Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7551/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7551/2021 promossa da:
(P.IVA ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dell'avv. Maria Teresa Cavalli, elettivamente domiciliata in Foggia, alla via Isonzo nr. 23, presso lo studio dell'Avv. Cavalli
APPELLANTE contro
(C.F.: rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Rotondo, elettivamente domiciliata in Foggia alla
Piazza Internati in Germania n. 2, presso lo studio dell'Avv. Rotondo
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n.
1009/2021;
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione Controparte_1
proprietaria della Mercedes Classe B targata WL200F, conveniva in giudizio dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia, e la Controparte_2
nelle rispettive qualità di proprietaria-conducente e Parte_1
Compagnia assicuratrice per la r.c.a. della Hyundai Atos targata BR191XT, per sentir dichiarare la prima responsabile del sinistro occorso in data 29 aprile 2019 verso le ore 16,30 in Foggia e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di €. 12.618,67 a titolo di risarcimento per i danni riportati dalla Mercedes, oltre danno da fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio.
A sostegno della sua domanda l'attrice deduceva che: - nelle predette circostanze di tempo e luogo, percorrendo viale Europa, direzione via Parini, giunta all'altezza dell'incrocio con via Calvanese, veniva urtata sulla destra dalla UN condotta dalla la quale, provenendo da via Calvanese, CP_2 attraversava l'incrocio senza concedere la precedenza e che dell'urto la
Mercedes veniva spinta verso il lato sinistro della carreggiata e finiva con la parte anteriore contro un albero ivi presente, riportando ingenti danni;
- successivamente al sinistro era stato sottoscritto modulo CAI da entrambe le conducenti;
- la responsabilità per l'occorso era da porsi esclusivamente in capo alla per la sua imprudente e negligente condotta di guida;
- il CP_2
veicolo era stato periziato dal fiduciario , in data Parte_1 Per_1
16.05.2019; - gli inviti al risarcimento del danno e alla procedura di negoziazione assistita erano rimasti inevasi.
concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare che il sinistro CP_1
occorso si è verificato a causa della responsabilità esclusiva della per CP_2
l'effetto condannare la e in solido al risarcimento CP_2 Controparte_3
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dei danni materiali subiti per una somma pari ad € 12.618,67 cui va aggiunto il danno da fermo tecnico, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio contestando nell'an e nel quantum Controparte_4
l'avversa domanda risarcitoria, in particolare la dinamica del sinistro dedotta e la quantificazione dei danni formulata.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi nella persona di
[...]
e ctu tecnico-ricostruttiva, nominando all'uopo il geometra Tes_1 Per_2
[...]
All'esito il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta da CP_1
“ritenuta fondata la domanda nei limiti in cui si è detto, per l'effetto l'accoglie; condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento di €
6.778,07 per i danni materiali;
condanna altresì i predetti convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 291,00 per spese e € 1.990,00 per competenze professionali oltre maggiorazione al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge in favore di parte attrice;
condanna altresì la predetta convenuta al pagamento delle spese di ctu”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendone l'erroneità Parte_1 in ordine alle statuizioni tanto sull'an che sul quantum debeatur e chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si è costituita eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, è stata disposta l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio e, lo
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scrivente Giudice, ritenuto di dover rigettare la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata dall'appellante per mancanza dei presupposti di legge, ha rinviato in prosieguo all'udienza del 14.12.2022, ove, compiute le attività di cui all'art. 350 cpc, nonché le ulteriori verifiche d'ufficio imposte dal codice di rito nel giudizio di appello, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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1. In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla . A tal riguardo, si CP_1 rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della
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norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass.
14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dalla consta Controparte_3
di una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata è da ritenersi priva di fondamento. CP_1
1.1 Deve, inoltre, confermarsi in questa sede la decisione assunta circa il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 e 351, c.p.c., già esaminata nel verbale di trattazione scritta della causa relativo all'udienza del
13.04.2022, per mancanza dei presupposti di legge tenuto conto della genericità delle allegazioni in ordine all'impossibilità di ripetere le somme nelle more pagate, atteso che il pregiudizio non è stato minimamente prospettato in concreto dalla parte istante.
Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante (cfr. ex multis:
Corte App. Milano, 14/10/2008; Trib Foggia, 21/9/2016), l'inibitoria di cui agli artt. 283 e 351, c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale di opportunità,
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poiché i gravi e fondati motivi atti a condurre alla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata o dell'intrapresa sua esecuzione consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione (fumus boni iuris) e, per altro verso, nella valutazione de pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (periculum in mora), anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato in base alla sentenza impugnata;
tali pregiudizi nel caso de quo non sono stati sufficientemente allegati e tale mancata allegazione ha condotto al rigetto dell'istanza proposta.
