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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG 19198/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 19198/2023 promossa da:
1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Camboni;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Eugenia Delle Grottaglie;
Controparte_1
convenuta
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Folino;
CP_2
convenuta
avente ad oggetto: azione revocatoria, simulazione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 23.09.2025 ore 8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui citava in Parte_1
giudizio e rappresentando: 1) di svolgere l'attività di commercio Controparte_1 CP_2
ambulante di pelletteria, con conseguente titolarità di autorizzazioni/concessioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio in occasione di fiere o mercati;
2) di aver ceduto con patto di riservato dominio in data 12.01.2011 ad un ramo d'azienda CP_1
nel quale erano contenute 19 autorizzazioni;
3) di aver introdotto nel 2014 avanti al Tribunale di
Genova una causa contro stante l'inadempimento di costei alle obbligazioni assunte CP_1
(pagamento del prezzo), ottenendo con la sentenza n. 115/2020 della Corte di Appello di Genova
(passata in giudicato) la risoluzione del contratto di vendita e l'ordine di restituzione dell'azienda ceduta, restituzione mai avvenuta;
4) che anzi, con scritture del 15.01.2013 e del CP_1
07.03.2013 aveva ceduto a (amministrata dal marito ) i rami d'azienda già CP_2 CP_3
ceduti dal ricorrente, comprese 9 autorizzazioni;
4) di voler, pertanto, ottenere la restituzione dei rami d'azienda (in concreto, le 9 autorizzazioni), posto che furono ceduti alla società convenuta da un soggetto ( che non ne era proprietario ex art. 1478 c.c. visto il patto di riservato CP_1
dominio; 5) di agire in via subordinata o alternativa per la revocatoria ex art. 2901 c.c. o in via subordinata per la declaratoria di simulazione degli atti di cessione;
5) di voler altresì ottenere il
2 risarcimento del danno consistente nel fatto che dal 2013 detiene la disponibilità dei rami CP_4
d'azienda oggetto di causa;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) la nullità della
[...]
domanda per indeterminatezza;
2) l'esistenza del giudicato circa la domanda di restituzione dei rami d'azienda e quella di risarcimento del danno;
3) la prescrizione della domanda di vendita di aliud pro alio ex art. 1478 c.c. nonché della domanda revocatoria ex art. 2903 c.c.; 4) che le autorizzazioni vendute da el 2013 sono diverse da quelle vendute da nel 2011; CP_1 Pt_1
5) l'omessa argomentazione circa la domanda di simulazione assoluta;
6) di voler ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_2
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda formulando, sostanzialmente, le medesime difese di CP_1
- dato atto che originariamente le domande del ricorrente erano state, in parte, rivolte anche nei confronti di quale cessionario da di alcuni rami d'azienda, ma che Controparte_5 CP_4
con ordinanza 09.01.2025 il Tribunale estrometteva dal giudizio a seguito della rinuncia CP_5
agli atti ed alla domanda formulata dalla difesa di nei suoi confronti;
Pt_1
- dato infine atto che, disposta Ctu a cura della geometra , il Giudice Persona_1
fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
23.09.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
- che, in via preliminare, va detto che l'eccezione di nullità della domanda del ricorrente formulata dalle parti resistenti non può essere accolta, dal momento che l'assunto su cui si fonda (ovvero la formulazione nel corpo del testo di una domanda di risoluzione per aliud pro alio poi non presente nelle conclusioni) è inesistente, dal momento che nel ricorso non ha mai trattato di aliud pro alio, ma Pt_1
solamente di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c., che è concetto completamente diverso dall'aliud pro alio, che si ha quando viene venduto un bene totalmente diverso da quello pattuito, tale da essere funzionalmente inidoneo a svolgere la funzione economico-sociale del bene promesso, come recentemente statuito da Cass. n. 13214/2024 secondo cui “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,
3 appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”;
- che, dunque, la tesi delle convenute secondo cui l'aliud pro alio consisterebbe nella vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. è, francamente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico: in ogni caso, parte ricorrente nel corpo dell'atto ha discorso di vendita di cosa altrui e lo stesso ha fatto nelle conclusioni, sicché vi è perfetta coerenza complessiva e pertanto nessuna nullità;
- che, nel merito, il Tribunale rileva che con la prima domanda il ricorrente ha così concluso: “dato atto della già avvenuta risoluzione del contratto rep. n. 70714 del 12/01/2011 intercorso tra il Sig. e Parte_1
la Sig.ra per effetto della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 115/2020, passata in Controparte_1 giudicato, nonché del persistente inadempimento della stessa in ordine all'obbligo di provvedere alla restituzione del ramo d'azienda ceduto dal Sig. in forza del medesimo contratto”; Pt_1
- che detta domanda nella parte in cui chiede di dare atto del contenuto della sentenza della Corte di
Appello di Genova è inammissibile in quanto non finalizzata ad ottenere alcun bene della vita, mentre la richiesta di dare atto dell'inadempimento all'ordine di restituzione da parte di attiene ad un CP_1
accertamento fattuale endoprocedimentale in relazione alle domande di merito successivamente proposte, ragion per cui verrà esaminata unitamente alle domande successive;
- che con la seconda domanda proposta il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare inefficaci, invalidi e/o comunque inopponibili al Sig. gli atti di cessione di ramo di azienda a ministero Notaio Dott. Pt_1
i Torino rep. n. 116489/13742 in data 15/01/2013 e rep. n. 116753 in data 07/03/2013, stipulati tra la Per_2
Sig.ra e la società occorrendo anche ai sensi dell'art. 2901 c.c. siccome avvenuti a Controparte_1 CP_2
non domino ed in violazione del divieto di cessione a terzi di cui al contratto in data 12/01/2011 intercorso con il
Sig. , e dunque in danno delle ragioni dell'odierno ricorrente, con statuizione di inefficacia delle correlate Pt_1
licenze di subingresso e/o volture nelle autorizzazioni/concessioni illegittimamente cedute”;
- che con detta domanda il ricorrente ha, in pratica, chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della cessione dei rami d'azienda operata da a favore di nel 2013 in via alternativa perché la CP_1 CP_2
vendita è stata effettuata da un soggetto che non ne era l'effettivo titolare a causa dell'esistenza del patto di riservato dominio a favore di stesso o perché l'atto deve essere considerato inefficace ex art. Pt_1
2901 c.c.;
- che con la domanda n. 3 il ricorrente ha conseguentemente chiesto che i convenuti fossero condannati a restituire i suddetti rami d'azienda;
- che la domanda di inefficacia degli atti di cessione e la correlata domanda di restituzione dei rami d'azienda è fondata;
4 - che, infatti, i rami d'azienda sono stati ceduti da un soggetto ( che non ne era titolare in CP_1
forza del patto di riservato dominio (oltre che del divieto contrattuale di cessione a terzi), sicché CP_1 ex art. 1478 c.c. non ha fatto acquistare la proprietà dei beni dall'acquirente;
- che, infatti, “Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto a non domino per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 c.c., stante
l'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 c.c., giacché il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c.; pertanto essa deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c., con conseguente obbligo del venditore di procurare l'acquisto al compratore, il quale, in mancanza, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto” (Cass. n. 20191/2007);
- che al riguardo va infatti detto che ex art. 1156 c.c. l'acquisto a non domino non determina l'acquisto della proprietà in caso di buona fede dell'acquirente come invece disposto dall'art. 1153 c.c., in quanto detta regola non si applica in caso di universalità di mobili, quale è l'azienda;
- che, infatti, è stato affermato in casi analoghi che “non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 cod. civ.” (Cass. n. 20191/2007);
- che, dunque, l'acquirente a non domino acquista la proprietà di aziende o di rami d'azienda solamente decorsi 20 anni dall'acquisto ex art. 1160 c.c., o 10 anni qualora l'acquisto sia avvenuto in buona fede;
- che, tuttavia, la buona fede neppure è stata allegata da per quanto debba comunque essere CP_2
esclusa dal momento che è, in concreto, lo schermo societario del marito della venditrice, essendo CP_2
il suddetto marito amministratore e socio unico della società convenuta nonché attivo nel medesimo settore commerciale, sicché, anche in via presuntiva, deve ritenersi che fosse perfettamente a CP_2 conoscenza del patto di riservato dominio (peraltro pure reso pubblico in Camera di Commercio) nonché del mancato pagamento delle rate da parte della moglie, sicché deve ritenersi che la società convenuta abbia acquisito il possesso dei rami d'azienda in mala fede;
- che, peraltro, avendo acquisito il possesso dei rami d'azienda in mala fede, anche qualora CP_2
non si ritenesse applicabile la normativa relativa alle universalità di beni mobili, la società convenuta non avrebbe ugualmente acquisito la proprietà dei rami d'azienda per usucapione posto che in questo caso l'usucapione necessita di 20 anni di possesso ex art. 1161 c.c.;
- che, per completezza, va aggiunto che nella memoria n. 1 la difesa di non ha introdotto Pt_1
alcuna domanda nuova (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle parti convenute), avendo il ricorrente semplicemente qualificato giuridicamente ciò che aveva già rappresentato in fatto con il ricorso, ovvero che la pretesa di avere in restituzione i beni acquisiti da a non domino equivale a rivendicare CP_2
5 i beni stessi nei confronti del terzo possessore (essendo poi la domanda di rivendicazione imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'usucapione, che nel caso di specie sono inesistenti): alcuna domanda nuova, pertanto, è stata introdotta, neppure potendosi dire che è stata modificata una domanda già formulata, trattandosi di mera qualificazione giuridica di domande già proposte;
- che, peraltro, con considerazione assorbente va detto che la giurisprudenza afferma da tempo che
Infatti, “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass., sez. III, 24/04/2015, n. 8394).
- che, dunque, non avendo la società convenuta mai acquisito la proprietà dei beni mobili da lei acquistati nel 2013 da ne deve essere ordinata la restituzione al ricorrente, ordine che va rivolto CP_1 solo a dal momento che analogo ordine (ed anzi di maggiore ampiezza) è già stato emanato dalla CP_2
sentenza della Corte di Appello di Genova n. 115/2020, con conseguente giudicato sul punto nei confronti
(ed in danno) della sola CP_1
- che, peraltro, parte ricorrente ha limitato la propria richiesta nel ricorso (pag. 4 e 5) a 9 autorizzazioni, sicché l'ordine non può che riguardare che queste autorizzazioni (sul punto si tornerà infra);
- che l'accoglimento della domanda formulata in via principale comporta l'assorbimento delle altre domande (revocatoria e simulazione) sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Tribunale, Cassino, 25/11/2019; Consiglio di
Stato, sez. IV , 27/08/2019, n. 5891);
- che, poi, vista la contestazione delle parti convenute circa il fatto che le autorizzazioni reclamate da parte ricorrente non sarebbero le stesse contenute negli atti di cessione intercorsi fra CP_1 CP_2
nel 2013, il Tribunale ha disposto Ctu a cura della geom. , ed il Tribunale si richiama Per_1
6 integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703;
Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I,
09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio
2003, n. 7485)
- che, quindi, la Ctu ha accertato che delle 9 autorizzazioni reclamate in restituzione da parte ricorrente, 8 sono state effettivamente cedute da ad con la vendita del 2011 e poi da Pt_1 CP_1
cedute a con le vendite del 2013, mentre la nona autorizzazione (“Autorizzazione CP_1 CP_4
decennale n. 16429 del Comune di Genova in data 09/10/2012 per la Fiera di S. Carlo, Località Genova-Voltri, posteggio n. 12 nonché i diritti di presenze utili per l'acquisizione delle priorità di legge già maturati per altre fiere”) è del tutto estranea ai fatti di causa, essendo stata ceduta da ad el 2008 in forza Pt_1 CP_1
