Art. 4.
Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 94-bis:
"La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non e' giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma".
Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 94-bis:
"La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non e' giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma".