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Sentenza 29 luglio 2021
Sentenza 29 luglio 2021
Commentario • 1
- 1. 41-bis e attività ricreative: la musica neomelodica si ferma sulla soglia dell’istituto penitenziarioAccesso limitatoElena Ferrucci · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2021, n. 29819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29819 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: la Direzione della Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Ministero della Giustizia, RR PP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 26/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/7/2020, il Magistrato di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo presentato, ex artt. 35-bis e 69 Ord. pen., da PP RR, sottoposto nella Casa circondariale di Sassari al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., dispose che la Direzione di quell'istituto, previa disapplicazione dei contrastanti ordini di servizio, consentisse al detenuto 3)) Penale Sent. Sez. 1 Num. 29819 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/06/2021 l'acquisto, con le modalità stabilite dalla circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017, di un lettore di compact disc e dei relativi supporti contenenti musica. 1.1. Avverso tale ordinanza propose reclamo la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, evidenziando che: non poteva essere riconosciuto al detenuto un diritto ad ascoltare la musica, quanto, al più, un mero interesse di fatto, non giustiziabile e, comunque, soddisfatto dalla possibilità di ascoltarla attraverso il televisore in dotazione di ciascuna camera detentiva;
le norme di circolare prevedevano la possibilità di utilizzare lettori e-reader e dvd soltanto per la lettura del materiale giudiziario e la consultazione del materiale didattico in caso di iscrizione a corsi di studio;
i lettori di CD potevano essere utilizzati per realizzare pericolosi collegamenti con l'esterno del carcere. 1.2. Con ordinanza in data 26/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria. Secondo il Collegio, infatti, il divieto di utilizzare i lettori di CD e i relativi supporti, incidendo sulla possibilità del detenuto di soddisfare i propri interessi culturali, può pregiudicare il suo diritto al trattamento, di cui le attività culturali sono elementi portanti e che costituiscono manifestazioni della personalità riconducibili ai «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare, non essendo i canali musicali accessibili dai principali canali televisivi nazionali né dalla radio, il cui ascolto è consentito solo in modalità AM. Né, secondo il Tribunale, il divieto di utilizzo dei lettori CD è giustificato da esigenze di sicurezza, essendo acquistabili tramite l'impresa di mantenimento e potendo realizzarsi sui medesimi gli interventi, previsi dalla circolare per gli apparecchi radio, finalizzati ad impedirne un utilizzo improprio;
e dovendo escludersi che la detenzione di uno strumento tecnologico di modico valore possa ingenerare dinamiche di prevaricazione o fondate sulle gerarchie criminali. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 40, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dell'art. 87, Ord. pen., dell'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017. L'interesse all'ascolto della musica da parte di tutti i detenuti sarebbe disciplinato, per il rinvio operato alla fonte regolamentare dall'art. 87 Ord. pen., dall'art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale». Quanto all'uso di 2 ulteriori strumenti tecnologici, lo stesso art. 40 stabilisce che «il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio»; e l'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato, equiparerebbe a tale utilizzo l'esame del materiale giudiziario, quando troppo voluminoso per essere esaminato in formato cartaceo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, Ord. pen. e dell'art. 2 Cost. Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, senza avvedersene, avrebbero prospettato, a favore dei detenuti sottoposti al regime differenziato e sull'errato presupposto di una discriminazione in loro danno, una interpretatio abrogans delle menzionate disposizioni regolamentari, in realtà riguardanti tutti i detenuti, così realizzando una discriminazione "a rovescio", con la surrettizia introduzione di un privilegio a favore dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis Ord. pen., i quali finirebbero per beneficiare di un trattamento di vantaggio rispetto a quello previsto per gli altri ristretti. 3. In data 10/4/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Preliminarmente deve osservarsi che la richiesta del detenuto di essere autorizzato ad acquistare un lettore di compact disc e i relativi supporti in vista della fruizione di contenuti musicali è certamente funzionale alla possibilità di coltivare interessi culturali, la cui possibilità di cura costituisce uno degli elementi qualificanti del trattamento penitenziario, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 354 del 1975 e in particolare dall'art. 15, secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente «dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia», nonché dall'art. 12, a mente del quale negli istituti penitenziari, «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune». Dunque, la previsione di un divieto assoluto di ascoltare musica costituirebbe certamente un vulnus alla possibilità di soddisfare un interesse che attiene alla 3 sfera della personalità e che è strettamente connesso agli obiettivi del trattamento penitenziario. Tuttavia, nel caso in esame, il tema non è certo quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali;