di un titolo che non è mai stato contestato dal ricorrente;
- che, pertanto, l'ordine di restituzione in capo alla società convenuta ( come già detto, è CP_1
destinataria di un ordine di maggior portata da parte della sentenza n. 115/2020 della Corte di Appello di
Genova in quanto avente ad oggetto l'intero contenuto della cessione del 2011 e non solamente 9 autorizzazioni e, posto che detto ordine è ormai passato in giudicato, non può essere reiterato in questa sede) deve essere limitato alle prime 8 autorizzazioni;
- che il ricorrente domanda ancora pronunce ancillari alla restituzione delle autorizzazioni, quali la declaratoria di inefficacia delle licenze di subingresso e delle volture a favore delle convenute, ma il
Tribunale non può pronunciarsi su di esse in quanto vertenti sull'azione amministrativa dei singoli Comuni
(che dovrebbero essere parti in causa in un giudizio amministrativo), e lo stesso vale per la domanda n. 6, non rientrando nei poteri del Giudice ordinario quello di disporre che sia autorizzato dalle Pt_1
amministrazioni comunali al subingresso ed alla reintestazione delle autorizzazioni, potendo al massimo essere semplicemente ordinato alle parti convenute di astenersi dal porre in essere condotte lesive dei diritti del ricorrente come riconosciuti da questa sentenza.
- che, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da (per la parte in cui non è Pt_1
coperta dal giudicato genovese nei confronti della sola deve essere disattesa per le stesse CP_1
7 ragioni già espresse dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, ovvero per l'assoluto difetto di prova e, prima ancora, di allegazione circa la tipologia e l'ammontare dei danni lamentati per la mancata disponibilità dei rami d'azienda, non avendo mai provato ad allegare il valore economico dei Pt_1
suddetti rami, il che impedisce pure la valutazione in via equitativa;
- che, infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
"in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288);
- che le spese di lite sono poste a carico solidale e per quote uguali delle parti convenute in quanto complessivamente soccombenti ex art. 97 c.p.c. avendo esse perseguito un interesse comune, fatta salva una compensazione nella misura di ¼ alla luce del rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente (e di talune domande ancillari);
- che dette spese sono liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi processuali
(scaglione sino ad € 5.200,00), fatti salvi gli effetti della compensazione;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo ed in parti uguali delle parti convenute in quanto complessivamente soccombenti in punto prova tecnica (il ricorrente è rimasto soccombente per questioni estranee alla Ctu, tranne per l'aspetto di una sola autorizzazione), il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che
l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
8 - che, infine, ciascuna parte ha domandato la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., condanna che non può essere disposta stante la soccombenza reciproca:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara l'inefficacia ex art. 1478 c.c. degli atti di cessione di ramo di azienda a ministero Notaio
Dott. i Torino rep. n. 116489/13742 in data 15/01/2013 e rep. n. 116753 in data 07/03/2013, Per_2
stipulati tra e la società nella parte in cui hanno trasferito a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
CP_ le prime 8 autorizzazioni di cui alla perizia in atti (pag. 12 – 14), perizia in questa Per_1
sede richiamata e trascritta, e per l'effetto
Ordina a di restituire immediatamente le suddette 8 autorizzazioni a . CP_2 Parte_1
Ordina alle parti convenute di astenersi dal porre in essere condotte lesive dei diritti del ricorrente come riconosciuti da questa sentenza.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da . Parte_1
Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da tutte le parti.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di e in parti uguali Controparte_1 CP_2
fra loro.
