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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8027/2022 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Felice Fitto come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo come da procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219002788178/000, notificata in data
14.06.2022, con riferimento ai crediti portati a suo carico dall'avviso di addebito n. CP_ 35920160006012237000 emesso dall' per il presunto mancato pagamento di contributi dovuti alla
Gestione separata su reddito Arti e Professioni, anno 2009.
In particolare, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'avviso di addebito opposto nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1 Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che l'avviso di addebito opposto è stato regolarmente notificato a mani del destinatario, a mezzo del servizio postale, in data 26.01.2017 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva delle parti resistenti).
Alla luce della regolare notificazione dell'atto richiamato, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, nella fattispecie, sebbene l'avviso di addebito sia stato notificato in data 26.01.2017 e quindi la prescrizione sarebbe dovuta maturare il 26.01.2022, ovvero prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14.06.2022, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
2 obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Pertanto, alla data di proposizione dell' odierno giudizio la prescrizione non era ancora maturata.
Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
Controparte_1
CP_
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8027/2022 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Felice Fitto come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo come da procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219002788178/000, notificata in data
14.06.2022, con riferimento ai crediti portati a suo carico dall'avviso di addebito n. CP_ 35920160006012237000 emesso dall' per il presunto mancato pagamento di contributi dovuti alla
Gestione separata su reddito Arti e Professioni, anno 2009.
In particolare, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'avviso di addebito opposto nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1 Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che l'avviso di addebito opposto è stato regolarmente notificato a mani del destinatario, a mezzo del servizio postale, in data 26.01.2017 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva delle parti resistenti).
Alla luce della regolare notificazione dell'atto richiamato, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, nella fattispecie, sebbene l'avviso di addebito sia stato notificato in data 26.01.2017 e quindi la prescrizione sarebbe dovuta maturare il 26.01.2022, ovvero prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14.06.2022, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
2 obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Pertanto, alla data di proposizione dell' odierno giudizio la prescrizione non era ancora maturata.
Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
Controparte_1
CP_
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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