accesso che, sul piano delle disposizioni in materia, non è affatto precluso, essendo comunque garantito al detenuto di poter fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio. La questione qui in rilievo, in realtà, attiene alla possibilità del detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi dei principali canali nazionali (quelli della RAI: 1, 2, 3, 4, 5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai sport 1 e 2, Premium, Yoyo, Gulp, o quelli delle principali reti commerciali: Canale 5, Italia 1, la Sette, Cielo, Iris, e TV 2000) e radiofonici (sia pure limitati alle trasmissioni in AM). Scelta personalizzata che, con riferimento ai contenuti musicali, potrebbe essere consentita, appunto, dall'utilizzo dei supporti musicali noti come compact disc (cd. CD), grazie ai quali l'ascoltatore può fruire dei brani che ha scelto personalmente. Compact disc che, all'esterno del carcere, costituiscono, ormai, una modalità pressoché residuale di accesso ai contenuti multimediali, essendo ovunque prevalenti le piattaforme in streaming fruibili attraverso la rete intemet, a conferma del costante ritardo del mondo penitenziario rispetto all'evolversi della tecnologia. Ciò che, verosimilmente, spiega anche la previsione restrittiva dell'art. 40 del regolamento di esecuzione, il quale fa riferimento, accanto al personal computer, persino ai «lettori di nastri», ormai pressoché scomparsi dal mercato, circoscrivendo l'uso dei lettori di compact disc portatili ai «motivi di lavoro o di studio», cui l'art. 14.1. della circolare affianca, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., la possibilità di consultazione del materiale giudiziario. 3. La questione qui esaminata, dunque, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare strumenti tecnologici come, appunto, i compact disc, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici. Questione cui sono correlati due distinti profili problematici. 3.1. Il primo attiene alla legittimità stessa della possibilità, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, di autorizzare il ricorso ai «lettori di compact disc» per fruire di contenuti musicali, tenuto conto che, come segnalato dall'Amministrazione ricorrente, le norme del regolamento di esecuzione e della circolare, come ricordato, fanno riferimento ai suddetti dispositivi unicamente «per motivi di lavoro o di studio» ovvero per la consultazione del materiale giudiziario. In proposito, ritiene questo Collegio che le richiamate previsioni, proprio perché storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di 4 utilizzo dello strumento per esigenze diverse da quelle indicate, non esprimendosi, le disposizioni in questione, nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi, dunque, che l'Amministrazione penitenziaria con disposizione generale disciplini le modalità di utilizzo di tali supporti, non precluso dalle norme primarie e regolamentari, e che le singole direzioni ne possano autorizzare l'acquisto, ciò non significa la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta e, che, dunque in capo all'Amministrazione penitenziaria non residui la possibilità di un motivato rigetto dell'istanza. Ciò in quanto l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato. 3.2. Le considerazioni appena svolte introducono la seconda questione, che attiene alle ragioni che possono consentire all'Amministrazione penitenziaria di non accogliere la richiesta. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento penitenziario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con il contesto delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di appartenenza. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei supporti da parte della Direzione dovrebbe farsi carico delle esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione al fine di veicolare contenuti illeciti, donde la necessità di sottoporli ad adeguati controlli;
ciò che, del resto, avviene, comunemente, per i "CD" utilizzati per i contenuti previsti dal regolamento penitenziario di esecuzione e dalla già richiamata circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017. Infatti, la sottoposizione dei detenuti a regole speciali che ne disciplinano il trattamento penitenziario impone di sottoporre le varie attività interne a soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Con riferimento agli apparecchi radio, ad esempio, l'art. 14.1. della circolare specifica che «gli apparecchi radio di cui è consentito l'acquisto tramite impresa di mantenimento, devono essere di formato ridotto, con caratteristiche idonee a escluderne la manomissione e comunque tali da non rendere possibile l'occultamento interno di oggetti vietati o pericolosi». 5 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il divieto di utilizzo di "CD" musicali non sarebbe proficuo ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza (inibendo flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza), appare una affermazione perentoria che non sembra riconducibile, stando al tenore del provvedimento impugnato, ad uno scrutinio della concreta situazione di fatto. Invero, l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe possibile soddisfare le esigenze di sicurezza, così come avviene per le radioline alla luce del disposto dell'art. 14, circolare D.A.P. del 2/10/2017, che sul punto attua la previsione dell'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, non accompagnata da un chiaro riferimento ad un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, appare frutto di un apprezzamento astratto, che rischia di vincolare la Direzione del carcere a una prestazione inesigibile di adempimenti non individuati nella loro concretezza. Invero, la possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni, analogamente a quanto previsto per le radio, costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare;
posto che accanto alla astratta possibilità di un siffatto intervento va apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative. E ciò per l'ovvia considerazione che un intervento circoscritto a pochi apparecchi potrebbe non determinare significative ricadute nell'organizzazione del carcere;
laddove, al contrario, una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di reclusi, potrebbe comportare un impegno difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria, o, comunque, dalle rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che, seppure apprezzabili sul piano trattamentale, non sono certo riferibili a diritti fondamentali del detenuto. 4.1. Consegue a tali osservazioni, la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispostivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso in data 25/6/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/7/2020, il Magistrato di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo presentato, ex artt. 35-bis e 69 Ord. pen., da PP RR, sottoposto nella Casa circondariale di Sassari al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., dispose che la Direzione di quell'istituto, previa disapplicazione dei contrastanti ordini di servizio, consentisse al detenuto 3)) Penale Sent. Sez. 1 Num. 29819 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/06/2021 l'acquisto, con le modalità stabilite dalla circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017, di un lettore di compact disc e dei relativi supporti contenenti musica. 1.1. Avverso tale ordinanza propose reclamo la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, evidenziando che: non poteva essere riconosciuto al detenuto un diritto ad ascoltare la musica, quanto, al più, un mero interesse di fatto, non giustiziabile e, comunque, soddisfatto dalla possibilità di ascoltarla attraverso il televisore in dotazione di ciascuna camera detentiva;
le norme di circolare prevedevano la possibilità di utilizzare lettori e-reader e dvd soltanto per la lettura del materiale giudiziario e la consultazione del materiale didattico in caso di iscrizione a corsi di studio;
i lettori di CD potevano essere utilizzati per realizzare pericolosi collegamenti con l'esterno del carcere. 1.2. Con ordinanza in data 26/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria. Secondo il Collegio, infatti, il divieto di utilizzare i lettori di CD e i relativi supporti, incidendo sulla possibilità del detenuto di soddisfare i propri interessi culturali, può pregiudicare il suo diritto al trattamento, di cui le attività culturali sono elementi portanti e che costituiscono manifestazioni della personalità riconducibili ai «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare, non essendo i canali musicali accessibili dai principali canali televisivi nazionali né dalla radio, il cui ascolto è consentito solo in modalità AM. Né, secondo il Tribunale, il divieto di utilizzo dei lettori CD è giustificato da esigenze di sicurezza, essendo acquistabili tramite l'impresa di mantenimento e potendo realizzarsi sui medesimi gli interventi, previsi dalla circolare per gli apparecchi radio, finalizzati ad impedirne un utilizzo improprio;
e dovendo escludersi che la detenzione di uno strumento tecnologico di modico valore possa ingenerare dinamiche di prevaricazione o fondate sulle gerarchie criminali. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 40, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dell'art. 87, Ord. pen., dell'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017. L'interesse all'ascolto della musica da parte di tutti i detenuti sarebbe disciplinato, per il rinvio operato alla fonte regolamentare dall'art. 87 Ord. pen., dall'art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale». Quanto all'uso di 2 ulteriori strumenti tecnologici, lo stesso art. 40 stabilisce che «il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio»; e l'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato, equiparerebbe a tale utilizzo l'esame del materiale giudiziario, quando troppo voluminoso per essere esaminato in formato cartaceo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, Ord. pen. e dell'art. 2 Cost. Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, senza avvedersene, avrebbero prospettato, a favore dei detenuti sottoposti al regime differenziato e sull'errato presupposto di una discriminazione in loro danno, una interpretatio abrogans delle menzionate disposizioni regolamentari, in realtà riguardanti tutti i detenuti, così realizzando una discriminazione "a rovescio", con la surrettizia introduzione di un privilegio a favore dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis Ord. pen., i quali finirebbero per beneficiare di un trattamento di vantaggio rispetto a quello previsto per gli altri ristretti. 3. In data 10/4/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Preliminarmente deve osservarsi che la richiesta del detenuto di essere autorizzato ad acquistare un lettore di compact disc e i relativi supporti in vista della fruizione di contenuti musicali è certamente funzionale alla possibilità di coltivare interessi culturali, la cui possibilità di cura costituisce uno degli elementi qualificanti del trattamento penitenziario, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 354 del 1975 e in particolare dall'art. 15, secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente «dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia», nonché dall'art. 12, a mente del quale negli istituti penitenziari, «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune». Dunque, la previsione di un divieto assoluto di ascoltare musica costituirebbe certamente un vulnus alla possibilità di soddisfare un interesse che attiene alla 3 sfera della personalità e che è strettamente connesso agli obiettivi del trattamento penitenziario. Tuttavia, nel caso in esame, il tema non è certo quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali;
