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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione I Lavoro Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 25.9,2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a R.G. n. 7810/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e res.te in Napoli Parte_1 C.F._1 (NA) alla via Filippo Maria Briganti n. 396 n.q. di l.r.p.t. della , ed elettivamente Parte_2 domiciliato in Napoli, alla Via Enea Zanfagna n. 26 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morra C.F.: che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto. L'Avv. C.F._2 Salvatore Morra dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 081/5544218-, o via email al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE CONTRO
- in persona del suo Presidente pro – tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per notar dott. di Roma del 22.03.2024, Persona_1 dall'Avv.to Erminio Capasso ( ), domicilio digitale e pec C.F._3 t, nonché, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Giuliana Cavalcanti e Email_2 Agostino Di Feo RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione all'' ordinanza ingiunzione n. . OI-002275530 per complessivi
€ 11.258,00 Parte_1 PREMESSO A) Che ad esso ricorrente, quale legale rappresentante della a seguito della Parte_2 notifica da parte dell' , avvenuta in data 26/02/2025, della ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1 002275530, gli veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 11.258,00 quale sanzione per un presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
B) Che alla base di tali violazioni, riferite tra l'altro all'anno 2019, ci sarebbe un atto di accertamento n. .5100.02/10/2021.0878431 del 02/10/2021 mai notificato; CP_1 C) Che, quindi, l'Ente Impositore convenuto non ha alcun diritto di pretendere il pagamento di quanto richiesto nella emessa ed impugnata ordinanza ingiunzione;
Deduceva che, infatti, la impugnata ingiunzione deve ritenersi nulla poiché l'avviso di accertamento indicato nell'ordinanza e recante come data il 02/10/2021, non risulta mai notificato o comunque mai ritualmente notificato né al ricorrente né alla società in Parte_2 persona del ricorrente e legale rappresentante . Rebus sic stantibus, Parte_1 l'ordinanza ingiunzione impugnata, avente ad oggetto violazioni che si sarebbero avute nell'anno 2019, risulta notificata al ricorrente nella sua qualità solo il 26/02/2025 e quindi abbondantemente oltre i 5 anni previsti dalla legge, per cui quanto nell'atto impugnato richiesto risulta prescritto per decorrenza dei termini. Eccepiva altresì la decadenza in quanto nel caso di specie, a fronte di contributi relativi all'anno 2019, deve rilevarsi che la contestazione della violazione, se notificata ritualmente, lo sarebbe stato soltanto in data successiva al 02/10/2021 (data dell'accertamento indicata nell'ordinanza impugnata), con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data dell'emissione della contestazione stessa. In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60, 90 o addirittura di 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente. Tutto ciò esposto il ricorrente chiedeva
1. In via preliminare, sospendere, stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, dei diritti di credito vantati dall' nonché di CP_1 quanto richiesto nell'ordinanza ingiunzione n. OI-002275530, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali rilevati dalle sedi territoriali con onere CP_1 della convenuta come per legge di provare/esibire/depositare la documentazione in originale relativa alle notifiche dell'accertamento nonché alla documentazione relativa alla procedura di accertamento e notifica dello stesso, conseguenzialmente:
3. annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-002275530, avente ad oggetto la sanzione amministrativa di € 11.258,00;
4. ex art. 91 c.p.c. e ss. secondo tariffa professionale forense e giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, condannare le convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 Con memoria difensiva si costituivano in giudizio l' ed eccepiva la Cessata materia CP_1 del contendere, giacchè , come risulta dalla comunicazione che si produce, l'ufficio ha operato in autotutela e annullato il credito per cui è causa. Per i suesposti motivi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudice sospendeva l' esecutività del provvedimento impugnato e fissava per l' udienza del 25/9/2025 ex art 127 ter c.p.c. Parte ricorrente nelle note di trattazione del 25/9/2025 aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' ente alle spese di lite
Il Giudice, all'udienza del 25.9.2025 , decideva come da sentenza contestuale. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla documentazione versata in atti, la resistente con comunicazione 3160/25 CO/1 ha proceduto all' annullamento dell' ordinanza ingiunzione in sede di autotutela per intervenuta decadenza, pertanto, ciò determina il venir meno dell' interesse ad agire e pertanto la cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese, tuttavia, essendo il riconoscimento dell' intervenuta decadenza ed il successivo annullamento dell' ordinanza ingiunzione in sede di autotutela , intervenuto solo a seguito della proposizione del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge con attribuzione .
. Napoli, 25.9.2025 Il Giudice del lavoro dr.Maria Pia Mazzocca
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