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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
03/10/2025, vertente
TRA
- ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Andrea De Bruno e dall'avv. Vittoria Pelle come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
( , in persona del curatore avv. Angela Sapio, nonché
[...] P.IVA_1
( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ) elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Pastore;
C.F._2
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 389/2025 emessa dal Tribunale di r.g. n. 1 Roma in data 07/05/2025.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “Voglia l'Ecc ellentissi ma Corte di Appello di Roma adita, - in via preliminare sospendere la liquidazione dell'attivo la formazione dello stato passivo e di ogni altro atto gestorio rispetto alla liquidazione giudiziale della
ai sensi e per gli effetti dell'art 52 CCII - in via Parte_1 principale accertare l'assenza dei presupposti di cui all'art 121 CCII per difetto in capo alla società dei limiti dimensionali previsti Parte_1 dall'art 2 comma 1, lett. d) comma 1, lett. d) CCII e per gli effetti revocare la liquidazione giudiziale disposta con la sentenza del Tribunale di Roma - sezione fallimentare - n. 38920255, pubblicata in data 08.05.2025, nei confronti della società e notificata in pari data. In ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di Roma dell'8/5/2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Riconosciuta la sua “colpevole assenza” in primo grado (a seguito della mancata visione della notifica ex art. 40, VI comma c.c.i.i.), la reclamante ha in questa sede eccepito il possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore ex art. 2, I comma lett. d) e 121 c.c.i.i..
Nonostante la rituale notificazione, nessuno si è costituito in giudizio né per la curatela della liquidazione giudiziale, né per i creditori che avevano chiesto l'apertura della procedura concorsuale.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la prova della c.d impresa minore va offerta innanzitutto mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi, che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa” (Cass. n. 25025/2020).
Nella specie, risulta documentato il rituale deposito al registro imprese dei bilanci 2021, 2022 e 2023, attestanti i ricavi (rispettivamente pari ad euro 23.576,00, euro 45.072,00 ed euro 78.422,00) e l'attivo patrimoniale (rispettivamente pari ad r.g. n. 2 euro 99.008,00, euro 198.414,00 ed euro 140.808,00) al di sotto della soglia di legge negli ultimi tre esercizi antecedenti la data -del 26/11/2024- di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel bilancio 2023, inoltre, sono esposte passività pari ad euro 109.623,00 (a fronte di euro 171.565,00 nel 2022 e ad euro 78.542,00 nel 2021), quale valore a sua volta ampiamente inferiore al parametro di cui all'art. 2, I comma lett. d) n. 3 c.c.i.i..
Precisando che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non era ancora decorso il termine per il deposito, la reclamante ha altresì documentato il bilancio 2024 da cui risultano passività pari ad euro 210.352,00.
Non constano ragioni specifiche per escludere l'attendibilità di tali risultanze, anzi confortate dal contestuale deposito della documentazione contabile di corredo
(schede contabili anni 2021, 2022, 2023 e 2024, modelli IVA per gli anni 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024, estratti conto bancari 2021- 2024).
Si deve quindi ritenere raggiunta la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 c.c.i.i..
Restando assorbita ogni altra questione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va pertanto revocata, dovendo tuttavia essere disposti gli obblighi informativi di cui all'art. 53, IV comma c.c.i.i..
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, in ragione della colpevole mancata dimostrazione ad opera del debitore, nel procedimento di primo grado, della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
per tale ragione, ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 366 c.c.i.i., le spese della procedura e il compenso del curatore dovranno essere posti a carico del debitore che con la sua condotta ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
- revoca la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
r.g. n.
3 - dichiara irripetibili le spese;
- accerta ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 che con la propria condotta la società debitrice reclamante ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale;
- dispone che la società debitrice, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al
Tribunale di Roma, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in Roma 13/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4