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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2222/2021 R.G.
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(SR) alla via Vanvitelli, n. 68, (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Roma alla Via del Tritone n. 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cavallaro, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Siracusa, alla via Vanvitelli, n. 68, (C.F. ) e C.F._2 CP_2
, nata a [...], l'[...], residente in [...], alla via
[...]
Vanvitelli, n. 68, (C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania C.F._3 alla Via Caronda n. 410, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Muscaglione, la quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti unitamente all'avv. Rosario Molino
-convenuti-
e pure contro
nata a [...], il [...], residente in Controparte_3
Siracusa, alla via dei Servi di Maria, n. 137, C.F. , residente in C.F._4
Siracusa, alla via dei Servi di Maria, n. 137
, nato a [...], il [...], residente in [...] delle Panche, n. 56, C.F. e nato a C.F._5 Controparte_5
Siracusa, il 9 ottobre 1980, residente in [...], C.F.
-convenuti contumaci- C.F._6
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di quota legittima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, agiva nei confronti degli odierni Parte_1 convenuti lamentando la lesione della propria quota di legittima relativa all'eredità della madre , deceduta in data 22.12.2013, la quale, con Persona_1 testamento del 3.08.2010, ricevuto dal notaio , avrebbe estromesso Persona_2
l'attrice dall'asse ereditario, nominando eredi universali i propri figli CP_1
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 ciascuno nella misura di 1/5 dell'asse ereditario, nonché nella misura di 1/10 ciascuno, i nipoti e , figli dell'odierna ricorrente. CP_4 Controparte_5
La ricorrente esponeva che dalla dichiarazione di successione, l'asse ereditario risultava ascendere ad € 168.540,96, pertanto, quantificava la propria quota legittima in almeno € 22.334,53, ovvero 1/5 della riserva dei 2/3 del patrimonio prevista dall'art. 537 c.c.
Al contempo, denunciava l'inesatta determinazione per difetto dell'asse ereditario risultante dalla dichiarazione, ponendo in evidenza la mancata considerazione di taluni elementi patrimoniali, ovvero tre immobili risultanti dalla dichiarazione di successione ma non quantificati economicamente;
il libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla;
tutto Controparte_2 ciò che la de cuius avrebbe ereditato dal defunto marito . Persona_3
Per le ragioni appena esposte, la ricorrente chiedeva accertarsi la sua qualità di erede con conseguente declaratoria di nullità delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, ordinando la reintegrazione della stessa mediante la proporzionale riduzione degli atti di disposizione eccedenti la quota pag. 2/9 disponibile della de cuius e con contestuale determinazione dell'effettivo valore del relictum, chiedendo disporsi CTU.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 resistendo alla domanda attorea. In particolare, esponevano che la pretermissione di era avvenuta sulla base dell'accordo raggiunto tra la Parte_1 ricorrente e la de cuius. Tale accordo prevedeva l'interposizione dei sig.ri CP_4
e rispetto alla madre , la quale era stata
[...] Controparte_5 Parte_1 oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Ciò allo scopo di sottrarre alla massa fallimentare quei beni che l'odierna attrice avrebbe altrimenti ricevuto per successione, evitando così la dispersione del patrimonio. Eccepivano altresì
l'incapacità di agire dell'attrice, siccome soggetta a procedura fallimentare e contestavano la quantificazione della quota legittima di cui in domanda.
Con memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., parte attrice chiedeva disporsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'estratto conto del libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla Persona_1 CP_2
oltre alle prove dei pagamenti effettuati per la successione e delle spese
[...] finora sostenute per gli immobili (utenze, riparazioni, ecc.) caduti in eredità.
Con ordinanza del 11.11.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.06.2022, si rigettavano l'eccezione di difetto di capacità ad agire della ricorrente e la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 cpc da parte dell'attrice, conferendo mandato al CTU affinché questi determinasse il valore dell'asse ereditario e dell'eventuale quota legittima dell'attrice pretermessa.
Espletata la CTU all'udienza del 18.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/9 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei sig.ri , Controparte_3
e , i quali, seppur regolarmente citati, non si sono CP_4 Controparte_5 costituiti in giudizio.
Parte attrice ha esercitato in via giudiziale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima alla stessa spettante. L'azione di riduzione, che è definita un'azione personale di accertamento costitutivo, è rivolta a far valere un diritto potestativo del legittimario, per il cui esperimento è necessario lo strumento del processo, attraverso il quale è possibile ottenere, ipso iure, la dichiarazione giudiziale d'inopponibilità nei confronti del legittimario stesso della disposizione lesiva della legittima. L'effetto della riduzione è una forma di inefficacia relativa del negozio lesivo (che consiste, come detto, in una donazione o in una disposizione testamentaria), il quale viene reso inoperativo rispetto ai legittimari, nella misura strettamente necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Con il rimedio della riduzione, la legge tutela i diritti riservati ai legittimari, ma bisogna tenere a mente che le disposizioni testamentarie che eccedano il valore della disponibile (quota antitetica e complementare alla quota indisponibile perciò riservata) non incidono sulla validità, né producono l'inefficacia automatica dell'attribuzione eccessiva e perciò non sono nulle, producendo, al contrario, pienamente la loro efficacia, almeno fino all'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale;
l'azione, in ogni caso, non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo. Nel merito,
l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui alla fattispecie in esame deve dirsi regolato dal generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pag. 4/9 Nel caso di specie la parte ricorrente ha dimostrato la propria qualità di erede legittima rispetto alla defunta madre, (cfr. testamento e estratto Persona_1 del Registro di Stato Civile allegati all'atto introduttivo). Al contrario, l'assunto di controparte secondo il quale la pretermissione della sig.ra Parte_1 sarebbe avvenuta di comune accordo tra quest'ultima e la de cuius, è rimasto del tutto sfornito di prova e, in definitiva, non dimostrato.
Nessuna rilevanza può essere poi riconosciuta alle ulteriori difese svolte da parte convenuta, la quale ha argomentato che l'effettiva consistenza dell'asse ereditario andrebbe determinata tenendo in considerazione ipotetici atti di alienazione compiuti in vita dalla de cuius, i quali sono rimasti indimostrati (ad eccezione dell'atto di vendita del terreno del 4.6.2010 Rep. 30552 Racc. 21024). Chiarito ciò, la determinazione del valore dell'asse ereditario è stata affidata alla stima del nominato CTU, dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti.
Per quanto concerne il valore venale dei beni all'epoca della successione, la perizia ha stimato il valore di tutti i lotti (lett. A B C D E F G H I), determinando al contempo il valore di quei cespiti che, pur risultanti dalla dichiarazione di successione, non erano stati economicamente quantificati ai fini della determinazione del relictum. Alla luce delle operazioni peritali, il valore dei beni al momento dell'apertura della successione è stato stimato in € 235.300,00. Tale somma è stata ulteriormente incrementata a € 240.480,00, in considerazione di €
5.180,00 corrispondenti a 1/2 della somma giacente sul libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla sig.ra . Controparte_2
Sulla scorta della stima restituita dalla relazione peritale, il CTU ha quantificato la quota legittima in € 32.000,00 ovvero 1/5 dei 2/3 del relictum.
Rispetto alle risultanze della CTU, appena esposte, parte convenuta ha, nondimeno, eccepito che le somme di cui al libretto postale furono impiegate per sostenere svariate spese nell'interesse di tutti gli eredi, ritenendo che le stesse debbano essere sopportate pro quota dagli stessi e sostenendo, infine, che la quota legittima pag. 5/9 debba essere ridotta in considerazione di ulteriori somme, asseritamente anticipate dai convenuti. Tali eccezioni e domande, così come la corrispondente documentazione allegata a supporto, si palesano inammissibili, in quanto formulate e prodotte, ben oltre la conclusione delle operazioni peritali e di deposito della relazione di CTU (nei cui confronti non furono neppure formulate osservazioni), ovvero in una fase processuale addirittura successiva al termine dell'istruttoria. Il giudizio di inammissibilità appena espresso nei confronti della documentazione attestante le spese sostenute comporta la pronuncia di inammissibilità della documentazione prodotta ed il rigetto dell'eccezione.
