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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11104 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24352\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
M. CI in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.7.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 12.2. 2025era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno di invalidità civile in favore di parte ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che CP_1
l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, ha CP_1 chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a CP_1 titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo rinvio per la liquidazione della CP_1 prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto nel mese di ottobre 2025 come si evince dalla relativa documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 3.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24352\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
M. CI in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.7.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 12.2. 2025era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno di invalidità civile in favore di parte ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che CP_1
l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, ha CP_1 chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a CP_1 titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo rinvio per la liquidazione della CP_1 prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto nel mese di ottobre 2025 come si evince dalla relativa documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 3.11.2025 Il Giudice