Trib. Livorno, sentenza 19/12/2025, n. 89
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Competenza territoriale

    La sede legale della società è ubicata in Campiglia Marittima da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato, come previsto dall'art. 27 commi 2 e 3 D. Lgs. 14/2019.

  • Accolto
    Presupposti soggettivi

    La società presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale operante nel settore delle attività termali, sportivo-ricreative, alberghiere. Non rientra nelle soglie dimensionali di esenzione dalla liquidazione giudiziale come 'impresa minore' dato che i ricavi (superiori a € 1.500.000,00) e l'indebitamento complessivo (circa € 8.256.062,00) superano le soglie previste.

  • Accolto
    Presupposto oggettivo: stato di insolvenza

    La società non è in grado di far fronte ai pagamenti dei debiti concorsuali senza una ristrutturazione. L'insolvenza è causata da insufficiente capitalizzazione, mancata capacità di generare flussi finanziari sufficienti, ritardi nei pagamenti fiscali e IMU, aggravata dalle restrizioni pandemiche e dalla revoca degli affidamenti bancari. La situazione è confermata dalla relazione di stima e dalla proposizione del ricorso ex art. 40 CCII.

  • Accolto
    Tipologia di concordato preventivo: continuità indiretta con assuntore

    La scelta del concordato in continuità indiretta con assuntore è motivata dalla necessità di salvaguardare la validità delle concessioni minerarie e dalla volontà di preservare il valore patrimoniale dell'azienda. La proposta prevede la prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuaria, con accollo privativo delle passività e pagamento dei debiti grazie alla liquidità generata dall'attività e agli apporti dell'assuntore e del socio unico. Il piano si sviluppa in 5 anni.

  • Accolto
    Attivo concordatario e non inidoneità della proposta

    L'assuntore si impegna a versare € 5.578.600,00, comprensivi di IVA e fondo rischi, con pagamenti dilazionati fino al 31/12/2029. Il trasferimento del patrimonio avverrà il 31/12/2028. L'adempimento è garantito dagli apporti del socio unico e da una fideiussione assicurativa. La proposta è ritenuta non manifestamente inidonea a superare lo stato di insolvenza e il piano è considerato fattibile dal commissario giudiziale.

  • Accolto
    Passivo concordatario e classamento

    Il passivo è stato quantificato tenendo conto dell'estinzione della posizione dell'Agenzia delle Entrate. Le classi sono state formulate nel rispetto dei criteri di omogeneità di interessi economici e giuridici, senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. I tempi di pagamento sono suddivisi per annualità.

  • Accolto
    Regolarità della procedura e esito delle votazioni

    La procedura di votazione ha rispettato i tempi previsti dalla legge, consentendo ai creditori di esprimere il proprio voto. L'unanimità prescritta dall'art. 109 comma 1 CCII è stata raggiunta. Non sono state presentate opposizioni dai creditori dissenzienti.

  • Accolto
    Strumento preferibile alla liquidazione giudiziale

    Il valore di liquidazione del patrimonio è stato stimato in € 2.815.120,11. Il valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle spese, è pari a € 2.185.769,02. La proposta concordataria assicura un trattamento non deteriore ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza di omologazione del concordato preventivo proposto da una società commerciale non minore, operante nel settore termale e alberghiero, che ha presentato domanda di accesso alla procedura ex artt. 37, 39 e 40 del D.Lgs. 14/2019, a seguito di una domanda prenotativa. La società ricorrente, in persona del suo liquidatore pro tempore, ha depositato la proposta di concordato preventivo con continuità indiretta e assuntore, corredata dal piano e dalla documentazione richiesta, dopo aver ricevuto il parere favorevole del Commissario giudiziale e aver apportato le necessarie modifiche e integrazioni. Il Tribunale ha preliminarmente verificato la propria competenza territoriale, basata sulla sede legale della società, e ha accertato i presupposti soggettivi, confermando la natura di impresa commerciale non minore della ricorrente, i cui bilanci e indebitamento superano le soglie di esenzione dalla liquidazione giudiziale. È stato altresì riscontrato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, ampiamente argomentato dalla stessa società e deducibile dall'impossibilità di far fronte ai debiti concorsuali senza una ristrutturazione. La proposta concordataria, qualificata come concordato in continuità indiretta con assuntore, prevede il trasferimento delle attività e passività a un soggetto terzo, che si impegna a garantire la soddisfazione dei creditori attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, sopravvenienze attive e apporti finanziari propri, nonché la liquidità generata dalla gestione e da eventuali conferimenti. La proposta è stata ritenuta non manifestamente inidonea a superare lo stato di insolvenza, anche alla luce delle garanzie offerte e delle verifiche del Commissario giudiziale.

Il Tribunale ha omologato la procedura di concordato preventivo liquidatorio, confermando il Commissario giudiziale e disponendo le modalità di esecuzione del concordato in continuità. È stato accertato che il passivo concordatario è stato quantificato in € 9.050.581,72, con la sopravvenuta estinzione della posizione dell'Agenzia delle Entrate. Le classi di creditori sono state ritenute correttamente formulate secondo omogeneità di interessi economici e giuridici, rispettando i criteri di cui all'art. 85 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione. La proposta di concordato è stata approvata all'unanimità da tutte le classi di creditori, con conseguente raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 109 CCII. Il valore di liquidazione del patrimonio della debitrice è stato stimato in € 2.815.120,11, mentre il valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle spese, è pari a € 2.185.769,02. Il Tribunale ha ordinato la pubblicazione, notifica e comunicazione della sentenza, disponendo che la società debitrice rediga relazioni semestrali sullo stato della procedura, informi il Commissario giudiziale di ogni evento rilevante, versi le somme dovute sul conto corrente intestato alla procedura, distribuisca i pagamenti ai creditori nel rispetto del piano e delle prelazioni, e informi il Giudice delegato e il Commissario di eventuali creditori contestati, condizionali o irreperibili, nonché di circostanze che possano portare alla risoluzione o annullamento della procedura. Il Commissario giudiziale è stato incaricato di sorvegliare l'adempimento del piano, redigere rapporti riepilogativi semestrali e informare il giudice delegato in caso di inadempimenti rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Livorno, sentenza 19/12/2025, n. 89
    Giurisdizione : Trib. Livorno
    Numero : 89
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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