Compensa le spese di lite per ¼ e Condanna e in solido fra di loro, a Controparte_1 CP_2
pagare a favore di i restanti ¾, spese che liquida per detta frazione in € 1.914,00 Parte_1
a titolo di compenso ed in € 93,75 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 23.09.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 19198/2023 promossa da:
1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Camboni;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Eugenia Delle Grottaglie;
Controparte_1
convenuta
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Folino;
CP_2
convenuta
avente ad oggetto: azione revocatoria, simulazione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 23.09.2025 ore 8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui citava in Parte_1
giudizio e rappresentando: 1) di svolgere l'attività di commercio Controparte_1 CP_2
ambulante di pelletteria, con conseguente titolarità di autorizzazioni/concessioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio in occasione di fiere o mercati;
2) di aver ceduto con patto di riservato dominio in data 12.01.2011 ad un ramo d'azienda CP_1
nel quale erano contenute 19 autorizzazioni;
3) di aver introdotto nel 2014 avanti al Tribunale di
Genova una causa contro stante l'inadempimento di costei alle obbligazioni assunte CP_1
(pagamento del prezzo), ottenendo con la sentenza n. 115/2020 della Corte di Appello di Genova
(passata in giudicato) la risoluzione del contratto di vendita e l'ordine di restituzione dell'azienda ceduta, restituzione mai avvenuta;
4) che anzi, con scritture del 15.01.2013 e del CP_1
07.03.2013 aveva ceduto a (amministrata dal marito ) i rami d'azienda già CP_2 CP_3
ceduti dal ricorrente, comprese 9 autorizzazioni;
4) di voler, pertanto, ottenere la restituzione dei rami d'azienda (in concreto, le 9 autorizzazioni), posto che furono ceduti alla società convenuta da un soggetto ( che non ne era proprietario ex art. 1478 c.c. visto il patto di riservato CP_1
dominio; 5) di agire in via subordinata o alternativa per la revocatoria ex art. 2901 c.c. o in via subordinata per la declaratoria di simulazione degli atti di cessione;
5) di voler altresì ottenere il
2 risarcimento del danno consistente nel fatto che dal 2013 detiene la disponibilità dei rami CP_4
d'azienda oggetto di causa;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) la nullità della
[...]
domanda per indeterminatezza;
2) l'esistenza del giudicato circa la domanda di restituzione dei rami d'azienda e quella di risarcimento del danno;
3) la prescrizione della domanda di vendita di aliud pro alio ex art. 1478 c.c. nonché della domanda revocatoria ex art. 2903 c.c.; 4) che le autorizzazioni vendute da el 2013 sono diverse da quelle vendute da nel 2011; CP_1 Pt_1
5) l'omessa argomentazione circa la domanda di simulazione assoluta;
6) di voler ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_2
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda formulando, sostanzialmente, le medesime difese di CP_1
- dato atto che originariamente le domande del ricorrente erano state, in parte, rivolte anche nei confronti di quale cessionario da di alcuni rami d'azienda, ma che Controparte_5 CP_4
con ordinanza 09.01.2025 il Tribunale estrometteva dal giudizio a seguito della rinuncia CP_5
agli atti ed alla domanda formulata dalla difesa di nei suoi confronti;
Pt_1
- dato infine atto che, disposta Ctu a cura della geometra , il Giudice Persona_1
fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
23.09.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
- che, in via preliminare, va detto che l'eccezione di nullità della domanda del ricorrente formulata dalle parti resistenti non può essere accolta, dal momento che l'assunto su cui si fonda (ovvero la formulazione nel corpo del testo di una domanda di risoluzione per aliud pro alio poi non presente nelle conclusioni) è inesistente, dal momento che nel ricorso non ha mai trattato di aliud pro alio, ma Pt_1
solamente di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c., che è concetto completamente diverso dall'aliud pro alio, che si ha quando viene venduto un bene totalmente diverso da quello pattuito, tale da essere funzionalmente inidoneo a svolgere la funzione economico-sociale del bene promesso, come recentemente statuito da Cass. n. 13214/2024 secondo cui “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,
3 appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”;
- che, dunque, la tesi delle convenute secondo cui l'aliud pro alio consisterebbe nella vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. è, francamente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico: in ogni caso, parte ricorrente nel corpo dell'atto ha discorso di vendita di cosa altrui e lo stesso ha fatto nelle conclusioni, sicché vi è perfetta coerenza complessiva e pertanto nessuna nullità;
- che, nel merito, il Tribunale rileva che con la prima domanda il ricorrente ha così concluso: “dato atto della già avvenuta risoluzione del contratto rep. n. 70714 del 12/01/2011 intercorso tra il Sig. e Parte_1
la Sig.ra per effetto della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 115/2020, passata in Controparte_1 giudicato, nonché del persistente inadempimento della stessa in ordine all'obbligo di provvedere alla restituzione del ramo d'azienda ceduto dal Sig. in forza del medesimo contratto”; Pt_1
- che detta domanda nella parte in cui chiede di dare atto del contenuto della sentenza della Corte di
Appello di Genova è inammissibile in quanto non finalizzata ad ottenere alcun bene della vita, mentre la richiesta di dare atto dell'inadempimento all'ordine di restituzione da parte di attiene ad un CP_1
accertamento fattuale endoprocedimentale in relazione alle domande di merito successivamente proposte, ragion per cui verrà esaminata unitamente alle domande successive;
- che con la seconda domanda proposta il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare inefficaci, invalidi e/o comunque inopponibili al Sig. gli atti di cessione di ramo di azienda a ministero Notaio Dott. Pt_1
i Torino rep. n. 116489/13742 in data 15/01/2013 e rep. n. 116753 in data 07/03/2013, stipulati tra la Per_2
Sig.ra e la società occorrendo anche ai sensi dell'art. 2901 c.c. siccome avvenuti a Controparte_1 CP_2
non domino ed in violazione del divieto di cessione a terzi di cui al contratto in data 12/01/2011 intercorso con il
Sig. , e dunque in danno delle ragioni dell'odierno ricorrente, con statuizione di inefficacia delle correlate Pt_1
licenze di subingresso e/o volture nelle autorizzazioni/concessioni illegittimamente cedute”;
- che con detta domanda il ricorrente ha, in pratica, chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della cessione dei rami d'azienda operata da a favore di nel 2013 in via alternativa perché la CP_1 CP_2
vendita è stata effettuata da un soggetto che non ne era l'effettivo titolare a causa dell'esistenza del patto di riservato dominio a favore di stesso o perché l'atto deve essere considerato inefficace ex art. Pt_1
2901 c.c.;
- che con la domanda n. 3 il ricorrente ha conseguentemente chiesto che i convenuti fossero condannati a restituire i suddetti rami d'azienda;
- che la domanda di inefficacia degli atti di cessione e la correlata domanda di restituzione dei rami d'azienda è fondata;
4 - che, infatti, i rami d'azienda sono stati ceduti da un soggetto ( che non ne era titolare in CP_1
forza del patto di riservato dominio (oltre che del divieto contrattuale di cessione a terzi), sicché CP_1 ex art. 1478 c.c. non ha fatto acquistare la proprietà dei beni dall'acquirente;
- che, infatti, “Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto a non domino per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 c.c., stante
l'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 c.c., giacché il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c.; pertanto essa deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c., con conseguente obbligo del venditore di procurare l'acquisto al compratore, il quale, in mancanza, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto” (Cass. n. 20191/2007);
- che al riguardo va infatti detto che ex art. 1156 c.c. l'acquisto a non domino non determina l'acquisto della proprietà in caso di buona fede dell'acquirente come invece disposto dall'art. 1153 c.c., in quanto detta regola non si applica in caso di universalità di mobili, quale è l'azienda;
- che, infatti, è stato affermato in casi analoghi che “non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 cod. civ.” (Cass. n. 20191/2007);
- che, dunque, l'acquirente a non domino acquista la proprietà di aziende o di rami d'azienda solamente decorsi 20 anni dall'acquisto ex art. 1160 c.c., o 10 anni qualora l'acquisto sia avvenuto in buona fede;
- che, tuttavia, la buona fede neppure è stata allegata da per quanto debba comunque essere CP_2
esclusa dal momento che è, in concreto, lo schermo societario del marito della venditrice, essendo CP_2
il suddetto marito amministratore e socio unico della società convenuta nonché attivo nel medesimo settore commerciale, sicché, anche in via presuntiva, deve ritenersi che fosse perfettamente a CP_2 conoscenza del patto di riservato dominio (peraltro pure reso pubblico in Camera di Commercio) nonché del mancato pagamento delle rate da parte della moglie, sicché deve ritenersi che la società convenuta abbia acquisito il possesso dei rami d'azienda in mala fede;
- che, peraltro, avendo acquisito il possesso dei rami d'azienda in mala fede, anche qualora CP_2
non si ritenesse applicabile la normativa relativa alle universalità di beni mobili, la società convenuta non avrebbe ugualmente acquisito la proprietà dei rami d'azienda per usucapione posto che in questo caso l'usucapione necessita di 20 anni di possesso ex art. 1161 c.c.;
- che, per completezza, va aggiunto che nella memoria n. 1 la difesa di non ha introdotto Pt_1
alcuna domanda nuova (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle parti convenute), avendo il ricorrente semplicemente qualificato giuridicamente ciò che aveva già rappresentato in fatto con il ricorso, ovvero che la pretesa di avere in restituzione i beni acquisiti da a non domino equivale a rivendicare CP_2
5 i beni stessi nei confronti del terzo possessore (essendo poi la domanda di rivendicazione imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'usucapione, che nel caso di specie sono inesistenti): alcuna domanda nuova, pertanto, è stata introdotta, neppure potendosi dire che è stata modificata una domanda già formulata, trattandosi di mera qualificazione giuridica di domande già proposte;
- che, peraltro, con considerazione assorbente va detto che la giurisprudenza afferma da tempo che
Infatti, “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass., sez. III, 24/04/2015, n. 8394).
- che, dunque, non avendo la società convenuta mai acquisito la proprietà dei beni mobili da lei acquistati nel 2013 da ne deve essere ordinata la restituzione al ricorrente, ordine che va rivolto CP_1 solo a dal momento che analogo ordine (ed anzi di maggiore ampiezza) è già stato emanato dalla CP_2
sentenza della Corte di Appello di Genova n. 115/2020, con conseguente giudicato sul punto nei confronti
(ed in danno) della sola CP_1
- che, peraltro, parte ricorrente ha limitato la propria richiesta nel ricorso (pag. 4 e 5) a 9 autorizzazioni, sicché l'ordine non può che riguardare che queste autorizzazioni (sul punto si tornerà infra);
- che l'accoglimento della domanda formulata in via principale comporta l'assorbimento delle altre domande (revocatoria e simulazione) sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Tribunale, Cassino, 25/11/2019; Consiglio di
Stato, sez. IV , 27/08/2019, n. 5891);
- che, poi, vista la contestazione delle parti convenute circa il fatto che le autorizzazioni reclamate da parte ricorrente non sarebbero le stesse contenute negli atti di cessione intercorsi fra CP_1 CP_2
nel 2013, il Tribunale ha disposto Ctu a cura della geom. , ed il Tribunale si richiama Per_1
6 integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703;
Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I,
09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio
2003, n. 7485)
- che, quindi, la Ctu ha accertato che delle 9 autorizzazioni reclamate in restituzione da parte ricorrente, 8 sono state effettivamente cedute da ad con la vendita del 2011 e poi da Pt_1 CP_1
cedute a con le vendite del 2013, mentre la nona autorizzazione (“Autorizzazione CP_1 CP_4
decennale n. 16429 del Comune di Genova in data 09/10/2012 per la Fiera di S. Carlo, Località Genova-Voltri, posteggio n. 12 nonché i diritti di presenze utili per l'acquisizione delle priorità di legge già maturati per altre fiere”) è del tutto estranea ai fatti di causa, essendo stata ceduta da ad el 2008 in forza Pt_1 CP_1
di un titolo che non è mai stato contestato dal ricorrente;
- che, pertanto, l'ordine di restituzione in capo alla società convenuta ( come già detto, è CP_1
