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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 58/ 2023
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIAROSARIA ANNA IZZO presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA PROTA,79 - TORRE ANNUNZIATA- Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in CP_1
Roma alla Vai Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal Funz. del. con il quale elettivamente domicilia in Controparte_2
VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, il cui requisito sanitario è stato già riconosciuto nella espletata procedura di ATP. Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente premesso di avere il requisito sanitario previsto per l'assegno di
1 invalidità, che l' non aveva riconosciuto il conseguente CP_1 diritto, nonostante il riconoscimento del requisito sanitario in sede di A.T.P. e la presenza degli altri requisiti amministrativi, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto, con condanna dell al pagamento della prestazione in parola, degli CP_3 accessori maturati e delle spese di giudizio da attribuire al procuratore. L' si è costituito e ha resistito alla domanda attorea. CP_1
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_4 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i giudizi CP_5 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato legittimato passivo CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania).
2 In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle CP_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, al riguardo le domande amministrative di assegno e pensione devono considerarsi analoghe e fungibili. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di invalidità civile. Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile):
3 uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in sede di ATP. Al riguardo, ad avviso del presente giudice, quello che conta è che in sede di ATP sia emerso il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile, che deve ritenersi comunque accertato. Altri profili potevano rilevare per quello che riguarda il regime delle spese del procedimento di ATP. Il CTU in sede di ATP, a conclusione delle indagini effettuate, accertava che il ricorrente e' affetto da patologie che comportano l'invalidità non inferiore al 74%. Indi tanto premesso questo giudicante, recependo le conclusioni del consulente dichiara che il ricorrente risulta invalido, come da risultanze della CTU espletata in sede di ATP,i e si trova nelle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del beneficio invocato fino alla data indicata in dispositivo. Indi tanto premesso questo giudicante recependo le conclusioni del consulente dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del beneficio invocato. Nel presente giudizio infine è emersa la sussistenza delle ulteriori condizioni amministrative, ed in particolare di quella inerente al reddito, necessarie per il riconoscimento dei benefici invocati, fino al 1/1/2022. La prestazione quindi dovrà essere pagata fino a tale data. Saranno inoltre dovuti gli accessori ai sensi di quanto disposto dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91 (come interpretato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5895/96). In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' a pagare al ricorrente l'assegno di invalidità CP_1 ex l. 118/71 dal 20/07/2019 fino al 1/1/2022 oltre accessori come per legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in complessivi € 1750,00, comprensivi di spese generali al 15
%, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata 19/5/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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