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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2024, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 537 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 537 2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.11.2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1982 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, Via Erice
n. 1, presso lo studio dell'avv. COSTANZO VERONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Rosolini, in via Bellini n. 70, presso lo studio dell'avv. SORTINO DAVIDE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 09/02/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 4.5.2013 con
[...]
, dalla cui unione è nata la figlia (23.4.2018). CP_2 Per_1
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza del Tribunale di Siracusa n.
369/2023, pubblicata il 21.02.2023, e di non essersi più riconciliato con la stessa.
Inoltre, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_1
con collocamento presso il padre o, in subordine, presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché di porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella somma mensile di € 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alle domande di Controparte_2 divorzio e di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, ma chiedendo di disporre il collocamento della minore presso di sé e di porre a carico del l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza, ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 14.11.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. La SI.ra avrà la Controparte_2 facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza, e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e per ragioni lavorative. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al Controparte_2
SI. con congruo preavviso;
Parte_1
A) Residenza. La figlia minore in ragione del suo prevalente interesse, ed in ragione Per_1 della scuola attualmente frequentata risiederà con la madre presso l'abitazione della stessa, allo stato sita in Rosolini in Via Ins. Errante n. 1;
B) Con riferimento al diritto di visita del padre, fatti salvi i liberi accordi tra le parti che di volta in volta potranno essere raggiunti, nel rispetto della salute psicofisica di ed Per_1 in forza della maturità conseguita dai genitori nella gestione del rapporto con la figlia, il pagina 2 di 6 sig. , si obbliga a tenere con sé la figlia secondo la seguente turnistica: Parte_1
a settimane alterne,
- la prima settimana, un giorno alla settimana da individuarsi orientativamente il MA (ma con possibilità di variazioni in base ai turni lavorativi dei genitori) dalle ore 16.00 alle ore
21.00, allorquando il padre, o persona da questi delegata, dopo aver consumato la cena con la figlia, accompagnerà a casa della madre;
un week-end dal venerdì alle ore 16.00 al Per_1
Sabato alle ore 20.00;
- la seconda settimana, un giorno alla settimana da individuarsi orientativamente il MA
(ma con possibilità di variazioni in base ai turni lavorativi dei genitori) dalle ore 16.00 alle ore 21.00, allorquando il padre, o persona da questi delegata, dopo aver consumato la cena con la figlia, accompagnerà a casa della madre;
un week-end dal sabato alle ore 10,00 Per_1 alla Domenica alle ore 21,00;
L'orario di riconsegna della bambina alla madre, o a persona dalla stessa delegata, da parte del padre, durante il periodo estivo ed in assenza di obbligo scolastico, può subire delle variazioni in base a liberi accordi.
Il padre si obbliga a riportare la figlia presso la madre e, se in orario serale, che la stessa abbia già cenato, rispettando rigorosamente il fissato orario al fine di evitare che quest'ultima resti bloccata a casa senza poter attendere alle proprie esigenze.
Fermo restando che se la figlia avrà delle consegne scolastiche (compiti a casa) il padre si obbliga a farle eseguire.
Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive, il SI. si Parte_1 obbliga a trascorrere con la figlia, curando l'alternanza di anno in anno, le giornate del 24-25
e 26 Dicembre e del 31 Dicembre -01 e 6 Gennaio;
nonché del giorno di Pasqua alternato al
Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo, il si obbliga a tenere con sé 10 Parte_1 Per_1 gg consecutivi a Luglio e 10 gg consecutivi ad Agosto purché i due detti periodi non si sommino fra loro per diventare 20 gg. Consecutivi;
in ogni caso, qualora il Fisicchia, per ragioni lavorative e personali, non possa godere dei 10 gg consecutivi di Luglio con la figlia, si concorda tra le parti che il Fisicchia potrà godere di 15 gg consecutivi ad Agosto;
infine, qualora il Fisicchia, per ragioni lavorative e personali, non possa godere dei 10 gg consecutivi di Agosto con la figlia, si concorda tra le parti che il Fisicchia potrà godere di 15 gg consecutivi a Luglio.
Per il periodo di permanenza presso ciascun genitore, detto periodo estivo, dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche Con delle esigenze lavorative dei sigg.ri e nonché della volontà e priorità dei minori. Parte_1
Resta inteso che durante la permanenza della figlia presso il padre, la madre potrà vederla e trascorrere qualche ora con la stessa.
Tale regolamentazione dovrà intendersi liberamente e convenzionalmente derogabile dalle parti nel rispetto dell'equilibrio psicofisico della minore, dei desideri eventualmente pagina 3 di 6 manifestati dalla stessa, della disponibilità dei genitori e potrà, nel tempo, subire le necessarie modifiche dettate dalla crescita di e/o dal contingente mutamento delle Per_1 situazioni dei genitori (esigenze professionali, sede di lavoro, residenza, ecc…).
C) Contributo al mantenimento dei figli. Il SI. , a decorrere dal mese di Parte_1
Novembre 2024 (all'esito dell'udienza presidenziale), si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia Per_1 la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto al Codice iban della SI.ra di cui è già in possesso il Fisicchia, Controparte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. L'incasso dell'assegno unico/assegno familiare, riconosciuto per i figli minori sarà effettuato nella misura del 50% in favore di ciascun genitore come del resto già viene fatto.
Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 Controparte_2 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore, riconosciute sulla base del Protocollo varato dal Tribunale di Siracusa, riportandosi integralmente a quanto statuito in seno alla sentenza di separazione ai punti d/1 e d/2, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (e previo assenso ove previsto e/o necessario) entro e non oltre il mese successivo a quello in cui dette spese siano sostenute.
Nell'eventuale scelta del percorso di studi che la figlia vorrà intraprendere, dovrà Per_1 in ogni caso privilegiarsi la scelta di un istituto pubblico;
in caso contrario, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori.
Il SI. , rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1 della figlia minore fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi nonché con i rispettivi parenti ed ascendenti sia in linea materna che in linea paterna;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
E) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
F) Contributo al mantenimento della coniuge. La signora dichiara Controparte_2 espressamente di rinunziare al contributo di mantenimento per sé stessa essendo capace di rendersi economicamente autosufficiente e capace di provvedere da sé ai propri bisogni ed esigenze personali;
pagina 4 di 6 G) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e chiedono, pertanto, vengano accolte con compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La responsabilità genitoriale
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti il giorno
4.5.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di ROSOLINI dell'anno 2013 (Anno 2013 – n. 6 – Parte II);
pagina 5 di 6 omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
12.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 537 2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.11.2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1982 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, Via Erice
n. 1, presso lo studio dell'avv. COSTANZO VERONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Rosolini, in via Bellini n. 70, presso lo studio dell'avv. SORTINO DAVIDE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 09/02/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 4.5.2013 con
[...]
, dalla cui unione è nata la figlia (23.4.2018). CP_2 Per_1
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza del Tribunale di Siracusa n.
369/2023, pubblicata il 21.02.2023, e di non essersi più riconciliato con la stessa.
Inoltre, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_1
con collocamento presso il padre o, in subordine, presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché di porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella somma mensile di € 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alle domande di Controparte_2 divorzio e di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, ma chiedendo di disporre il collocamento della minore presso di sé e di porre a carico del l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza, ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 14.11.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. La SI.ra avrà la Controparte_2 facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza, e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e per ragioni lavorative. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al Controparte_2
SI. con congruo preavviso;
Parte_1
A) Residenza. La figlia minore in ragione del suo prevalente interesse, ed in ragione Per_1 della scuola attualmente frequentata risiederà con la madre presso l'abitazione della stessa, allo stato sita in Rosolini in Via Ins. Errante n. 1;
B) Con riferimento al diritto di visita del padre, fatti salvi i liberi accordi tra le parti che di volta in volta potranno essere raggiunti, nel rispetto della salute psicofisica di ed Per_1 in forza della maturità conseguita dai genitori nella gestione del rapporto con la figlia, il pagina 2 di 6 sig. , si obbliga a tenere con sé la figlia secondo la seguente turnistica: Parte_1
a settimane alterne,
- la prima settimana, un giorno alla settimana da individuarsi orientativamente il MA (ma con possibilità di variazioni in base ai turni lavorativi dei genitori) dalle ore 16.00 alle ore
21.00, allorquando il padre, o persona da questi delegata, dopo aver consumato la cena con la figlia, accompagnerà a casa della madre;
un week-end dal venerdì alle ore 16.00 al Per_1
Sabato alle ore 20.00;
- la seconda settimana, un giorno alla settimana da individuarsi orientativamente il MA
(ma con possibilità di variazioni in base ai turni lavorativi dei genitori) dalle ore 16.00 alle ore 21.00, allorquando il padre, o persona da questi delegata, dopo aver consumato la cena con la figlia, accompagnerà a casa della madre;
un week-end dal sabato alle ore 10,00 Per_1 alla Domenica alle ore 21,00;
L'orario di riconsegna della bambina alla madre, o a persona dalla stessa delegata, da parte del padre, durante il periodo estivo ed in assenza di obbligo scolastico, può subire delle variazioni in base a liberi accordi.
Il padre si obbliga a riportare la figlia presso la madre e, se in orario serale, che la stessa abbia già cenato, rispettando rigorosamente il fissato orario al fine di evitare che quest'ultima resti bloccata a casa senza poter attendere alle proprie esigenze.
Fermo restando che se la figlia avrà delle consegne scolastiche (compiti a casa) il padre si obbliga a farle eseguire.
Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive, il SI. si Parte_1 obbliga a trascorrere con la figlia, curando l'alternanza di anno in anno, le giornate del 24-25
e 26 Dicembre e del 31 Dicembre -01 e 6 Gennaio;
nonché del giorno di Pasqua alternato al
Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo, il si obbliga a tenere con sé 10 Parte_1 Per_1 gg consecutivi a Luglio e 10 gg consecutivi ad Agosto purché i due detti periodi non si sommino fra loro per diventare 20 gg. Consecutivi;
in ogni caso, qualora il Fisicchia, per ragioni lavorative e personali, non possa godere dei 10 gg consecutivi di Luglio con la figlia, si concorda tra le parti che il Fisicchia potrà godere di 15 gg consecutivi ad Agosto;
infine, qualora il Fisicchia, per ragioni lavorative e personali, non possa godere dei 10 gg consecutivi di Agosto con la figlia, si concorda tra le parti che il Fisicchia potrà godere di 15 gg consecutivi a Luglio.
Per il periodo di permanenza presso ciascun genitore, detto periodo estivo, dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche Con delle esigenze lavorative dei sigg.ri e nonché della volontà e priorità dei minori. Parte_1
Resta inteso che durante la permanenza della figlia presso il padre, la madre potrà vederla e trascorrere qualche ora con la stessa.
Tale regolamentazione dovrà intendersi liberamente e convenzionalmente derogabile dalle parti nel rispetto dell'equilibrio psicofisico della minore, dei desideri eventualmente pagina 3 di 6 manifestati dalla stessa, della disponibilità dei genitori e potrà, nel tempo, subire le necessarie modifiche dettate dalla crescita di e/o dal contingente mutamento delle Per_1 situazioni dei genitori (esigenze professionali, sede di lavoro, residenza, ecc…).
C) Contributo al mantenimento dei figli. Il SI. , a decorrere dal mese di Parte_1
Novembre 2024 (all'esito dell'udienza presidenziale), si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia Per_1 la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto al Codice iban della SI.ra di cui è già in possesso il Fisicchia, Controparte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. L'incasso dell'assegno unico/assegno familiare, riconosciuto per i figli minori sarà effettuato nella misura del 50% in favore di ciascun genitore come del resto già viene fatto.
Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 Controparte_2 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore, riconosciute sulla base del Protocollo varato dal Tribunale di Siracusa, riportandosi integralmente a quanto statuito in seno alla sentenza di separazione ai punti d/1 e d/2, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (e previo assenso ove previsto e/o necessario) entro e non oltre il mese successivo a quello in cui dette spese siano sostenute.
Nell'eventuale scelta del percorso di studi che la figlia vorrà intraprendere, dovrà Per_1 in ogni caso privilegiarsi la scelta di un istituto pubblico;
in caso contrario, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori.
Il SI. , rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1 della figlia minore fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi nonché con i rispettivi parenti ed ascendenti sia in linea materna che in linea paterna;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
E) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
F) Contributo al mantenimento della coniuge. La signora dichiara Controparte_2 espressamente di rinunziare al contributo di mantenimento per sé stessa essendo capace di rendersi economicamente autosufficiente e capace di provvedere da sé ai propri bisogni ed esigenze personali;
pagina 4 di 6 G) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e chiedono, pertanto, vengano accolte con compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La responsabilità genitoriale
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti il giorno
4.5.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di ROSOLINI dell'anno 2013 (Anno 2013 – n. 6 – Parte II);
pagina 5 di 6 omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
12.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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