Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n.249-1/2024 R.G.P.U.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Antonio Barbetta, ha emesso la seguente,
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019
Visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato, in data
13.11.2024, da (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.01.1958 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gaballo (pec: in virtù di Email_1 procura allegata al fascicolo telematico, con l'ausilio del gestore della crisi dott.
; Persona_1
Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti ex art.2, comma 1, lett. c), D.
Lgs. n.14/2019, il decreto di ammissibilità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019;
Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), in ragione del fatto che l'istante ha una situazione debitoria che trae origine dall'accesso al credito, resosi necessario per fare fronte alle spese di acquisto e ristrutturazione dell'abitazione familiare (unico bene immobile di proprietà), per il mantenimento del figlio maggiore universitario fuori sede
(Università di Torino);
Considerata la situazione familiare dell'istante;
Osservato, in particolare, che la storia finanziaria dell'istante è quella analiticamente illustrata nella relazione dell'O.C.C.;
Considerato che il ricorrente ha un indebitamento complessivo pari a circa euro
317.179,45 ed un esborso mensile che non gli consentito di tenere fede agli impegni finanziari assunti, nonostante la doppia retribuzione se si tiene conto del reddito percepito dalla moglie;
Atteso che il piano riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata e successiva integrazione;
Rilevato che il tutto sarebbe corrisposto, suddiviso in n.93 rate mensili da €650,00 (pari al netto degli stipendi familiari, decurtate le spese per il sostentamento), oltre ad
€25.000,00 del tfr da versarsi alla procedura nell'anno 2025, con riferimento ai privilegiati nella misura del 43,50%, con riferimento ai privilegiati nella misura del 20%
e con riferimento ai chirografari nella misura del 4,50%, oltre al pagamento integrale
1
dei prededucibili come da proposta, fatta eccezione del credito appannaggio del procurato del ricorrente che verrà interamente trattato alla stregua dei privilegiati;
Atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall'O.C.C., sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;
Considerato che non risultano atti in frode;
Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;
Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;
Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;
Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;
Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;
Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, dott. , al quale il ricorrente dovrà fornire Persona_1 mensilmente prova dei pagamenti;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F.: );
[...] C.F._1
Dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, dott. , cui sono Persona_1 attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
2 n.249-1/2024 R.G.P.U.
Dispone più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società
, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il Pt_2 servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
Dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
Dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;
Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.
Lecce, 13 maggio 2025
Il Giudice designato
dott. Antonio Barbetta
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