Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E N IO A L Z L A E t R D T 9 IS " . G 17 T E R 3 R 'A . N A L L D 7 E 6 E D -19 T I N S -5 E N REPU022 85 /0 1 S 3 E "E S E I G A G E L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: condanna alle spese Presidente e difesa non tecnica. dr. Alessandro Criscuolo dr. Mario Rosario Morelli Consigliere R.G. N. 11865/98 Consigliere rel.dr. Fabrizio Forte Cron.4762 dr. Luigi Macioce Consigliere dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Ud. 12.12.2000 ha pronunciato la seguente: ☐ SE NT ENZA su ricorso iscritto al n° 11865 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998, proposto: CANCELLERIA DA ER LA, rappresentata e difesa, giusta pro- cura in calce al ricorso, dall'avv. Piergiorgio Villa, CG064150 Presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Donatello n. 23. RICORRENTE CONTRO 1) SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI di PADOVA, in conces- sione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p. a., in persona del collettore in carica. 2) COMUNE DI PADOVA, in persona del sindaco p.t. domi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2345 Richiesta copia studio 2000 dal Sig. IL-SOLE 24 ORE 3000 per FEB. 2001 diritti IL CANCELLIERE 2 - ciliato ex lege presso l'Avvocatura civica, sede muni- cipale, Palazzo Moroni. INTIMATI avverso la sentenza del Pretore di Padova, n. 723 del 24 settembre- 7 novembre 1997. Udita, all'udienza del 12 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Villa, per la ricorrente e il P.M. dr. Orazio Frazzini che concludono ambedue per l'acco- glimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 4 novembre 1997, il Pretore di Padova rigettava l'opposizione di EM TI alla car- tella esattoriale emessa dal Servizio Riscossione Tri- buti, in concessione alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su richiesta del comune di Padova, per esige- re somme pretese per sanzioni amministrative pecunia- rie da violazioni del Codice della Strada. La sentenza condannava l'opponente a pagare agli op- posti, che si erano costituiti a mezzo di propri fun- zionari, le spese di causa "equitativamente" liquidate nella misura di £. 400.000, in favore del comune, e di £. 150.000 in favore del Servizio Riscossione tributi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Alber- tin per unico articolato motivo. 3 Il comune di Padova e il Servizio Riscossione Tributi di Padova non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del pretore, che ha determinato le spese del giudizio, senza individuare quelle in concreto soste- nute dagli opposti nel giudizio e mancando l'apposita nota spese che costantemente la giurisprudenza di le- gittimità ritiene necessaria per darsi luogo a detta liquidazione, dovendosi escludere dalla stessa le spe- se generali delle Autorità che hanno emesso l'atto im- pugnato e quelle derivanti dal fatto che la difesa del funzionario delegato lo distoglie dalle sue funzioni ordinarie, in quanto non enucleabili come spesa speci- fica del rapporto processuale.
2. Il ricorso è fondato. L'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 869, al quale rinvia l'art. 205 cpv. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) sancisce che, con la sentenza, il "pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento", pure quando non sia difensore un avvocato ma un funzionario dell' Autorità che ha emesso l'atto, ma tali costi non pos- sono liquidarsi equitativamente, come accaduto in que- sto caso nel quale v'era stata la richiesta di rimbor- so dagli opposti, che non avevano presentato la nota delle spese di cui all'art. 75 Disp.att. c.p.c. In effetti, le pronuncie secondo equità sono legittime solo se consentite dalla legge (art.113 c.p.c.) e, nel caso, il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 91 c. p.c. riguarda solo quelle effettivamente sostenute da chi ne chiede il rimborso per l'attività difensiva o anticipate per gli altri atti necessari al processo (art. 90 c.p.c.) e quindi, la determinazione dell'am- montare delle spese rimborsabili, se può avvenire di ufficio e indipendentemente dalla nota delle spese di cui sopra, comunque deve emergere dall'esame dell'at- tività difensiva e processuale della parte, che le ha effettivamente sostenute e non può accertarsi se non a mezzo degli atti del giudizio, ai quali, invece, non fa riferimento il pretore che è ricorso per la liqui- dazione a regole equitative, inapplicabili al caso. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione del- la sentenza in ordine alla condanna alle spese liqui- date in violazione della norma indicata e consente di decidere nel merito sulla richiesta degli opposti di rimborso delle spese di causa, che può essere decisa ai sensi dell'art. 384 c.p.c., applicabile anche quando sia violata una norma processuale come in questo caso (Cass. 24 giugno 1996 n. 5827), sempre che non vi sia 5 - necessità di altri accertamenti di fatto. Non potendo rispondere delle spese gli opposti, quali vincitori della causa, nè risultando che essi abbiano indicato e dimostrato i costi specifici da loro soste- nuti dei quali avevano chiesto il rimborso, vanno di- chiarate non dovute le spese da loro domandate. Concorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impu- gnata in ordine alla condanna alle spese. Pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara non dovute le spese richieste dagli opposti nel giudizio di merito. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2000. Il presidente Amafany 11 consiglie nsigliere estensore Sotupo CORTE SIN AZIONE CANCELLIERE Andres Blanchi Depocky E N 16 2001 RAZIO ELLA D IST 9 ELLIERE 17* EG RT. R 3 LL'A . DA N DE 3-5-1987 TE SENSI EN "ES E I G A EG L