Versione
27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
Nota all'art. 3:
- Le norme del capo I del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano la tutela dei minori.
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
Nota all'art. 3:
- Le norme del capo I del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano la tutela dei minori.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, decreto 30/01/2025Provvedimento: N. 9021/2021 V.G. IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 9° CIVILE composto dai seguenti magistrati Dott.ssa NN Cattaneo Giudice Dott.ssa Susanna Terni Giudice Dott.ssa LE Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 13/11/2024, promossa con ricorso depositato il 23/06/2021 DA Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] , rappresentato e difeso dall'avv. CARRARO SABRINA con studio in Milano, Via Torino n. 64, presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso, parte ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 2021/2310; RICORRENTE nei …Leggi di più...