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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3725 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CAMPA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo PEC:
giusta delega in atti Email_1
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica -Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Monte RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005.
Viene, dunque, in rilievo la domanda in punto status nonché ogni conseguente statuizione con riguardo all'affido, alla collocazione ed al regime delle visite del figlio minore nonché con Per_1
riguardo al mantenimento dei figli ed , quest'ultima divenuta maggiorenne nelle Per_1 Per_2
more del giudizio.
Il ricorrente ha dedotto che la convenuta ha un rapporto con i figli compromesso a causa degli evidenti segni di squilibrio che manifesta. Ha lamentato che la donna con il suo comportamento tende ad isolare socialmente il figlio che, quando si trova da lei, trascorre lungo tempo nella propria Per_1
camera senza uscire e senza avere contatti con il mondo esterno. Ha lamentato il continuo ricorso che la moglie fa alle Forze dell'Ordine, anche rispetto a situazioni che non ne richiederebbero l'intervento. Ancora ha lamentato che proprio a causa delle condotte materne la LI ha Per_2
manifestato l'esigenza di un supporto psicologico.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è comparsa all'udienza del 7.1.2024 e dell'11.3.2024, ma è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali e mediante CTU, finchè è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Collegio osserva che fra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 17.12.2021.
Da allora risulta che i coniugi abbiano sempre vissuto separati e proprio la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monte RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005.
Quanto alle domande accessorie, conviene muovere dalla domanda in punto affido del figlio minore
. Per_1
Con ordinanza del 13.7.2024, adottata all'esito della CTU, è già stato disposto l'affido esclusivo rafforzato di al padre. Per_1
In sede di CTU, infatti, la madre ha presentato un quadro clinico compatibile con una personalità affetta da disturbo di personalità del cluster A di probabile matrice paranoidea, in fase di scompenso.
Si è mostrata imprevedibile ed inaffidabile nelle proprie reazioni, come quando si è presentata alle
Forze dell'Ordine per revocare il passaporto della LI minore mentre era in partenza per gli Stati
Uniti d'America. Ella, infatti, ha assistito ai preparativi della partenza della LI senza nulla lasciar presagire rispetto alla revoca del passaporto e ha lasciato addirittura che la LI si recasse all'aeroporto e si imbarcasse per poi essere ricondotta a terra dalle Forze dell'Ordine.
La resistente si è mostrata sospettosa e diffidente. Ha presentato un pensiero non aderente all'esame di realtà, con un'interpretazione dei fatti in senso persecutorio. Ha dimostrato di individuare sempre in un fattore ad essa esterno la responsabilità di ogni cosa: il marito, ai suoi occhi, è il responsabile della separazione e del difficile rapporto con la LI . E' al mobbing asseritamente subito Per_2
(mai peraltro accertato) che la convenuta imputa la responsabilità della propria volontaria cessazione dal lavoro. E così via.
La Sig.ra è apparsa incapace di inserirsi ed adattarsi all'esterno del proprio ristretto nucleo CP_1
familiare, finendo per restare isolata ed in solitudine.
Ha dimostrato di non avere un'adeguata comprensione dei bisogni dei figli e di essere pervasa da bisogni di iper-controllo che spesso hanno trovato sfogo in richieste di intervento rivolte alle Forze dell'Ordine, anche soltanto perché i figli non le rispondevano al telefono. Ha a lungo esposto la LI
(allora minore) a visite ed esami per farne accertare una malattia in realtà inesistente. Per_2
La donna ha dimostrato un'assoluta mancanza di consapevolezza delle proprie fragilità.
E' apparsa non compensata e quel che è peggio oppositiva rispetto a qualunque intervento di supporto.
Non ha esitato neppure ad abbandonare anticipatamente le operazioni peritali avviate dalle CTU, trasferendosi in Sardegna dal padre e dalla sorella.
Le fragilità proprie della convenuta hanno inciso negativamente sui figli e sul rapporto con loro intercorrente.
In conseguenza dell'esposizione alle condotte disfunzionali materne, per è stato profilato Per_2
un rischio di polarità di un disturbo di personalità del cluster B e per un rischio di scompenso Per_1
psicotico.
Inoltre, prima e poi anche hanno manifestato la loro più assoluta contrarietà a Per_2 Per_1
frequentare la madre.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, di disporre il c.d. affido super- esclusivo al padre il quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui uno dei genitori è palesemente inidoneo.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Va, dunque, confermato l'affido esclusivo rafforzato di al padre. Per_1
Quanto alla collocazione, il Collegio osserva che negli accordi separativi le parti avevano previsto tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori sostanzialmente paritetici, ma troppo ristretti.
Di fatto i ragazzi sono rimasti collocati presso ciascuno dei genitori a settimane alternate.
Con ordinanza del 13.7.2024, il minore è stato invece collocato presso il padre, con Per_1
previsione di incontri protetti con la madre. , divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, Per_2
si è trasferita dal padre, chiudendo definitivamente ogni rapporto con la madre, dopo la mancata partenza per gli Stati Uniti d'America.
In questa sede, alla stregua delle risultanze della CTU, dell'ascolto di e delle relazioni dei Per_2
Servizi Sociali acquisite va senz'altro confermata la collocazione dei minori presso il padre, con assegnazione allo stesso della ex casa familiare.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, la Sig.ra allo stato risulta pregiudizievole per il figlio che, a CP_1 Per_1
causa delle sue fragilità e delle sue modalità relazionali disfunzionali, è già esposto al rischio di scompenso psicotico.
che oggi ha 13 anni ha più volte ribadito alla CTU ed ai Servizi Sociali incaricati di rifiutare Per_1
ogni contatto con la madre la quale, malgrado gli sforzi profusi, si è sottratta non solo a qualunque approfondimento delle sue fragilità, ma anche a qualsiasi intervento a supporto, finalizzato quantomeno ad una sua compensazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gli incontri fra madre e figlio debbano al momento restare sospesi, potendo essere riavviati a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, peraltro in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, soltanto alle seguenti condizioni (al momento insussistenti):
• che la madre ne faccia richiesta;
• che la madre prenda previamente contatto con il Dipartimento di Salute Mentale perché valuti la sua presa in carico e la sua eventuale sottoposizione ad apposito percorso e/o trattamento;
• che la ripresa degli incontri non sia pregiudizievole per il minore . Per_1
Al ricorrere di tali condizioni, saranno i Servizi Sociali a organizzare e calendarizzare gli incontri madre- figlio in modalità protetta, con facoltà di immediata sospensione qualora gli stessi dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il minore.
Il Collegio, infine, a tutela del minore ritiene di disporre la prosecuzione del percorso Per_1
psicoterapeutico individuale dallo stesso intrapreso, incaricando il Servizio Socio-Sanitario di attivare in suo favore anche qualsiasi ulteriore iniziativa e/o percorso ritenuto utile.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente svolge un'attività di lavoro autonomo, con redditi lordi superiori ai 50.000,00 euro l'anno per l'anno d'imposta 2019, 2020 e 2023 e addirittura superiori ai 70.000,00 euro per l'anno d'imposta
2021.
Egli vive in un immobile di sua proprietà, senza sopportare oneri alloggiativi.
Entrambi i figli sono collocati presso il padre che di fatto provvede integralmente al loro mantenimento e non hanno con la madre alcuna frequentazione. Part La resistente non risulta occupata, essendosi dimessa dal rapporto con la
Per sua stessa ammissione, percepisce dal padre un aiuto economico di 600,00 euro mensili.
Ha 53 anni e le sue fragilità, come emerse nel corso del giudizio, sono tali da rendere più difficoltoso il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Tuttavia, in difetto di documentazione attestante la sua assoluta oggettiva impossibilità di prestare attività lavorativa, deve ritenersi che ella possa svolgere lavori anche soltanto occasionali e saltuari per procurarsi risorse da destinare ai bisogni dei figli, partecipando – sia pure in proporzione alle proprie modeste risorse – al mantenimento della prole.
