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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1719/2024 R.G., promossa da
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della P.VA , elettivamente domiciliato in Marzano di Parte_2 P.VA_1
Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40 presso lo studio dell'Avv. Antonio Muto, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.VA ), Controparte_1 P.VA_2 P.VA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001675086 prot. CP_1
2201.25/09/2024.0088069 ed all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001673080 prot. CP_1
2201.25/09/2024.0088065
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024 , in proprio e nella spiegata qualità, Parte_1 proponeva tempestivamente opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione di cui all'oggetto, notificate il 14.10.2024, con le quali l' aveva intimato al legale rappresentante pro tempore della CP_1
nonché alla quale obbligata solidale il pagamento della Parte_2 Parte_2 somma di € 5.040,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2017, oltre spese di € 10,33, deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti (e, segnatamente, l'atto di accertamento prot. 2201.13/03/2019.0020843 e l'atto di accertamento CP_1 prot. 2201.13/03/2019.0020844, entrambi presuntivamente notificati il 13.03.2019); eccepiva, CP_1 inoltre, la tardività del procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, la violazione dell'art. 18 della legge citata, con conseguente lesione del diritto di difesa, l'omessa motivazione degli atti opposti e, infine, l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 della L. n. 689/1981; chiedeva, quindi, che venissero annullate e/o revocate le ordinanze- ingiunzione opposte e che, di conseguenza, venisse dichiarata la nullità degli atti di accertamento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti da maggio a novembre 2017, erano stati notificati gli atti di accertamento della violazione dell'art. 2, comma 1- bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983 a , in Parte_1 qualità di legale rappresentante della nonché alla società in qualità di obbligato Parte_2 in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, che, in conseguenza del mancato versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, nonché del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nel successivo termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi, erano state notificate le ordinanze-ingiunzione opposte e che alcuna prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981 era maturata tra la data di notifica degli atti di accertamento e quella di notifica delle ordinanze impugnate, anche in forza della sospensione prevista dall'art. 103, comma
6-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 per il periodo dal
23.02.2020 al 31.05.2020; evidenziava, tuttavia, che l' aveva ritenuto di archiviare il CP_1 procedimento sanzionatorio culminato nell'emissione delle ordinanze-ingiunzione opposte alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte in materia di applicazione dell'art. 14 della L. n.
689/1981 anche alla fattispecie in esame;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'annullamento delle ordinanze oggetto di causa.
3. All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente, preso atto della costituzione dell' e CP_1 dell'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l' ha insistito nella CP_1 richiesta di compensazione delle spese legali.
4. Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha CP_1 proceduto all'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte ed alle diffide ad esse correlate.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse possano essere compensate, tenuto conto che, con le sentenze n. 7641 del 22 marzo 2025, la n. 8078 del 27 marzo 2025 e la n. 8784 del 2 aprile 2025, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie di illecito amministrativo depenalizzato di cui all'art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 463/1983, anche nelle ipotesi in cui si tratti di illeciti amministrativi posti in essere anteriormente alla normativa che li ha depenalizzati (id est, artt. 8, co.
1, e 9, del D. Lgs. n. 8/2016).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 9.06.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1719/2024 R.G., promossa da
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della P.VA , elettivamente domiciliato in Marzano di Parte_2 P.VA_1
Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40 presso lo studio dell'Avv. Antonio Muto, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.VA ), Controparte_1 P.VA_2 P.VA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001675086 prot. CP_1
2201.25/09/2024.0088069 ed all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001673080 prot. CP_1
2201.25/09/2024.0088065
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024 , in proprio e nella spiegata qualità, Parte_1 proponeva tempestivamente opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione di cui all'oggetto, notificate il 14.10.2024, con le quali l' aveva intimato al legale rappresentante pro tempore della CP_1
nonché alla quale obbligata solidale il pagamento della Parte_2 Parte_2 somma di € 5.040,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2017, oltre spese di € 10,33, deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti (e, segnatamente, l'atto di accertamento prot. 2201.13/03/2019.0020843 e l'atto di accertamento CP_1 prot. 2201.13/03/2019.0020844, entrambi presuntivamente notificati il 13.03.2019); eccepiva, CP_1 inoltre, la tardività del procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, la violazione dell'art. 18 della legge citata, con conseguente lesione del diritto di difesa, l'omessa motivazione degli atti opposti e, infine, l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 della L. n. 689/1981; chiedeva, quindi, che venissero annullate e/o revocate le ordinanze- ingiunzione opposte e che, di conseguenza, venisse dichiarata la nullità degli atti di accertamento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti da maggio a novembre 2017, erano stati notificati gli atti di accertamento della violazione dell'art. 2, comma 1- bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983 a , in Parte_1 qualità di legale rappresentante della nonché alla società in qualità di obbligato Parte_2 in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, che, in conseguenza del mancato versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, nonché del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nel successivo termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi, erano state notificate le ordinanze-ingiunzione opposte e che alcuna prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981 era maturata tra la data di notifica degli atti di accertamento e quella di notifica delle ordinanze impugnate, anche in forza della sospensione prevista dall'art. 103, comma
6-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 per il periodo dal
23.02.2020 al 31.05.2020; evidenziava, tuttavia, che l' aveva ritenuto di archiviare il CP_1 procedimento sanzionatorio culminato nell'emissione delle ordinanze-ingiunzione opposte alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte in materia di applicazione dell'art. 14 della L. n.
689/1981 anche alla fattispecie in esame;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'annullamento delle ordinanze oggetto di causa.
3. All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente, preso atto della costituzione dell' e CP_1 dell'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l' ha insistito nella CP_1 richiesta di compensazione delle spese legali.
4. Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha CP_1 proceduto all'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte ed alle diffide ad esse correlate.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse possano essere compensate, tenuto conto che, con le sentenze n. 7641 del 22 marzo 2025, la n. 8078 del 27 marzo 2025 e la n. 8784 del 2 aprile 2025, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie di illecito amministrativo depenalizzato di cui all'art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 463/1983, anche nelle ipotesi in cui si tratti di illeciti amministrativi posti in essere anteriormente alla normativa che li ha depenalizzati (id est, artt. 8, co.
1, e 9, del D. Lgs. n. 8/2016).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 9.06.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino