TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1178/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti VINCENZO CUSUMANO, CAMILLA CUSUMANO, DONATO PESCA e MARCO MICHELON RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 LUCA ZITIELLO e FRANCESCO MOCCI RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
[...] ha chiesto la declaratoria di nullità del Parte_1 contratto di acquisto di diamanti da investimento stipulato tramite l'intermediazione di Controparte_1 per violazione dell'art. 23 TUF, con condanna della banca alla restituzione della somma di euro 30.107,98 oltre interessi e oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.000,00; in subordine ha chiesto la declaratoria di risoluzione per inadempimento del predetto contratto e la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale subito. A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha affermato:
- che nel corso del 2006 il consulente finanziario di fiducia presso gli aveva suggerito di CP_1 diversificare il proprio portafoglio di investimento mediante l'acquisto di diamanti venduti dalla società IDB s.p.a., assicurando che l'operazione fosse priva di rischi in quanto l'acquirente avrebbe potuto rivendere le pietre preziose in qualsiasi momento secondo le quotazioni pubblicate periodicamente sulla rivista “IlSole24Ore”;
- di avere quindi proceduto all'acquisto, in data 3 ottobre 2006, di quattro diamanti aventi caratteristiche tecniche di purezza “IF” per un valore totale di euro 30.107,98;
- di aver successivamente scoperto che tale investimento non era un'operazione priva di rischi, poiché il valore dei diamanti pubblicato sulla rivista “IlSole24Ore” era stato fissato dalla stessa IDB s.p.a. ed era nettamente inferiore a quello che il consulente della banca aveva prospettato al momento della proposta di investimento;
- che la IDB s.p.a. era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 43/2019;
- di aver inviato alla banca, alla luce di tali avvenimenti, numerosi reclami per ottenere la restituzione del prezzo dei diamanti, senza tuttavia ottenere un riscontro positivo da parte dell'istituto di credito;
2 - di aver poi avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 4 dicembre 2023 per mancata adesione della banca;
- di aver dunque incaricato un gemmologo, dott.
, di redigere una perizia di stima dei Per_1 diamanti acquistati, all'esito della quale era emerso che il reale valore delle gemme era di euro 7.422,00, dunque nettamente inferiore al prezzo di acquisto per euro 30.107,98;
- che il consulente di Banco BMP aveva peraltro omesso di riferire che nel prezzo di acquisto dei diamanti erano ricompresi i costi degli altri servizi di investimento della banca, oltre a IVA e commissioni e che il valore delle pietre doveva essere diminuito del 30% in quanto il loro grado di purezza era oggetto di una richiesta di mercato di soli 2-5 punti percentuali;
- che la banca non poteva considerarsi una mera segnalatrice dell'offerta di investimento, avendo essa guadagnato una commissione per l'intermediazione tra la società venditrice IDB e l'investitore;
- che l'AG, con provvedimento PS10677 del 30 ottobre 2017 poi confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021, aveva sanzionato IDB s.p.a. e per pratiche commerciali ingannevoli e CP_1 scorrette relative a fatti analoghi a quelli del caso in esame;
- che l'acquisto di diamanti, qualificabile come investimento connesso all'attività bancaria, rientrava nell'alveo di applicabilità del TUF e che, pertanto, doveva considerarsi responsabile CP_1 per la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, dei reg. Consob n. 16190/2007 e n. 11522/1998 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., da cui la domanda di declaratoria di nullità del contratto di acquisto dei diamanti e di risarcimento dei danni;
- che, in ogni caso, su gravava una CP_1 responsabilità contrattuale per contatto sociale che giustificava la domanda risarcitoria, il cui danno era da quantificarsi nell'intero prezzo di acquisto dei diamanti ovvero, in subordine, nella differenza tra il prezzo pagato e il valore di realizzo delle pietre (euro 27.007,98) o nel differenziale tra il prezzo di acquisto e la stima fatta dal consulente di parte attrice (euro 22.685,98). Si è costituita la resistente Controparte_1 domandando il rigetto delle domande attoree sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il contratto di
3 acquisto di diamanti era stato concluso tra l'attore e IDB s.p.a., alla quale era stato versato il corrispettivo per l'acquisto dei diamanti;
- ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda risarcitoria, non essendosi concretizzato un danno in ragione del fatto che i diamanti erano ancora nella disponibilità dell'attore e che il loro valore di mercato era in continua oscillazione;
- ha in ogni caso eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, posto che i termini di cui agli artt. 2946 e 2947 c.c. decorrevano dalla realizzazione della condotta contra ius del danneggiante, ossia con la proposta di investimento in diamanti e il loro successivo acquisto avvenuto nel 2006;
- ha poi affermato di aver tenuto una condotta diligente e di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie relative all'operazione di investimento oggetto di causa, non potendosi configurare alcuna violazione della disciplina del TUF e dei regolamenti invocati da parte CP_2 attrice, né tantomeno una responsabilità da contatto sociale;
- ha altresì negato che fossero state poste in essere pratiche commerciali scorrette, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al provvedimento dell'AG operato dall'attore, considerato peraltro che i diamanti acquistati non erano strumenti finanziari e che l'operazione di investimento non poteva essere equiparata all'attività bancaria;
- ha in subordine evidenziato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendo presumersi che l'attore avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove informato debitamente sulle loro caratteristiche;
- ha infine contestato la quantificazione del danno formulata da parte attrice. Con ordinanza del 18 luglio 2024, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: «pagamento da parte di in favore di CP_1 CP_1 di un importo onnicomprensivo pari al Parte_1 65% del differenziale tra importo pagato dal cliente per l'acquisto dei diamanti ed effettivo valore delle pietre – come indicato dal ricorrente in euro 22.685,98 sulla base della propria perizia di parte – maggiorato di interessi legali e rivalutazione a far data dal contratto di compravendita e sino alla data di accettazione della proposta conciliativa;
dunque il 65% dell'importo così calcolato: [differenziale indicato dall'attore + rivalutazione e interessi]; oltre ad un
4 contributo forfettario alle spese legali pari a euro 4.000,00; con rinuncia delle parti ad ogni domanda ed eccezione relativa al presente giudizio». Visto l'esito infruttuoso della conciliazione, accettata da parte attrice e invece rifiutata da parte della convenuta, il Giudice ha disposto l'espletamento di CTU sul seguente quesito: «Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, assunta ogni necessaria informazione presso i pubblici uffici, a) descriva il CTU le caratteristiche dei quattro diamanti acquistati da (di cui al doc. 2 di parte Parte_1 ricorrente); b) accerti il CTU il valore effettivo in euro di tali diamanti al momento dell'acquisto (3 ottobre 2006) nonché l'attuale valore effettivo in euro di tali diamanti, sulla base dell'applicazione dei listini internazionali “RA Diamond Report”; c) indichi, dunque, il CTU la differenza tra tale valore ed il prezzo pagato dal ricorrente per l'acquisto dei diamanti», nominando CTU la dott.ssa Persona_2 Depositato l'elaborato tecnico e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha riservato la decisione.
* 1. Va preliminarmente dato atto che, all'udienza di discussione orale del 13 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande di declaratoria di nullità e di risoluzione del contratto di acquisto di diamanti da investimento per violazione degli obblighi informativi del TUF da parte di CP_1
, di cui ai nn. 1, 2 e 3 delle conclusioni
[...] rassegnate con il ricorso introduttivo. Il ricorrente ha invece insistito per l'accoglimento delle restanti domande spiegate nel ricorso ed in particolare per l'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al punto n. 4 delle conclusioni.
2. Tale domanda può essere accolta nei termini che seguono.
3. In primo luogo va osservato che è pacifico, poiché non contestato, che il si sia interfacciato Pt_1 sempre e soltanto con la banca convenuta, tanto nelle fasi antecedenti la conclusione dell'operazione di acquisto delle pietre preziose, quanto nel corso dell'esecuzione del contratto. In particolare, risulta ai documenti in atti che il ricorrente ha acquistato i diamanti nei locali della banca, la quale per sua stessa ammissione (cfr. pag. 4 comparsa costituzione) ha inoltrato l'ordine di acquisto a IDB secondo quanto stabilito dalla
5 Convenzione sottoscritta con tale società (doc. 2 comparsa costituzione), per poi eseguire la disposizione di pagamento dei diamanti (docc. 2 e 3 ricorso). È parimenti pacifico che il nome della banca compaia sulla proposta di acquisto, sul documento di trasporto nonché sui rendimenti delle pietre preziose (docc.
1-3 ricorso); il che conferma ulteriormente un coinvolgimento diretto della banca nelle operazioni di acquisto dei diamanti. L'indicazione dell'investimento in diamanti da parte del consulente è avvenuta in forza dell'accordo di collaborazione tra e IDB s.p.a. di cui Controparte_1 ai doc. 11 (un documento di presentazione dell'accordo tra IDB s.p.a. e banche denominato «L'investimento in diamanti tramite la banca») e 10 del ricorrente(la circolare interna della convenuta, allora Banca
in data 30.6.2003, nel Controparte_3 quale si dà notizia di un «nuovo strumento finanziario di investimento in diamanti», rispetto al quale la banca, pur restando estranea ad ogni «responsabilità in merito ai contratti ... conclusi suo tramite», sarebbe stata chiamata a svolgere una «attività di collocamento», giudicata utile per l'acquisizione di nuova clientela e la fidelizzazione di quella esistente). 4. Come osservato dal Tribunale di Vicenza (sentenza del 17.3.2025), nonché da numerosi altri Tribunali, pronunciatisi in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, questo accordo, e l'attività posta in essere in esecuzione dello stesso, sono stati oggetto del provvedimento AG n. PS10677/2017, divenuto ormai definitivo a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato. Ogni considerazione svolta nella motivazione del provvedimento dell'AG è rilevante e applicabile al caso in esame giacché quanto dedotto dal ricorrente, per quanto qui rileva, appare del tutto conforme al contenuto dell'accordo citato e alla prassi descritta nel provvedimento del 30.10.2017, senza che CP_1
abbia dedotto ragioni specifiche per ritenere,
[...] contrariamente a quanto può presumersi, che il consulente della banca non abbia agito, nei rapporti con i clienti, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso istituto. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla AG, nell'ambito dell'attività di collocamento dei diamanti da investimento posta in essere dalle banche coinvolte negli accordi presi con IDB s.p.a., sono state fornite alla clientela informazioni “gravemente decettive”.
