TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2754/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2754/2025, promossa con ricorso depositato il 04/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Varese (VA) il 04/02/1978 cittadina: Italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]5
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Panajia, del foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Venegono Inferiore (VA), in data 19 maggio 2012
(anno 2012 atto n. 5 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 10/02/2021 omologato con decreto n. 99/21 del 12/02/2021 e depositato il 19/02/2021 con i seguenti figli minorenni: pagina1 di 4 , nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Venegono Inferiore (VA), Via San Michele n. 26/5 in comproprietà tra la SI. e il SI. , continuerà ad essere Pt_1 Pt_2 assegnata alla SI.ra nella quale proseguirà ad abitare unitamente alla Pt_1
Per_ figlia minorenne .
2. Confermare l'affidamento congiunto della minore , con Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazione naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
Per_ 3. A titolo di contributo al mantenimento della minore , il SI. verserà Pt_2 all'altro genitore SI.ra , entro il giorno 1 del mese, la somma di € Pt_1
310,00 (trecentodieci/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio di ogni anno, oltre agli assegni familiari e contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche) sostenute dalla figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate e comunque tenendo conto da quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Varese. Per_ 4. In merito alle modalità di visita tra padre-figlia, la minore trascorrerà con il padre 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio di alternanza in modo che la figlia possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in
pagina2 di 4 occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Resta altresì inteso che i coniugi, sentita anche la minore, considerata l'età della stessa, potranno concordare tempi di visita e permanenza differenti.
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
19/05/2012, in Venegono Inferiore (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore (anno 2012, atto n. 5, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2754/2025, promossa con ricorso depositato il 04/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Varese (VA) il 04/02/1978 cittadina: Italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]5
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Panajia, del foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Venegono Inferiore (VA), in data 19 maggio 2012
(anno 2012 atto n. 5 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 10/02/2021 omologato con decreto n. 99/21 del 12/02/2021 e depositato il 19/02/2021 con i seguenti figli minorenni: pagina1 di 4 , nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Venegono Inferiore (VA), Via San Michele n. 26/5 in comproprietà tra la SI. e il SI. , continuerà ad essere Pt_1 Pt_2 assegnata alla SI.ra nella quale proseguirà ad abitare unitamente alla Pt_1
Per_ figlia minorenne .
2. Confermare l'affidamento congiunto della minore , con Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazione naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
Per_ 3. A titolo di contributo al mantenimento della minore , il SI. verserà Pt_2 all'altro genitore SI.ra , entro il giorno 1 del mese, la somma di € Pt_1
310,00 (trecentodieci/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio di ogni anno, oltre agli assegni familiari e contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche) sostenute dalla figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate e comunque tenendo conto da quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Varese. Per_ 4. In merito alle modalità di visita tra padre-figlia, la minore trascorrerà con il padre 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio di alternanza in modo che la figlia possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in
pagina2 di 4 occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Resta altresì inteso che i coniugi, sentita anche la minore, considerata l'età della stessa, potranno concordare tempi di visita e permanenza differenti.
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
19/05/2012, in Venegono Inferiore (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore (anno 2012, atto n. 5, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4