destinataria di un ordine di maggior portata da parte della sentenza n. 115/2020 della Corte di Appello di
Genova in quanto avente ad oggetto l'intero contenuto della cessione del 2011 e non solamente 9 autorizzazioni e, posto che detto ordine è ormai passato in giudicato, non può essere reiterato in questa sede) deve essere limitato alle prime 8 autorizzazioni;
- che il ricorrente domanda ancora pronunce ancillari alla restituzione delle autorizzazioni, quali la declaratoria di inefficacia delle licenze di subingresso e delle volture a favore delle convenute, ma il
Tribunale non può pronunciarsi su di esse in quanto vertenti sull'azione amministrativa dei singoli Comuni
(che dovrebbero essere parti in causa in un giudizio amministrativo), e lo stesso vale per la domanda n. 6, non rientrando nei poteri del Giudice ordinario quello di disporre che sia autorizzato dalle Pt_1
amministrazioni comunali al subingresso ed alla reintestazione delle autorizzazioni, potendo al massimo essere semplicemente ordinato alle parti convenute di astenersi dal porre in essere condotte lesive dei diritti del ricorrente come riconosciuti da questa sentenza.
- che, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da (per la parte in cui non è Pt_1
coperta dal giudicato genovese nei confronti della sola deve essere disattesa per le stesse CP_1
7 ragioni già espresse dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, ovvero per l'assoluto difetto di prova e, prima ancora, di allegazione circa la tipologia e l'ammontare dei danni lamentati per la mancata disponibilità dei rami d'azienda, non avendo mai provato ad allegare il valore economico dei Pt_1
suddetti rami, il che impedisce pure la valutazione in via equitativa;
- che, infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
"in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288);
- che le spese di lite sono poste a carico solidale e per quote uguali delle parti convenute in quanto complessivamente soccombenti ex art. 97 c.p.c. avendo esse perseguito un interesse comune, fatta salva una compensazione nella misura di ¼ alla luce del rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente (e di talune domande ancillari);
- che dette spese sono liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi processuali
(scaglione sino ad € 5.200,00), fatti salvi gli effetti della compensazione;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo ed in parti uguali delle parti convenute in quanto complessivamente soccombenti in punto prova tecnica (il ricorrente è rimasto soccombente per questioni estranee alla Ctu, tranne per l'aspetto di una sola autorizzazione), il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che
l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
8 - che, infine, ciascuna parte ha domandato la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., condanna che non può essere disposta stante la soccombenza reciproca:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara l'inefficacia ex art. 1478 c.c. degli atti di cessione di ramo di azienda a ministero Notaio
Dott. i Torino rep. n. 116489/13742 in data 15/01/2013 e rep. n. 116753 in data 07/03/2013, Per_2
stipulati tra e la società nella parte in cui hanno trasferito a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
CP_ le prime 8 autorizzazioni di cui alla perizia in atti (pag. 12 – 14), perizia in questa Per_1
sede richiamata e trascritta, e per l'effetto
Ordina a di restituire immediatamente le suddette 8 autorizzazioni a . CP_2 Parte_1
Ordina alle parti convenute di astenersi dal porre in essere condotte lesive dei diritti del ricorrente come riconosciuti da questa sentenza.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da . Parte_1
Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da tutte le parti.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di e in parti uguali Controparte_1 CP_2
fra loro.
Compensa le spese di lite per ¼ e Condanna e in solido fra di loro, a Controparte_1 CP_2
pagare a favore di i restanti ¾, spese che liquida per detta frazione in € 1.914,00 Parte_1
a titolo di compenso ed in € 93,75 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 23.09.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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