Dal dato emerso dalla CTU non è possibile discostarsi neppure al netto delle osservazioni formulate dalla parte attrice, secondo la quale, risulterebbero mancanti dal patrimonio ereditario della de cuius taluni beni che la Persona_1 avrebbe, invece, dovuto ricevere per successione dal defunto marito e, in particolare, “il terreno che doveva essere acquisito dalla Sig.ra per 1/4 del Per_1 suo valore”.
È innanzitutto il caso di rilevare come l'effettivo valore della quota di eredità del sig. e spettante ad sia rimasto del tutto incerto, in CP_2 Persona_1 quanto sfornito di prova. Né può ritenersi che l'allegato certificato di denunciata successione del provi di per sé l'ulteriore lesione di legittima Persona_3 patita dalla ricorrente. Tale certificato offre solamente riscontro del fatto che taluni beni che avrebbe ereditato dal defunto marito, non rientrassero Persona_1 più nel patrimonio della stessa al momento dell'apertura della successione. Non vi
è, inoltre, prova degli ulteriori eventuali atti di disposizione anteriori al testamento, né del fatto che tali atti, con cui la de cuius avrebbe disposto di tali beni, siano stati compiuti pregiudicando il diritto della ricorrente.
Tale conclusione deve necessariamente estendersi anche all'atto di compravendita che ha interessato il terreno censito al catasto terreni al foglio 133, p.lla 647.
Infatti, nonostante le perplessità sollevate dalla ricorrente in merito ai tempi, alle modalità ed alla effettiva capacità della disponente, nessun elemento di prova pag. 6/9 decisivo induce a ritenere che tale atto abbia leso il diritto di legittima della ricorrente. Sul punto deve dunque concludersi che l'attore non abbia assolto l'onere di provare che l'atto (o gli atti) di disposizione censurati, siano effettivi e lesivi del diritto azionato in sede giudiziale, dovendosi, a questo punto, parzialmente rigettare la domanda sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda spiegata da parte ricorrente può trovare accoglimento limitatamente alla chiesta reintegrazione della quota legittima di € 32.000,00, come rideterminata in sede peritale, potendosi alla stessa liquidare il relativo importo, come richiesto dalla stessa con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Pertanto, ai fini della liquidazione, si osservi che, tramite testamento, la de cuius ha istituito eredi i due nipoti e CP_4
nella misura di 1/10 ciascuno e i figli , Controparte_5 Controparte_1
, e nella misura di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
1/5 ciascuno, disponendo che ove quest'ultimo “non vorrà o non potrà accettare, gli sostituisco mio figlio ”. Come risulta dalla dichiarazione di Controparte_1 successione, il , risulta rinunciatario, determinando il Controparte_6
erede nella misura di 2/5. In ogni caso, la somma de qua è da Controparte_1 intendersi soggetta a rivalutazione: sovviene, sul punto, il noto insegnamento giurisprudenziale che trova concreta applicazione, ogni qual volta la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario venga effettuata medi ante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura. Al ricorrere di siffatta ipotesi, la somma concretamente attribuita alla legittimaria attrice in giudizio va adeguata al mutato valore che, al momento della decisione giudiziale, possiede il bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché
l'ammontare pecuniario costituisca l'esatto equivalente del bene medesimo. Da tanto discende la necessità di una rivalutazione dell'importo, in ragione dell'appartenenza del credito vantato dal riservatario leso nella sua quota di legittima, alla categoria concettuale dei crediti di valore, nettamente distinta da quella contrapposta dei crediti di valuta, assoggettati, invece, al principio nominalistico (ex multis Cass. 6709/10).
pag. 7/9 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio svolte, del parziale accoglimento della domanda e di ogni altra peculiarità del caso di specie.