6 In primo luogo è risultato che il prezzo richiesto al potenziale acquirente venisse a questi presentato come una “quotazione”. Il solo utilizzo di questo termine era di per sé idoneo ad ingenerare nell'acquirente non specializzato la ragionevole convinzione che le quotazioni (pubblicate da IDB trimestralmente sulle maggiori testate economiche, come riportato nella brochure doc. 17, alla voce “pubblicazione delle quotazioni: tutto nero su bianco”, ove si fa anche riferimento ad una politica aziendale di trasparenza) costituissero espressione dell'andamento del mercato. Viceversa, le quotazioni in discorso «non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista, calcolati come detto in modo significativamente superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati proprio per rappresentare una crescita costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro negli andamenti di mercato» (provvedimento AG 30.10.2017, punto 197). In secondo luogo, la proposta di investimento era incentrata sulla promessa di un'agevole possibilità di disinvestimento, monetizzabile in qualsiasi momento ed in modo da preservare il valore dei fondi investiti. Anche questa informazione era grandemente lontana dal vero. Solo il «flusso crescente di acquisti presso IDB» (punto 84) garantiva la possibilità di ricollocamento – attuata in forza di un mero impegno di IDB a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB, senza alcuna garanzia di risultato - con valori assimilabili a quelli corrisposti per l'acquisto. Difatti le modalità di pricing adottate da IDB, comportando un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, «rendevano assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB» (punto 205). Nel momento in cui l'affidabilità di IDB s.p.a. è venuta meno, il flusso di acquisti si è interrotto ed è svanita la concreta possibilità di rivendita dei diamanti secondo le “quotazioni” IDB. 5. Di tutto ciò, e dei gravi rischi cui gli investitori erano esposti, un operatore professionale come
[...] avrebbe potuto e dovuto rendersi conto, ma CP_1 ciò non ha impedito all'istituto di prestarsi a cooperare al programma di collocamento dei diamanti secondo le modalità predisposte da IDB s.p.a. E' pacifico che le banche partner di IDB s.p.a., compreso l'istituto convenuto, proponessero l'investimento in diamanti ai propri clienti - selezionati sulla base delle loro disponibilità e
7 intenzioni – utilizzando, ai fini di illustrare ai clienti le caratteristiche dell'investimento, il materiale divulgativo predisposto da IDB, nel quale erano esposte le informazioni decettive di cui si è detto. Nella circolare interna di Banco Popolare di Verona e Novara già richiamata sono riportati, affinché servissero ai funzionari della rete per l'illustrazione ai clienti, i grafici rappresentanti la crescita nel tempo delle “quotazioni” IDB e le “quotazioni diamanti” come pubblicate da IDB s.p.a. sul quotidiano Il Sole 24ore (costituenti, al di là dell'aspetto esteriore, mere inserzioni pubblicitarie). L'attività delle banche era imprescindibile per il funzionamento del sistema di vendita dei diamanti: esse curavano la compilazione e l'invio a IDB del modulo recante la proposta di acquisto, informavano il cliente dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano la consegna della pietra. 6. L'operazione per cui è causa ha cagionato un danno agli investitori, dato che i diamanti acquistati hanno un valore di molto inferiore al prezzo di acquisto e, diversamente da quanto era stato loro detto, non possono essere ricollocati a prezzi pari o simili alle
“quotazioni” IDB di cui si è detto (la circostanza è stata confermata dalla c.t.u. svolta in corso di causa). 7. Indubitabilmente ha svolto una Controparte_1 funzione di intermediazione che ha favorito la conclusione ed esecuzione del contratto di compravendita oggetto di causa. Lo ha fatto per un interesse economico diretto (il rilevante compenso spettante alla banca, come esposto nella citata circolare interna dell'istituto) e indiretto (la possibilità di reperire nuovi clienti, la fidelizzazione dei clienti in essere, l'offerta di servizi accessori). L'intermediazione relativa alla vendita di prodotti non finanziari rientra nell'ambito delle “attività connesse” di cui all'art. 10 comma 3 TUB, corrispondenti a servizi resi dalla banca alla clientela «che non hanno natura tipicamente bancaria e finanziaria, ma che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale» (circolare Banca d'Italia 17.3.2018). Anche nell'offerta di un simile servizio – cui corrisponde, come detto, un diretto provento della banca – l'istituto di credito è tenuto ad operare secondo regole di diligenza e prudenza ed è responsabile dei danni che, ove tali canoni di condotta non siano rispettati, vengono arrecati alla clientela.
8 Se la banca è terza rispetto al contratto di vendita di diamanti, non lo è rispetto al rapporto instaurato con il cliente nell'espletamento del servizio offerto, consistente nel proporre una forma di investimento (benché da attuarsi per il tramite di un soggetto terzo) e nel facilitare la conclusione e l'esecuzione del contratto a scopo di investimento. La violazione degli obblighi assunti dalla banca nell'espletamento del servizio in discorso – l'avere cioè accettato di proporre ai clienti un investimento senza fornire le necessarie informazioni a riguardo e, anzi, facendosi veicolo di informazioni gravemente decettive, senza curarsi di verificare la loro attendibilità – comporta in capo alla banca una responsabilità contrattuale verso il cliente che di tale servizio è stato destinatario, rispetto ai danni patiti dal cliente in conseguenza della cattiva qualità del servizio reso. 7.1. La responsabilità della convenuta va dunque ritenuta sussistente sulla base del provvedimento AG n. PS10677/2017 già citato, che ha accertato la violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette da parte di CP_1
, precisando che le informazioni divulgate dalla
[...] banca attraverso il materiale in questione, fornivano una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante, posto che, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo ed in contrasto con la diligenza professionale, erano idonee ad indurre in errore i consumatori relativamente: i) al prezzo ed alla modalità di sua determinazione, come se dipendesse da una quotazione di mercato;
ii) all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato come bene rifugio, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, in grado di conservare ed accrescere il valore nel tempo;
iii) alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
iv) alle qualifiche dei professionisti operatori. E, secondo AG, era provata la responsabilità Cont concorrente degli istituti di credito (tra cui nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando essi il principale canale attraverso il quale i diamanti di IDB venivano offerti ai consumatori finali, posto che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla propria clientela
9 l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. Il provvedimento AG implica un approfondito accertamento del rapporto che rileva Controparte_4 in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi limitata a affermare di aver ricoperto il ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità dell'investimento. Peraltro, la banca non risulta aver adeguatamente comunicato che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista. E che si trattasse di informazione aggiuntiva necessaria, a cura della banca più che della venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da IDB e presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano
“quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive), il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra da investimento e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
inoltre, l'acquirente era indotto ad una aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di IDB presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica, nonostante l'equivoca combinazione di ulteriori elementi, quali i) la terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
ii) la circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
iii) le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo promozionale di IDB volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
