Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/05/2025, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09612/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9612 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- del 15.01.2016 presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 aprile 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6.09.2021 e pervenuto in Segreteria in data 4.10.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto di essere nativo del Bangladesh e di aver presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 15.01.2016.
Esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 19.05.2021, l’Amministrazione respingeva la domanda dell’interessato, non ravvisando la coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza.
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, il ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e inadeguata/erronea motivazione.
In data 6.10.2021 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando relazione degli Uffici e documenti.
In data 27.03.2025 il ricorrente depositava documenti.
All’udienza del 11.04.2025, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
A seguito dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente, sono stati rilevati a carico del richiedente diversi elementi pregiudizievoli, tra i quali si annoverano due decreti penali di condanna emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, rispettivamente in data 14 ottobre 2016, divenuto esecutivo il 9 febbraio 2017, e in data 19 luglio 2018, esecutivo il 16 settembre 2018.
Entrambi i provvedimenti riguardano condanne per i reati di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 del codice penale, e di introduzione e commercio di prodotti recanti segni falsi, ai sensi dell’art. 474 c.p.
A tali condanne si aggiunge il coinvolgimento del medesimo in un procedimento penale (n.-OMISSIS-), avente ad oggetto la presunta violazione degli artt. 474, 110, 648 e 61, comma 2, c.p., per fatti relativi alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, commessi in concorso con la coniuge.
Inoltre, risulta che, in data 12 ottobre 2009, il soggetto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Bordighera, altresì, per il reato di rapina.
Nonostante tale quadro giudiziario, certo non di poco conto, il richiedente ha dichiarato espressamente, all’atto della presentazione dell’istanza per l’ottenimento della cittadinanza italiana, di non essere sottoposto a procedimenti penali, mediante la compilazione dell’apposito modulo predisposto per l’autocertificazione dello stato giudiziario ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
A ciò si aggiungono le risultanze acquisite attraverso il sistema informativo “Punto Fisco” dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui, per gli anni d’imposta 2017 e 2018, il reddito dichiarato dal richiedente e dal suo nucleo familiare è risultato inferiore rispetto ai parametri economici minimi previsti dalla normativa vigente.
Il provvedimento di diniego della cittadinanza appare, pertanto, correttamente istruito e pienamente congruo quanto all’apprezzamento dei fatti ad esso sottesi.
In tale contesto, appare opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana non assume la natura di atto meramente ricognitivo, limitato cioè alla constatazione della sussistenza dei presupposti normativi, ma costituisce un atto discrezionale della pubblica amministrazione, espressivo di una volontà costitutiva diretta a determinare l’ingresso del richiedente nella comunità nazionale, con il conseguente riconoscimento dei diritti e l’assunzione dei doveri propri dello status civitatis .
In particolare, l’inserimento stabile e responsabile dello straniero nella collettività nazionale postula il possesso di requisiti non solo formali, ma anche sostanziali, tra i quali assumono rilievo l’idoneità reddituale e l’adempimento degli obblighi tributari, quali manifestazioni concrete del dovere di solidarietà.
In tale prospettiva, rilevano anche elementi di natura economico-patrimoniale, in quanto il possesso di fonti di sostentamento adeguate costituisce indice della capacità del richiedente di contribuire attivamente agli scopi della comunità statale, secondo quanto affermato, tra gli altri, dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6063 del 14 maggio 2002 e nel parere n. 281/2000 del 5 aprile 2000, nonché nella sentenza n. 1863 dell’11 giugno 2003.
In tal quadro non sono certamente rilevanti il dispositivo di prescrizione del reato emesso dalla Corte d’Appello di Genova o la dichiarazione di estinzione di reati del Tribunale di Imperia, essendo intervenuti in epoca palesemente successiva al procedimento e al provvedimento penale della cui legittimità qui si discute.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della limitata attività defensionale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.