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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1390 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1390/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Corso Giacomo Matteotti, 146/F 98066 Patti, presso lo studio dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa per procura in atti dall'avv. PARISI MAURIZIO
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha convenuto in Giudizio la
[...] Controparte_1
Contr
(di seguito esponendo di intrattenere con la convenuta il
[...] rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 441144 acceso il
28.9.1993 nonché il conto corrente ordinario con affidamento n. 8286,79 acceso il 3/6.11.2017; che tale conto è, tuttavia, un conto atipico perché sebbene abbia la struttura negoziale di un conto corrente ordinario affidato, l'apertura di credito di 40.000,00 euro è stata utilizzata
1 esclusivamente per diminuire la scopertura sul conto corrente ordinario principale n. 441144; che, invero, non sussisteva alcuna necessità di aprire un altro conto corrente, in quanto il conto principale n. 441144 aveva un affidamento già utilizzato di 120.000,00 euro che, negli anni, era stato limitato unilateralmente, seppur in modo graduale, dalla
Banca convenuta;
che la linea di credito concessa era “promiscua” e veniva utilizzata sia in un altro rapporto di conto corrente con convenzione di anticipo -recante n. 4733,21, già aperto il 6 marzo 1995, che su un conto corrente con convenzione di anticipo e sconto effetti e fatture commerciali, salvo buon fine, recante il n.seriale42937208,61(con una linea di credito originaria di euro 110.000,00), già aperto il 7 agosto
2008; che il 6 novembre 2017, la , Controparte_1 modificando drasticamente i rapporti instaurati con l'attrice, le ha imposto, imparzialmente, un complessivo piano di rientro dell'affidamento, revocando la precedente linea di credito
(promiscua), ordinando la contestuale chiusura dei conti anticipi (nn.
4733,21e 42937208,61) ed obbligando la correntista ad aprire un nuovo conto corrente ordinario c.d. tecnico (appunto il n.8286,79) con aper- credito, finalizzato esclusivamente a diminuire l'affidamento del conto corrente ordinario principale n. 441144, rimasto comunque in vita;
che la banca non ha consegnato i documenti contrattuali al momento della sottoscrizione né le modifiche intervenute in corso di rapporto né gli estratti conto, che sono stati consegnati, solo parzialmente, solo a seguito di istanza ex art. 119 TUB;
l'attrice, poi ha eccepito la nullità di alcuni rapporti per cui è causa e lamentato l'applicazione ai rapporti per cui è causa di interessi passivi ultra legali, capitalizzazione trimestrale, spese, costi e commissioni non dovute.
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Ordinare alla banca convenuta di rendere il conto completo della tenuta, gestione ed annota-zione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio, ex art.
263 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 21472/2017, Cass. Civ. sez. 1, n. 5091/2016; Cass.,
2 sez. I, 23 luglio 2010, n. 17283), che indichi e comprovi nel dettaglio le remunerazioni, le competenze e gli oneri annotati da controparte ai fini del saldo del conto corrente “principale”, anche in riferimento a quanto ivi confluito dai conti collegati indicati in premessa, depositandolo in cancelleria con i documenti giustificativi (contratti in originale, estratti conto e di scalari integrali dall'apertura del primo conto) almeno 5 gg. prima dell'udienza che verrà fissata per la discussione di esso.
2) Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle CP_1 regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti bancari intercorso con parte attrice, con ogni conseguenza di legge.
3) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, con ogni conseguenza di legge.
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per viola-zione dell'art. 117 TUB.
5) Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di conto corrente impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.
1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.
6) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame.
7) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni (Commissioni sul massimo scoperto, Commissioni disponibilità fondi, CIV) comunque prive di causa negoziale.
3 8) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
9) Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
10) Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali,
l'esatto dare –avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni e di interessi computati sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni
e la data della rispettiva valuta.
11) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con ogni conseguenza di legge, tra cui l'applicazione dell'art. 1815 c.c. senza applicazione di interesse alcuno o degli artt. 1339 e
1419, 2 c.c., con l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
12) Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura, così come contemplati dall'art. 644 c.p..
13) Verificare le risultanze dell'elaborato peritale di parte e stornare nel conto corrente n. 441144 a favore di parte attrice, le poste indebite accertate corrispondenti alla omma di euro 216.174,60, oltre interessi dal dovuto Org_1 al soddisfo oppure della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalla disponenda CTU, anche in compensazione, laddove possibile.
4 14) Condannare, in merito al conto corrente n. 4733,21, oggi chiuso, la convenuta alla ripetizione della omma di € 124.420,73, o diversa somma Org_1
–maggiore o minore che sia –che dovesse emergere dalla disponenda CTU, anche mediante accredito sul conto corrente 4411.44 o 8286,79 in itinere e se il caso disporre la compensazione con l'eventuale saldo passivo, previa epurazione delle poste non dovute e salvo rettifica ed aggiornamento anche alla luce dell'adempimento dell'emanando ordine di rendimento del conto, anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede, con conseguente onere restitutorio in capo alla convenuta.
15) In generale, comunque, accertare il complessivo dare-avere tra le parti e, conseguentemente, Stornare tutte le annotazioni indebite e, conseguentemente, ridurre l'attuale situazione debitoria su c/c in oggetto e/o
Consentire una maggiore disponibilità di FIDO concesso e/o se necessario
Passare il conto in attivo ed estinguere i conti ancora aperti.
