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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1614/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Vella, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Campagna, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 21/5/2025, fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1 Con ricorso depositato il 3/2/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con (celebrato a Palermo il 15/3/1997), in costanza Controparte_1
del quale sono nati i figli (il 12/9/2010), (il 9/6/2013) e Per_1 Per_2 Persona_3
(il 25/11/2015), ha esposto di essersi separata dal coniuge nel 2020 nell'ambito del giudizio di separazione definito in via consensuale. In particolare, i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di € 150,00 per il di lei mantenimento personale. Ha altresì aggiunto che, nonostante ciò, il marito non aveva mai corrisposto il mantenimento concordato.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso di sé e di regolamentare il diritto di visita paterno come indicato in ricorso;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Con memoria difensiva depositata l'1/6/2023, si è costituito Controparte_1
contestando tutte le circostanze addotte dalla ricorrente e precisando: di aver corrisposto il mantenimento per i figli in misura inferiore rispetto a quanto concordato a causa delle proprie precarie condizioni economiche;
che la ricorrente ha assunto un comportamento ostruzionistico in relazione al rapporto padre-figli.
Ha chiesto, pertanto: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita come indicato in memoria;
di fissare il quantum del contributo al mantenimento ordinario a proprio carico nella misura di € 300,00
e di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori.
All'udienza del 16/6/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente f.f. che, dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
19/6/2023 ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha confermato le condizioni della separazione omologate dal
Tribunale di Palermo con decreto del 22-24/9/2020.
Con ordinanza del 27/11/2023, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente
2 proposta conciliativa: “il divorzio avvenga alle condizioni della separazione”. La predetta proposta è stata accettata dal resistente, mentre la ricorrente non ha aderito.
Istruito il giudizio, scaduto il termine del 25/5/2025, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va osservato che, come noto, l'istituto del divorzio comporta il venir meno del vincolo coniugale quando sia divenuta impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ciò determina l'estinzione dei doveri reciproci che derivano dal matrimonio, restando fermi, tuttavia, i doveri verso i figli.
Nel caso di specie, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Sul regime di affidamento dei figli minori.
In relazione all'affidamento dei figli minori, va preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, non sono emerse circostanze pregiudizievoli per i figli della copia,
, e , tali per cui debba ritenersi confacente al superiore Per_1 Per_2 Persona_3 interesse dei minori l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello ordinario.
Pertanto, considerata anche la comune volontà delle parti sul punto, deve confermarsi
3 l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con domicilio anagrafico presso l'abitazione materna.
In relazione al diritto di visita paterno, tenuto conto delle convergenti richieste delle parti, deve disporsi che salvo diverso accordo, potrà incontrare e tenere Controparte_1
con sé i minori:
- nei giorni di sabato o domenica alternativamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
- nelle festività annuali civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
4. Domande di contenuto economico.
Relativamente, invece, alle statuizioni di natura economica, in tema di mantenimento della prole va osservato, invece, che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis
c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
In merito alla condizione economica delle parti, in seno all'udienza Parte_1
presidenziale, ha esposto esclusivamente di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 1.300,00 mensili e di aver avuto un altro figlio dall'attuale compagno.
A fondamento della propria condizione economica, la stessa ha prodotto le dichiarazioni
Isee del 2024 e del 2023 (v. all.ti depositati il 14/3/2024) – dichiarazioni che, tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice istruttore con ordinanza del 27/11/2023, non sono
4 rilevanti –, nonché l'autocertificazione del 12/3/2024, con la quale ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito, né di cittadinanza né di inclusione, nell'anno 2024.
invece, nel corso dell'udienza presidenziale, ha esposto di non Controparte_1 svolgere attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 700,00. A fondamento della propria condizione reddituale ed economica, non ha prodotto alcuna documentazione.
Orbene, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, tenuto conto del minimo vitale che ciascun genitore deve garantire alla prole a prescindere dalle proprie sostanze economiche, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. I genitori, inoltre, dovranno concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Infine, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei figli presso la madre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di Parte_1
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
[...]
5. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo il 17/3/2005 tra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 17/3/1975, trascritto negli atti dello Stato civile di Palermo al n. 11, parte
I, dell'anno 2005;
b) dispone l'affidamento condiviso dei minori , e , Per_1 Per_2 Persona_3
con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei
[...] figli minori, entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli
5 indici Istat;
d) dispone la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
e) attribuisce l'intero assegno unico in favore di Parte_1
f) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 18/9/2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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