 30.09.2025 per la rimessione della causa in decisione con i termini ex art. 189 c.p.c. Con ordinanza del
29.10.25, il giudice – viste le conclusioni formulate - tratteneva la causa in decisione.
***
Osserva il tribunale, in via preliminare, che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione depositato l'08.05.2023).
Passando alla disamina della res controversa, va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale del diritto di servitù sollevata dal resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta per la motivazione che segue.
In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (sic: Cass. civ., Sez. II, n. 11054 del 5 aprile
2022; conf.: Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 6647 del 12 giugno 1991).
Applicandosi tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, a fronte dell'eccepito non uso ultraventennale da parte della ricorrente dell'area di sedime asservita dal diritto di servitù, il resistente non ha assolto all'onere della prova su di lui incombente circa il non uso.
Ad abundantiam, si rileva come l'ausiliare del giudice, sulla base della prodotta
Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio da parte della
4 R.G. n. 4757/2023
, abbia constatato il regolare funzionamento del metanodotto oggetto di Pt_1 servitù (cfr. p. 8 della perizia in atti depositata in data 23.07.2024).
Venendo al merito, ritiene il giudicante che la domanda attorea afferente l'accertamento dell'illegittimità delle opere insistenti sul fondo di proprietà dell'odierno resistente, attesa l'asserita violazione del diritto di servitù di metanodotto costituita a carico di quest'ultimo, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento, ai sensi dell'art. 872 c.c., è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 1079 c.c. “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”. Tuttavia, “colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare, qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (cfr. Cass. civ. n. 25809/2013). Rileva, altresì, che
“l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente
l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata, è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure
l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento” (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 18890 del 08.09.2014; n. 113 del
04.01.2017).
Si rileva, altresì, affinché un diritto reale su cosa altrui possa essere opponibile al proprietario del fondo servente è necessaria la presenza, alternativa, di due condizioni, e cioè la sua menzione nell'atto di acquisto del proprietario del fondo servente oppure la sua trascrizione nei registri immobiliari: in questo senso la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “La servitù volontariamente
5 R.G. n. 4757/2023
costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti” (v. Cass. Civ., sent. n. 21501 del 31.08.2018).
Nel caso di specie, appare provato per tabulas che la ora Parte_1 Parte_1
, è concessionaria della servitù per la realizzazione, l'esercizio, la
[...] manutenzione e la sorveglianza del metanodotto denominato “Diramazione per
Mugnano” DN 600 (24”) -12 bar a carico del fondo di proprietà del sig. CP_1
sito in Marano di Napoli (NA) alla via Iummella n.17 e identificato al catasto
[...] terreni dall'attuale foglio 4 mappali 1254 e 1069 (ex 11) (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta) giusta scrittura privata autenticata in data 3.11.1989 Rep. n. 38898 e in data 7.11.1989 Rep. 38939 dal
Dr. , Notaio in Napoli e in data 17.10.1990 Rep. 26578 dal Dr. Persona_4 [...]
Notaio in Gragnano, registrata a Castellammare di Stabia il 23.10.1990 Per_5 al n. 2336 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il
12.11.1990 al n. 34755 del Reg. Gen. e al n. 25963 del Reg. Part.
Nella predetta scrittura sono previsti i seguenti obblighi “art. 1.4) pone in capo alla
Concedente l'obbligo di non costruire “nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 6 dall'asse della tubazione;
nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”; art. 2.5) autorizza la Concessionaria CP_2 ad accedere liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti
[...] con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
art. 2.6), la Concedente “si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù” non costruire opera di qualsiasi genere, come anche fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt sei dall'asse della tubazione, nonchè di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”. Come rilevato dal CTU, poi, nell'anno 2001 è stata rilasciata sul fondo per cui è causa concessione edilizia n. 95 per la
6 R.G. n. 4757/2023
realizzazione di una casa rurale e annesso agricolo, salvo il diritto dei terzi (p. 5 della perizia in atti).
Tanto premesso, gli esiti dell'istruttoria processuale, fondatasi sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e sull'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio da parte dell'arch. , depongono per l'accoglimento Persona_3 della domanda, avendo integralmente confermato le deduzioni svolte da parte ricorrente.
Sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, deve, infatti, certamente ritenersi che nella fascia di terreno asservita dal diritto di servitù in favore della società ricorrente insistano opere che violano l'anzidetto diritto.
Valore probatorio privilegiato va, infatti, riconosciuto alla relazione peritale, della quale si condividono le risultanze, stante la relativa completezza contenutistica, il rigore logico e l'attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni tecniche da parte del CTP di parte resistente. Il CTU ha, invero, espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio della documentazione esaminata.
Segnatamente il CTU, in occasione del sopralluogo presso i luoghi di causa, con l'ausilio del rilievo grafico effettuato dalla come versato in atti e di un operaio Pt_1 specializzato , ha attestato l'effettiva presenza nella fascia di terreno asservita Pt_1 di opere violative del diritto di servitù in favore dell'odierna istante, e precisamente, partendo dal cancello di ingresso carrabile della villa lotto 1069, fino alla recinzione che chiude il lotto 1254 con quello limitrofo: “
1. Serbatoio GPL sul lotto p.lla 1069
2. I due cancelli sia pedonale e carrabile sia per p.lla 1069 che p.lla 1254 3. Parti di pavimentazione e muretti bassi nella p.lla 1069 4. L'intera recinzione muraria lotti serventi, sia su strada che con lotti limitrofi 5. Alberi di alto fusto (palme) 6. Parte di fabbricato (porzione dello spigolo del fabbricato, che ricade nel lotto p.lla 1254, distante 5,70 mt dall'asse del metanodotto) 7. Qualunque canalizzazione o opera fognaria non visibile, perché interrate” (cfr. p. 5 della perizia in atti depositata in data 23.07.2024).
Il perito, in risposta al quesito sub c), ha, infine, rilevato che i manufatti, gli alberi e le pavimentazioni, violativi dell'art. 2.6) della scrittura privata costitutiva della
7 R.G. n. 4757/2023
servitù volontaria, “indubbiamente ostacolano le attività manutentive del metanodotto” (cfr. p. 9 della perizia in atti).
Alla luce delle svolte considerazioni deve, dunque, ritenersi che i manufatti insistenti sull'area asservita dal diritto di servitù in favore della società concessionaria violano il predetto diritto, ostacolando le attività manutentive dell'impianto di metanodotto.
Ne consegue la condanna del sig. alla rimozione immediata delle Controparte_1 opere realizzate su tale area, con esclusione delle palme per le quali non vi è contestazione né in ricorso né nelle lettere di diffida allegate in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
Gli esborsi di CTU, liquidati con separato decreto, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente, sono definitivamente poste a carico di CP_1
, soccombente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come innanzi proposta, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e dichiara la violazione da parte del sig. Controparte_1
(c.f.: ) del diritto di servitù di metanodotto vantato dalla C.F._1 per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la Parte_1 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Diramazione per
Mugnano” DN 600 (24”) -12 bar, a carico del fondo di proprietà del sig. CP_1
sito in Marano di Napoli (NA) alla via Iummella n.17 (identificato al
[...] catasto terreni al foglio 4 mappali 1254 e 1069 (ex 11)
2. Condanna, per l'effetto, il sig. al ripristino dello status quo Controparte_1 ante, con rimozione di quanto rinvenuto dal CTU come in parte motiva indicato a pag. 7, violativo dell'art.
2.6 della scrittura privata conclusa tra le parti costitutiva del diritto di servitù, con esclusione delle palme in quanto non oggetto di contestazione;
3. Condanna il resistente, , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
,, delle spese di giudizio che si liquidano in euro per esborsi ed Parte_1 euro 5261,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella
8 R.G. n. 4757/2023
misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, il 6.11.2025
Il giudice
Dott.ssa ST TT
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ST TT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4757/2023 R.G. avente ad oggetto: “servitù” vertente
TRA
c.f.: in persona del procuratore p.t. avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Parte_2
Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano (MI), alla via
Correggio n.43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CE NT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla
Via dei Mille n.16, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.09.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti..
