Articolo 9 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 marzo 1992
Art. 9. 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"La concessione dei mutui e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23".
2. All' articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992