16) Accertare la illiceità del conto corrente n. 8286,79 e di tassi ivi applicati, per le ragioni argomentate in narrativa, con ogni conseguenza di legge, tra cui la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente versate dalla correntista.
17) Riconoscere il risarcimento dei danni cagionati alla società correntista per violazione delle norme codicistiche concernenti la buona fede e correttezza contrattuale.
18) Condannare la convenuta, ex art. 2043, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire l'attrice per i danni sofferti, nella misura che l'adito
Giudicante riterrà più congrua.
19) In ogni caso, condannare controparte al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (cfr. ex multis Cass. 10173/15) che verrà documentata e quantificata nel corso del giudizio oltre alle spese di mediazione;
20) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
5 Contr Si è costituita contestando, punto per punto, tutte le doglianze attoree e chiedendo di:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Depositate le memorie istruttorie, disposta ed espletata ctu tecnico contabile e richiamato il ctu per un ulteriore ricalcolo, la causa è stata assunta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va rilevato che con ordinanza del 20.5.2019 è stato disposto un ordine di esibizione di documenti a carico della banca convenuta e che la stessa non ha adempiuto.
Nel merito, al fine di verificare la fondatezza delle domande, occorre fare riferimento agli esiti della relazione del consulente tecnico d'ufficio, cui è stato demandato il seguente quesito:
A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e previa acquisizione della documentazione di cui all'ordine di esibizione (mediante produzione nel fascicolo telematico e consegna al CTU entro l'inizio delle operazioni peritali), i rapporti bancari intrattenuti da parte attrice con la banca convenuta, avendo cura di precisare il tipo di rapporto, se è stato prodotto in atti il relativo contratto, se il rapporto risulta ancora in essere o è stato chiuso;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data di chiusura del conto (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità) o sino all'ultimo estratto conto prodotto, tenendo in considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto
6 conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194 c.c.;
C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”, con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi passivi;
D) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti criteri: D1) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore della legge n.154/1992, applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 5 della legge
n.154/1992; D2) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore
applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Pt_2 tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art.117 comma 7 lett. a) D.lgs.
n.385/1993;
E) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000
e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
F) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata;
G) escludere, altresì, dai suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
7 H) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali;
I) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le parti.
Il CTU relativamente al conto corrente di corrispondenza n° 4733.21, ha riscontato il contratto di apertura del 06/03/1995, con timbro della società e firma dell'amministratore unico (prodotto da parte attrice), a mezzo del quale venivano disciplinati:
- Il tasso di interesse creditore nella misura del 1,000% con capitalizzazione annuale;
- Il tasso di interesse debitore nella misura del 20,000% per sconfinamenti se autorizzati, con capitalizzazione trimestrale;
- La commissione trimestrale di massimo scoperto con aliquota 0,5000%
e aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato;
Erano altresì contrattualizzate una serie di spese di conto e di chiusura quest'ultime nella misura massima applicabile pari a lire 60.000 equivalenti ad € 30,99 nonché le valute sui versamenti e sugli addebiti degli assegni.
Nonostante il superiore conto corrente sia stato aperto nel 1995, gli estratti conto prodotti partono dal 31/03/2003 con una ripresa saldo debitoria al 01/01/2003 di -€ 40.810,41; gli estratti conto poi si arrestano al primo trimestre 2018 ma la movimentazione è sostanzialmente ferma al primo trimestre 2017 (con saldo banca pari a zero).
Nel superiore conto è stata prevista una difforme periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi che rende invalida la liceità della relativa clausola.
A tal riguardo va osservato che la capitalizzazione infrannuale (per solito trimestrale) degli interessi costituisce una forma di anatocismo praticata dalle banche per decenni, sulla base normativa offerta dall'art. 1283 c.c.
Tale disposizione, invero, prevede che in mancanza di usi contrari gli interessi che siano già scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla
8 loro scadenza, sempre che si tratti, però, di interessi dovuti almeno per sei mesi. E la suindicata prassi bancaria aveva più volte superato il vaglio della Suprema Corte, che aveva riconosciuto in essa un vero e proprio uso normativo, rientrante, pertanto, appieno nel disposto dell'art. 1283
c.c.
Tuttavia, il suesposto consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato posto in discussione nel 1999 - in un contesto socio-culturale più attento alla tutela del consumatore - affermandosi, da parte della Suprema Corte, che la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi è riconducibile ad un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.), e non ad un uso normativo (artt. 1 e 8 disp. prel. c.c), ed è, pertanto, in insanabile contrasto con l'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 99/2374, Cass. 99/3096, Cass.
99/12508). Questo indirizzo è stato, poi, successivamente più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, tanto da potersi ormai ritenere consolidato (ex plurimis, Cass. n.6263/01; Cass. n.1281/2002; Cass. n.
12222/03; Cass. n.13739/03).
Il legislatore è intervenuto, quindi, con il d.lg. n. 342/99, il cui art. 25, co.
2° ha inserito nell'art. 120 del t.u. n. 385/93 un nuovo co. 2°, in forza del quale il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) è chiamato a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, il predetto CICR deve prevedere "in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".
L'art. 25, co. 3°, del d.lg. n. 342/99 aveva, altresì, fatta salva - fino all'entrata in vigore della delibera CICR. di cui al co. 2° della stessa norma - la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.; ma la disposizione in parola è stata, poi, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/00.