1 R.G. n. 4757/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la società premessa Parte_1 la sua qualità di concessionaria della servitù di metanodotto costituita a carico del fondo di proprietà dell'odierno resistente (concedente), sito in Marano di Napoli alla
Via Comunale Iummella n.17 ed identificato in catasto al foglio 4, mappali 1254 e
1069 (ex 11), giusta scrittura privata autenticata dapprima nel novembre 1989 e poi nell'ottobre 1990 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli in data 12.11.1990, deduceva, in primo luogo, che il predetto contratto poneva espressamente in capo al concedente l'obbligo di non costruire “nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 6 dall'asse della tubazione;
nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione” (sic art. 1.4), autorizzando essa concessionaria ad accedere “liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi” (sic art. 2.5) e prevedendo l'impegno del concedente “ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e
l'esercizio della servitù” (sic art.2.6).
Rappresentava come, a seguito di sopralluogo effettuato dai propri incaricati, essa istante riscontrava all'interno della fascia di terreno asservita un fabbricato e relative opere accessorie (piazzale asfaltato, serbatoio GPL, manufatti in cemento e mattoni, scala in cemento, vialetti pavimentati, passaggi carrabili ed impianto di illuminazione), in palese violazione del costituito diritto di servitù.
Esponeva infine, che, malgrado l'inoltro di diffide stragiudiziali, il si CP_1 rendeva inottemperante all'obbligo di rimuovere i manufatti installati all'interno della fascia di terreno gravata dal peso e che l'esperito tentativo di mediazione aveva sortito esito negativo a cagione della mancata partecipazione dell'odierno resistente.
Per tali motivi chiedeva accertarsi la violazione da parte del sig. Controparte_1 del diritto di servitù di metanodotto vantato da essa società istante per la posa,
l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del metanodotto convenzionalmente
2 R.G. n. 4757/2023
denominato “Diramazione per DN 600 (24”) -12 bar, e, per l'effetto, Pt_3 condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo di sua proprietà; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda produceva: 1) Procura notarile;
2) Procura alle liti;
3) Contratto di servitù; 4) Visure;
5) Certificato di residenza;
6) Rilievo e Rapporto fotografico;
7) Come costruito;
8) Diffida del 27.10.2021; 9) Atto di Intimazione e
Diffida Stragiudiziale del 13.12.2021; 10) Invito alla mediazione;
11) Verbale mediazione negativo.
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, in data 30.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, premetteva, in primo luogo, di essere divenuto proprietario del fondo per cui è causa in virtù di successione testamentaria della madre , la quale ebbe ad acquistare il cespite, Persona_1 sul quale insisteva una casa colonica oggetto di lavori di ristrutturazione regolarmente assentiti, con atto notarile del 09.04.1997, nel quale era assente qualsivoglia riferimento ad una servitù di metanodotto in favore della società istante. Nel rappresentare di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del peso solo in occasione della prima diffida datata 27.10.2021, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione per estinzione della servitù ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1073 c.c., non avendo la , nei trent'anni trascorsi dalla Pt_1 costituzione della stessa, mai contestato l'esistenza delle opere realizzate sul fondo servente in violazione di quanto prescritto dalla servitù.
Ad avviso del comparente a medesima conclusione si perveniva retrodatando il dies
a quo del termine prescrizionale alla data di acquisto del terreno da parte della di lui madre (i.e. anno 1997).
Nel merito, il , nel ribadire la preesistenza dei manufatti rurali sul fondo CP_1 servente rispetto alla costituzione della servitù, eccepiva che tutte le opere realizzate erano poste ad una distanza superiore ai 6 metri dall'asse della tubazione, ivi compreso il muro di recinzione dell'intero fabbricato, ad invarianza della destinazione agraria della superficie asservita e della profondità di posa della tubazione a fronte delle coltivazioni e piantagioni ivi insistenti.
Concludeva rappresentando l'assenza di pericoli per l'impianto e la libertà in capo alla controparte di accedere in qualsiasi momento con mezzi propri e con proprio
3 R.G. n. 4757/2023
personale per le ordinarie e straordinarie attività di manutenzione e monitoraggio dell'impianto stesso.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 13.12.2023, il giudice, all'esito del contraddittorio, si riserva.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 23.01.2024, nominava quale CTU la dott.ssa , poi sostituita Persona_2 dall'arch. , che depositava in data 23.07.2024 l'elaborato peritale. Persona_3
La causa veniva poi rinviata all'udienza del 30.09.2025 per la rimessione della causa in decisione con i termini ex art. 189 c.p.c. Con ordinanza del
29.10.25, il giudice – viste le conclusioni formulate - tratteneva la causa in decisione.
***
Osserva il tribunale, in via preliminare, che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione depositato l'08.05.2023).
Passando alla disamina della res controversa, va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale del diritto di servitù sollevata dal resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta per la motivazione che segue.
In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (sic: Cass. civ., Sez. II, n. 11054 del 5 aprile
2022; conf.: Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 6647 del 12 giugno 1991).
Applicandosi tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, a fronte dell'eccepito non uso ultraventennale da parte della ricorrente dell'area di sedime asservita dal diritto di servitù, il resistente non ha assolto all'onere della prova su di lui incombente circa il non uso.
Ad abundantiam, si rileva come l'ausiliare del giudice, sulla base della prodotta
Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio da parte della
4 R.G. n. 4757/2023
, abbia constatato il regolare funzionamento del metanodotto oggetto di Pt_1 servitù (cfr. p. 8 della perizia in atti depositata in data 23.07.2024).
Venendo al merito, ritiene il giudicante che la domanda attorea afferente l'accertamento dell'illegittimità delle opere insistenti sul fondo di proprietà dell'odierno resistente, attesa l'asserita violazione del diritto di servitù di metanodotto costituita a carico di quest'ultimo, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento, ai sensi dell'art. 872 c.c., è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 1079 c.c. “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”. Tuttavia, “colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare, qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (cfr. Cass. civ. n. 25809/2013). Rileva, altresì, che
“l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente
l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata, è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure
l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento” (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 18890 del 08.09.2014; n. 113 del
04.01.2017).
Si rileva, altresì, affinché un diritto reale su cosa altrui possa essere opponibile al proprietario del fondo servente è necessaria la presenza, alternativa, di due condizioni, e cioè la sua menzione nell'atto di acquisto del proprietario del fondo servente oppure la sua trascrizione nei registri immobiliari: in questo senso la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “La servitù volontariamente
5 R.G. n. 4757/2023
costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti” (v. Cass. Civ., sent. n. 21501 del 31.08.2018).
Nel caso di specie, appare provato per tabulas che la ora Parte_1 Parte_1
, è concessionaria della servitù per la realizzazione, l'esercizio, la
[...] manutenzione e la sorveglianza del metanodotto denominato “Diramazione per
Mugnano” DN 600 (24”) -12 bar a carico del fondo di proprietà del sig. CP_1
sito in Marano di Napoli (NA) alla via Iummella n.17 e identificato al catasto
[...] terreni dall'attuale foglio 4 mappali 1254 e 1069 (ex 11) (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta) giusta scrittura privata autenticata in data 3.11.1989 Rep. n. 38898 e in data 7.11.1989 Rep. 38939 dal
Dr. , Notaio in Napoli e in data 17.10.1990 Rep. 26578 dal Dr. Persona_4 [...]
Notaio in Gragnano, registrata a Castellammare di Stabia il 23.10.1990 Per_5 al n. 2336 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il
12.11.1990 al n. 34755 del Reg. Gen. e al n. 25963 del Reg. Part.
Nella predetta scrittura sono previsti i seguenti obblighi “art. 1.4) pone in capo alla
Concedente l'obbligo di non costruire “nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 6 dall'asse della tubazione;
nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”; art. 2.5) autorizza la Concessionaria CP_2 ad accedere liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti
[...] con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
art. 2.6), la Concedente “si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù” non costruire opera di qualsiasi genere, come anche fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt sei dall'asse della tubazione, nonchè di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”. Come rilevato dal CTU, poi, nell'anno 2001 è stata rilasciata sul fondo per cui è causa concessione edilizia n. 95 per la
6 R.G. n. 4757/2023
realizzazione di una casa rurale e annesso agricolo, salvo il diritto dei terzi (p. 5 della perizia in atti).
