Articolo 3 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 2001
Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
Nota all'art. 3:
- Le norme del capo I del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano la tutela dei minori.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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