9 Il CICR ha, intanto, provveduto, con la delibera del 9.2.00, entrata in vigore il 22.4.00, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg.
342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.00 - data indicata nella stessa delibera del
CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida.
La nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'1.7.00, per violazione dell'art. 1283 c.c. è stata, infine, nuovamente confermata da
Cass. S.U. n. 21095/04.
La delibera CICR 9 febbraio 2000 con cui si sono fissate le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne è consentita la periodizzazione trimestrale non ha efficacia retroattiva, nel senso che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera l'adeguamento dei contratti medesimi da parte dell'istituto di credito alla nuova realtà normativa non vale a sanare automaticamente il vizio di nullità. Al riguardo si osserva che la disposizione transitoria dell'art. 7 della delibera CICR, con cui si prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia adempiuto dalla banca o dall'intermediario finanziario quanto previsto dal comma 2 della stessa, secondo cui nel caso di modifica comportante un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la modifica deve essere specificamente approvata per iscritto dalla clientela. E' evidente, infatti, che per i contratti stipulati precedentemente alla delibera, la nullità della clausola anatocistica determina, come sopra precisato, l'assenza di capitalizzazione degli interessi;
il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”,
10 riportato nell'art. 7 della delibera non può essere riferito all'illegittima capitalizzazione trimestrale, ma deve essere riportato alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla delibera stessa;
ne consegue che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l'adeguamento automatico operato dall'istituto di credito implica un peggioramento delle condizioni che, in mancanza di una specifica approvazione scritta del cliente, perpetra gli effetti della nullità.
Nessuna verifica sull'usura è stata eseguita, essendo il contratto anteriore all'entrata in vigore della legge antiusura ed inoltre, il ctu, ha verificato che non è stato esercitato lo ius variandi e che il tasso debitorio applicato è inferiore a quello contrattuale.
Il ctu, quindi, ha provveduto al ricalcolo del saldo di tale conto, per l'intero periodo, senza alcuna capitalizzazione, applicando gli interessi lecitamente pattuiti e le variazioni migliorative intercorse, non tenendo conto delle cms addebitate (come da punto F) del quesito.
Le spese di chiusura sono state addebitate sino alla misura massima contrattualmente prevista (€ 30,99 trimestrali), con la specificazione che le commissioni trimestrali addebitabili sono state sempre calcolate e poi registrate direttamente nel conto corrente 4411.44, sicché tali competenze trimestrali sono state analiticamente inserite sul conto
4411.44, in modo d tenerne conto in sede di ricalcolo.
Il ctu ha provveduto correttamente ad eliminare le illegittime commissioni sull'accordato e ciò in quanto nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 22/05/2009 (recante le condizioni praticate dal 28/06/2009) è stata contrattualizzata un'aliquota a titolo di corrispettivo sull'accordato pari al 3,300000% omnicomprensivo ben superiore a quella massima applicabile per legge e quindi, come tale, nulla;
in quanto non è stata rispettata la rendicontazione pattuita e ciò in palese violazione delle statuizioni della legge 2/2009.
11 Gli interessi lecitamente calcolati dalla banca dal 01/01/2003 al
31/03/2017 pari complessivamente ad € 89.944,01 sono stati girocontati sul conto 4411.44 in data 01/04/2017 con valuta 31/03/2017.
Quanto al conto corrente di corrispondenza n° 4411.44, è presente il contratto di apertura del 28/09/1993, con timbro della società e firma dell'amministratore unico, a mezzo del quale venivano disciplinati:
- Il tasso di interesse creditore nella misura del 5,750% con capitalizzazione annuale;
- Il tasso di interesse debitore nella misura del 17,500% per sconfinamenti se autorizzati e del 10,500% entro i limiti di affidamento, con capitalizzazione trimestrale;
- La commissione trimestrale di massimo scoperto con aliquota 0,1250%
e aliquota aggiuntiva 0,2500% su sconfinamento se autorizzato;
risultano altresì contrattualizzate una serie di spese di conto e di chiusura, quest'ultime nella misura massima applicabile pari a lire 60.000 equivalenti ad € 30,99 nonché le valute sui versamenti e sugli addebiti degli assegni.
La documentazione versata in atti inizia dall'estratto conto al 31/03/2003 con una ripresa saldo debitoria al 01/01/2003 di - € 6.916,15.
Anche in tale conto il CTU ha riscontrato l'applicazione dell'anatocismo con la contabilizzazione degli interessi debitori trimestralmente e quelli creditori annualmente;
tale pratica, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi nulla, con la conseguenza della non applicabilità di alcuna capitalizzazione;
ancora, nessuna verifica sull'usura è stata effettuata, in adempimento del mandato, essendo il contratto anteriore al 1996.
Risulta dagli atti che in data 21/01/2005 il correntista ha sottoscritto un nuovo contratto (di adesione conto impres@più small), dove invece i tassi di interesse sono stati addebitati con la medesima capitalizzazione, regolarizzando così la pratica anatocistica precedente ed affetta da nullità.
12 In relazione a tale contratto gli e/c in atti sono stati prodotti sino al 1° trimestre 2019, recando un saldo a debito per il correntista di
- € 39.872,19.