iv) la prospettata facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, nonostante l'unico canale di rivendita fosse rappresentato dalla medesima società venditrice 8. Il nesso causale tra la condotta degli operatori di
10 che hanno promosso l'investimento in Controparte_1 diamanti ed il danno che i clienti hanno riportato non può essere messo in dubbio. Senza l'intervento della banca può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente non avrebbe accettato di concludere i contratti di acquisto per cui è causa. E' evidente infatti che, anche nel caso in esame, così come nelle ipotesi considerate dall'istruttoria svolta dalla AG (punti 223-224-225):
- gli acquirenti dei diamanti di IDB s.p.a. siano stati persuasi «del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi 'garantite', dalla banca»;
- si sia in essi ingenerato un «affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti»;
- l'operato delle banche abbia tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio dato che il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare della competenza della propria banca, «dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito»;
- proprio la circostanza che l'investimento venisse proposto dai consulenti/referenti bancari possa avere indotto gli acquirenti «a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti». In questo quadro è del tutto insufficiente, per escludere che quanto sopra sia avvenuto, evidenziare che la brochure informativa messa a disposizione dei clienti contenesse la seguente specificazione: «con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla IDB a cura del cliente;
la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare
11 riferimento alle caratteristiche della pietra». Il solo fatto che la banca avesse accettato di “orientare” i propri clienti verso quella forma di investimento ha certamente avuto l'effetto di rassicurazione di cui si è detto, inducendo i clienti ad “abbassare la guardia” con riguardo alle verifiche che altrimenti avrebbero ritenuto opportune circa l'effettiva affidabilità dell'investimento. 9. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte resistente sull'assunto che «il dies a quo del calcolo della prescrizione va certamente individuato nel momento in cui il supposto danneggiante ha posto in essere la propria condotta contra ius» e cioè al momento dell'acquisto dei diamanti (cfr. pag. 9 comparsa costituzione), la stessa va ritenuta infondata. Va sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo» (Cass. n. 1823/2022; n. 4899/2016; n. 5504/2012; n. 9524/2007). Considerato che il provvedimento sanzionatorio dell'AG nei confronti di IDB s.p.a. e è CP_1 intervenuto in data 20 settembre 2017, e che a partire da tale momento è risultato palese l'inadempimento della banca ai propri obblighi di protezione, deve ritenersi che solo da tale data l'investitore avesse la piena e concreta cognizione circa l'esistenza del danno patito e circa la riconducibilità di tale evento dannoso alle condotte della banca poste in essere in violazione degli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti. Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato dal ricorrente, avente natura contrattuale e pertanto soggetto al termine decennale ex art. 2946 c.c., va dunque ricondotto alla data del provvedimento sanzionatorio dell'AG del 20.9.2017, risultando dunque il termine prescrizionale non ancora spirato. 10. Passando alla liquidazione del danno suscettibile di risarcimento, va osservato come la dedotta responsabilità della banca non implichi una risoluzione del contratto di compravendita, al quale la convenuta è rimasta pacificamente estranea, con l'effetto che le
12 pietre comunque sono destinate a rimanere di proprietà del ricorrente (il quale peraltro ha rinunciato alle domande di nullità e risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti, insistendo sulla sola domanda risarcitoria). Il danno risarcibile, pertanto, sarà costituito dalla differenza tra il valore di mercato delle pietre alla data del loro acquisto – essendo irrilevanti le successive oscillazioni del valore dei beni in quanto il relativo rischio era stato consapevolmente assunto dal ricorrente sin dalla stipulazione del contratto – ed il prezzo pagato dal ricorrente. A tal fine vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, essendo l'elaborato peritale motivato in modo approfondito, puntuale e logico, scevro da errori ed omissioni e fedele al quesito sottoposto. In particolare, il consulente tecnico ha stimato, sulla base dei listini RA (utilizzati nelle transazioni commerciali tra professionisti del settore a livello mondiale e, dunque, universalmente riconosciuti), il valore di mercato al dettaglio delle quattro pietre preziose oggetto di causa con riferimento alla data dell'acquisto nell'importo di euro 12.736,71. Il danno risarcibile, pertanto, va quantificato nella differenza tra il prezzo pagato dal ricorrente, pari ad euro 30.107,98, e il valore di mercato delle pietre all'epoca di acquisto, come sopra indicato e, quindi, in complessivi euro 17.371,27; detto importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata da calcolarsi dalla data di acquisto dei diamanti (3.10.2006) alla data di pubblicazione della presente sentenza. Va infatti evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità «in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli» (Cass. 37798/2022). Sulla somma rivalutata e comprensiva di interessi sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 comma
13 4 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
11. Non può invece trovare accoglimento la domanda del ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 5.000,00, essendo tale domanda del tutto generica e non essendovi alcuna prova del danno evento e dei danni conseguenza, neppure allegati.
12. Né può accogliersi la domanda della resistente di riconoscimento di un concorso causale del ricorrente ex art. 1227 c.c. nella vicenda di causa, considerato l'affidamento riposto dal nella banca e la Pt_1 difficoltà per il medesimo di verificare il prezzo corrente dei diamanti.
13. Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico della resistente, secondo il principio di soccombenza. Tali spese vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni con riferimento ai valori medi per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 così individuato in base al decisum per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione; con riduzione ai minimi per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese di lite vanno altresì maggiorate del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e ss.mm., non avendo il ricorrente prodotto documenti di notevoli dimensioni e in numero tale da giustificare l'incentivo nella misura del 30% come richiesto con il ricorso introduttivo. Va poi riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese vive relative al deposito della domanda di mediazione obbligatoria (euro 48,80, cfr. doc. 6 ricorso pag. 13) nonché dei compensi per il primo incontro di mediazione, regolarmente svoltosi (doc. 7 ricorso), da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione fino ad euro 52.000,00. La resistente va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la perizia di stima svolta dal consulente di parte e compiutamente documentate (cfr. doc. 8 ricorso ultima pagina e fattura allegata alle note di udienza depositate il
14.11.2025), per un totale di euro 1.784,00. Quanto alle spese relative alla c.t.u. espletata nel presente giudizio, le stesse vanno poste definitivamente a carico della resistente secondo il principio di causalità, atteso che l'incombente istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare la domanda risarcitoria del ricorrente, risultata poi
14 fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, nei limiti di cui in motivazione.
2. CONDANNA al pagamento nei Controparte_1 confronti di della somma di euro Parte_1 17.371,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 3.10.2006 alla data della pubblicazione della presente sentenza ed interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
3. RIGETTA ogni altra domanda.
4. CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.780,40 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.129,80 (C.U., marca da bollo e spese di mediazione); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
5. CONDANNA al rimborso in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese della perizia tecnica di parte, che si liquidano in euro 1.784,00.
6. PONE definitivamente a carico di Controparte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio.
Così deciso in Padova, in data 9.12.2025
Il Giudice
TO TO
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti VINCENZO CUSUMANO, CAMILLA CUSUMANO, DONATO PESCA e MARCO MICHELON RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 LUCA ZITIELLO e FRANCESCO MOCCI RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
[...] ha chiesto la declaratoria di nullità del Parte_1 contratto di acquisto di diamanti da investimento stipulato tramite l'intermediazione di Controparte_1 per violazione dell'art. 23 TUF, con condanna della banca alla restituzione della somma di euro 30.107,98 oltre interessi e oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.000,00; in subordine ha chiesto la declaratoria di risoluzione per inadempimento del predetto contratto e la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale subito. A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha affermato:
- che nel corso del 2006 il consulente finanziario di fiducia presso gli aveva suggerito di CP_1 diversificare il proprio portafoglio di investimento mediante l'acquisto di diamanti venduti dalla società IDB s.p.a., assicurando che l'operazione fosse priva di rischi in quanto l'acquirente avrebbe potuto rivendere le pietre preziose in qualsiasi momento secondo le quotazioni pubblicate periodicamente sulla rivista “IlSole24Ore”;
- di avere quindi proceduto all'acquisto, in data 3 ottobre 2006, di quattro diamanti aventi caratteristiche tecniche di purezza “IF” per un valore totale di euro 30.107,98;
- di aver successivamente scoperto che tale investimento non era un'operazione priva di rischi, poiché il valore dei diamanti pubblicato sulla rivista “IlSole24Ore” era stato fissato dalla stessa IDB s.p.a. ed era nettamente inferiore a quello che il consulente della banca aveva prospettato al momento della proposta di investimento;
- che la IDB s.p.a. era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 43/2019;
- di aver inviato alla banca, alla luce di tali avvenimenti, numerosi reclami per ottenere la restituzione del prezzo dei diamanti, senza tuttavia ottenere un riscontro positivo da parte dell'istituto di credito;
2 - di aver poi avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 4 dicembre 2023 per mancata adesione della banca;
- di aver dunque incaricato un gemmologo, dott.
, di redigere una perizia di stima dei Per_1 diamanti acquistati, all'esito della quale era emerso che il reale valore delle gemme era di euro 7.422,00, dunque nettamente inferiore al prezzo di acquisto per euro 30.107,98;
- che il consulente di Banco BMP aveva peraltro omesso di riferire che nel prezzo di acquisto dei diamanti erano ricompresi i costi degli altri servizi di investimento della banca, oltre a IVA e commissioni e che il valore delle pietre doveva essere diminuito del 30% in quanto il loro grado di purezza era oggetto di una richiesta di mercato di soli 2-5 punti percentuali;
- che la banca non poteva considerarsi una mera segnalatrice dell'offerta di investimento, avendo essa guadagnato una commissione per l'intermediazione tra la società venditrice IDB e l'investitore;
- che l'AG, con provvedimento PS10677 del 30 ottobre 2017 poi confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021, aveva sanzionato IDB s.p.a. e per pratiche commerciali ingannevoli e CP_1 scorrette relative a fatti analoghi a quelli del caso in esame;
- che l'acquisto di diamanti, qualificabile come investimento connesso all'attività bancaria, rientrava nell'alveo di applicabilità del TUF e che, pertanto, doveva considerarsi responsabile CP_1 per la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, dei reg. Consob n. 16190/2007 e n. 11522/1998 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., da cui la domanda di declaratoria di nullità del contratto di acquisto dei diamanti e di risarcimento dei danni;
- che, in ogni caso, su gravava una CP_1 responsabilità contrattuale per contatto sociale che giustificava la domanda risarcitoria, il cui danno era da quantificarsi nell'intero prezzo di acquisto dei diamanti ovvero, in subordine, nella differenza tra il prezzo pagato e il valore di realizzo delle pietre (euro 27.007,98) o nel differenziale tra il prezzo di acquisto e la stima fatta dal consulente di parte attrice (euro 22.685,98). Si è costituita la resistente Controparte_1 domandando il rigetto delle domande attoree sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il contratto di
3 acquisto di diamanti era stato concluso tra l'attore e IDB s.p.a., alla quale era stato versato il corrispettivo per l'acquisto dei diamanti;
- ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda risarcitoria, non essendosi concretizzato un danno in ragione del fatto che i diamanti erano ancora nella disponibilità dell'attore e che il loro valore di mercato era in continua oscillazione;
- ha in ogni caso eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, posto che i termini di cui agli artt. 2946 e 2947 c.c. decorrevano dalla realizzazione della condotta contra ius del danneggiante, ossia con la proposta di investimento in diamanti e il loro successivo acquisto avvenuto nel 2006;
- ha poi affermato di aver tenuto una condotta diligente e di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie relative all'operazione di investimento oggetto di causa, non potendosi configurare alcuna violazione della disciplina del TUF e dei regolamenti invocati da parte CP_2 attrice, né tantomeno una responsabilità da contatto sociale;
- ha altresì negato che fossero state poste in essere pratiche commerciali scorrette, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al provvedimento dell'AG operato dall'attore, considerato peraltro che i diamanti acquistati non erano strumenti finanziari e che l'operazione di investimento non poteva essere equiparata all'attività bancaria;
- ha in subordine evidenziato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendo presumersi che l'attore avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove informato debitamente sulle loro caratteristiche;
- ha infine contestato la quantificazione del danno formulata da parte attrice. Con ordinanza del 18 luglio 2024, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: «pagamento da parte di in favore di CP_1 CP_1 di un importo onnicomprensivo pari al Parte_1 65% del differenziale tra importo pagato dal cliente per l'acquisto dei diamanti ed effettivo valore delle pietre – come indicato dal ricorrente in euro 22.685,98 sulla base della propria perizia di parte – maggiorato di interessi legali e rivalutazione a far data dal contratto di compravendita e sino alla data di accettazione della proposta conciliativa;
dunque il 65% dell'importo così calcolato: [differenziale indicato dall'attore + rivalutazione e interessi]; oltre ad un
4 contributo forfettario alle spese legali pari a euro 4.000,00; con rinuncia delle parti ad ogni domanda ed eccezione relativa al presente giudizio». Visto l'esito infruttuoso della conciliazione, accettata da parte attrice e invece rifiutata da parte della convenuta, il Giudice ha disposto l'espletamento di CTU sul seguente quesito: «Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, assunta ogni necessaria informazione presso i pubblici uffici, a) descriva il CTU le caratteristiche dei quattro diamanti acquistati da (di cui al doc. 2 di parte Parte_1 ricorrente); b) accerti il CTU il valore effettivo in euro di tali diamanti al momento dell'acquisto (3 ottobre 2006) nonché l'attuale valore effettivo in euro di tali diamanti, sulla base dell'applicazione dei listini internazionali “RA Diamond Report”; c) indichi, dunque, il CTU la differenza tra tale valore ed il prezzo pagato dal ricorrente per l'acquisto dei diamanti», nominando CTU la dott.ssa Persona_2 Depositato l'elaborato tecnico e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha riservato la decisione.
* 1. Va preliminarmente dato atto che, all'udienza di discussione orale del 13 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande di declaratoria di nullità e di risoluzione del contratto di acquisto di diamanti da investimento per violazione degli obblighi informativi del TUF da parte di CP_1
, di cui ai nn. 1, 2 e 3 delle conclusioni
[...] rassegnate con il ricorso introduttivo. Il ricorrente ha invece insistito per l'accoglimento delle restanti domande spiegate nel ricorso ed in particolare per l'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al punto n. 4 delle conclusioni.
2. Tale domanda può essere accolta nei termini che seguono.
3. In primo luogo va osservato che è pacifico, poiché non contestato, che il si sia interfacciato Pt_1 sempre e soltanto con la banca convenuta, tanto nelle fasi antecedenti la conclusione dell'operazione di acquisto delle pietre preziose, quanto nel corso dell'esecuzione del contratto. In particolare, risulta ai documenti in atti che il ricorrente ha acquistato i diamanti nei locali della banca, la quale per sua stessa ammissione (cfr. pag. 4 comparsa costituzione) ha inoltrato l'ordine di acquisto a IDB secondo quanto stabilito dalla
5 Convenzione sottoscritta con tale società (doc. 2 comparsa costituzione), per poi eseguire la disposizione di pagamento dei diamanti (docc. 2 e 3 ricorso). È parimenti pacifico che il nome della banca compaia sulla proposta di acquisto, sul documento di trasporto nonché sui rendimenti delle pietre preziose (docc.
1-3 ricorso); il che conferma ulteriormente un coinvolgimento diretto della banca nelle operazioni di acquisto dei diamanti. L'indicazione dell'investimento in diamanti da parte del consulente è avvenuta in forza dell'accordo di collaborazione tra e IDB s.p.a. di cui Controparte_1 ai doc. 11 (un documento di presentazione dell'accordo tra IDB s.p.a. e banche denominato «L'investimento in diamanti tramite la banca») e 10 del ricorrente(la circolare interna della convenuta, allora Banca
in data 30.6.2003, nel Controparte_3 quale si dà notizia di un «nuovo strumento finanziario di investimento in diamanti», rispetto al quale la banca, pur restando estranea ad ogni «responsabilità in merito ai contratti ... conclusi suo tramite», sarebbe stata chiamata a svolgere una «attività di collocamento», giudicata utile per l'acquisizione di nuova clientela e la fidelizzazione di quella esistente). 4. Come osservato dal Tribunale di Vicenza (sentenza del 17.3.2025), nonché da numerosi altri Tribunali, pronunciatisi in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, questo accordo, e l'attività posta in essere in esecuzione dello stesso, sono stati oggetto del provvedimento AG n. PS10677/2017, divenuto ormai definitivo a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato. Ogni considerazione svolta nella motivazione del provvedimento dell'AG è rilevante e applicabile al caso in esame giacché quanto dedotto dal ricorrente, per quanto qui rileva, appare del tutto conforme al contenuto dell'accordo citato e alla prassi descritta nel provvedimento del 30.10.2017, senza che CP_1
abbia dedotto ragioni specifiche per ritenere,
[...] contrariamente a quanto può presumersi, che il consulente della banca non abbia agito, nei rapporti con i clienti, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso istituto. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla AG, nell'ambito dell'attività di collocamento dei diamanti da investimento posta in essere dalle banche coinvolte negli accordi presi con IDB s.p.a., sono state fornite alla clientela informazioni “gravemente decettive”.
6 In primo luogo è risultato che il prezzo richiesto al potenziale acquirente venisse a questi presentato come una “quotazione”. Il solo utilizzo di questo termine era di per sé idoneo ad ingenerare nell'acquirente non specializzato la ragionevole convinzione che le quotazioni (pubblicate da IDB trimestralmente sulle maggiori testate economiche, come riportato nella brochure doc. 17, alla voce “pubblicazione delle quotazioni: tutto nero su bianco”, ove si fa anche riferimento ad una politica aziendale di trasparenza) costituissero espressione dell'andamento del mercato. Viceversa, le quotazioni in discorso «non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista, calcolati come detto in modo significativamente superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati proprio per rappresentare una crescita costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro negli andamenti di mercato» (provvedimento AG 30.10.2017, punto 197). In secondo luogo, la proposta di investimento era incentrata sulla promessa di un'agevole possibilità di disinvestimento, monetizzabile in qualsiasi momento ed in modo da preservare il valore dei fondi investiti. Anche questa informazione era grandemente lontana dal vero. Solo il «flusso crescente di acquisti presso IDB» (punto 84) garantiva la possibilità di ricollocamento – attuata in forza di un mero impegno di IDB a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB, senza alcuna garanzia di risultato - con valori assimilabili a quelli corrisposti per l'acquisto. Difatti le modalità di pricing adottate da IDB, comportando un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, «rendevano assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB» (punto 205). Nel momento in cui l'affidabilità di IDB s.p.a. è venuta meno, il flusso di acquisti si è interrotto ed è svanita la concreta possibilità di rivendita dei diamanti secondo le “quotazioni” IDB. 5. Di tutto ciò, e dei gravi rischi cui gli investitori erano esposti, un operatore professionale come
[...] avrebbe potuto e dovuto rendersi conto, ma CP_1 ciò non ha impedito all'istituto di prestarsi a cooperare al programma di collocamento dei diamanti secondo le modalità predisposte da IDB s.p.a. E' pacifico che le banche partner di IDB s.p.a., compreso l'istituto convenuto, proponessero l'investimento in diamanti ai propri clienti - selezionati sulla base delle loro disponibilità e
7 intenzioni – utilizzando, ai fini di illustrare ai clienti le caratteristiche dell'investimento, il materiale divulgativo predisposto da IDB, nel quale erano esposte le informazioni decettive di cui si è detto. Nella circolare interna di Banco Popolare di Verona e Novara già richiamata sono riportati, affinché servissero ai funzionari della rete per l'illustrazione ai clienti, i grafici rappresentanti la crescita nel tempo delle “quotazioni” IDB e le “quotazioni diamanti” come pubblicate da IDB s.p.a. sul quotidiano Il Sole 24ore (costituenti, al di là dell'aspetto esteriore, mere inserzioni pubblicitarie). L'attività delle banche era imprescindibile per il funzionamento del sistema di vendita dei diamanti: esse curavano la compilazione e l'invio a IDB del modulo recante la proposta di acquisto, informavano il cliente dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano la consegna della pietra. 6. L'operazione per cui è causa ha cagionato un danno agli investitori, dato che i diamanti acquistati hanno un valore di molto inferiore al prezzo di acquisto e, diversamente da quanto era stato loro detto, non possono essere ricollocati a prezzi pari o simili alle
“quotazioni” IDB di cui si è detto (la circostanza è stata confermata dalla c.t.u. svolta in corso di causa). 7. Indubitabilmente ha svolto una Controparte_1 funzione di intermediazione che ha favorito la conclusione ed esecuzione del contratto di compravendita oggetto di causa. Lo ha fatto per un interesse economico diretto (il rilevante compenso spettante alla banca, come esposto nella citata circolare interna dell'istituto) e indiretto (la possibilità di reperire nuovi clienti, la fidelizzazione dei clienti in essere, l'offerta di servizi accessori). L'intermediazione relativa alla vendita di prodotti non finanziari rientra nell'ambito delle “attività connesse” di cui all'art. 10 comma 3 TUB, corrispondenti a servizi resi dalla banca alla clientela «che non hanno natura tipicamente bancaria e finanziaria, ma che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale» (circolare Banca d'Italia 17.3.2018). Anche nell'offerta di un simile servizio – cui corrisponde, come detto, un diretto provento della banca – l'istituto di credito è tenuto ad operare secondo regole di diligenza e prudenza ed è responsabile dei danni che, ove tali canoni di condotta non siano rispettati, vengono arrecati alla clientela.
8 Se la banca è terza rispetto al contratto di vendita di diamanti, non lo è rispetto al rapporto instaurato con il cliente nell'espletamento del servizio offerto, consistente nel proporre una forma di investimento (benché da attuarsi per il tramite di un soggetto terzo) e nel facilitare la conclusione e l'esecuzione del contratto a scopo di investimento. La violazione degli obblighi assunti dalla banca nell'espletamento del servizio in discorso – l'avere cioè accettato di proporre ai clienti un investimento senza fornire le necessarie informazioni a riguardo e, anzi, facendosi veicolo di informazioni gravemente decettive, senza curarsi di verificare la loro attendibilità – comporta in capo alla banca una responsabilità contrattuale verso il cliente che di tale servizio è stato destinatario, rispetto ai danni patiti dal cliente in conseguenza della cattiva qualità del servizio reso. 7.1. La responsabilità della convenuta va dunque ritenuta sussistente sulla base del provvedimento AG n. PS10677/2017 già citato, che ha accertato la violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette da parte di CP_1
, precisando che le informazioni divulgate dalla
[...] banca attraverso il materiale in questione, fornivano una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante, posto che, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo ed in contrasto con la diligenza professionale, erano idonee ad indurre in errore i consumatori relativamente: i) al prezzo ed alla modalità di sua determinazione, come se dipendesse da una quotazione di mercato;
ii) all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato come bene rifugio, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, in grado di conservare ed accrescere il valore nel tempo;
iii) alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
iv) alle qualifiche dei professionisti operatori. E, secondo AG, era provata la responsabilità Cont concorrente degli istituti di credito (tra cui nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando essi il principale canale attraverso il quale i diamanti di IDB venivano offerti ai consumatori finali, posto che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla propria clientela
9 l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. Il provvedimento AG implica un approfondito accertamento del rapporto che rileva Controparte_4 in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi limitata a affermare di aver ricoperto il ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità dell'investimento. Peraltro, la banca non risulta aver adeguatamente comunicato che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista. E che si trattasse di informazione aggiuntiva necessaria, a cura della banca più che della venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da IDB e presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano
“quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive), il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra da investimento e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
inoltre, l'acquirente era indotto ad una aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di IDB presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica, nonostante l'equivoca combinazione di ulteriori elementi, quali i) la terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
ii) la circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
iii) le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo promozionale di IDB volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
iv) la prospettata facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, nonostante l'unico canale di rivendita fosse rappresentato dalla medesima società venditrice 8. Il nesso causale tra la condotta degli operatori di