accesso che, sul piano delle disposizioni in materia, non è affatto precluso, essendo comunque garantito al detenuto di poter fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio. La questione qui in rilievo, in realtà, attiene alla possibilità del detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi dei principali canali nazionali (quelli della RAI: 1, 2, 3, 4, 5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai sport 1 e 2, Premium, Yoyo, Gulp, o quelli delle principali reti commerciali: Canale 5, Italia 1, la Sette, Cielo, Iris, e TV 2000) e radiofonici (sia pure limitati alle trasmissioni in AM). Scelta personalizzata che, con riferimento ai contenuti musicali, potrebbe essere consentita, appunto, dall'utilizzo dei supporti musicali noti come compact disc (cd. CD), grazie ai quali l'ascoltatore può fruire dei brani che ha scelto personalmente. Compact disc che, all'esterno del carcere, costituiscono, ormai, una modalità pressoché residuale di accesso ai contenuti multimediali, essendo ovunque prevalenti le piattaforme in streaming fruibili attraverso la rete intemet, a conferma del costante ritardo del mondo penitenziario rispetto all'evolversi della tecnologia. Ciò che, verosimilmente, spiega anche la previsione restrittiva dell'art. 40 del regolamento di esecuzione, il quale fa riferimento, accanto al personal computer, persino ai «lettori di nastri», ormai pressoché scomparsi dal mercato, circoscrivendo l'uso dei lettori di compact disc portatili ai «motivi di lavoro o di studio», cui l'art. 14.1. della circolare affianca, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., la possibilità di consultazione del materiale giudiziario. 3. La questione qui esaminata, dunque, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare strumenti tecnologici come, appunto, i compact disc, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici. Questione cui sono correlati due distinti profili problematici. 3.1. Il primo attiene alla legittimità stessa della possibilità, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, di autorizzare il ricorso ai «lettori di compact disc» per fruire di contenuti musicali, tenuto conto che, come segnalato dall'Amministrazione ricorrente, le norme del regolamento di esecuzione e della circolare, come ricordato, fanno riferimento ai suddetti dispositivi unicamente «per motivi di lavoro o di studio» ovvero per la consultazione del materiale giudiziario. In proposito, ritiene questo Collegio che le richiamate previsioni, proprio perché storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di 4 utilizzo dello strumento per esigenze diverse da quelle indicate, non esprimendosi, le disposizioni in questione, nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi, dunque, che l'Amministrazione penitenziaria con disposizione generale disciplini le modalità di utilizzo di tali supporti, non precluso dalle norme primarie e regolamentari, e che le singole direzioni ne possano autorizzare l'acquisto, ciò non significa la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta e, che, dunque in capo all'Amministrazione penitenziaria non residui la possibilità di un motivato rigetto dell'istanza. Ciò in quanto l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato. 3.2. Le considerazioni appena svolte introducono la seconda questione, che attiene alle ragioni che possono consentire all'Amministrazione penitenziaria di non accogliere la richiesta. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento penitenziario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con il contesto delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di appartenenza. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei supporti da parte della Direzione dovrebbe farsi carico delle esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione al fine di veicolare contenuti illeciti, donde la necessità di sottoporli ad adeguati controlli;
ciò che, del resto, avviene, comunemente, per i "CD" utilizzati per i contenuti previsti dal regolamento penitenziario di esecuzione e dalla già richiamata circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017. Infatti, la sottoposizione dei detenuti a regole speciali che ne disciplinano il trattamento penitenziario impone di sottoporre le varie attività interne a soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Con riferimento agli apparecchi radio, ad esempio, l'art. 14.1. della circolare specifica che «gli apparecchi radio di cui è consentito l'acquisto tramite impresa di mantenimento, devono essere di formato ridotto, con caratteristiche idonee a escluderne la manomissione e comunque tali da non rendere possibile l'occultamento interno di oggetti vietati o pericolosi». 5 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il divieto di utilizzo di "CD" musicali non sarebbe proficuo ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza (inibendo flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza), appare una affermazione perentoria che non sembra riconducibile, stando al tenore del provvedimento impugnato, ad uno scrutinio della concreta situazione di fatto. Invero, l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe possibile soddisfare le esigenze di sicurezza, così come avviene per le radioline alla luce del disposto dell'art. 14, circolare D.A.P. del 2/10/2017, che sul punto attua la previsione dell'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, non accompagnata da un chiaro riferimento ad un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, appare frutto di un apprezzamento astratto, che rischia di vincolare la Direzione del carcere a una prestazione inesigibile di adempimenti non individuati nella loro concretezza. Invero, la possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni, analogamente a quanto previsto per le radio, costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare;
posto che accanto alla astratta possibilità di un siffatto intervento va apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative. E ciò per l'ovvia considerazione che un intervento circoscritto a pochi apparecchi potrebbe non determinare significative ricadute nell'organizzazione del carcere;
laddove, al contrario, una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di reclusi, potrebbe comportare un impegno difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria, o, comunque, dalle rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che, seppure apprezzabili sul piano trattamentale, non sono certo riferibili a diritti fondamentali del detenuto. 4.1. Consegue a tali osservazioni, la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispostivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso in data 25/6/2021