Le spese di CTU vanno piuttosto poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2222/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta che la sig.ra è erede legittima di , Parte_1 Persona_1 deceduta in data 22.12.2013;
2) accerta e dichiara che la de cuius , con testamento in data Persona_1
3.8.2010, pubblicato dal Notaio , ha devoluto tutti i beni facenti Persona_2 parte dell'asse ereditario relictum, pretermettendo la figlia con Parte_1 lesione dei diritti successori di quest' ultima;
3) dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive de qua, fino alla reintegrazione della sola quota riservata alla legittimaria pretermessa, odierna attrice in giudizio, e per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
quanto a:
. al pagamento di € 12.800,00 in favore di Controparte_1
, ovvero 2/5 di € 32.000,00 Parte_1
• al pagamento di € 6.400,00 in favore di Controparte_2 Parte_1
, ovvero 1/5 di € 32.000,00
[...]
pag. 8/9 • al pagamento di € 6.400,00 in favore di Controparte_3 Parte_1
, ovvero 1/5 di € 32.000,00
[...]
• al pagamento di € 3.200,00 in favore di , CP_4 Parte_1 ovvero 1/10 di € 32.000,00
• al pagamento di € 3.200,00 in favore di Controparte_5 Parte_1
, ovvero 1/10 di € 32.000,00
[...]
Su tali somme è dovuta la rivalutazione annuale, secondo le variazioni
ISTAT FOI sul costo della vita, con decorrenza a partire dalla data di apertura della successione (22.12.2023), sino al deposito della sentenza, ferma restando la debenza, a carico dei medesimi convenuti degli interessi legali che matureranno dalla data di pubblicazione della sentenza sino al dì dell'integrale soddisfo
4) Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese e compensi di giudizio in favore della attrice che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, oltre €
350,00 per spese;
5) Spese irripetibili nei confronti dei convenuti , Controparte_3 CP_4
e , rimasti contumaci.; Controparte_5
6) Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale.
Così deciso in Siracusa il 19.06.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 9/9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2222/2021 R.G.
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(SR) alla via Vanvitelli, n. 68, (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Roma alla Via del Tritone n. 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cavallaro, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Siracusa, alla via Vanvitelli, n. 68, (C.F. ) e C.F._2 CP_2
, nata a [...], l'[...], residente in [...], alla via
[...]
Vanvitelli, n. 68, (C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania C.F._3 alla Via Caronda n. 410, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Muscaglione, la quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti unitamente all'avv. Rosario Molino
-convenuti-
e pure contro
nata a [...], il [...], residente in Controparte_3
Siracusa, alla via dei Servi di Maria, n. 137, C.F. , residente in C.F._4
Siracusa, alla via dei Servi di Maria, n. 137
, nato a [...], il [...], residente in [...] delle Panche, n. 56, C.F. e nato a C.F._5 Controparte_5
Siracusa, il 9 ottobre 1980, residente in [...], C.F.
-convenuti contumaci- C.F._6
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di quota legittima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, agiva nei confronti degli odierni Parte_1 convenuti lamentando la lesione della propria quota di legittima relativa all'eredità della madre , deceduta in data 22.12.2013, la quale, con Persona_1 testamento del 3.08.2010, ricevuto dal notaio , avrebbe estromesso Persona_2
l'attrice dall'asse ereditario, nominando eredi universali i propri figli CP_1
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 ciascuno nella misura di 1/5 dell'asse ereditario, nonché nella misura di 1/10 ciascuno, i nipoti e , figli dell'odierna ricorrente. CP_4 Controparte_5
La ricorrente esponeva che dalla dichiarazione di successione, l'asse ereditario risultava ascendere ad € 168.540,96, pertanto, quantificava la propria quota legittima in almeno € 22.334,53, ovvero 1/5 della riserva dei 2/3 del patrimonio prevista dall'art. 537 c.c.