10 che hanno promosso l'investimento in Controparte_1 diamanti ed il danno che i clienti hanno riportato non può essere messo in dubbio. Senza l'intervento della banca può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente non avrebbe accettato di concludere i contratti di acquisto per cui è causa. E' evidente infatti che, anche nel caso in esame, così come nelle ipotesi considerate dall'istruttoria svolta dalla AG (punti 223-224-225):
- gli acquirenti dei diamanti di IDB s.p.a. siano stati persuasi «del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi 'garantite', dalla banca»;
- si sia in essi ingenerato un «affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti»;
- l'operato delle banche abbia tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio dato che il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare della competenza della propria banca, «dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito»;
- proprio la circostanza che l'investimento venisse proposto dai consulenti/referenti bancari possa avere indotto gli acquirenti «a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti». In questo quadro è del tutto insufficiente, per escludere che quanto sopra sia avvenuto, evidenziare che la brochure informativa messa a disposizione dei clienti contenesse la seguente specificazione: «con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla IDB a cura del cliente;
la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare
11 riferimento alle caratteristiche della pietra». Il solo fatto che la banca avesse accettato di “orientare” i propri clienti verso quella forma di investimento ha certamente avuto l'effetto di rassicurazione di cui si è detto, inducendo i clienti ad “abbassare la guardia” con riguardo alle verifiche che altrimenti avrebbero ritenuto opportune circa l'effettiva affidabilità dell'investimento. 9. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte resistente sull'assunto che «il dies a quo del calcolo della prescrizione va certamente individuato nel momento in cui il supposto danneggiante ha posto in essere la propria condotta contra ius» e cioè al momento dell'acquisto dei diamanti (cfr. pag. 9 comparsa costituzione), la stessa va ritenuta infondata. Va sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo» (Cass. n. 1823/2022; n. 4899/2016; n. 5504/2012; n. 9524/2007). Considerato che il provvedimento sanzionatorio dell'AG nei confronti di IDB s.p.a. e è CP_1 intervenuto in data 20 settembre 2017, e che a partire da tale momento è risultato palese l'inadempimento della banca ai propri obblighi di protezione, deve ritenersi che solo da tale data l'investitore avesse la piena e concreta cognizione circa l'esistenza del danno patito e circa la riconducibilità di tale evento dannoso alle condotte della banca poste in essere in violazione degli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti. Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato dal ricorrente, avente natura contrattuale e pertanto soggetto al termine decennale ex art. 2946 c.c., va dunque ricondotto alla data del provvedimento sanzionatorio dell'AG del 20.9.2017, risultando dunque il termine prescrizionale non ancora spirato. 10. Passando alla liquidazione del danno suscettibile di risarcimento, va osservato come la dedotta responsabilità della banca non implichi una risoluzione del contratto di compravendita, al quale la convenuta è rimasta pacificamente estranea, con l'effetto che le
12 pietre comunque sono destinate a rimanere di proprietà del ricorrente (il quale peraltro ha rinunciato alle domande di nullità e risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti, insistendo sulla sola domanda risarcitoria). Il danno risarcibile, pertanto, sarà costituito dalla differenza tra il valore di mercato delle pietre alla data del loro acquisto – essendo irrilevanti le successive oscillazioni del valore dei beni in quanto il relativo rischio era stato consapevolmente assunto dal ricorrente sin dalla stipulazione del contratto – ed il prezzo pagato dal ricorrente. A tal fine vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, essendo l'elaborato peritale motivato in modo approfondito, puntuale e logico, scevro da errori ed omissioni e fedele al quesito sottoposto. In particolare, il consulente tecnico ha stimato, sulla base dei listini RA (utilizzati nelle transazioni commerciali tra professionisti del settore a livello mondiale e, dunque, universalmente riconosciuti), il valore di mercato al dettaglio delle quattro pietre preziose oggetto di causa con riferimento alla data dell'acquisto nell'importo di euro 12.736,71. Il danno risarcibile, pertanto, va quantificato nella differenza tra il prezzo pagato dal ricorrente, pari ad euro 30.107,98, e il valore di mercato delle pietre all'epoca di acquisto, come sopra indicato e, quindi, in complessivi euro 17.371,27; detto importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata da calcolarsi dalla data di acquisto dei diamanti (3.10.2006) alla data di pubblicazione della presente sentenza. Va infatti evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità «in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli» (Cass. 37798/2022). Sulla somma rivalutata e comprensiva di interessi sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 comma
13 4 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
11. Non può invece trovare accoglimento la domanda del ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 5.000,00, essendo tale domanda del tutto generica e non essendovi alcuna prova del danno evento e dei danni conseguenza, neppure allegati.
12. Né può accogliersi la domanda della resistente di riconoscimento di un concorso causale del ricorrente ex art. 1227 c.c. nella vicenda di causa, considerato l'affidamento riposto dal nella banca e la Pt_1 difficoltà per il medesimo di verificare il prezzo corrente dei diamanti.
13. Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico della resistente, secondo il principio di soccombenza. Tali spese vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni con riferimento ai valori medi per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 così individuato in base al decisum per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione; con riduzione ai minimi per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese di lite vanno altresì maggiorate del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e ss.mm., non avendo il ricorrente prodotto documenti di notevoli dimensioni e in numero tale da giustificare l'incentivo nella misura del 30% come richiesto con il ricorso introduttivo. Va poi riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese vive relative al deposito della domanda di mediazione obbligatoria (euro 48,80, cfr. doc. 6 ricorso pag. 13) nonché dei compensi per il primo incontro di mediazione, regolarmente svoltosi (doc. 7 ricorso), da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione fino ad euro 52.000,00. La resistente va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la perizia di stima svolta dal consulente di parte e compiutamente documentate (cfr. doc. 8 ricorso ultima pagina e fattura allegata alle note di udienza depositate il
14.11.2025), per un totale di euro 1.784,00. Quanto alle spese relative alla c.t.u. espletata nel presente giudizio, le stesse vanno poste definitivamente a carico della resistente secondo il principio di causalità, atteso che l'incombente istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare la domanda risarcitoria del ricorrente, risultata poi
14 fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, nei limiti di cui in motivazione.
2. CONDANNA al pagamento nei Controparte_1 confronti di della somma di euro Parte_1 17.371,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 3.10.2006 alla data della pubblicazione della presente sentenza ed interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
3. RIGETTA ogni altra domanda.
4. CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.780,40 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.129,80 (C.U., marca da bollo e spese di mediazione); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
5. CONDANNA al rimborso in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese della perizia tecnica di parte, che si liquidano in euro 1.784,00.
6. PONE definitivamente a carico di Controparte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio.
Così deciso in Padova, in data 9.12.2025
Il Giudice
TO TO
15