Tanto premesso, gli esiti dell'istruttoria processuale, fondatasi sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e sull'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio da parte dell'arch. , depongono per l'accoglimento Persona_3 della domanda, avendo integralmente confermato le deduzioni svolte da parte ricorrente.
Sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, deve, infatti, certamente ritenersi che nella fascia di terreno asservita dal diritto di servitù in favore della società ricorrente insistano opere che violano l'anzidetto diritto.
Valore probatorio privilegiato va, infatti, riconosciuto alla relazione peritale, della quale si condividono le risultanze, stante la relativa completezza contenutistica, il rigore logico e l'attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni tecniche da parte del CTP di parte resistente. Il CTU ha, invero, espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio della documentazione esaminata.
Segnatamente il CTU, in occasione del sopralluogo presso i luoghi di causa, con l'ausilio del rilievo grafico effettuato dalla come versato in atti e di un operaio Pt_1 specializzato , ha attestato l'effettiva presenza nella fascia di terreno asservita Pt_1 di opere violative del diritto di servitù in favore dell'odierna istante, e precisamente, partendo dal cancello di ingresso carrabile della villa lotto 1069, fino alla recinzione che chiude il lotto 1254 con quello limitrofo: “
1. Serbatoio GPL sul lotto p.lla 1069
2. I due cancelli sia pedonale e carrabile sia per p.lla 1069 che p.lla 1254 3. Parti di pavimentazione e muretti bassi nella p.lla 1069 4. L'intera recinzione muraria lotti serventi, sia su strada che con lotti limitrofi 5. Alberi di alto fusto (palme) 6. Parte di fabbricato (porzione dello spigolo del fabbricato, che ricade nel lotto p.lla 1254, distante 5,70 mt dall'asse del metanodotto) 7. Qualunque canalizzazione o opera fognaria non visibile, perché interrate” (cfr. p. 5 della perizia in atti depositata in data 23.07.2024).
Il perito, in risposta al quesito sub c), ha, infine, rilevato che i manufatti, gli alberi e le pavimentazioni, violativi dell'art. 2.6) della scrittura privata costitutiva della
7 R.G. n. 4757/2023
servitù volontaria, “indubbiamente ostacolano le attività manutentive del metanodotto” (cfr. p. 9 della perizia in atti).
Alla luce delle svolte considerazioni deve, dunque, ritenersi che i manufatti insistenti sull'area asservita dal diritto di servitù in favore della società concessionaria violano il predetto diritto, ostacolando le attività manutentive dell'impianto di metanodotto.
Ne consegue la condanna del sig. alla rimozione immediata delle Controparte_1 opere realizzate su tale area, con esclusione delle palme per le quali non vi è contestazione né in ricorso né nelle lettere di diffida allegate in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
Gli esborsi di CTU, liquidati con separato decreto, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente, sono definitivamente poste a carico di CP_1
, soccombente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come innanzi proposta, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e dichiara la violazione da parte del sig. Controparte_1
(c.f.: ) del diritto di servitù di metanodotto vantato dalla C.F._1 per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la Parte_1 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Diramazione per
Mugnano” DN 600 (24”) -12 bar, a carico del fondo di proprietà del sig. CP_1
sito in Marano di Napoli (NA) alla via Iummella n.17 (identificato al
[...] catasto terreni al foglio 4 mappali 1254 e 1069 (ex 11)
2. Condanna, per l'effetto, il sig. al ripristino dello status quo Controparte_1 ante, con rimozione di quanto rinvenuto dal CTU come in parte motiva indicato a pag. 7, violativo dell'art.
2.6 della scrittura privata conclusa tra le parti costitutiva del diritto di servitù, con esclusione delle palme in quanto non oggetto di contestazione;
3. Condanna il resistente, , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
,, delle spese di giudizio che si liquidano in euro per esborsi ed Parte_1 euro 5261,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella
8 R.G. n. 4757/2023
misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, il 6.11.2025
Il giudice
Dott.ssa ST TT
9