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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8352 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Cristallino presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Celle, n. 2,
E
C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marinella de Nigris e
Raffaele Sibilio, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci, n. 29,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio il 20/02/1999 a
[...]
Napoli, e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Per_1
1 Napoli il 03.03.2000), e (nato a [...] il [...]), Per_2 entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, deducevano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni, era venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
pertanto, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza pubblicata in data 30.09.2024, su parere conforme del
PM, era pronunciata la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso e contestualmente era fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile.
All'udienza del 15.04.2025, le parti, presenti personalmente e assistite dai difensori costituiti, si riportavano al ricorso, confermavano che la separazione era perdurata dalla prima comparizione dinnanzi al Giudicante, che non era intervenuta riconciliazione e che intendevano procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nel ricorso e di cui alla sentenza di separazione. Il Giudice relatore, preso atto e rilevato che non era stata depositata l'attestazione rilasciata dalla
Cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza separativa emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 30.09.2024, rinviava in trattazione scritta all'udienza del 12.05.2025, onerando le difese delle parti al deposito.
In data 28.04.2025, le parti depositavano telematicamente attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 388/2024 depositata il 30.09.2024.
Con ordinanza del 13.05.2025, il Tribunale, visto il parere favorevole del PM del 16.04.2025, riservava la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc.
2 Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale per la separazione consensuale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ribadito la propria volontà che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli;
2. confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata nel Comune di Napoli alla via Jannelli, 190, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della dott.ssa che l'abiterà insieme Parte_2 ai figli;
3. confermare che il dott. corrisponderà il mantenimento Parte_1 ai figli, e , mediante la corresponsione di un Per_1 Per_2 importo mensile direttamente in loro favore per ogni loro esigenza ordinaria e straordinaria, necessaria al percorso di crescita fino alla loro autonomia economica e lavorativa;
4. confermare che il dott. contribuirà alle spese per la Parte_1 gestione del suddetto immobile assegnato alla dott.ssa Pt_2 accollandosi le spese di collaborazione domestica per le ore attualmente assunte dalla domestica in contratto, mentre, a parte, verserà le spese di utenze, condominio ed imposte, sino alla concorrenza di € 400,00 mensili entro il giorno 4 di ogni mese;
5. il dott. si obbliga a concedere alla dott.ssa l'uso Parte_1 Pt_2 esclusivo dell' autovettura Srnart tg.FS344SV, dallo stesso condotto in locazione, garantendo alla coniuge, alla naturale scadenza del predetto contratto di noleggio, la corresponsione di € 300,00 mensili;
6. determinare in €1.500,00 l'importo dell'assegno divorzile che il dott.
verserà alla dott.ssa entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno quattro di ogni mese tramite accredito in c/c o a mezzo
3 bonifico bancario sul IBAN n. [...]l 001 0000238492 relativo al conto corrente intestato alla dott. ed acceso presso la Pt_2
Banca Credem, Filiale di Napoli, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
7. per tutti gli altri accordi relativi agli altri rapporti patrimoniali indicati in sede di separazione, confermare laddove non ancora adempiuti, per cause indipendenti dalla volontà della parti, tutte le obbligazioni assunte tra i coniugi;
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20.02.1999 (atto n. 25, p.
II, s. B, sez. , reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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