3. Nel merito, ha interposto gravame avverso la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Foggia n. 1009/2021 sulla scorta dei seguenti motivi di appello: - errata disamina del materiale probatorio e della ctu tecnica ex art. 115 e 116 c.p.c. – errata e lacunosa motivazione. Con il primo motivo di appello ha contestato quanto statuito dal Giudice di prime Controparte_3
cure sotto il profilo della coerenza e della compatibilità del danno materiale, subito dall'odierno convenuto, con la dinamica del sinistro dedotta, tanto sotto il profilo del danno evento quanto sotto il profilo del danno conseguenza.
In particolare, in ordine alla prova della storicità del sinistro, l ha CP_5
contestato l'irrilevanza nei suoi confronti del CAI sottoscritto dai conducenti nonché l'assenza di un verbale a firma di autorità nonché l'assenza di una tempestiva indicazione di testi presenti all'evento. Inoltre, a detta dell'appellante, i danni lamentati non sarebbero tecnicamente compatibili e coerenti con la dinamica incidentale complessiva, così come ha esposto nella
CTP l'ing. Per_3
Con la seconda ragione di gravame, l ha censurato la pronuncia resa CP_5 dal Giudice di primo grado circa l'adesione alla quantificazione, operata dal
Consulente Tecnico d'Ufficio, dell'importo riconosciuto alla a titolo CP_1
di risarcimento del danno materiale subito. La stessa ha ritenuto erronea la decisione di liquidare l'importo dei danni aderendo, a suo dire acriticamente, alla valutazione del CTU, tralasciando la circostanza che la avesse CP_1
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acquistato la Mercedes per € 5.150,00 solo 20 giorni prima del sinistro e che la stessa avesse dichiarato e documentato in sede di operazioni peritali di aver demolito detta autovettura senza dimostrare di aver sostenuto le spese per la riparazione.
L'appellata dal canto suo, ha rilevato l'infondatezza delle ragioni CP_1
di gravame interposte evidenziando come le contestazioni in ordine all'an fossero state mosse facendo riferimento unicamente alle valutazioni espresse da uno dei due Consulenti Tecnici di Parte fiduciari della
[...]
presuntive e parziali perché condizionate dai soli interessi della Parte_1
Compagnia assicuratrice e non invece relativamente al metodo seguito dal
C.T.U. nel proprio elaborato e a vizi specifici dello stesso.
In ordine alle censure mosse alla determinazione del quantum operata dal
GdP, ha evidenziato che il CTU aveva correttamente indicato un importo basato sui danni riscontrati e sulle conseguenti costi di riparazione del veicolo in relazione al suo valore intrinseco e che il prezzo di acquisto del veicolo non poteva in alcun modo rappresentare parametro di riferimento per la quantificazione dei danni subiti dall'autovettura, né per la determinazione del suo stato manutentivo, così come l'omessa riparazione in sé per sé non poteva impedire o diminuire il dovuto risarcimento.
4. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi come la presente controversia abbia quindi ad oggetto la pretesa di risarcimento danni da sinistro stradale tra due veicoli. Come noto, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente e la responsabilità dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art.
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2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio, salva l'operatività del principio di non contestazione.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis, Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa/responsabilità del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo,
22/09/2020 n. 519).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro nonché il rapporto causale tra il danno conseguenza lamentato e stimato e la dinamica dedotta in citazione. Le predette determinazione sono oggetto di specifica censura per erroneità della valutazione e della motivazione resa.
L'appellante compagnia, con il primo motivo di censura ha rilevato l'assenza in atti di riscontri in ordine sia all'an della pretesa risarcitoria inerenti tanto al verificarsi del danno evento, tanto alla sussistenza del danno conseguenza, anche sotto il profilo del nesso eziologico tra i danni lamentati e la dinamica sinistrosa descritta in citazione.