La convenuta non sopporta oneri alloggiativi.
Il Collegio, di conseguenza, tenuto conto dell'età dei figli e dell'assenza di alcuna frequentazione con la madre, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti e del fatto che la resistente
è sostenuta economicamente dalla famiglia e ben può svolgere qualche saltuaria attività lavorativa, ritiene di porre a carico di per il mantenimento dei figli e un CP_1 Per_2 Per_1
contributo pari a 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
30% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocolli in uso presso il Tribunale di Velletri.
Stanti le statuizioni che precedono e tenuto conto della mancata resistenza alla domanda da parte della convenuta, nulla va previsto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Monte
RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- dispone l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre il quale, per l'effetto, potrà Per_1
assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- stabilisce che resti collocato presso il padre, con assegnazione allo stesso della ex casa Per_1
familiare;
- dispone la sospensione degli incontri fra madre e figlio minore, con riavvio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, peraltro in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, soltanto alle seguenti condizioni (al momento insussistenti):
1. che la madre ne faccia richiesta;
2. che la madre prenda previamente contatto con il Dipartimento di
Salute Mentale perché valuti la sua presa in carico e la sua eventuale sottoposizione ad apposito percorso e/o trattamento;
3. che la ripresa degli incontri non sia pregiudizievole per il minore
. Al ricorrere di tali condizioni, saranno i Servizi Sociali a organizzare e calendarizzare gli Per_1
incontri madre-figlio in modalità protetta, con facoltà di immediata sospensione qualora gli stessi dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il minore;
- dispone la prosecuzione del percorso psicoterapeutico individuale intrapreso da , incaricando Per_1
il Servizio Socio-Sanitario di attivare in suo favore anche qualsiasi ulteriore iniziativa e/o percorso ritenuto utile;
- pone a carico di per il mantenimento dei figli e un contributo pari a CP_1 Per_2 Per_1
200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese Parte_1
straordinarie così come individuate dal Protocolli in uso presso il Tribunale di Velletri;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3725 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CAMPA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo PEC:
giusta delega in atti Email_1
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica -Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Monte RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005.
Viene, dunque, in rilievo la domanda in punto status nonché ogni conseguente statuizione con riguardo all'affido, alla collocazione ed al regime delle visite del figlio minore nonché con Per_1
riguardo al mantenimento dei figli ed , quest'ultima divenuta maggiorenne nelle Per_1 Per_2
more del giudizio.
Il ricorrente ha dedotto che la convenuta ha un rapporto con i figli compromesso a causa degli evidenti segni di squilibrio che manifesta. Ha lamentato che la donna con il suo comportamento tende ad isolare socialmente il figlio che, quando si trova da lei, trascorre lungo tempo nella propria Per_1
camera senza uscire e senza avere contatti con il mondo esterno. Ha lamentato il continuo ricorso che la moglie fa alle Forze dell'Ordine, anche rispetto a situazioni che non ne richiederebbero l'intervento. Ancora ha lamentato che proprio a causa delle condotte materne la LI ha Per_2
manifestato l'esigenza di un supporto psicologico.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è comparsa all'udienza del 7.1.2024 e dell'11.3.2024, ma è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali e mediante CTU, finchè è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Collegio osserva che fra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 17.12.2021.
Da allora risulta che i coniugi abbiano sempre vissuto separati e proprio la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monte RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005.
Quanto alle domande accessorie, conviene muovere dalla domanda in punto affido del figlio minore
. Per_1
Con ordinanza del 13.7.2024, adottata all'esito della CTU, è già stato disposto l'affido esclusivo rafforzato di al padre. Per_1
In sede di CTU, infatti, la madre ha presentato un quadro clinico compatibile con una personalità affetta da disturbo di personalità del cluster A di probabile matrice paranoidea, in fase di scompenso.
