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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/12/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA OMOLOGAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 48 E 113 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Simona Capurso Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 48 E 113 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 141-1/ DELL'ANNO 2024, CON DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
PROMOSSA DA
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: domanda di omologazione di un concordato preventivo con proposta, piano e documentazione prevista ex artt. 37, 39-40, 84 ss. D.Lgs. 14/2019. Concordato preventivo continuità indiretta con CP_1
Fase omologazione.
OSSERVA
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Letto il ricorso, volto a chiedere l'accesso allo strumento del concordato preventivo, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 39 e 40 D. Lgs. 14/2019, da parte della ricorrente,
[...]
(P. Iva ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in Campiglia Parte_3
Marittima, Viale delle Terme n. 40, depositato in data 10/03/2025, allo scadere del termine assegnato a seguito di presentazione di una iniziale domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CCII;
considerato che
la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
considerato che
la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dal Liquidatore della società debitrice ai sensi dell'art. 120-bis CCII, come risulta da verbale notarile redatto il 05/11/2024 ed è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese;
considerato, inoltre, che la domanda di accesso è stata sottoscritta da che ha Parte_3 la rappresentanza della società, secondo le risultanze della visura camerale aggiornata;
letto il parere depositato dal Commissario giudiziale DOTT. in data Persona_1
19/03/2025; tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla proposta, ed al conseguente piano di concordato preventivo in data 07/04/2025 e poi in data 11/04/2025; letti i successivi pareri depositati dal Commissario giudiziale DOTT. in data Persona_1
12/04/2025 e poi in data 21/05/2025; vista la proposta depositata, così come modificata e integrata, che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII nelle forme del concordato in continuità indiretta con assuntore; considerato che con provvedimento del 14/04/2025 il Tribunale, valutata la ritualità della domanda, ha aperto la procedura di concordato preventivo;
tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla proposta, ed al conseguente piano di concordato preventivo in data 07/08/2025; tenuto conto dell'esito delle operazioni di voto;
sentite la società ricorrente, la società assuntrice e il Commissario in contraddittorio dinanzi al giudice delegato in data 02/12/2025; osserva quanto segue.
1. COMPETENZA TERRITORIALE. Alla luce della visura camerale in atti, l'intestato Tribunale è competente, essendo la sede legale della società ubicata in Campiglia Marittima, da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato, secondo quanto previsto dall'art. 27 commi 2 e 3 D. Lgs. 14/2019;
2. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. IMPRESA COMMERCIALE NON MINORE. La parte ricorrente rientra pacificamente nel novero delle imprese soggette alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in quanto presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante nel settore delle “attività termali, sportivo-ricreative, alberghiere […]”. Non rientra nelle soglie dimensionale di esenzione dalla liquidazione giudiziale, quale “impresa minore”, di cui all'art. 2, lett. d) e 121 CCII, come risulta dai bilanci allegati chiusi al 31/12/2020,
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31/12/2021 e 31/12/2022: basti segnalare che nel bilancio al 31/12/2023 il totale dei ricavi del conto economico (voce A1) è pari ad € 1.503.928,00, dunque superiore alla soglia di € 200.000,00; nonché evidenziare l'indebitamento complessivo come risultante dall'elenco dei creditori e dai bilanci depositati per un ammontare complessivo annuo pari a circa € 8.256.062,00.
3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI INSOLVENZA. La società ricorrente versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa –
“in considerazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, come evincibile dalla situazione economico, finanziaria e patrimoniale” – e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria: come emerge dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli allegati e riscontrate con la relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 CCII. Inoltre, l'incapacità, in cui versa la società, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni risulta dimostrata dalla proposizione del ricorso ex art. 40 CCII, che sul punto ha carattere di ammissione e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto. Segnatamente, nella relazione di stima del valore del compendio aziendale, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, il dott. ha affermato che “le […] cause [dello stato di Tes_1 insolvenza, n.d.r.] sono dovute essenzialmente ad una non sufficiente capitalizzazione della società e alla mancata capacità di creare con la gestione tipica sufficienti flussi finanziari, in misura tale da remunerare gli oneri finanziari gravanti sui finanziamenti contratti con gli Istituti di Credito ed il rimborso delle ingenti rate di capitale, considerati gli originali importi di capitali richiesti a mutuo agli Istituti di Credito. La cronica mancanza di risorse finanziarie ha successivamente impedito, a decorrere dagli anni 2012/2013, il regolare pagamento delle imposte erariali e del tributo IMU al Parte_4
consentendo solo il pagamento dei fornitori e dei dipendenti onde permettere il regolare normale svolgimento
[...] dell'attività. […] Tale situazione si è poi aggravata ulteriormente a causa delle restrizioni economiche imposte dalle autorità durante il periodo pandemico incidendo in maniera particolarmente importante in un settore quale quello svolto dalla società.
[…]. Stante il passaggio a sofferenza nel sistema bancario con conseguente revoca degli affidamenti anche a breve termine ritenuti indispensabili per l'ordinaria gestione dell'azienda, i soci addivengono quindi alla decisione di concedere in affitto l'azienda deliberando nell'assemblea del 6/4/2021 di accettare la proposta di affitto ricevuta, anche al fine di preservare il valore patrimoniale e l'efficienza della struttura alberghiera nell'interesse di tutti i creditori. Quindi viene stipulato con la
“ , con decorrenza dal 14/05/2021, un contratto di affitto dell'intera azienda completa di Controparte_2 tutti gli elementi costituenti il patrimonio aziendale ad esclusione dei debiti e dei crediti per un periodo di 9 anni al corrispettivo annuo di euro 35.000,00 per i primi due anni, euro 45.000,00 annui per il terzo e quarto anno, euro 60.000,00 a decorrere dal quinto anno. Tale contratto è stato successivamente modificato in prossimità della presentazione del ricorso convenendo di variare la durata del contratto da nove anni a un anno a decorrere dal 1/1/2025 ovvero al minor/maggior termine entro il quale l'azienda affittata dovesse essere acquistata dall'affittuario o da terzo soggetto a seguito di procedura competitiva e di integrare anche l'art. 6 inerente il corrispettivo concordato con un incremento del canone ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno successivo all'eventuale omologa del concordato. […] L'andamento economico conferma quanto già sopra detto, ovvero una gestione costantemente in perdita sin dall'inizio dell'attività, con un EBITDA (inteso come capacità dell'impresa a generare con la gestione operativa flussi finanziari) sotto il 10% prima del Covid e addirittura negativo negli anni 2020 e successivi e quindi insufficiente a remunerare gli oneri finanziari e gli ammortamenti, con indici che evidenziano: un grado di autonomia finanziario estremamente basso valori intorno al 8/6 % negli anni 2018 e 2019 per poi passare a valori negativi negli anni successivi a testimonianza del fatto che gli investimenti non sono stati finanziati con sufficiente capitale proprio ma l'impresa si è affidata quasi interamente ai finanziamenti degli Istituti di Credito, mentre gli utili sperati derivanti dalla gestione operativa tipica non hanno generato i flussi finanziari necessari per
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coprire le passività a breve/medio termine. […]” (cfr. relazione stima dott. . Tes_1
4. TIPOLOGIA DI CONCORDATO PREVENTIVO. CONCORDATO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CON ASSUNTORE. SINTESI DELLA PROPOSTA. L'istante ha provveduto a presentare, secondo quanto richiesto dal combinato disposto dall'art. 39 commi 1 e 2 D. Lgs. 14/2019, la domanda volta a chiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, segnatamente del concordato preventivo con assuntore in continuità indiretta, unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista a pena di inammissibilità. Lo strumento scelto è quello del concordato preventivo in continuità aziendale, benché indiretta, anche al fine di “poter salvaguardare la validità ed efficacia delle Concessione di mineraria di cui è titolata Terme (doc. all. 21 parere prof. […] [con] validità di 25 anni e quindi una scadenza nel 2040” (cfr. ricorso introduttivo Per_2 pag. 32). La proposta, in particolare, prevede che l'affittuaria prosegua Controparte_2
l'attività d'impresa per l'intera durata del piano concordatarioquinquennale (o comunque fino al 31/10/2029), con immediato accollo privativo delle passività rimodulate ex art. 117 CCII, all'esito della omologazione dello strumento, e conseguente pagamento delle poste debitorie (sulla base della scansione temporale prevista nel piano), da parte dell' stesso, grazie alle “liquidità generate dalla CP_1 prosecuzione dell'attività d'impresa, delle sopravvenienze attive, nonché dall'apporto dell' stesso” (cfr. ricorso CP_1
11/03/2025), nonché grazie alla liquidità nella disponibilità dell' stesso, costituita anche CP_1 mediante i versamenti a titolo di finanziamenti soci e/o conferimenti di capitale del socio unico
[...]
(società che risulta produrre, in arco di piano, le risorse finanziarie sufficienti da immettere CP_3 in per l'adempimento del concordato alle scadenze riviste, con una prevista Controparte_2 disponibilità di cassa aggiuntiva al termine dell'anno 2029 di circa € 1.000.000,00 come risulta dal business plan allegato - cfr. business plan PFA – doc. 23 ricorrente); nonché, in seguito, successione delle attività entro e non oltre il 31/10/2029. La proposta di concordato, come sinteticamente esposta, consiste nella attribuzione delle attività e delle passività ad un Assuntore, con il decreto di omologazione. Per la prima volta con il Codice della crisi, il legislatore ha codificato le tipologie di concordato, finalizzate al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84 comma 1 CCII). Segnatamente, anche partendo dalla rubrica della norma citata, si ricava come siano state codificate tre “tipologie di piano”, quello relativo alla continuità aziendale, quello volto alla liquidazione del patrimonio e quello consistente alla attribuzione delle attività “ad un assuntore”, alle quali è stata affiancata una ulteriore tipologia non codificata, atipica, ricompresa nella terminologia
“qualsiasi altra forma”. Il concordato può, quindi, anche prevedere l'attribuzione delle attività ad un assuntore (norma riproposta anche nell'art. 240, comma 5, CCII per il concordato nella liquidazione giudiziale). Il concordato con assunzione configura una vera e propria successione a titolo particolare, avente ad oggetto tutte le attività e passività dell'impresa stessa, che comporta, dunque, una sostituzione patrimoniale (Trib. Milano 15 giugno 2017; Trib. Milano 13 dicembre 2018; Trib. Monza 16 ottobre 2019). Dunque, tutte le attività (e passività) vengono trasferite all'Assuntore. Non si ha semplicemente la surroga dell'accollante nel passivo, in misura concordataria, ma anche l'acquisizione della partecipazione nel capitale del debitore. Il legislatore ha disciplinato espressamente solo il concordato preventivo con un piano in continuità
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(diretta o indiretta) o con un piano liquidatorio. Invero, solo ai fini dell'omologazione trasversale dello strumento, all'art. 112, comma 5, CCII, il legislatore ha assimilato il concordato con Assuntore, insieme a quello atipico, alla disciplina del concordato liquidatorio. Appare, quindi, ancora applicabile all'ipotesi del concordato con secondo la CP_1 giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia legge fallimentare, una delle due discipline, che sia nel caso specifico la meno distante (o come affermato da autorevolissima dottrina di "non applicare il regime più remoto"), salvo che per quelle fattispecie specificamente disciplinate anche con riguardo al concordato con (come ad esempio in caso di ristrutturazione trasversale descritta nell'art. 112 CP_1 comma 5 CCII). Orbene, nella fattispecie in esame, considerato che successivamente all'omologazione dello strumento, viene prospettata una continuazione in senso oggettivo dell'attività di impresa, deve ritenersi più aderente al caso specifico l'applicazione della disciplina più favorevole costruita dal legislatore per la tipologia di piano in continuità (oggettiva). La proposta presentata contiene le informazioni di cui all'art. 87 CCII. La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste dall'art. 87, comma 3, CCII: i) l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ii) l'attestazione circa l'idoneità del piano a impedire e superare l'insolvenza del debitore e garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbe in caso di liquida-zione giudiziale, iii) l'attestazione del valore di realizzo, in caso di liquidazione giudiziale, dell'azienda e/o dei beni o diritti (secondo i parametri codificati anche dall'art. 213 CCII) sui quali sussistono cause di prelazione, al netto del presumi-bile ammontare delle spese di procedura inerenti a detti beni o diritti e della quota parte delle spese generali, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII ed ai fini ivi previsti;
iv) la relazione ex art. 88, comma 2, CCII di convenienza e, comunque, di non deteriorità del trattamento riservato all'amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione giudiziale;
v) l'attestazione ex art. 90 comma 5 CCII circa il pagamento di una percentuale superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei creditori chirografari. Il piano si sviluppa in un orizzonte temporale “massimo di 5 anni, inclusa la fase procedimentale.” (cfr. pag. 32 ricorso introduttivo).
5. CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CON ASSUNTORE. ATTIVO CONCORDATARIO. NON INIDONEITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. La presente proposta concordataria prevede il trasferimento delle attività e passività all'
[...]
il quale si è impegnato a mettere a disposizione della procedura complessivi Controparte_4
€ 5.578.600,00, importo comprensivo anche dell'Iva dovuta sui canoni d'affitto e del fondo rischi ridotto ad € 20.000,00 (rispetto a € 440.000,00 indicati nella proposta definitiva, senza tuttavia alterare gli importi e le percentuali promesse agli altri creditori), corrispondente a un importo al netto dell'Iva (tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto in data 12/09/2025 tra la ricorrente ed con CP_5 riconoscimento, in favore del creditore, di un importo in linea capitale pari a € 5.522.211,68, importo leggermente superiore a quello previsto nella proposta originaria di concordato, ma coerente con la proposta definitiva dell'08/08/2025, oltre interessi ai sensi dell'art. 96 CCII, per il tramite del rinvio operato all'art. 153 CCII) (cfr. relazione ex art. 48 CCII Commissario). L' ha già versato € 83.280,00, mentre il residuo sarà da corrispondersi “lungo un arco CP_1
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temporale che si estende fino al 31.12.2029, data dell'ultimo versamento previsto in conto assunzionesecondo un dato cronoprogramma, in caso di utilizzo del fondo rischi”. Segnatamente,
“il trasferimento dell'attivo immobiliare e mobiliare — con riferimento alle attrezzature, ai mobili e arredi, nonché alle macchine elettroniche d'ufficio facenti parte del ramo d'azienda attualmente condotto in affitto — avverrà in data 31 dicembre 2028, una volta che i versamenti effettuati dall'assuntore avranno raggiunto l'importo complessivo di euro 4.283.567,00 (importo comprensivo dell'IVA), pari all'79% dell'ammontare complessivamente promesso, considerando anche il fondo rischi.”. Dunque, si impegna all'assunzione integrale dell'onere concordatario, Controparte_2 con liberazione immediata del debitore, ai sensi dell'art. 119, comma 5, CCII, al momento dell'omologazione, nonché a subentrare negli attivi al termine del quarto anno di esecuzione del piano, ossia il 31/12/2028 (cfr. relazione art. 107 CCII Commissario). L'adempimento dell è comunque garantito sia dagli apporti finanziari assicurati dal socio CP_1 unico dell'assuntore sia dalla fideiussione assicurativa a prima richiesta senza eccezioni Controparte_3
n. 30020250624, rilasciata da Arca – Società Generale di Mutuo Soccorso, a favore dell'adempimento della proposta concordataria per l'intero importo di € 4.430.693,00, corrispondente all'impegno assunto dall'assuntore (Iva inclusa), al netto dei versamenti da eseguire con la sentenza di omologazione dello strumento (comprensivo sia del valore di liquidazione del patrimonio aziendale, ex art. 87, comma 5, CCII, stimato in € 2.730.414,94, sia del valore eccedente di liquidazione € 2.269.585,06) con validità fino al 31/12/2029 (cfr. parere Commissario art. 48 CCII). A ciò deve aggiungersi la rinuncia di ai propri crediti derivanti Controparte_2 dall'esecuzione di interventi di straordinaria amministrazione, quantificabili in € 67.925,82 (cfr. pec rinuncia del credito di – doc. 26 ricorrente). CP_6
Invero, anche alla luce delle garanzie offerte, e sulla scorta delle verifiche eseguite dal Commissario giudiziale, la proposta appare non manifestamente inidonea a superare lo stato di insolvenza della società. Il Commissario, nella propria relazione ex art. 105 CCII, cosi come in quelle di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile. Questa la scansione temporale dei versamenti a carico dell'Assuntore nell'arco di piano:
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Con la precisazione che “i versamenti il cui termine era previsto entro il 30 novembre 2025 e subordinati all'omologazione del concordato preventivo depositato da saranno effettuati — Parte_1 qualora a tale data non sia ancora intervenuta l'omologazione — entro il decimo giorno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.” (cfr. parere Commissario art. 48 CCII).
6. PASSIVO CONCORDATARIO. CLASSAMENTO. Il passivo concordatario è stato quantificato in definitivi € 9.050.581,72, tenendo conto della sopravvenuta integrale estinzione della posizione vantata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione di Livorno, quale unico creditore incluso nella Classe n. 4 (cfr. pag. 24 parere Commissario ex art. 48 CCII). Con riferimento alle passività che dovessero sopravvenire, in ogni caso, il debitore ha precisato che l' provvederà al loro pagamento, nei limiti delle percentuali indicate nel piano e in funzione CP_1 della collocazione del creditore sopravvenuto in una delle undici classi, esclusivamente a seguito di un provvedimento giudiziale. Si riepilogano, sinteticamente, le classi votanti (considerando, invece, che i crediti privilegiati ex artt. 2770 e 2775 c.c., i crediti prededucibili, oltre ai crediti privilegiati ex artt. 2770 e 2775 saranno pagati integralmente secondo le scadenze previste dalla legge ex art. 109 CCII;
nonché del venir meno della Classe n. 4 per sopravvenuta estinzione del debito con finanza esterna) come segue: Classe 1 – Creditore ipotecario per la parte capiente rispetto al valore di liquidazione. 100% dell'importo capiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore in relazione al contratto di CP_5 mutuo del 17.06.2005, quale creditore ipotecario di primo grado, in relazione allo stabili-mento ternale e all'hotel di cui ai lotti nn. 1.2.3, nei limiti della capienza sul valore netto di liquidazione ritraibile dai summenzionati beni oggetto di garanzia. Classe 1-bis – Creditore ipotecario per la parte capiente rispetto al valore di liquidazione. 100% dell'importo capiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore in relazione al contratto di CP_5
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mutuo dell'11.02.2010, quale creditore ipotecario di primo grado, in relazione al solo ter-reno di cui al lotto n. 4, nei limiti della capienza sul valore netto di liquidazione ritraibile dal summenzionato bene oggetto di garanzia. Classe 2 – Creditori prededucibili di natura “professionale” funzionali alla presentazione della proposta concordataria. 100% dell'importo capiente. Trattasi di creditori prededucibili di natura professionale, quindi assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., per una quota pari al 75% dell'importo complessivo, come previsto dall'art. 6 CCII. Classe 2 -bis – Creditori privilegiati di natura “professionale” “non funzionali” alla presenta-zione della proposta concordataria. 95% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori di natura professionale, assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., non funzionali alla predisposizione della proposta concordataria. Essi sono, pertanto, titolari della medesima posizione giuridica, e portatori del medesimo interesse economico, avendo reso prestazioni non riconducibili all'elaborazione del piano e della proposta, bensì riferibili ad attività distinte. Classe 3 – Creditori prededucibili di natura “professionale” “funzionali” alla presentazione della proposta concordataria per la parte incapiente sul valore di liquidazione. 95% dell'importo incapiente. Trattasi dei medesimi creditori di cui alla classe n. 2, quindi creditori professionali, prededucibili, funzionali alla presentazione del piano e della proposta, per la parte che risulterà incapiente sul valore di liquidazione, quindi per parte che rimane insoddisfatta a seguito dell'attribuzione del valore di liquidazione al netto delle spese. Classe 3 - bis – Creditori privilegiati di natura “professionale” “funzionali” alla presentazione della proposta concordataria. 95% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori professionali assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., che hanno svolto attività funzionali alla predisposizione del piano e della proposta, ma la cui quota di credito non è riconosciuta come prededucibile, secondo quanto previsto dall'art. 6 CCII e si distinguono dai creditori professionali privilegiati di cui alla classe n. 2 – bis, rispetto a questi, hanno svolto attività propedeutiche al piano a cui è stata attribuita la prededuzione nel limite del 75%. Classe 3 - ter – Creditore previlegiato ai sensi dell'art. 9, co. 5, D.Lgs. n. 123/98 / Medio Credito Centrale (MCC) / Fondo di garanzia l. 662/1992 – 266/1997. 35% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse composta da un unico creditore, Parte_5 nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI istituito ai sensi della legge n. 662/1994, il quale agisce nella presente procedura tramite Fidi Toscana S.p.A. Classe 5 – Creditori enti locali ex art. 2752, co. 3, c.c. (ex co. 4). 34% dell'importo incapiente. Trattasi dei creditori “enti locali” dotati del privilegio di cui all'art. 2752, co. 3°, c.c., ec co. 4) e si distinguono da quelli precedenti, anche in considerazione dell'impossibilità, alla data di chiusura della presente relazione, di proporre a tali creditori l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII. Classe 6 – Creditori ipotecari degradati “non dotati” di garanzia da parte di terzi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori di natura ipotecaria, rappresentati da istituti di credito, degradati al rango chirografario per incapienza sul valore di liquidazione, non assistiti da garanzie di terzi e, pertanto, accomunati da un'identica posizione giuridica. In concreto, si fa riferimento al creditore in CP_5 relazione ai contratti di mutuo stipulati in data 17 giugno 2005 e 11 febbraio 2010, per la parte rimasta incapiente in relazione al soddisfacimento ottenuto con la classe 1 e 1 – bis. Trattasi, pertanto di
[...]
di cui alle Classi 1 e 1 bis per la parte non capiente, quindi degradata. CP_5
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Classe 7 – Creditori ipotecari degradati “dotati di garanzia” da parte di terzi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore di natura ipotecaria, rappresentato da istituti di credito, degradati al rango chirografario per incapienza sul valore di liquidazione, assistiti da garanzie di terzi e, pertanto, accomunati da un'identica posizione giuridica. Classe 8 – Iva di rivalsa. 31% dell'importo incapiente. Trattasi dell'Iva di rivalsa, nel caso concreto “chirografaria per natura”, vantata dei creditori diversi dai professionisti privilegiati, per l'assenza del bene su cui il privilegio “speciale” può essere vantato, giusta attestazione resa dal Dr. Persona_3
Classe 9 – Enti finanziatori per la parte non contro garantita. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse formata portatore di un interesse distinto rispetto agli altri creditori, in quanto creditore finanziario, ancorché ruolo diverso dagli istituti di credito, il quale rilascia controgaranzie finalizzate a facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti richiedenti. Classe 10 – Imprese minori. 31% dell'importo incapiente. Trattasi dei creditori chirografari per natura accumunati dalla qualificata di impresa minore ex art. 85 CCII, co. 3, CCII, per le prestazioni rese, netto Iva, trattata nella classe n.
8. Classe 11 – Creditori chirografari diversi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori chirografari residuali, titolari di crediti scaduti, diversi da quelli inclusi nella classe 10, il cui interesse, pertanto, è quello di ottenere una soddisfazione omogenea, sia in termini di misura che di tempistica. Preme dare atto che, in data 27/11/2025, un soggetto terzo, estraneo al debitore e operante con risorse proprie, ha provveduto a saldare integralmente la posizione dell'Agenzia delle Entrate, collocata nella Classe n. 4, mediante versamento effettuato con modello F23 debitamente quietanzato, precedentemente predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con contestuale espressa rinuncia, da parte del terzo, a qualsiasi diritto di regresso o di surrogazione nei confronti della società debitrice (cfr. pag. 21 parere Commissario art. 48 CCII). Di conseguenza, la Classe n. 4 – creditori erariali è venuta meno. Non vi è dunque alcuna proposta di transazione fiscale. Orbene, tutto ciò premesso e considerato, ad avviso del Tribunale, le classi di creditori ai fini del voto risultano correttamente formulate secondo omogeneità di interessi economici e giuridici, differenziate opportunamente, anche tenendo conto delle tempistiche della moratoria. Difatti, la suddivisione dei creditori in classi risulta così rispettare tutti i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal comma 4 della medesima disposizione. I tempi di pagamento previsti dalla proposta concordataria, suddivisi per annualità, sono così riassunti:
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Per il dettaglio delle singole rate si richiama la tabella riportata al pagg.
8-9 della relazione ex art. 107 CCII depositata dal Commissario.
7. REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA. OPERAZIONI DI VOTO ED ESITO DELLE VOTAZIONI.
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L'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge. La procedura di votazione si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, tenendo conto che, ai fini del voto, per essere qualificata come parte non interessata devono sussistere congiuntamente tre condizioni: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dalla omologa. La proposta di concordato è risultata approvata in tutte le classi, registrando l'unanimità delle stesse, in quanto, all'interno di ciascuna classe, è stata conseguita la maggioranza dei voti favorevoli in valore dei crediti ammessi al voto. È stata, dunque, raggiunta l'unanimità prescritta dall'art. 109 comma 1 CCII. Il decreto collegiale reso ai sensi dell'art. 48 CCII, con il quale è stata fissata l'udienza in camera di consiglio, è stato regolarmente notificato a tutti i creditori dissenzienti. Non sono state, poi, presentate opposizioni da parte dei creditori dissenzienti. Questo, nel dettaglio, l'esito delle votazioni, come riepilogate dal Commissario:
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8. STRUMENTO PREFERIBILE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. VALORE DI LIQUIDAZIONE. VALORE ECCEDENTE QUELLO DI LIQUIDAZIONE. REGOLE DISTRIBUTIVE. Il valore di liquidazione del patrimonio della debitrice è dato dalla somma dei valori di stima dei beni immobili (quali stabilimento termale, fabbricato a destinazione alberghiera, area a comune e terreno agricolo a destinazione di parco a verde viabilità e parcheggi), mobili (quali arredo e concessione pubblica per le Acque Termali rilasciata nel 2015) e crediti, oltre l'importo di € 150.000,00, ritenuto congruo in base alle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni risarcitorie e recuperatorie al netto delle relative spese (cfr. anche parere Commissario art. 107 CCII;
cfr. attestazione Dott. cfr. parere pro Per_4 veritare Prof. . Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, con l'integrazione dell'08/08/2025, Per_5 la società debitrice ha stimato il valore di liquidazione del proprio patrimonio in € 2.815.120,11 includendovi anche le potenziali utilità derivanti dalle azioni esperibili (cfr. parere ex art. 105 CCII Commissario). Nella relazione di stima atomistica, è stato evidenziato che l'attivo messo a disposizione nell'ambito della proposta concordataria non sarebbe raggiungibile, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, nemmeno in caso di esercizio provvisorio, tenuto conto che “l'eventuale individuazione di un avviamento futuro non ha alcun collegamento con il patrimonio originario del debitore ma dipende esclusivamente dalle strategie aziendali future e dalle attività di investimento e sviluppo attuate dal terzo offerente solo dopo l'avvenuta omologa del concordato e quindi in funzione del buon esito della procedura”. Il valore di liquidazione può dirsi così determinato nel dettaglio:
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Il valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle spese a esso imputabili, è pari a € 2.185.769,02, così ripartito:
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Il suddetto valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle relative spese, viene così distribuito tra i creditori:
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ravvisandone i presupposti di legge, il Tribunale ritiene che il concordato preventivo presentato da . IN Parte_6
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LIQUIDAZIONE VOLONTARIA debba essere omologato.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, nel procedimento unitario iscritto al n. 141-1 dell'anno 2024 r.g.p.u., sulla domanda proposta da Parte_2
(P. Iva ), in persona del liquidatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 Pt_3
con sede legale in Campiglia Marittima, Viale delle Terme n. 40, così provvede:
[...]
Visto il combinato disposto degli artt. 39, 40, 84 ss. e 112 CCII, 1. OMOLOGA la procedura di concordato preventivo liquidatorio presentata da
[...]
(P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
2. CONFERMA quale Commissario giudiziale il DOTT. Persona_1 professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Livorno, nonché all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia);
Visto l'art. 118 CCII, 3. DISPONE le seguenti modalità di esecuzione del concordato in continuità:
3.1. la società debitrice, ogni sei mesi, rediga una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che la stessa società deve o intende assumere per la prosecuzione, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura;
lo trasmetta tempestivamente al Commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;
3.2. la società debitrice informi prontamente a mezzo pec il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
3.3. le somme dovute dall' siano immediatamente Controparte_4 versate sul conto corrente già intestato alla stessa società ricorrente, i cui estratti dovranno essere comunicati semestralmente al Commissario giudiziale in allegato alla relazione da depositarsi a cura della debitrice;
3.4. la società debitrice, previo parere favorevole del Commissario giudiziale e visto del Giudice delegato, provveda, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate in esecuzione del piano e nel rispetto dei tempi di pagamento ivi indicati, effettuando i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, per poi trasmettere la documentazione
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comprovante l'avvenuto pagamento al Commissario e al Giudice delegato;
3.5. la società debitrice informi il Commissario dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, affinché quest'ultimo possa riferire al Tribunale per l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'art. 118 CCII a cura del Giudice delegato;
3.6. la società debitrice informi il Giudice delegato e il Commissario giudiziale di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento della procedura;
3.7. la società debitrice presenti il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la procedura, ai sensi dell'art. 231 CCII e, effettuato il riparto finale, proponga al Giudice delegato istanza di archiviazione della procedura;
3.8. il Commissario giudiziale sorvegli l'adempimento del piano omologato, secondo le modalità stabilite nella presente sentenza di omologazione;
3.9. il Commissario giudiziale rediga ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105 CCII, i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario, e li trasmetta ai creditori;
3.10. il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi immediatamente il giudice delegato e i creditori, ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi degli artt. 119, 120 CCII;
3.11. il Commissario giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9 CCII;
Visti gli artt. 48 comma 5 e 45 CCII;
4. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata, notificata per intero sia al debitore sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Commissario, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
5. MANDA il Commissario giudiziale di comunicare la presente sentenza a tutti i creditori.
6. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Simona Capurso Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 48 E 113 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 141-1/ DELL'ANNO 2024, CON DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
PROMOSSA DA
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: domanda di omologazione di un concordato preventivo con proposta, piano e documentazione prevista ex artt. 37, 39-40, 84 ss. D.Lgs. 14/2019. Concordato preventivo continuità indiretta con CP_1
Fase omologazione.
OSSERVA
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Letto il ricorso, volto a chiedere l'accesso allo strumento del concordato preventivo, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 39 e 40 D. Lgs. 14/2019, da parte della ricorrente,
[...]
(P. Iva ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in Campiglia Parte_3
Marittima, Viale delle Terme n. 40, depositato in data 10/03/2025, allo scadere del termine assegnato a seguito di presentazione di una iniziale domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CCII;
considerato che
la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
considerato che
la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dal Liquidatore della società debitrice ai sensi dell'art. 120-bis CCII, come risulta da verbale notarile redatto il 05/11/2024 ed è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese;
considerato, inoltre, che la domanda di accesso è stata sottoscritta da che ha Parte_3 la rappresentanza della società, secondo le risultanze della visura camerale aggiornata;
letto il parere depositato dal Commissario giudiziale DOTT. in data Persona_1
19/03/2025; tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla proposta, ed al conseguente piano di concordato preventivo in data 07/04/2025 e poi in data 11/04/2025; letti i successivi pareri depositati dal Commissario giudiziale DOTT. in data Persona_1
12/04/2025 e poi in data 21/05/2025; vista la proposta depositata, così come modificata e integrata, che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII nelle forme del concordato in continuità indiretta con assuntore; considerato che con provvedimento del 14/04/2025 il Tribunale, valutata la ritualità della domanda, ha aperto la procedura di concordato preventivo;
tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla proposta, ed al conseguente piano di concordato preventivo in data 07/08/2025; tenuto conto dell'esito delle operazioni di voto;
sentite la società ricorrente, la società assuntrice e il Commissario in contraddittorio dinanzi al giudice delegato in data 02/12/2025; osserva quanto segue.
1. COMPETENZA TERRITORIALE. Alla luce della visura camerale in atti, l'intestato Tribunale è competente, essendo la sede legale della società ubicata in Campiglia Marittima, da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato, secondo quanto previsto dall'art. 27 commi 2 e 3 D. Lgs. 14/2019;
2. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. IMPRESA COMMERCIALE NON MINORE. La parte ricorrente rientra pacificamente nel novero delle imprese soggette alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in quanto presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante nel settore delle “attività termali, sportivo-ricreative, alberghiere […]”. Non rientra nelle soglie dimensionale di esenzione dalla liquidazione giudiziale, quale “impresa minore”, di cui all'art. 2, lett. d) e 121 CCII, come risulta dai bilanci allegati chiusi al 31/12/2020,
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31/12/2021 e 31/12/2022: basti segnalare che nel bilancio al 31/12/2023 il totale dei ricavi del conto economico (voce A1) è pari ad € 1.503.928,00, dunque superiore alla soglia di € 200.000,00; nonché evidenziare l'indebitamento complessivo come risultante dall'elenco dei creditori e dai bilanci depositati per un ammontare complessivo annuo pari a circa € 8.256.062,00.
3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI INSOLVENZA. La società ricorrente versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa –
“in considerazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, come evincibile dalla situazione economico, finanziaria e patrimoniale” – e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria: come emerge dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli allegati e riscontrate con la relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 CCII. Inoltre, l'incapacità, in cui versa la società, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni risulta dimostrata dalla proposizione del ricorso ex art. 40 CCII, che sul punto ha carattere di ammissione e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto. Segnatamente, nella relazione di stima del valore del compendio aziendale, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, il dott. ha affermato che “le […] cause [dello stato di Tes_1 insolvenza, n.d.r.] sono dovute essenzialmente ad una non sufficiente capitalizzazione della società e alla mancata capacità di creare con la gestione tipica sufficienti flussi finanziari, in misura tale da remunerare gli oneri finanziari gravanti sui finanziamenti contratti con gli Istituti di Credito ed il rimborso delle ingenti rate di capitale, considerati gli originali importi di capitali richiesti a mutuo agli Istituti di Credito. La cronica mancanza di risorse finanziarie ha successivamente impedito, a decorrere dagli anni 2012/2013, il regolare pagamento delle imposte erariali e del tributo IMU al Parte_4
consentendo solo il pagamento dei fornitori e dei dipendenti onde permettere il regolare normale svolgimento
[...] dell'attività. […] Tale situazione si è poi aggravata ulteriormente a causa delle restrizioni economiche imposte dalle autorità durante il periodo pandemico incidendo in maniera particolarmente importante in un settore quale quello svolto dalla società.
[…]. Stante il passaggio a sofferenza nel sistema bancario con conseguente revoca degli affidamenti anche a breve termine ritenuti indispensabili per l'ordinaria gestione dell'azienda, i soci addivengono quindi alla decisione di concedere in affitto l'azienda deliberando nell'assemblea del 6/4/2021 di accettare la proposta di affitto ricevuta, anche al fine di preservare il valore patrimoniale e l'efficienza della struttura alberghiera nell'interesse di tutti i creditori. Quindi viene stipulato con la
“ , con decorrenza dal 14/05/2021, un contratto di affitto dell'intera azienda completa di Controparte_2 tutti gli elementi costituenti il patrimonio aziendale ad esclusione dei debiti e dei crediti per un periodo di 9 anni al corrispettivo annuo di euro 35.000,00 per i primi due anni, euro 45.000,00 annui per il terzo e quarto anno, euro 60.000,00 a decorrere dal quinto anno. Tale contratto è stato successivamente modificato in prossimità della presentazione del ricorso convenendo di variare la durata del contratto da nove anni a un anno a decorrere dal 1/1/2025 ovvero al minor/maggior termine entro il quale l'azienda affittata dovesse essere acquistata dall'affittuario o da terzo soggetto a seguito di procedura competitiva e di integrare anche l'art. 6 inerente il corrispettivo concordato con un incremento del canone ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno successivo all'eventuale omologa del concordato. […] L'andamento economico conferma quanto già sopra detto, ovvero una gestione costantemente in perdita sin dall'inizio dell'attività, con un EBITDA (inteso come capacità dell'impresa a generare con la gestione operativa flussi finanziari) sotto il 10% prima del Covid e addirittura negativo negli anni 2020 e successivi e quindi insufficiente a remunerare gli oneri finanziari e gli ammortamenti, con indici che evidenziano: un grado di autonomia finanziario estremamente basso valori intorno al 8/6 % negli anni 2018 e 2019 per poi passare a valori negativi negli anni successivi a testimonianza del fatto che gli investimenti non sono stati finanziati con sufficiente capitale proprio ma l'impresa si è affidata quasi interamente ai finanziamenti degli Istituti di Credito, mentre gli utili sperati derivanti dalla gestione operativa tipica non hanno generato i flussi finanziari necessari per
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coprire le passività a breve/medio termine. […]” (cfr. relazione stima dott. . Tes_1
4. TIPOLOGIA DI CONCORDATO PREVENTIVO. CONCORDATO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CON ASSUNTORE. SINTESI DELLA PROPOSTA. L'istante ha provveduto a presentare, secondo quanto richiesto dal combinato disposto dall'art. 39 commi 1 e 2 D. Lgs. 14/2019, la domanda volta a chiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, segnatamente del concordato preventivo con assuntore in continuità indiretta, unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista a pena di inammissibilità. Lo strumento scelto è quello del concordato preventivo in continuità aziendale, benché indiretta, anche al fine di “poter salvaguardare la validità ed efficacia delle Concessione di mineraria di cui è titolata Terme (doc. all. 21 parere prof. […] [con] validità di 25 anni e quindi una scadenza nel 2040” (cfr. ricorso introduttivo Per_2 pag. 32). La proposta, in particolare, prevede che l'affittuaria prosegua Controparte_2
l'attività d'impresa per l'intera durata del piano concordatarioquinquennale (o comunque fino al 31/10/2029), con immediato accollo privativo delle passività rimodulate ex art. 117 CCII, all'esito della omologazione dello strumento, e conseguente pagamento delle poste debitorie (sulla base della scansione temporale prevista nel piano), da parte dell' stesso, grazie alle “liquidità generate dalla CP_1 prosecuzione dell'attività d'impresa, delle sopravvenienze attive, nonché dall'apporto dell' stesso” (cfr. ricorso CP_1
11/03/2025), nonché grazie alla liquidità nella disponibilità dell' stesso, costituita anche CP_1 mediante i versamenti a titolo di finanziamenti soci e/o conferimenti di capitale del socio unico
[...]
(società che risulta produrre, in arco di piano, le risorse finanziarie sufficienti da immettere CP_3 in per l'adempimento del concordato alle scadenze riviste, con una prevista Controparte_2 disponibilità di cassa aggiuntiva al termine dell'anno 2029 di circa € 1.000.000,00 come risulta dal business plan allegato - cfr. business plan PFA – doc. 23 ricorrente); nonché, in seguito, successione delle attività entro e non oltre il 31/10/2029. La proposta di concordato, come sinteticamente esposta, consiste nella attribuzione delle attività e delle passività ad un Assuntore, con il decreto di omologazione. Per la prima volta con il Codice della crisi, il legislatore ha codificato le tipologie di concordato, finalizzate al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84 comma 1 CCII). Segnatamente, anche partendo dalla rubrica della norma citata, si ricava come siano state codificate tre “tipologie di piano”, quello relativo alla continuità aziendale, quello volto alla liquidazione del patrimonio e quello consistente alla attribuzione delle attività “ad un assuntore”, alle quali è stata affiancata una ulteriore tipologia non codificata, atipica, ricompresa nella terminologia
“qualsiasi altra forma”. Il concordato può, quindi, anche prevedere l'attribuzione delle attività ad un assuntore (norma riproposta anche nell'art. 240, comma 5, CCII per il concordato nella liquidazione giudiziale). Il concordato con assunzione configura una vera e propria successione a titolo particolare, avente ad oggetto tutte le attività e passività dell'impresa stessa, che comporta, dunque, una sostituzione patrimoniale (Trib. Milano 15 giugno 2017; Trib. Milano 13 dicembre 2018; Trib. Monza 16 ottobre 2019). Dunque, tutte le attività (e passività) vengono trasferite all'Assuntore. Non si ha semplicemente la surroga dell'accollante nel passivo, in misura concordataria, ma anche l'acquisizione della partecipazione nel capitale del debitore. Il legislatore ha disciplinato espressamente solo il concordato preventivo con un piano in continuità
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(diretta o indiretta) o con un piano liquidatorio. Invero, solo ai fini dell'omologazione trasversale dello strumento, all'art. 112, comma 5, CCII, il legislatore ha assimilato il concordato con Assuntore, insieme a quello atipico, alla disciplina del concordato liquidatorio. Appare, quindi, ancora applicabile all'ipotesi del concordato con secondo la CP_1 giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia legge fallimentare, una delle due discipline, che sia nel caso specifico la meno distante (o come affermato da autorevolissima dottrina di "non applicare il regime più remoto"), salvo che per quelle fattispecie specificamente disciplinate anche con riguardo al concordato con (come ad esempio in caso di ristrutturazione trasversale descritta nell'art. 112 CP_1 comma 5 CCII). Orbene, nella fattispecie in esame, considerato che successivamente all'omologazione dello strumento, viene prospettata una continuazione in senso oggettivo dell'attività di impresa, deve ritenersi più aderente al caso specifico l'applicazione della disciplina più favorevole costruita dal legislatore per la tipologia di piano in continuità (oggettiva). La proposta presentata contiene le informazioni di cui all'art. 87 CCII. La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste dall'art. 87, comma 3, CCII: i) l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ii) l'attestazione circa l'idoneità del piano a impedire e superare l'insolvenza del debitore e garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbe in caso di liquida-zione giudiziale, iii) l'attestazione del valore di realizzo, in caso di liquidazione giudiziale, dell'azienda e/o dei beni o diritti (secondo i parametri codificati anche dall'art. 213 CCII) sui quali sussistono cause di prelazione, al netto del presumi-bile ammontare delle spese di procedura inerenti a detti beni o diritti e della quota parte delle spese generali, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII ed ai fini ivi previsti;
iv) la relazione ex art. 88, comma 2, CCII di convenienza e, comunque, di non deteriorità del trattamento riservato all'amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione giudiziale;
v) l'attestazione ex art. 90 comma 5 CCII circa il pagamento di una percentuale superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei creditori chirografari. Il piano si sviluppa in un orizzonte temporale “massimo di 5 anni, inclusa la fase procedimentale.” (cfr. pag. 32 ricorso introduttivo).
5. CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CON ASSUNTORE. ATTIVO CONCORDATARIO. NON INIDONEITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. La presente proposta concordataria prevede il trasferimento delle attività e passività all'
[...]
il quale si è impegnato a mettere a disposizione della procedura complessivi Controparte_4
€ 5.578.600,00, importo comprensivo anche dell'Iva dovuta sui canoni d'affitto e del fondo rischi ridotto ad € 20.000,00 (rispetto a € 440.000,00 indicati nella proposta definitiva, senza tuttavia alterare gli importi e le percentuali promesse agli altri creditori), corrispondente a un importo al netto dell'Iva (tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto in data 12/09/2025 tra la ricorrente ed con CP_5 riconoscimento, in favore del creditore, di un importo in linea capitale pari a € 5.522.211,68, importo leggermente superiore a quello previsto nella proposta originaria di concordato, ma coerente con la proposta definitiva dell'08/08/2025, oltre interessi ai sensi dell'art. 96 CCII, per il tramite del rinvio operato all'art. 153 CCII) (cfr. relazione ex art. 48 CCII Commissario). L' ha già versato € 83.280,00, mentre il residuo sarà da corrispondersi “lungo un arco CP_1
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temporale che si estende fino al 31.12.2029, data dell'ultimo versamento previsto in conto assunzionesecondo un dato cronoprogramma, in caso di utilizzo del fondo rischi”. Segnatamente,
“il trasferimento dell'attivo immobiliare e mobiliare — con riferimento alle attrezzature, ai mobili e arredi, nonché alle macchine elettroniche d'ufficio facenti parte del ramo d'azienda attualmente condotto in affitto — avverrà in data 31 dicembre 2028, una volta che i versamenti effettuati dall'assuntore avranno raggiunto l'importo complessivo di euro 4.283.567,00 (importo comprensivo dell'IVA), pari all'79% dell'ammontare complessivamente promesso, considerando anche il fondo rischi.”. Dunque, si impegna all'assunzione integrale dell'onere concordatario, Controparte_2 con liberazione immediata del debitore, ai sensi dell'art. 119, comma 5, CCII, al momento dell'omologazione, nonché a subentrare negli attivi al termine del quarto anno di esecuzione del piano, ossia il 31/12/2028 (cfr. relazione art. 107 CCII Commissario). L'adempimento dell è comunque garantito sia dagli apporti finanziari assicurati dal socio CP_1 unico dell'assuntore sia dalla fideiussione assicurativa a prima richiesta senza eccezioni Controparte_3
n. 30020250624, rilasciata da Arca – Società Generale di Mutuo Soccorso, a favore dell'adempimento della proposta concordataria per l'intero importo di € 4.430.693,00, corrispondente all'impegno assunto dall'assuntore (Iva inclusa), al netto dei versamenti da eseguire con la sentenza di omologazione dello strumento (comprensivo sia del valore di liquidazione del patrimonio aziendale, ex art. 87, comma 5, CCII, stimato in € 2.730.414,94, sia del valore eccedente di liquidazione € 2.269.585,06) con validità fino al 31/12/2029 (cfr. parere Commissario art. 48 CCII). A ciò deve aggiungersi la rinuncia di ai propri crediti derivanti Controparte_2 dall'esecuzione di interventi di straordinaria amministrazione, quantificabili in € 67.925,82 (cfr. pec rinuncia del credito di – doc. 26 ricorrente). CP_6
Invero, anche alla luce delle garanzie offerte, e sulla scorta delle verifiche eseguite dal Commissario giudiziale, la proposta appare non manifestamente inidonea a superare lo stato di insolvenza della società. Il Commissario, nella propria relazione ex art. 105 CCII, cosi come in quelle di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile. Questa la scansione temporale dei versamenti a carico dell'Assuntore nell'arco di piano:
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Con la precisazione che “i versamenti il cui termine era previsto entro il 30 novembre 2025 e subordinati all'omologazione del concordato preventivo depositato da saranno effettuati — Parte_1 qualora a tale data non sia ancora intervenuta l'omologazione — entro il decimo giorno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.” (cfr. parere Commissario art. 48 CCII).
6. PASSIVO CONCORDATARIO. CLASSAMENTO. Il passivo concordatario è stato quantificato in definitivi € 9.050.581,72, tenendo conto della sopravvenuta integrale estinzione della posizione vantata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione di Livorno, quale unico creditore incluso nella Classe n. 4 (cfr. pag. 24 parere Commissario ex art. 48 CCII). Con riferimento alle passività che dovessero sopravvenire, in ogni caso, il debitore ha precisato che l' provvederà al loro pagamento, nei limiti delle percentuali indicate nel piano e in funzione CP_1 della collocazione del creditore sopravvenuto in una delle undici classi, esclusivamente a seguito di un provvedimento giudiziale. Si riepilogano, sinteticamente, le classi votanti (considerando, invece, che i crediti privilegiati ex artt. 2770 e 2775 c.c., i crediti prededucibili, oltre ai crediti privilegiati ex artt. 2770 e 2775 saranno pagati integralmente secondo le scadenze previste dalla legge ex art. 109 CCII;
nonché del venir meno della Classe n. 4 per sopravvenuta estinzione del debito con finanza esterna) come segue: Classe 1 – Creditore ipotecario per la parte capiente rispetto al valore di liquidazione. 100% dell'importo capiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore in relazione al contratto di CP_5 mutuo del 17.06.2005, quale creditore ipotecario di primo grado, in relazione allo stabili-mento ternale e all'hotel di cui ai lotti nn. 1.2.3, nei limiti della capienza sul valore netto di liquidazione ritraibile dai summenzionati beni oggetto di garanzia. Classe 1-bis – Creditore ipotecario per la parte capiente rispetto al valore di liquidazione. 100% dell'importo capiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore in relazione al contratto di CP_5
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mutuo dell'11.02.2010, quale creditore ipotecario di primo grado, in relazione al solo ter-reno di cui al lotto n. 4, nei limiti della capienza sul valore netto di liquidazione ritraibile dal summenzionato bene oggetto di garanzia. Classe 2 – Creditori prededucibili di natura “professionale” funzionali alla presentazione della proposta concordataria. 100% dell'importo capiente. Trattasi di creditori prededucibili di natura professionale, quindi assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., per una quota pari al 75% dell'importo complessivo, come previsto dall'art. 6 CCII. Classe 2 -bis – Creditori privilegiati di natura “professionale” “non funzionali” alla presenta-zione della proposta concordataria. 95% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori di natura professionale, assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., non funzionali alla predisposizione della proposta concordataria. Essi sono, pertanto, titolari della medesima posizione giuridica, e portatori del medesimo interesse economico, avendo reso prestazioni non riconducibili all'elaborazione del piano e della proposta, bensì riferibili ad attività distinte. Classe 3 – Creditori prededucibili di natura “professionale” “funzionali” alla presentazione della proposta concordataria per la parte incapiente sul valore di liquidazione. 95% dell'importo incapiente. Trattasi dei medesimi creditori di cui alla classe n. 2, quindi creditori professionali, prededucibili, funzionali alla presentazione del piano e della proposta, per la parte che risulterà incapiente sul valore di liquidazione, quindi per parte che rimane insoddisfatta a seguito dell'attribuzione del valore di liquidazione al netto delle spese. Classe 3 - bis – Creditori privilegiati di natura “professionale” “funzionali” alla presentazione della proposta concordataria. 95% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori professionali assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., che hanno svolto attività funzionali alla predisposizione del piano e della proposta, ma la cui quota di credito non è riconosciuta come prededucibile, secondo quanto previsto dall'art. 6 CCII e si distinguono dai creditori professionali privilegiati di cui alla classe n. 2 – bis, rispetto a questi, hanno svolto attività propedeutiche al piano a cui è stata attribuita la prededuzione nel limite del 75%. Classe 3 - ter – Creditore previlegiato ai sensi dell'art. 9, co. 5, D.Lgs. n. 123/98 / Medio Credito Centrale (MCC) / Fondo di garanzia l. 662/1992 – 266/1997. 35% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse composta da un unico creditore, Parte_5 nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI istituito ai sensi della legge n. 662/1994, il quale agisce nella presente procedura tramite Fidi Toscana S.p.A. Classe 5 – Creditori enti locali ex art. 2752, co. 3, c.c. (ex co. 4). 34% dell'importo incapiente. Trattasi dei creditori “enti locali” dotati del privilegio di cui all'art. 2752, co. 3°, c.c., ec co. 4) e si distinguono da quelli precedenti, anche in considerazione dell'impossibilità, alla data di chiusura della presente relazione, di proporre a tali creditori l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII. Classe 6 – Creditori ipotecari degradati “non dotati” di garanzia da parte di terzi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori di natura ipotecaria, rappresentati da istituti di credito, degradati al rango chirografario per incapienza sul valore di liquidazione, non assistiti da garanzie di terzi e, pertanto, accomunati da un'identica posizione giuridica. In concreto, si fa riferimento al creditore in CP_5 relazione ai contratti di mutuo stipulati in data 17 giugno 2005 e 11 febbraio 2010, per la parte rimasta incapiente in relazione al soddisfacimento ottenuto con la classe 1 e 1 – bis. Trattasi, pertanto di
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di cui alle Classi 1 e 1 bis per la parte non capiente, quindi degradata. CP_5
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Classe 7 – Creditori ipotecari degradati “dotati di garanzia” da parte di terzi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse formata da un unico creditore di natura ipotecaria, rappresentato da istituti di credito, degradati al rango chirografario per incapienza sul valore di liquidazione, assistiti da garanzie di terzi e, pertanto, accomunati da un'identica posizione giuridica. Classe 8 – Iva di rivalsa. 31% dell'importo incapiente. Trattasi dell'Iva di rivalsa, nel caso concreto “chirografaria per natura”, vantata dei creditori diversi dai professionisti privilegiati, per l'assenza del bene su cui il privilegio “speciale” può essere vantato, giusta attestazione resa dal Dr. Persona_3
Classe 9 – Enti finanziatori per la parte non contro garantita. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di una monoclasse formata portatore di un interesse distinto rispetto agli altri creditori, in quanto creditore finanziario, ancorché ruolo diverso dagli istituti di credito, il quale rilascia controgaranzie finalizzate a facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti richiedenti. Classe 10 – Imprese minori. 31% dell'importo incapiente. Trattasi dei creditori chirografari per natura accumunati dalla qualificata di impresa minore ex art. 85 CCII, co. 3, CCII, per le prestazioni rese, netto Iva, trattata nella classe n.
8. Classe 11 – Creditori chirografari diversi. 31% dell'importo incapiente. Trattasi di creditori chirografari residuali, titolari di crediti scaduti, diversi da quelli inclusi nella classe 10, il cui interesse, pertanto, è quello di ottenere una soddisfazione omogenea, sia in termini di misura che di tempistica. Preme dare atto che, in data 27/11/2025, un soggetto terzo, estraneo al debitore e operante con risorse proprie, ha provveduto a saldare integralmente la posizione dell'Agenzia delle Entrate, collocata nella Classe n. 4, mediante versamento effettuato con modello F23 debitamente quietanzato, precedentemente predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con contestuale espressa rinuncia, da parte del terzo, a qualsiasi diritto di regresso o di surrogazione nei confronti della società debitrice (cfr. pag. 21 parere Commissario art. 48 CCII). Di conseguenza, la Classe n. 4 – creditori erariali è venuta meno. Non vi è dunque alcuna proposta di transazione fiscale. Orbene, tutto ciò premesso e considerato, ad avviso del Tribunale, le classi di creditori ai fini del voto risultano correttamente formulate secondo omogeneità di interessi economici e giuridici, differenziate opportunamente, anche tenendo conto delle tempistiche della moratoria. Difatti, la suddivisione dei creditori in classi risulta così rispettare tutti i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal comma 4 della medesima disposizione. I tempi di pagamento previsti dalla proposta concordataria, suddivisi per annualità, sono così riassunti:
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Per il dettaglio delle singole rate si richiama la tabella riportata al pagg.
8-9 della relazione ex art. 107 CCII depositata dal Commissario.
7. REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA. OPERAZIONI DI VOTO ED ESITO DELLE VOTAZIONI.
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L'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge. La procedura di votazione si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, tenendo conto che, ai fini del voto, per essere qualificata come parte non interessata devono sussistere congiuntamente tre condizioni: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dalla omologa. La proposta di concordato è risultata approvata in tutte le classi, registrando l'unanimità delle stesse, in quanto, all'interno di ciascuna classe, è stata conseguita la maggioranza dei voti favorevoli in valore dei crediti ammessi al voto. È stata, dunque, raggiunta l'unanimità prescritta dall'art. 109 comma 1 CCII. Il decreto collegiale reso ai sensi dell'art. 48 CCII, con il quale è stata fissata l'udienza in camera di consiglio, è stato regolarmente notificato a tutti i creditori dissenzienti. Non sono state, poi, presentate opposizioni da parte dei creditori dissenzienti. Questo, nel dettaglio, l'esito delle votazioni, come riepilogate dal Commissario:
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8. STRUMENTO PREFERIBILE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. VALORE DI LIQUIDAZIONE. VALORE ECCEDENTE QUELLO DI LIQUIDAZIONE. REGOLE DISTRIBUTIVE. Il valore di liquidazione del patrimonio della debitrice è dato dalla somma dei valori di stima dei beni immobili (quali stabilimento termale, fabbricato a destinazione alberghiera, area a comune e terreno agricolo a destinazione di parco a verde viabilità e parcheggi), mobili (quali arredo e concessione pubblica per le Acque Termali rilasciata nel 2015) e crediti, oltre l'importo di € 150.000,00, ritenuto congruo in base alle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni risarcitorie e recuperatorie al netto delle relative spese (cfr. anche parere Commissario art. 107 CCII;
cfr. attestazione Dott. cfr. parere pro Per_4 veritare Prof. . Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, con l'integrazione dell'08/08/2025, Per_5 la società debitrice ha stimato il valore di liquidazione del proprio patrimonio in € 2.815.120,11 includendovi anche le potenziali utilità derivanti dalle azioni esperibili (cfr. parere ex art. 105 CCII Commissario). Nella relazione di stima atomistica, è stato evidenziato che l'attivo messo a disposizione nell'ambito della proposta concordataria non sarebbe raggiungibile, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, nemmeno in caso di esercizio provvisorio, tenuto conto che “l'eventuale individuazione di un avviamento futuro non ha alcun collegamento con il patrimonio originario del debitore ma dipende esclusivamente dalle strategie aziendali future e dalle attività di investimento e sviluppo attuate dal terzo offerente solo dopo l'avvenuta omologa del concordato e quindi in funzione del buon esito della procedura”. Il valore di liquidazione può dirsi così determinato nel dettaglio:
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Il valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle spese a esso imputabili, è pari a € 2.185.769,02, così ripartito:
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Il suddetto valore eccedente quello di liquidazione, al netto delle relative spese, viene così distribuito tra i creditori:
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ravvisandone i presupposti di legge, il Tribunale ritiene che il concordato preventivo presentato da . IN Parte_6
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LIQUIDAZIONE VOLONTARIA debba essere omologato.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, nel procedimento unitario iscritto al n. 141-1 dell'anno 2024 r.g.p.u., sulla domanda proposta da Parte_2
(P. Iva ), in persona del liquidatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 Pt_3
con sede legale in Campiglia Marittima, Viale delle Terme n. 40, così provvede:
[...]
Visto il combinato disposto degli artt. 39, 40, 84 ss. e 112 CCII, 1. OMOLOGA la procedura di concordato preventivo liquidatorio presentata da
[...]
(P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
2. CONFERMA quale Commissario giudiziale il DOTT. Persona_1 professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Livorno, nonché all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia);
Visto l'art. 118 CCII, 3. DISPONE le seguenti modalità di esecuzione del concordato in continuità:
3.1. la società debitrice, ogni sei mesi, rediga una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che la stessa società deve o intende assumere per la prosecuzione, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura;
lo trasmetta tempestivamente al Commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;
3.2. la società debitrice informi prontamente a mezzo pec il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
3.3. le somme dovute dall' siano immediatamente Controparte_4 versate sul conto corrente già intestato alla stessa società ricorrente, i cui estratti dovranno essere comunicati semestralmente al Commissario giudiziale in allegato alla relazione da depositarsi a cura della debitrice;
3.4. la società debitrice, previo parere favorevole del Commissario giudiziale e visto del Giudice delegato, provveda, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate in esecuzione del piano e nel rispetto dei tempi di pagamento ivi indicati, effettuando i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, per poi trasmettere la documentazione
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comprovante l'avvenuto pagamento al Commissario e al Giudice delegato;
3.5. la società debitrice informi il Commissario dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, affinché quest'ultimo possa riferire al Tribunale per l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'art. 118 CCII a cura del Giudice delegato;
3.6. la società debitrice informi il Giudice delegato e il Commissario giudiziale di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento della procedura;
3.7. la società debitrice presenti il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la procedura, ai sensi dell'art. 231 CCII e, effettuato il riparto finale, proponga al Giudice delegato istanza di archiviazione della procedura;
3.8. il Commissario giudiziale sorvegli l'adempimento del piano omologato, secondo le modalità stabilite nella presente sentenza di omologazione;
3.9. il Commissario giudiziale rediga ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105 CCII, i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario, e li trasmetta ai creditori;
3.10. il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi immediatamente il giudice delegato e i creditori, ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi degli artt. 119, 120 CCII;
3.11. il Commissario giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9 CCII;
Visti gli artt. 48 comma 5 e 45 CCII;
4. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata, notificata per intero sia al debitore sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Commissario, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
5. MANDA il Commissario giudiziale di comunicare la presente sentenza a tutti i creditori.
6. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
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