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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 32199/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
Oggi 15/05/2025 ad ore 15.59 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Marco SORBATTI, , in sostituzione dell'Avv. ZANATI FABIO, giusta verbale delega;
per il resistente l'Avv. GALLO ANNAMARIA e il Signor Controparte_1
Il G.I. pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice Dr Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32199/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio ZANATI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via San Francesco d' Assisi nr. 8;
PARTE
OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
), Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Annamaria GALLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano viale Don Luigi Orione nr. 18; PARE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per parte opponente: come da ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni);
per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta (da intendersi qui trascritta nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivisti gli atti del procedimento monitorio, nonché i processi verbali delle udienze in data 19.11.2024, 23.1.2025 - nel corso della quale il Signor ed il Signor Pt_1
formulavano le rispettive proposte per la definizione della Controparte_1
vertenza, senza, tuttavia, riuscire a conciliarsi -, 13.2.2025, 20.3.2025, nonché l'
Ordinanza riservata datata 4.3.2025;
considerato che:
• ha proposto opposizione avverso al Decreto Parte_1
Ingiuntivo nr. 10882/2024 (R.G. nr. 21919/2024 Rep. nr. 7885/2024 del
30.7.2024) provvisoriamente esecutivo emesso in data 23.7.2024 dal Tribunale di
Milano (Giudice Dr Roberta Sperati) su ricorso di Controparte_1
e già Soci della Controparte_2 Controparte_3
estinta per il pagamento della Controparte_4
somma di Euro 44.371,64, oltre interessi da domanda e spese di procedimento, importo richiesto a titolo di pagamento dei canoni di locazione e dalla indennità di occupazione relativamente al capannone industriale sito in Via Longa nr. 11 a Fizzonasco di Pieve Emanuele, dal 15 Luglio 2010 sino al 19 Gennaio 2013, allorchè veniva eseguita l' Ordinanza di Convalida dello per morosità del Pt_2
Tribunale di Milano;
• l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi) che: il provvedimento monitorio costituirebbe una illegittima duplicazione del Decreto Ingiuntivo nr. 23741/2013
R.G. nr. 40114/2013 Rep. nr. 18543/2013 del 26.5.2013) emesso in data
12.6.2013 dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Carmela Gallina) su ricorso della per il medesimo importo, munito di Controparte_4
formula esecutiva il 10.7.2013 ed in relazione al quale era stato emesso atto di precetto il g. 8.8.2013, poi rinnovato in data 18.7.2022, precetto annullato in data
13.5.2024, con Sentenza del Tribunale di Milano nr. 5113/2024 del 13-16.5.2024
(Giudice Dr Laura C. Stella), posto che la Società precettante si era estinta nell'anno 2018 (cancellazione dal Registro delle Imprese del 24.4.2018) e, pertanto, non poteva agire esecutivamente in forza del titolo posto a base del precetto;
gli opposti sarebbero privi di legittimazione attiva, posto che ciascuno di essi avrebbe dovuto agire pro-quota e non per l'intero; sarebbe intervenuta rinuncia al credito della Società cancellata dal registro delle imprese, che avrebbe dichiarato, in sede di cancellazione, la insussistenza di crediti da esigere;
il credito per interessi sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale;
• l'opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che: non sussisteva duplicazione del titolo, avendo gli ex Soci ichiesto il recupero del CP_1
credito originario nella loro veste di aventi diritto, per colmare il difetto formale riscontrato nel precetto annullato;
sussisteva legittimazione attiva di costoro a ricorrere in via monitoria per ottenere il pagamento dell'intero credito;
l'assenza di prova della rinuncia al credito;
l'impossibilità di ritenere prescritto il diritto di credito per interessi, non essendo decorso il termine quinquennale;
• dopo la discussione finale la causa è stata definita con la lettura della Sentenza;
ritenuto in diritto che: • non sussista duplicazione del titolo, posto che gli opposti, ex Soci della
Società cancellata dal Registro delle Controparte_4
Imprese, in conformità alle indicazioni contenute nella Sentenza del Tribunale di
Milano nr. 5113/2024 del 13-16.5.2024, hanno agito in giudizio per recuperare il credito di cui gli stessi erano divenuti titolari, dopo l'estinzione delle Società;
• sussista legittimazione degli opposti a richiedere il pagamento dell'intero credito, in proprio favore, posto dalla cancellazione della Società deriva il trasferimento unitario dei diritti facenti capo alla persona giuridica estinta agli ex Soci, in regime di comunione indivisa (cfr. precedenti citati da parte opposta);
• manca la prova documentale dell'asserita rinuncia al credito, essendo invece presenti in atti plurime richieste di pagamento del dovuto, contenute sia nei ricorsi monitori prodotti, sia nella intimazione di pagamento datata 25 Maggio 2023 della difesa di parte opposta, trasmessa via pec all'opponente il 27 Maggio 2023 (cfr. ultimo dei documenti prodotti sub nr. 11 da parte opposta);
• gli interessi, dovuti dalla data della domanda - ovvero dal 15.6.2024, data del deposito del ricorso monitorio - al saldo, come da provvedimento monitorio del
23.7.2024, non risultano estinti per prescrizione e, pertanto, restano dovuti;
• le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto del valore della controversia e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10882/2024 (R.G. nr.
21919/2024 Rep. nr. 7885/2024 del 30.7.2024) emesso in data 23.7.2024 dal
Tribunale di Milano (Giudice Dr Roberta Sperati) e conferma integralmente il decreto stesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.257,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 15 Maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta