TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/ Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16253/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù di procura Controparte_1
speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 15/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 304 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.9.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 11.02.2019, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2019.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 dello stesso presso la madre;
DISPONE il seguente regime di visita:
- durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé nei giorni del lunedì e del Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante il fine settimana potrà stare con ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola;
- durante le ferie estive potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1 genitore, in epoca da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tale periodo, gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi;
- per quanto concerne le feste natalizie, il minore trascorrerà, ogni anno, con ciascun genitore, il 24,
25 e 26 dicembre, a giorni alterni, a partire dal 24 dicembre 2024 che trascorrerà con il padre;
Per_1 le date del 31 dicembre e del 1° gennaio, a giorni alterni tra i genitori, a partire dal 31 dicembre 2024 che trascorrerà con il padre;
Per_1
- circa le festività di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, entrambe le Per_1 giornate di Pasqua e di Pasquetta, a partire dalla festività pasquale 2025 che trascorrerà con Per_1 la madre;
- le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) saranno trascorse con ciascun genitore in modo alternato, a partire dal 25 aprile 2019 che Per_1 trascorrerà con il padre;
DISPONE che, in considerazione della ripartizione paritaria tra i coniugi, gli stessi si accolleranno il mantenimento del minore quando lo avranno con sé.
DÀ ATTO che le parti concordano, di suddividere, altresì, in parti uguali le spese necessarie a Per_1 e, specificamente, l'abbigliamento comprensivo dei cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, nonché le spese di trasferimento autobus;
DISPONE che le parti si facciano carico delle spese scolastiche ed extra scolastiche, mediche, coperte e non coperte dal S.S.N.L., nonché ludico-sportive (per un'attività sportiva) necessarie al figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che avrà sostenuto la spesa potrà ripeterne all'altro la metà, previa esibizione della documentazione fiscale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare vicendevolmente ad ogni pretesa di contributo al mantenimento e/o alimentare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di richiamare, per ogni altra condizione non espressamente disciplinata nel presente atto, quanto statuito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale tra Magistrati ed Avvocati di Torino del 16 marzo 2016;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/ Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16253/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù di procura Controparte_1
speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 15/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 304 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.9.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 11.02.2019, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2019.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 dello stesso presso la madre;
DISPONE il seguente regime di visita:
- durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé nei giorni del lunedì e del Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante il fine settimana potrà stare con ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola;
- durante le ferie estive potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1 genitore, in epoca da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tale periodo, gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi;
- per quanto concerne le feste natalizie, il minore trascorrerà, ogni anno, con ciascun genitore, il 24,
25 e 26 dicembre, a giorni alterni, a partire dal 24 dicembre 2024 che trascorrerà con il padre;
Per_1 le date del 31 dicembre e del 1° gennaio, a giorni alterni tra i genitori, a partire dal 31 dicembre 2024 che trascorrerà con il padre;
Per_1
- circa le festività di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, entrambe le Per_1 giornate di Pasqua e di Pasquetta, a partire dalla festività pasquale 2025 che trascorrerà con Per_1 la madre;
- le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) saranno trascorse con ciascun genitore in modo alternato, a partire dal 25 aprile 2019 che Per_1 trascorrerà con il padre;
DISPONE che, in considerazione della ripartizione paritaria tra i coniugi, gli stessi si accolleranno il mantenimento del minore quando lo avranno con sé.
DÀ ATTO che le parti concordano, di suddividere, altresì, in parti uguali le spese necessarie a Per_1 e, specificamente, l'abbigliamento comprensivo dei cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, nonché le spese di trasferimento autobus;
DISPONE che le parti si facciano carico delle spese scolastiche ed extra scolastiche, mediche, coperte e non coperte dal S.S.N.L., nonché ludico-sportive (per un'attività sportiva) necessarie al figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che avrà sostenuto la spesa potrà ripeterne all'altro la metà, previa esibizione della documentazione fiscale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare vicendevolmente ad ogni pretesa di contributo al mantenimento e/o alimentare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di richiamare, per ogni altra condizione non espressamente disciplinata nel presente atto, quanto statuito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale tra Magistrati ed Avvocati di Torino del 16 marzo 2016;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.