Ritiene il giudice di appello che tali censure, alla luce della richiesta rivalutazione degli elementi istruttori acquisiti in primo grado di giudizio, debbano essere disattese per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
Deve prima di tutto rilevarsi, infatti, come la considerazione che in atti non sia presente un verbale di constatazione di sinistro redatto da un'autorità di polizia non appare dirimente, dal momento che la possibilità di sollecitare l'intervento delle autorità in caso di sinistri senza esiti infausti rappresenta,
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per l'appunto, una mera facoltà e come tale, non è operazione obbligatoria da compiersi. Peraltro appare opportuno ricordare, al riguardo, che “il rapporto della Polizia, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti e, pertanto, la ricostruzione del sinistro, costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione” (ex multis Cass. n. 9037/2019; n. 28149/2022), e, applicando tale principio al caso di specie, non può che rilevarsi che anche un eventuale intervento successivo al sinistro dell'autorità, in quanto afferente ad accertamenti compiuti dopo il verificarsi dell'evento, sarebbe stato, come tale, liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, congiuntamente alle altre risultanze probatorie.
Avuto poi riguardo alla mancata indicazione ante tempo della teste escussa in corso di causa, v'è da rilevare che, seppure la stessa non fosse stata generalizzata nel modulo CAI allegato, né in citazione, l'ammissione alla prova orale è stata richiesta nel rispetto dei termini di preclusione e il contegno tenuto dal teste (si ricordi, infatti, che la prima notifica di intimazione a rendere testimonianza non risultò perfezionata, e che alla seconda intimazione la teste produceva certificato di malattia per giustificare la propria assenza) sia in occasione dell'intimazione sia in udienza contrastano e non rappresentano elementi dai quali desumere indici di alcuna forma di compiacenza del teste , il quale non è risultato neppure per Tes_1
altre ragioni inattendibile e che ha confermato integralmente la dinamica del sinistro. Alla luce di tanto si deve ritenere che il sinistro si sia verificato
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secondo la prospettazione fornita dall'attore e confermata dal teste ed, a fortiori, secondo quanto riscontrato nel modulo CAI.
Avuto riguardo poi alle critiche mosse alla sentenza impugnata in relazione al riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra dinamica dedotta in citazione e danni lamentati dalla , deve evidenziarsi come le stesse CP_1
risultano essersi risolte nella contrapposizione tra gli esiti della CTU in atti - cui il Giudice di Pace ha ritenuto di aderire - con quelli proposti dal CTP, ing.
fiduciario della compagnia, e non in una critica specifica rispetto ad Per_3
una paventata invalidità dell'operazione peritale compiuta o alle sue modalità.
Invero, il CTU nominato ha chiarito che - sulla base degli accertamenti compiuti sulla base delle fotografie allegate agli atti da ambo le parti, e sulla base della perizia redatta dal fiduciario della compagnia, , incaricato Per_1
dalla stessa di ispezionare il mezzo in fase stragiudiziale, - “le deformazioni, introflessioni e i danni derivanti dall'urto diretto patiti dalla Mercedes classe
B sono, verosimilmente, compatibili con la natura dell'urto subito”. Con maggiore impegno esplicativo nel giungere a tali conclusione si deve escludere che il CTU non abbia risposto alle osservazioni e che il giudice si sia acriticamente appiattito all'esito della CTU senza valutarne la congruità delle risultanze anche alla luce delle proposte osservazioni. Invero, alle osservazioni del C.T.P. Ing. relative alle deformazioni, ai danni ed Per_3
alle impronte presenti sulle autovetture coinvolte nel sinistro, il nominato
C.T.U. OM. ha oggettivamente ed esaustivamente risposto Persona_2
"[...] le deformazioni, introflessioni e i danni derivanti dall'urto diretto patiti dalla Mercedes Classe B, sono, verosimilmente, coerenti con la natura dell'urto subito. A tal proposito, è opportuno evidenziare come il fiduciario incaricato dalla Compagnia Assicurativa di ispezionare il mezzo in fase stragiudiziale abbia espresso nella sua perizia la coerenza del danno da urto diretto, senza tralasciare che lo stesso perito è stato l'unico soggetto ad osservare "de visu" i mezzi oggetto del sinistro ed i relativi danni riportati.
Inoltre, sulla scorta di quanto rilevato dal CTP, si evidenzia come dalle
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fotografie allegate al fascicolo di parte attrice sembrerebbero emergere delle tracce di colore scuro, verosimilmente riconducibili all'angolare sinistro del paraurti anteriore dell'autovettura Hyundai. [...] Pertanto, sulla scorta di quanto fin ora riportato, si confermano le risultanze della bozza di relazione
[...] " (si veda pag. 1 e 2 dei chiarimenti alle osservazioni delle parti contenuti nella consulenza tecnica del C.T.U. OM. agli atti). Il Giudice di Per_2
primo grado, dunque, nonostante abbia tenuto in debito conto i rilievi formulati dal C.T.P. della Compagnia, Ing. ha, tuttavia, chiarito in Per_3
sentenza le ragioni per le quali ha, al contrario, ritenuto attendibili e condivisibili le risultanze peritali del C.T.U. OM. argomentando in Per_2
particolar modo che "i danni sul mezzo attoreo risultavano verosimilmente coerenti con la natura dell'urto subito e che, in realtà, il fiduciario della
Compagnia OM. l'unico ad aver visionato i veicoli, Persona_4
anch'esso confermava la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro"
(si veda pag. 3 ultimo capoverso e 4 primo capoverso della sentenza impugnata agli atti). Invero, il nominato C.T.U. ha valutato tutti gli aspetti tecnici della questione, ha tenuto in considerazione la documentazione agli atti ed ha risposto diffusamente alle osservazioni del C.T.P. della Compagnia
Ing. Orbene, le contestazioni di controparte si sono di fatto risolte in Per_3
un mero dissenso tecnico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal
C.T.U. nel proprio elaborato e, come tali, risultano inidonee a chiarire specificatamente le ragioni secondo cui il C.T.U. avrebbe dovuto compiere un accertamento di natura diversa a quello effettivamente svolto. Pertanto, il
Giudice di prime cure ha legittimamente recepito, unitamente a tutto il corredo probatorio e tecnico emerso nel corso del giudizio, le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio. A ciò si aggiunga come persino l'altro Consulente Tecnico di Parte, il fiduciario assicurativo OM.
, il quale ha ante causam in fase stragiudiziale personalmente Persona_4
e direttamente visionato i veicoli coinvolti, non si sia limitato a quantificare
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meramente i danni materiali riportati dall'autovettura B, Controparte_6
Targata WL200F, ma abbia altresì risposto affermativamente al quesito sulla coerenza del danno lamentato dalla Sig.ra con la dinamica CP_1
sinistrosa da ella rappresentata (si veda la perizia tecnica del OM. Per_1
allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante agli atti), avendo la materiale disponibilità dei veicoli. Il OM. , infatti è stato l'unico Per_1
dei tre tecnici ad aver materialmente visionato il veicolo di proprietà della
, redigendo all'uopo relazione inerente la riparazione e stabilendo la CP_1
coerenza del danno riscontrato con la dinamica dedotta (cfr. perizia Per_1
in atti;
cfr. relazione CTU). All'uopo va altresì disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU considerata ultronea alla luce dell'accertamento sfavorevole all'assicurazione cristallizzato dal proprio perito nell'immediatezza dei fatti sui veicoli ancora esistenti e confermata dal CTU, il quale risulta aver risposto alle osservazioni dando conto delle ragioni alla luce delle quali ha raggiunto le esposte conclusioni.
Discorso analogo deve farsi in relazione all'ulteriore questione sollevata dall'appellante circa la verniciatura del mezzo incidentato.
ha sostenuto, infatti, che la Mercedes di proprietà della Parte_1 CP_1
fosse originariamente di colore bianco ma che al momento del sinistro essa fosse di colore grigio senza che l'attrice in primo grado nulla avesse allegato circa una riverniciatura del veicolo. Tenuta da parte la non rilevanza della circostanza in sé, l ha esplicitato la ragione di contestazione concreta CP_5
solo in comparsa conclusionale ove la compagnia appellata giunge a scrivere
“è come se l'auto acquistata dalla non sia la stessa auto coinvolta CP_1 nel sinistro”, ha riproposto la documentazione estrapolata dal portale auto
DNA, già allegata in primo grado, da cui non emergeva e non emerge puntualmente il non meglio precisato, eccetto che per la colorazione, cambio di allestimento dal quale desumere l'incompatibilità con l'auto oggetto di sinistro.
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Ebbene, sul punto, come meglio specificato dal CTU in risposta alle osservazioni del CTP avuto riguardo al supposto cambio di colore e Per_3 di allestimento deve ricordarsi che, il CTU ha ribadito che l'unico a visionare il veicolo fosse stato il perito , e, deve aggiungersi che, come Per_1
emerge dalla relazione stragiudiziale agli atti, confluita nella CTU, il veicolo visionato da ha n. telaio identico a quello del veicolo oggetto di Per_1
indagine sul portale DNA. Deve quindi dedursi che il veicolo periziato fosse lo stesso.
Peraltro, il CTU ha risposto compiutamente ai rilievi mossi nelle proprie osservazioni dal CTP e il GdP in sentenza ha dato atto anche di tali Per_3 riscontri, non tralasciando, così neppure l'analisi dei profili di criticità emersi dalla perizia di parte, a dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, alcuna accettazione acritica delle conclusioni del
CTU è stata operata dal Giudice di prime cure.
Alla luce della rivalutazione degli esiti istruttori, deve dunque concludersi per il rigetto della prima ragione di gravame.
4.1 Avuto riguardo al secondo motivo di appello, come già sopra Parte_1
esposto, ha contestato che il Giudice di prime cure abbia errato nel liquidare l'importo dei danni aderendo alla valutazione del CTU pari ad € 6.778,07 in considerazione della circostanza per la quale risultava documentato agli atti che la avesse acquistato la Mercedes per € 5.150,00 solo 20 giorni CP_1
prima del sinistro e che la stessa avesse dichiarato e documentato in sede di operazioni peritali di aver demolito detta autovettura senza dimostrare di aver sostenuto le spese per la riparazione.
Orbene, tale censura deve essere integralmente rigettata perché disancorata oltre che dal principio di integralità del risarcimento anche dagli stessi dati emersi nel contraddittorio tra le parti. Deve rilevarsi, infatti, che il nominato
CTU ha utilizzato quali parametri oggettivi di riferimento per la perizia ricostruttiva ed estimativa quelli indicati a pag. 10 della CTU in atti, vale a dire la documentazione riversata in atti, le ricerche di mercato effettuate
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presso rivenditori di auto usate e sui maggiori siti web di compravendita di auto usate, il valore medio commerciale del veicolo, la vetustà del mezzo, il costo dei ricambi e dei materiali di consumo del veicolo, eventuali danni da fermo tecnico.
Orbene, a fronte degli esisti raggiunti sulla base dei richiamati dati, risulta pacifico che il prezzo di acquisto non può costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei danni subiti considerato come lo stesso risenta di elementi del tutto personali e soggettivi (occasione, prezzo simbolico, permuta, vendita di favore etc.). L'appellante pretende quindi erroneamente di poter utilizzare la circostanza per cui la risulta aver acquistato CP_1
l'auto per € 5.150,00 – il cui valore di mercato accertato dal CTU risultava almeno pari ad € 12.000,00 – la considerazione che il mezzo non si trovasse in buone condizioni e che non valesse tanto quanto stimato, al punto che non avrebbe per tale ragione sopportato alcun costo di riparazione CP_1
dopo il sinistro procedendo alla demolizione del mezzo. Tuttavia, la risarcibilità dei danni per l'importo indicato, la cui convenienza economica risulta palese nel caso di specie a fronte della stima di mercato del bene, non può essere intaccata dal prezzo di acquisto (che può essere giustificato da plurime ragioni) in mancanza di evidenze concrete in ordine alla non effettività del depauperamento della sfera giudica del danneggiato nella quale il bene risulta già essere definitivamente entrato, pena la lesione del principio di integralità del risarcimento.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, OM. al fine di stimare il valore di Per_2
mercato del bene e di quantificare il danno materiale lamentato dalla e consentirgli, dunque, valutata la compatibilità dello stesso con la CP_1
dinamica dedotta, di ottenere una restitutio in integrum quanto più aderente al valore ante sinistro dell'autovettura danneggiata, ha valutato il danno accertato attraverso un importo che si basasse sulla riparazione del veicolo in relazione al suo valore intrinseco ed ai danni effettivamente riscontrati. Queste valutazioni risarcitorie non possono essere discusse neppure argomentando
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l'omessa riparazione del veicolo che resta scelta libera e non obbligata del danneggiato, tanto meno sulla base del prezzo di acquisto che può essere giustificato da svariate ragioni, ma che attiene ad un momento che precede quello dirimente, ovvero il momento della verificazione del sinistro nel quale il valore reale del bene è già come tale nella sfera giuridica del titolare, il quale ha diritto ha conservarne il corrispondente valore integrale.
Sulla base di tale ricostruzione, correttamente e condivisibilmente, il Giudice di prime cure ha riconosciuto il danno patito dalla quantificandolo, CP_1
come da CTU, in euro 6.778,07.
Alla luce di tale disamina, conclusivamente, anche la seconda censura deve essere rigettata con conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite del presente giudizio (studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi.
5.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Controparte_3 CP_1
e per le ragioni di cui in parte motiva e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 1009/2021 del Giudice di Pace di Foggia;
2) condanna alla refusione delle spese in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in euro 3.397 oltre IVA e CPA e rimborso spese
[...]
generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Rotondo dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti
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per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Controparte_4
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Foggia, il 25/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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