Al contempo, denunciava l'inesatta determinazione per difetto dell'asse ereditario risultante dalla dichiarazione, ponendo in evidenza la mancata considerazione di taluni elementi patrimoniali, ovvero tre immobili risultanti dalla dichiarazione di successione ma non quantificati economicamente;
il libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla;
tutto Controparte_2 ciò che la de cuius avrebbe ereditato dal defunto marito . Persona_3
Per le ragioni appena esposte, la ricorrente chiedeva accertarsi la sua qualità di erede con conseguente declaratoria di nullità delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, ordinando la reintegrazione della stessa mediante la proporzionale riduzione degli atti di disposizione eccedenti la quota pag. 2/9 disponibile della de cuius e con contestuale determinazione dell'effettivo valore del relictum, chiedendo disporsi CTU.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 resistendo alla domanda attorea. In particolare, esponevano che la pretermissione di era avvenuta sulla base dell'accordo raggiunto tra la Parte_1 ricorrente e la de cuius. Tale accordo prevedeva l'interposizione dei sig.ri CP_4
e rispetto alla madre , la quale era stata
[...] Controparte_5 Parte_1 oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Ciò allo scopo di sottrarre alla massa fallimentare quei beni che l'odierna attrice avrebbe altrimenti ricevuto per successione, evitando così la dispersione del patrimonio. Eccepivano altresì
l'incapacità di agire dell'attrice, siccome soggetta a procedura fallimentare e contestavano la quantificazione della quota legittima di cui in domanda.
Con memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., parte attrice chiedeva disporsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'estratto conto del libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla Persona_1 CP_2
oltre alle prove dei pagamenti effettuati per la successione e delle spese
[...] finora sostenute per gli immobili (utenze, riparazioni, ecc.) caduti in eredità.
Con ordinanza del 11.11.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.06.2022, si rigettavano l'eccezione di difetto di capacità ad agire della ricorrente e la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 cpc da parte dell'attrice, conferendo mandato al CTU affinché questi determinasse il valore dell'asse ereditario e dell'eventuale quota legittima dell'attrice pretermessa.
Espletata la CTU all'udienza del 18.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/9 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei sig.ri , Controparte_3
e , i quali, seppur regolarmente citati, non si sono CP_4 Controparte_5 costituiti in giudizio.
Parte attrice ha esercitato in via giudiziale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima alla stessa spettante. L'azione di riduzione, che è definita un'azione personale di accertamento costitutivo, è rivolta a far valere un diritto potestativo del legittimario, per il cui esperimento è necessario lo strumento del processo, attraverso il quale è possibile ottenere, ipso iure, la dichiarazione giudiziale d'inopponibilità nei confronti del legittimario stesso della disposizione lesiva della legittima. L'effetto della riduzione è una forma di inefficacia relativa del negozio lesivo (che consiste, come detto, in una donazione o in una disposizione testamentaria), il quale viene reso inoperativo rispetto ai legittimari, nella misura strettamente necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Con il rimedio della riduzione, la legge tutela i diritti riservati ai legittimari, ma bisogna tenere a mente che le disposizioni testamentarie che eccedano il valore della disponibile (quota antitetica e complementare alla quota indisponibile perciò riservata) non incidono sulla validità, né producono l'inefficacia automatica dell'attribuzione eccessiva e perciò non sono nulle, producendo, al contrario, pienamente la loro efficacia, almeno fino all'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale;
l'azione, in ogni caso, non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo. Nel merito,
l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui alla fattispecie in esame deve dirsi regolato dal generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pag. 4/9 Nel caso di specie la parte ricorrente ha dimostrato la propria qualità di erede legittima rispetto alla defunta madre, (cfr. testamento e estratto Persona_1 del Registro di Stato Civile allegati all'atto introduttivo). Al contrario, l'assunto di controparte secondo il quale la pretermissione della sig.ra Parte_1 sarebbe avvenuta di comune accordo tra quest'ultima e la de cuius, è rimasto del tutto sfornito di prova e, in definitiva, non dimostrato.
Nessuna rilevanza può essere poi riconosciuta alle ulteriori difese svolte da parte convenuta, la quale ha argomentato che l'effettiva consistenza dell'asse ereditario andrebbe determinata tenendo in considerazione ipotetici atti di alienazione compiuti in vita dalla de cuius, i quali sono rimasti indimostrati (ad eccezione dell'atto di vendita del terreno del 4.6.2010 Rep. 30552 Racc. 21024). Chiarito ciò, la determinazione del valore dell'asse ereditario è stata affidata alla stima del nominato CTU, dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti.
Per quanto concerne il valore venale dei beni all'epoca della successione, la perizia ha stimato il valore di tutti i lotti (lett. A B C D E F G H I), determinando al contempo il valore di quei cespiti che, pur risultanti dalla dichiarazione di successione, non erano stati economicamente quantificati ai fini della determinazione del relictum. Alla luce delle operazioni peritali, il valore dei beni al momento dell'apertura della successione è stato stimato in € 235.300,00. Tale somma è stata ulteriormente incrementata a € 240.480,00, in considerazione di €
5.180,00 corrispondenti a 1/2 della somma giacente sul libretto postale n.
60082/00019099531 cointestato alla de cuius ed alla sig.ra . Controparte_2
Sulla scorta della stima restituita dalla relazione peritale, il CTU ha quantificato la quota legittima in € 32.000,00 ovvero 1/5 dei 2/3 del relictum.
Rispetto alle risultanze della CTU, appena esposte, parte convenuta ha, nondimeno, eccepito che le somme di cui al libretto postale furono impiegate per sostenere svariate spese nell'interesse di tutti gli eredi, ritenendo che le stesse debbano essere sopportate pro quota dagli stessi e sostenendo, infine, che la quota legittima pag. 5/9 debba essere ridotta in considerazione di ulteriori somme, asseritamente anticipate dai convenuti. Tali eccezioni e domande, così come la corrispondente documentazione allegata a supporto, si palesano inammissibili, in quanto formulate e prodotte, ben oltre la conclusione delle operazioni peritali e di deposito della relazione di CTU (nei cui confronti non furono neppure formulate osservazioni), ovvero in una fase processuale addirittura successiva al termine dell'istruttoria. Il giudizio di inammissibilità appena espresso nei confronti della documentazione attestante le spese sostenute comporta la pronuncia di inammissibilità della documentazione prodotta ed il rigetto dell'eccezione.
Dal dato emerso dalla CTU non è possibile discostarsi neppure al netto delle osservazioni formulate dalla parte attrice, secondo la quale, risulterebbero mancanti dal patrimonio ereditario della de cuius taluni beni che la Persona_1 avrebbe, invece, dovuto ricevere per successione dal defunto marito e, in particolare, “il terreno che doveva essere acquisito dalla Sig.ra per 1/4 del Per_1 suo valore”.
È innanzitutto il caso di rilevare come l'effettivo valore della quota di eredità del sig. e spettante ad sia rimasto del tutto incerto, in CP_2 Persona_1 quanto sfornito di prova. Né può ritenersi che l'allegato certificato di denunciata successione del provi di per sé l'ulteriore lesione di legittima Persona_3 patita dalla ricorrente. Tale certificato offre solamente riscontro del fatto che taluni beni che avrebbe ereditato dal defunto marito, non rientrassero Persona_1 più nel patrimonio della stessa al momento dell'apertura della successione. Non vi
è, inoltre, prova degli ulteriori eventuali atti di disposizione anteriori al testamento, né del fatto che tali atti, con cui la de cuius avrebbe disposto di tali beni, siano stati compiuti pregiudicando il diritto della ricorrente.
Tale conclusione deve necessariamente estendersi anche all'atto di compravendita che ha interessato il terreno censito al catasto terreni al foglio 133, p.lla 647.
Infatti, nonostante le perplessità sollevate dalla ricorrente in merito ai tempi, alle modalità ed alla effettiva capacità della disponente, nessun elemento di prova pag. 6/9 decisivo induce a ritenere che tale atto abbia leso il diritto di legittima della ricorrente. Sul punto deve dunque concludersi che l'attore non abbia assolto l'onere di provare che l'atto (o gli atti) di disposizione censurati, siano effettivi e lesivi del diritto azionato in sede giudiziale, dovendosi, a questo punto, parzialmente rigettare la domanda sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda spiegata da parte ricorrente può trovare accoglimento limitatamente alla chiesta reintegrazione della quota legittima di € 32.000,00, come rideterminata in sede peritale, potendosi alla stessa liquidare il relativo importo, come richiesto dalla stessa con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Pertanto, ai fini della liquidazione, si osservi che, tramite testamento, la de cuius ha istituito eredi i due nipoti e CP_4
nella misura di 1/10 ciascuno e i figli , Controparte_5 Controparte_1
, e nella misura di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
1/5 ciascuno, disponendo che ove quest'ultimo “non vorrà o non potrà accettare, gli sostituisco mio figlio ”. Come risulta dalla dichiarazione di Controparte_1 successione, il , risulta rinunciatario, determinando il Controparte_6
erede nella misura di 2/5. In ogni caso, la somma de qua è da Controparte_1 intendersi soggetta a rivalutazione: sovviene, sul punto, il noto insegnamento giurisprudenziale che trova concreta applicazione, ogni qual volta la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario venga effettuata medi ante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura. Al ricorrere di siffatta ipotesi, la somma concretamente attribuita alla legittimaria attrice in giudizio va adeguata al mutato valore che, al momento della decisione giudiziale, possiede il bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché
l'ammontare pecuniario costituisca l'esatto equivalente del bene medesimo. Da tanto discende la necessità di una rivalutazione dell'importo, in ragione dell'appartenenza del credito vantato dal riservatario leso nella sua quota di legittima, alla categoria concettuale dei crediti di valore, nettamente distinta da quella contrapposta dei crediti di valuta, assoggettati, invece, al principio nominalistico (ex multis Cass. 6709/10).
pag. 7/9 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio svolte, del parziale accoglimento della domanda e di ogni altra peculiarità del caso di specie.
Le spese di CTU vanno piuttosto poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2222/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta che la sig.ra è erede legittima di , Parte_1 Persona_1 deceduta in data 22.12.2013;
2) accerta e dichiara che la de cuius , con testamento in data Persona_1
3.8.2010, pubblicato dal Notaio , ha devoluto tutti i beni facenti Persona_2 parte dell'asse ereditario relictum, pretermettendo la figlia con Parte_1 lesione dei diritti successori di quest' ultima;
3) dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive de qua, fino alla reintegrazione della sola quota riservata alla legittimaria pretermessa, odierna attrice in giudizio, e per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
quanto a:
. al pagamento di € 12.800,00 in favore di Controparte_1
, ovvero 2/5 di € 32.000,00 Parte_1
• al pagamento di € 6.400,00 in favore di Controparte_2 Parte_1
, ovvero 1/5 di € 32.000,00
[...]
pag. 8/9 • al pagamento di € 6.400,00 in favore di Controparte_3 Parte_1
, ovvero 1/5 di € 32.000,00
[...]
• al pagamento di € 3.200,00 in favore di , CP_4 Parte_1 ovvero 1/10 di € 32.000,00
• al pagamento di € 3.200,00 in favore di Controparte_5 Parte_1
, ovvero 1/10 di € 32.000,00
[...]
Su tali somme è dovuta la rivalutazione annuale, secondo le variazioni
ISTAT FOI sul costo della vita, con decorrenza a partire dalla data di apertura della successione (22.12.2023), sino al deposito della sentenza, ferma restando la debenza, a carico dei medesimi convenuti degli interessi legali che matureranno dalla data di pubblicazione della sentenza sino al dì dell'integrale soddisfo
4) Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese e compensi di giudizio in favore della attrice che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, oltre €
350,00 per spese;
5) Spese irripetibili nei confronti dei convenuti , Controparte_3 CP_4
e , rimasti contumaci.; Controparte_5
6) Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite in giudizio, pro quota, in via solidale.
Così deciso in Siracusa il 19.06.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
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