Il ctu correttamente ha provveduto al ricalcolo del saldo escludendo per il periodo dal 01/01/2003 (prima data valuta 30/09/2002) al
31/12/2004 la capitalizzazione degli interessi, applicando i tassi lecitamente pattuiti e non tenendo conto delle cms addebitate, riportando le spese di chiusura all'importo massimo contrattualizzato di
£. 60.000,00 pari ad € 30,99 e, a partire dal 1° trimestre 2005 e sino e alla data dl 31/03/2019, con analoghe condizioni e applicando la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi;
le commissioni sull'accordato sono state eliminate in quanto illegittime (per applicazione di un'aliquota superiore a quella massima applicabile e violazione dell'obbligo di rendicontazione).
Il CTU ha pure riscontrato a partire dal 4° trimestre 2012 un largo utilizzo della commissione di istruttoria veloce in assenza di effettiva attività e senza che la banca abbia comunque dato prova della necessità di procedere ad istruttoria, applicando così un costo (illegittimo) di €
5.740,00.
Il ricalcolo del saldo, per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2004, eseguito per data valuta (essendo quest'ultime state contrattualizzate), ha determinato un saldo parziale a debito per il correntista pari a - €
47.962,26.
Tale saldo parziale ricalcolato è stato preso come saldo iniziale per il successivo riconteggio dal 01/01/2005 al 31/03/2019 (ultima data disponibile in atti).
Il ricalcolo alla data del 31/03/2019 evidenzia un risultato a credito per il correntista pari ad € 209.382,56
Relativamente al conto corrente n° 8286.79, è presente il contratto di apertura del 03/11/2017, regolarmente sottoscritto con timbro della società e firma, per il quale non sono state riscontrate difformità. In atti,
13 sono stati rinvenuti gli estratti conto dall'apertura del 03/11/2017 al
31/03/2019 (che chiude con un saldo a debito per il correntista pari a -€
39.999,26).
L'unica illegittimità riscontrata riguarda la mancata rendicontazione dei costi per commissione sull'accordato, quantificati in € 499,98.
Con riferimento al rapporto n. 42937208.61 (che non è un conto corrente ma un conto anticipi su fatture contro cessione pro solvendo del credito) manca in atti un valido contratto, non potendosi ritenere tale il documento datato 7.8.2008 nel quale manca qualsiasi riferimento al rapporto n. 42937208.61, manca l'indicazione del conto corrente ove si sarebbero dovute accreditare le anticipazioni nonché delle condizioni economiche del rapporto.
Un valido rapporto di anticipazione contro cessione di credito sembra quello stipulato il 29.9.2011, che regolamenta tutte le condizioni contrattuali alla data della stipula.
Tale contratto richiama quello datato 7.8.2009 ma chiaramente, quest'ultimo, stante la genericità e assoluta indeterminatezza delle condizioni, deve ritenersi nullo.
In ragione di ciò il ctu, del tutto condivisibilmente, ha ricalcolato le anticipazioni dall'agosto 2008 al 28.9.2011 al tasso legale in luogo di quello applicato pervenendo ad un risultato di € 11.706,25 per maggiori oneri addebitati alla cliente e non dovuti.
In definitiva, dal ricalcolo complessivo dei rapporti in essere tra l'attrice e la banca convenuta, le somme risultanti a credito per il correntista, alla data del ricalcolo, sono pari a complessivi € 181.589,53 (cfr. ctu in atti).
Facendo seguito alle osservazioni della banca convenuta, il CTU è stato richiamato al fine di eseguire un ulteriore ricalcolo che tenesse conto delle rimesse solutorie prescritte alla data di proposizione della domanda giudiziale.
14 E così il CTU ha evidenziato che, nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione vi sono stati pagamenti solutori pari complessivamente ad € 47.125,54 di cui € 10.057,41 ricalcolati.
Quindi, la differenza di oneri prescritti (differenza da stornare alla banca)
è pari a complessivi € 37.068,13 (€ 47.125,54 - € 10.057,41).
Pertanto, il saldo del conto corrente n. 4411.44 già determinato alla data del 31/03/2019 in € 209.382,56 diventa € 172.314,43 (€ 209.382,56 - €
37.068,13) e il complessivo credito della società pari ad € Parte_1
144.521,40, o meglio, trattandosi di rapporti in essere, alla data del ricalcolo il saldo complessivo è di € 144.521,40 a credito per la correntista.
Non può pronunciarsi condanna risarcitoria della banca convenuta in mancanza di prova del danno sofferto per effetto della condotta dalla stessa tenuta nella gestione dei rapporti per cui è causa, non potendo ravvisarsi un danno in re ipsa.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: accerta e dichiara, nel contratto 4733.21, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e delle commissioni sull'accordato per le ragioni di cui in parte motiva;
accerta e dichiara, in relazione al contratto n. 4411.44 la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e delle commissioni sull'accordato e delle CIV (commissioni di istruttoria veloce) per quanto esposto in parte motiva;
in relazione al contratto n. 8286.79 accerta e dichiara la nullità delle commissioni sull'accordato applicate, per quanto esplicitato in parte motiva;
15 accerta e dichiara la nullità del contratto di conto anticipi contro cessione pro solvendo del credito del 7.8.2009; accerta e dichiara che il saldo alla data del ricalcolo effettuato dal CTU
è pari ad € 144.521,40 a credito per la correntista;
condanna la banca convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 14.103, per compensi ed € 1.241,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Carianni; pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della soccombente.
Patti, 22/04/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1390/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Corso Giacomo Matteotti, 146/F 98066 Patti, presso lo studio dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa per procura in atti dall'avv. PARISI MAURIZIO
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha convenuto in Giudizio la
[...] Controparte_1
Contr
(di seguito esponendo di intrattenere con la convenuta il
[...] rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 441144 acceso il
28.9.1993 nonché il conto corrente ordinario con affidamento n. 8286,79 acceso il 3/6.11.2017; che tale conto è, tuttavia, un conto atipico perché sebbene abbia la struttura negoziale di un conto corrente ordinario affidato, l'apertura di credito di 40.000,00 euro è stata utilizzata
1 esclusivamente per diminuire la scopertura sul conto corrente ordinario principale n. 441144; che, invero, non sussisteva alcuna necessità di aprire un altro conto corrente, in quanto il conto principale n. 441144 aveva un affidamento già utilizzato di 120.000,00 euro che, negli anni, era stato limitato unilateralmente, seppur in modo graduale, dalla
Banca convenuta;
che la linea di credito concessa era “promiscua” e veniva utilizzata sia in un altro rapporto di conto corrente con convenzione di anticipo -recante n. 4733,21, già aperto il 6 marzo 1995, che su un conto corrente con convenzione di anticipo e sconto effetti e fatture commerciali, salvo buon fine, recante il n.seriale42937208,61(con una linea di credito originaria di euro 110.000,00), già aperto il 7 agosto
2008; che il 6 novembre 2017, la , Controparte_1 modificando drasticamente i rapporti instaurati con l'attrice, le ha imposto, imparzialmente, un complessivo piano di rientro dell'affidamento, revocando la precedente linea di credito
(promiscua), ordinando la contestuale chiusura dei conti anticipi (nn.
4733,21e 42937208,61) ed obbligando la correntista ad aprire un nuovo conto corrente ordinario c.d. tecnico (appunto il n.8286,79) con aper- credito, finalizzato esclusivamente a diminuire l'affidamento del conto corrente ordinario principale n. 441144, rimasto comunque in vita;
che la banca non ha consegnato i documenti contrattuali al momento della sottoscrizione né le modifiche intervenute in corso di rapporto né gli estratti conto, che sono stati consegnati, solo parzialmente, solo a seguito di istanza ex art. 119 TUB;
l'attrice, poi ha eccepito la nullità di alcuni rapporti per cui è causa e lamentato l'applicazione ai rapporti per cui è causa di interessi passivi ultra legali, capitalizzazione trimestrale, spese, costi e commissioni non dovute.
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Ordinare alla banca convenuta di rendere il conto completo della tenuta, gestione ed annota-zione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio, ex art.
263 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 21472/2017, Cass. Civ. sez. 1, n. 5091/2016; Cass.,
2 sez. I, 23 luglio 2010, n. 17283), che indichi e comprovi nel dettaglio le remunerazioni, le competenze e gli oneri annotati da controparte ai fini del saldo del conto corrente “principale”, anche in riferimento a quanto ivi confluito dai conti collegati indicati in premessa, depositandolo in cancelleria con i documenti giustificativi (contratti in originale, estratti conto e di scalari integrali dall'apertura del primo conto) almeno 5 gg. prima dell'udienza che verrà fissata per la discussione di esso.
2) Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle CP_1 regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti bancari intercorso con parte attrice, con ogni conseguenza di legge.
3) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, con ogni conseguenza di legge.
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per viola-zione dell'art. 117 TUB.
5) Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di conto corrente impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.
1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.
6) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame.
7) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni (Commissioni sul massimo scoperto, Commissioni disponibilità fondi, CIV) comunque prive di causa negoziale.
3 8) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
9) Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
10) Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali,
l'esatto dare –avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni e di interessi computati sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni
e la data della rispettiva valuta.
11) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con ogni conseguenza di legge, tra cui l'applicazione dell'art. 1815 c.c. senza applicazione di interesse alcuno o degli artt. 1339 e
1419, 2 c.c., con l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
12) Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura, così come contemplati dall'art. 644 c.p..
13) Verificare le risultanze dell'elaborato peritale di parte e stornare nel conto corrente n. 441144 a favore di parte attrice, le poste indebite accertate corrispondenti alla omma di euro 216.174,60, oltre interessi dal dovuto Org_1 al soddisfo oppure della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalla disponenda CTU, anche in compensazione, laddove possibile.
4 14) Condannare, in merito al conto corrente n. 4733,21, oggi chiuso, la convenuta alla ripetizione della omma di € 124.420,73, o diversa somma Org_1
–maggiore o minore che sia –che dovesse emergere dalla disponenda CTU, anche mediante accredito sul conto corrente 4411.44 o 8286,79 in itinere e se il caso disporre la compensazione con l'eventuale saldo passivo, previa epurazione delle poste non dovute e salvo rettifica ed aggiornamento anche alla luce dell'adempimento dell'emanando ordine di rendimento del conto, anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede, con conseguente onere restitutorio in capo alla convenuta.
15) In generale, comunque, accertare il complessivo dare-avere tra le parti e, conseguentemente, Stornare tutte le annotazioni indebite e, conseguentemente, ridurre l'attuale situazione debitoria su c/c in oggetto e/o
Consentire una maggiore disponibilità di FIDO concesso e/o se necessario
Passare il conto in attivo ed estinguere i conti ancora aperti.
16) Accertare la illiceità del conto corrente n. 8286,79 e di tassi ivi applicati, per le ragioni argomentate in narrativa, con ogni conseguenza di legge, tra cui la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente versate dalla correntista.
17) Riconoscere il risarcimento dei danni cagionati alla società correntista per violazione delle norme codicistiche concernenti la buona fede e correttezza contrattuale.
18) Condannare la convenuta, ex art. 2043, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire l'attrice per i danni sofferti, nella misura che l'adito
Giudicante riterrà più congrua.
19) In ogni caso, condannare controparte al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (cfr. ex multis Cass. 10173/15) che verrà documentata e quantificata nel corso del giudizio oltre alle spese di mediazione;
20) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
5 Contr Si è costituita contestando, punto per punto, tutte le doglianze attoree e chiedendo di:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Depositate le memorie istruttorie, disposta ed espletata ctu tecnico contabile e richiamato il ctu per un ulteriore ricalcolo, la causa è stata assunta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va rilevato che con ordinanza del 20.5.2019 è stato disposto un ordine di esibizione di documenti a carico della banca convenuta e che la stessa non ha adempiuto.
Nel merito, al fine di verificare la fondatezza delle domande, occorre fare riferimento agli esiti della relazione del consulente tecnico d'ufficio, cui è stato demandato il seguente quesito:
A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e previa acquisizione della documentazione di cui all'ordine di esibizione (mediante produzione nel fascicolo telematico e consegna al CTU entro l'inizio delle operazioni peritali), i rapporti bancari intrattenuti da parte attrice con la banca convenuta, avendo cura di precisare il tipo di rapporto, se è stato prodotto in atti il relativo contratto, se il rapporto risulta ancora in essere o è stato chiuso;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data di chiusura del conto (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità) o sino all'ultimo estratto conto prodotto, tenendo in considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto
6 conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194 c.c.;
C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”, con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi passivi;
D) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti criteri: D1) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore della legge n.154/1992, applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 5 della legge
n.154/1992; D2) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore
applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Pt_2 tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art.117 comma 7 lett. a) D.lgs.
n.385/1993;
E) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000
e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
F) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata;
G) escludere, altresì, dai suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
7 H) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali;
I) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le parti.
Il CTU relativamente al conto corrente di corrispondenza n° 4733.21, ha riscontato il contratto di apertura del 06/03/1995, con timbro della società e firma dell'amministratore unico (prodotto da parte attrice), a mezzo del quale venivano disciplinati:
- Il tasso di interesse creditore nella misura del 1,000% con capitalizzazione annuale;
- Il tasso di interesse debitore nella misura del 20,000% per sconfinamenti se autorizzati, con capitalizzazione trimestrale;
- La commissione trimestrale di massimo scoperto con aliquota 0,5000%
e aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato;
Erano altresì contrattualizzate una serie di spese di conto e di chiusura quest'ultime nella misura massima applicabile pari a lire 60.000 equivalenti ad € 30,99 nonché le valute sui versamenti e sugli addebiti degli assegni.
Nonostante il superiore conto corrente sia stato aperto nel 1995, gli estratti conto prodotti partono dal 31/03/2003 con una ripresa saldo debitoria al 01/01/2003 di -€ 40.810,41; gli estratti conto poi si arrestano al primo trimestre 2018 ma la movimentazione è sostanzialmente ferma al primo trimestre 2017 (con saldo banca pari a zero).
Nel superiore conto è stata prevista una difforme periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi che rende invalida la liceità della relativa clausola.
A tal riguardo va osservato che la capitalizzazione infrannuale (per solito trimestrale) degli interessi costituisce una forma di anatocismo praticata dalle banche per decenni, sulla base normativa offerta dall'art. 1283 c.c.
Tale disposizione, invero, prevede che in mancanza di usi contrari gli interessi che siano già scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla
8 loro scadenza, sempre che si tratti, però, di interessi dovuti almeno per sei mesi. E la suindicata prassi bancaria aveva più volte superato il vaglio della Suprema Corte, che aveva riconosciuto in essa un vero e proprio uso normativo, rientrante, pertanto, appieno nel disposto dell'art. 1283
c.c.
Tuttavia, il suesposto consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato posto in discussione nel 1999 - in un contesto socio-culturale più attento alla tutela del consumatore - affermandosi, da parte della Suprema Corte, che la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi è riconducibile ad un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.), e non ad un uso normativo (artt. 1 e 8 disp. prel. c.c), ed è, pertanto, in insanabile contrasto con l'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 99/2374, Cass. 99/3096, Cass.
99/12508). Questo indirizzo è stato, poi, successivamente più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, tanto da potersi ormai ritenere consolidato (ex plurimis, Cass. n.6263/01; Cass. n.1281/2002; Cass. n.
12222/03; Cass. n.13739/03).
Il legislatore è intervenuto, quindi, con il d.lg. n. 342/99, il cui art. 25, co.
2° ha inserito nell'art. 120 del t.u. n. 385/93 un nuovo co. 2°, in forza del quale il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) è chiamato a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, il predetto CICR deve prevedere "in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".
L'art. 25, co. 3°, del d.lg. n. 342/99 aveva, altresì, fatta salva - fino all'entrata in vigore della delibera CICR. di cui al co. 2° della stessa norma - la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.; ma la disposizione in parola è stata, poi, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/00.
9 Il CICR ha, intanto, provveduto, con la delibera del 9.2.00, entrata in vigore il 22.4.00, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg.
342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.00 - data indicata nella stessa delibera del
CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida.
La nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'1.7.00, per violazione dell'art. 1283 c.c. è stata, infine, nuovamente confermata da
Cass. S.U. n. 21095/04.
La delibera CICR 9 febbraio 2000 con cui si sono fissate le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne è consentita la periodizzazione trimestrale non ha efficacia retroattiva, nel senso che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera l'adeguamento dei contratti medesimi da parte dell'istituto di credito alla nuova realtà normativa non vale a sanare automaticamente il vizio di nullità. Al riguardo si osserva che la disposizione transitoria dell'art. 7 della delibera CICR, con cui si prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia adempiuto dalla banca o dall'intermediario finanziario quanto previsto dal comma 2 della stessa, secondo cui nel caso di modifica comportante un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la modifica deve essere specificamente approvata per iscritto dalla clientela. E' evidente, infatti, che per i contratti stipulati precedentemente alla delibera, la nullità della clausola anatocistica determina, come sopra precisato, l'assenza di capitalizzazione degli interessi;
il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”,
10 riportato nell'art. 7 della delibera non può essere riferito all'illegittima capitalizzazione trimestrale, ma deve essere riportato alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla delibera stessa;
ne consegue che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l'adeguamento automatico operato dall'istituto di credito implica un peggioramento delle condizioni che, in mancanza di una specifica approvazione scritta del cliente, perpetra gli effetti della nullità.
Nessuna verifica sull'usura è stata eseguita, essendo il contratto anteriore all'entrata in vigore della legge antiusura ed inoltre, il ctu, ha verificato che non è stato esercitato lo ius variandi e che il tasso debitorio applicato è inferiore a quello contrattuale.
Il ctu, quindi, ha provveduto al ricalcolo del saldo di tale conto, per l'intero periodo, senza alcuna capitalizzazione, applicando gli interessi lecitamente pattuiti e le variazioni migliorative intercorse, non tenendo conto delle cms addebitate (come da punto F) del quesito.
Le spese di chiusura sono state addebitate sino alla misura massima contrattualmente prevista (€ 30,99 trimestrali), con la specificazione che le commissioni trimestrali addebitabili sono state sempre calcolate e poi registrate direttamente nel conto corrente 4411.44, sicché tali competenze trimestrali sono state analiticamente inserite sul conto
4411.44, in modo d tenerne conto in sede di ricalcolo.
Il ctu ha provveduto correttamente ad eliminare le illegittime commissioni sull'accordato e ciò in quanto nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 22/05/2009 (recante le condizioni praticate dal 28/06/2009) è stata contrattualizzata un'aliquota a titolo di corrispettivo sull'accordato pari al 3,300000% omnicomprensivo ben superiore a quella massima applicabile per legge e quindi, come tale, nulla;
in quanto non è stata rispettata la rendicontazione pattuita e ciò in palese violazione delle statuizioni della legge 2/2009.
11 Gli interessi lecitamente calcolati dalla banca dal 01/01/2003 al
31/03/2017 pari complessivamente ad € 89.944,01 sono stati girocontati sul conto 4411.44 in data 01/04/2017 con valuta 31/03/2017.
Quanto al conto corrente di corrispondenza n° 4411.44, è presente il contratto di apertura del 28/09/1993, con timbro della società e firma dell'amministratore unico, a mezzo del quale venivano disciplinati:
- Il tasso di interesse creditore nella misura del 5,750% con capitalizzazione annuale;
- Il tasso di interesse debitore nella misura del 17,500% per sconfinamenti se autorizzati e del 10,500% entro i limiti di affidamento, con capitalizzazione trimestrale;
- La commissione trimestrale di massimo scoperto con aliquota 0,1250%
e aliquota aggiuntiva 0,2500% su sconfinamento se autorizzato;
risultano altresì contrattualizzate una serie di spese di conto e di chiusura, quest'ultime nella misura massima applicabile pari a lire 60.000 equivalenti ad € 30,99 nonché le valute sui versamenti e sugli addebiti degli assegni.
La documentazione versata in atti inizia dall'estratto conto al 31/03/2003 con una ripresa saldo debitoria al 01/01/2003 di - € 6.916,15.
Anche in tale conto il CTU ha riscontrato l'applicazione dell'anatocismo con la contabilizzazione degli interessi debitori trimestralmente e quelli creditori annualmente;
tale pratica, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi nulla, con la conseguenza della non applicabilità di alcuna capitalizzazione;
ancora, nessuna verifica sull'usura è stata effettuata, in adempimento del mandato, essendo il contratto anteriore al 1996.
Risulta dagli atti che in data 21/01/2005 il correntista ha sottoscritto un nuovo contratto (di adesione conto impres@più small), dove invece i tassi di interesse sono stati addebitati con la medesima capitalizzazione, regolarizzando così la pratica anatocistica precedente ed affetta da nullità.
12 In relazione a tale contratto gli e/c in atti sono stati prodotti sino al 1° trimestre 2019, recando un saldo a debito per il correntista di
- € 39.872,19.
Il ctu correttamente ha provveduto al ricalcolo del saldo escludendo per il periodo dal 01/01/2003 (prima data valuta 30/09/2002) al
31/12/2004 la capitalizzazione degli interessi, applicando i tassi lecitamente pattuiti e non tenendo conto delle cms addebitate, riportando le spese di chiusura all'importo massimo contrattualizzato di
£. 60.000,00 pari ad € 30,99 e, a partire dal 1° trimestre 2005 e sino e alla data dl 31/03/2019, con analoghe condizioni e applicando la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi;
le commissioni sull'accordato sono state eliminate in quanto illegittime (per applicazione di un'aliquota superiore a quella massima applicabile e violazione dell'obbligo di rendicontazione).
Il CTU ha pure riscontrato a partire dal 4° trimestre 2012 un largo utilizzo della commissione di istruttoria veloce in assenza di effettiva attività e senza che la banca abbia comunque dato prova della necessità di procedere ad istruttoria, applicando così un costo (illegittimo) di €
5.740,00.
Il ricalcolo del saldo, per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2004, eseguito per data valuta (essendo quest'ultime state contrattualizzate), ha determinato un saldo parziale a debito per il correntista pari a - €
47.962,26.
Tale saldo parziale ricalcolato è stato preso come saldo iniziale per il successivo riconteggio dal 01/01/2005 al 31/03/2019 (ultima data disponibile in atti).
Il ricalcolo alla data del 31/03/2019 evidenzia un risultato a credito per il correntista pari ad € 209.382,56
Relativamente al conto corrente n° 8286.79, è presente il contratto di apertura del 03/11/2017, regolarmente sottoscritto con timbro della società e firma, per il quale non sono state riscontrate difformità. In atti,
13 sono stati rinvenuti gli estratti conto dall'apertura del 03/11/2017 al
31/03/2019 (che chiude con un saldo a debito per il correntista pari a -€
39.999,26).
L'unica illegittimità riscontrata riguarda la mancata rendicontazione dei costi per commissione sull'accordato, quantificati in € 499,98.
Con riferimento al rapporto n. 42937208.61 (che non è un conto corrente ma un conto anticipi su fatture contro cessione pro solvendo del credito) manca in atti un valido contratto, non potendosi ritenere tale il documento datato 7.8.2008 nel quale manca qualsiasi riferimento al rapporto n. 42937208.61, manca l'indicazione del conto corrente ove si sarebbero dovute accreditare le anticipazioni nonché delle condizioni economiche del rapporto.
Un valido rapporto di anticipazione contro cessione di credito sembra quello stipulato il 29.9.2011, che regolamenta tutte le condizioni contrattuali alla data della stipula.
Tale contratto richiama quello datato 7.8.2009 ma chiaramente, quest'ultimo, stante la genericità e assoluta indeterminatezza delle condizioni, deve ritenersi nullo.
In ragione di ciò il ctu, del tutto condivisibilmente, ha ricalcolato le anticipazioni dall'agosto 2008 al 28.9.2011 al tasso legale in luogo di quello applicato pervenendo ad un risultato di € 11.706,25 per maggiori oneri addebitati alla cliente e non dovuti.
In definitiva, dal ricalcolo complessivo dei rapporti in essere tra l'attrice e la banca convenuta, le somme risultanti a credito per il correntista, alla data del ricalcolo, sono pari a complessivi € 181.589,53 (cfr. ctu in atti).
Facendo seguito alle osservazioni della banca convenuta, il CTU è stato richiamato al fine di eseguire un ulteriore ricalcolo che tenesse conto delle rimesse solutorie prescritte alla data di proposizione della domanda giudiziale.
14 E così il CTU ha evidenziato che, nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione vi sono stati pagamenti solutori pari complessivamente ad € 47.125,54 di cui € 10.057,41 ricalcolati.
Quindi, la differenza di oneri prescritti (differenza da stornare alla banca)
è pari a complessivi € 37.068,13 (€ 47.125,54 - € 10.057,41).
Pertanto, il saldo del conto corrente n. 4411.44 già determinato alla data del 31/03/2019 in € 209.382,56 diventa € 172.314,43 (€ 209.382,56 - €
37.068,13) e il complessivo credito della società pari ad € Parte_1
144.521,40, o meglio, trattandosi di rapporti in essere, alla data del ricalcolo il saldo complessivo è di € 144.521,40 a credito per la correntista.
Non può pronunciarsi condanna risarcitoria della banca convenuta in mancanza di prova del danno sofferto per effetto della condotta dalla stessa tenuta nella gestione dei rapporti per cui è causa, non potendo ravvisarsi un danno in re ipsa.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: accerta e dichiara, nel contratto 4733.21, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e delle commissioni sull'accordato per le ragioni di cui in parte motiva;
accerta e dichiara, in relazione al contratto n. 4411.44 la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e delle commissioni sull'accordato e delle CIV (commissioni di istruttoria veloce) per quanto esposto in parte motiva;
in relazione al contratto n. 8286.79 accerta e dichiara la nullità delle commissioni sull'accordato applicate, per quanto esplicitato in parte motiva;
15 accerta e dichiara la nullità del contratto di conto anticipi contro cessione pro solvendo del credito del 7.8.2009; accerta e dichiara che il saldo alla data del ricalcolo effettuato dal CTU
è pari ad € 144.521,40 a credito per la correntista;
condanna la banca convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 14.103, per compensi ed € 1.241,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Carianni; pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della soccombente.
Patti, 22/04/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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