Si è mostrata imprevedibile ed inaffidabile nelle proprie reazioni, come quando si è presentata alle
Forze dell'Ordine per revocare il passaporto della LI minore mentre era in partenza per gli Stati
Uniti d'America. Ella, infatti, ha assistito ai preparativi della partenza della LI senza nulla lasciar presagire rispetto alla revoca del passaporto e ha lasciato addirittura che la LI si recasse all'aeroporto e si imbarcasse per poi essere ricondotta a terra dalle Forze dell'Ordine.
La resistente si è mostrata sospettosa e diffidente. Ha presentato un pensiero non aderente all'esame di realtà, con un'interpretazione dei fatti in senso persecutorio. Ha dimostrato di individuare sempre in un fattore ad essa esterno la responsabilità di ogni cosa: il marito, ai suoi occhi, è il responsabile della separazione e del difficile rapporto con la LI . E' al mobbing asseritamente subito Per_2
(mai peraltro accertato) che la convenuta imputa la responsabilità della propria volontaria cessazione dal lavoro. E così via.
La Sig.ra è apparsa incapace di inserirsi ed adattarsi all'esterno del proprio ristretto nucleo CP_1
familiare, finendo per restare isolata ed in solitudine.
Ha dimostrato di non avere un'adeguata comprensione dei bisogni dei figli e di essere pervasa da bisogni di iper-controllo che spesso hanno trovato sfogo in richieste di intervento rivolte alle Forze dell'Ordine, anche soltanto perché i figli non le rispondevano al telefono. Ha a lungo esposto la LI
(allora minore) a visite ed esami per farne accertare una malattia in realtà inesistente. Per_2
La donna ha dimostrato un'assoluta mancanza di consapevolezza delle proprie fragilità.
E' apparsa non compensata e quel che è peggio oppositiva rispetto a qualunque intervento di supporto.
Non ha esitato neppure ad abbandonare anticipatamente le operazioni peritali avviate dalle CTU, trasferendosi in Sardegna dal padre e dalla sorella.
Le fragilità proprie della convenuta hanno inciso negativamente sui figli e sul rapporto con loro intercorrente.
In conseguenza dell'esposizione alle condotte disfunzionali materne, per è stato profilato Per_2
un rischio di polarità di un disturbo di personalità del cluster B e per un rischio di scompenso Per_1
psicotico.
Inoltre, prima e poi anche hanno manifestato la loro più assoluta contrarietà a Per_2 Per_1
frequentare la madre.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, di disporre il c.d. affido super- esclusivo al padre il quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui uno dei genitori è palesemente inidoneo.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Va, dunque, confermato l'affido esclusivo rafforzato di al padre. Per_1
Quanto alla collocazione, il Collegio osserva che negli accordi separativi le parti avevano previsto tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori sostanzialmente paritetici, ma troppo ristretti.
Di fatto i ragazzi sono rimasti collocati presso ciascuno dei genitori a settimane alternate.
Con ordinanza del 13.7.2024, il minore è stato invece collocato presso il padre, con Per_1
previsione di incontri protetti con la madre. , divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, Per_2
si è trasferita dal padre, chiudendo definitivamente ogni rapporto con la madre, dopo la mancata partenza per gli Stati Uniti d'America.
In questa sede, alla stregua delle risultanze della CTU, dell'ascolto di e delle relazioni dei Per_2
Servizi Sociali acquisite va senz'altro confermata la collocazione dei minori presso il padre, con assegnazione allo stesso della ex casa familiare.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, la Sig.ra allo stato risulta pregiudizievole per il figlio che, a CP_1 Per_1
causa delle sue fragilità e delle sue modalità relazionali disfunzionali, è già esposto al rischio di scompenso psicotico.
che oggi ha 13 anni ha più volte ribadito alla CTU ed ai Servizi Sociali incaricati di rifiutare Per_1
ogni contatto con la madre la quale, malgrado gli sforzi profusi, si è sottratta non solo a qualunque approfondimento delle sue fragilità, ma anche a qualsiasi intervento a supporto, finalizzato quantomeno ad una sua compensazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gli incontri fra madre e figlio debbano al momento restare sospesi, potendo essere riavviati a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, peraltro in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, soltanto alle seguenti condizioni (al momento insussistenti):
• che la madre ne faccia richiesta;
• che la madre prenda previamente contatto con il Dipartimento di Salute Mentale perché valuti la sua presa in carico e la sua eventuale sottoposizione ad apposito percorso e/o trattamento;
• che la ripresa degli incontri non sia pregiudizievole per il minore . Per_1
Al ricorrere di tali condizioni, saranno i Servizi Sociali a organizzare e calendarizzare gli incontri madre- figlio in modalità protetta, con facoltà di immediata sospensione qualora gli stessi dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il minore.
Il Collegio, infine, a tutela del minore ritiene di disporre la prosecuzione del percorso Per_1
psicoterapeutico individuale dallo stesso intrapreso, incaricando il Servizio Socio-Sanitario di attivare in suo favore anche qualsiasi ulteriore iniziativa e/o percorso ritenuto utile.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente svolge un'attività di lavoro autonomo, con redditi lordi superiori ai 50.000,00 euro l'anno per l'anno d'imposta 2019, 2020 e 2023 e addirittura superiori ai 70.000,00 euro per l'anno d'imposta
2021.
Egli vive in un immobile di sua proprietà, senza sopportare oneri alloggiativi.
Entrambi i figli sono collocati presso il padre che di fatto provvede integralmente al loro mantenimento e non hanno con la madre alcuna frequentazione. Part La resistente non risulta occupata, essendosi dimessa dal rapporto con la
Per sua stessa ammissione, percepisce dal padre un aiuto economico di 600,00 euro mensili.
Ha 53 anni e le sue fragilità, come emerse nel corso del giudizio, sono tali da rendere più difficoltoso il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Tuttavia, in difetto di documentazione attestante la sua assoluta oggettiva impossibilità di prestare attività lavorativa, deve ritenersi che ella possa svolgere lavori anche soltanto occasionali e saltuari per procurarsi risorse da destinare ai bisogni dei figli, partecipando – sia pure in proporzione alle proprie modeste risorse – al mantenimento della prole.
La convenuta non sopporta oneri alloggiativi.
Il Collegio, di conseguenza, tenuto conto dell'età dei figli e dell'assenza di alcuna frequentazione con la madre, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti e del fatto che la resistente
è sostenuta economicamente dalla famiglia e ben può svolgere qualche saltuaria attività lavorativa, ritiene di porre a carico di per il mantenimento dei figli e un CP_1 Per_2 Per_1
contributo pari a 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
30% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocolli in uso presso il Tribunale di Velletri.
Stanti le statuizioni che precedono e tenuto conto della mancata resistenza alla domanda da parte della convenuta, nulla va previsto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Monte
RZ AT il 27.8.2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- dispone l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre il quale, per l'effetto, potrà Per_1
assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- stabilisce che resti collocato presso il padre, con assegnazione allo stesso della ex casa Per_1
familiare;
- dispone la sospensione degli incontri fra madre e figlio minore, con riavvio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, peraltro in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, soltanto alle seguenti condizioni (al momento insussistenti):
1. che la madre ne faccia richiesta;
2. che la madre prenda previamente contatto con il Dipartimento di
Salute Mentale perché valuti la sua presa in carico e la sua eventuale sottoposizione ad apposito percorso e/o trattamento;
3. che la ripresa degli incontri non sia pregiudizievole per il minore
. Al ricorrere di tali condizioni, saranno i Servizi Sociali a organizzare e calendarizzare gli Per_1
incontri madre-figlio in modalità protetta, con facoltà di immediata sospensione qualora gli stessi dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il minore;
- dispone la prosecuzione del percorso psicoterapeutico individuale intrapreso da , incaricando Per_1
il Servizio Socio-Sanitario di attivare in suo favore anche qualsiasi ulteriore iniziativa e/o percorso ritenuto utile;
- pone a carico di per il mantenimento dei figli e un contributo pari a CP_1 Per_2 Per_1
200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese Parte_1
straordinarie così come individuate dal Protocolli in uso presso il Tribunale di Velletri;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera