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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/08/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. VALENTINA BARUFFI del Foro di Sondrio ( C.F.: ), con CodiceFiscale_2
studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, tel. 0342-1895640, fax 0342-1895130, pec: Email_1
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentato e difeso, E_ C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. GUGLIELMO MARMIROLI, C.F. , del Foro C.F._4
di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via della Brianza, 6; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento a mezzo fax al seguente n. 06 44119119 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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CONVENUTO/I
CURATORE SPECIALE DEI MINORI nata a [...] Persona_1 pagina 1 di 25 OM il 23.08.2014 e nato a [...] il [...], Persona_2
rappresentati e difesi, giusta nomina a CURATORE SPECIALE del Giudice del procedimento in data
26.10.2023, dall'avv.to CRISTINA BORDONI, del foro di Sondrio, con studio legale in Sondrio
Galleria Campello n. 5 (telefax al n. 0342.050562, e-mail o pec: Email_3
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Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione del procedimento
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Sia pronunziata la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. E_
, con autorizzazione agli stessi a vivere separati, ricorrendo i presupposti di legge;
[...]
2. Sia disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre (una volta cessato l'affidamento all'Ente);
3. Sia disposta la facoltà del padre di vedere le figlie, se concessa e richiesta, in spazio neutro “con modalità osservate e protette, essendo necessario verificare la qualità della relazione e monitorare gli agiti paterni al momento degli incontri stessi”, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Milano e da questo Ill.Mo Tribunale;
4. Sia disposto l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il E_ giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (euro 300,00 per ogni figlia), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023;
5. Sia disposto l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il E_ giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023;
6. Sia disposto che le spese straordinarie relative ai minori, tra le quali quelle afferenti a cure mediche non assolte da enti mutualistici e previdenziali, cure dentistiche, libri di testo, gite e/o vacanze scolastiche ed attività sportive saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari all'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
7. Sia pronunziata a carico di la condanna al pagamento di spese E_
e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
8. Si chiede la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per le valutazioni in ordine alla responsabilità genitoriale del GN
pagina 2 di 25 alla luce dei comportamenti così come descritti nelle note E_
d'udienza in data 27 maggio 2025.
In via istruttoria: Richiama le produzioni documentali e tutte le istanze istruttorie già dedotte agli atti.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattese le diverse ed infondate istanze di parte ricorrente:
1. nel merito della causa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi per colpa esclusiva della moglie in ragione di tutti i fatti indicati negli atti del presente processo mai oggetto di tempestiva contestazione;
2. in ogni caso, ammonire la ricorrente in relazione ai tentativi di alienazione parentali agiti negli ultimi anni sulle figlie a danno del padre e delle figlie;
3. stante il perenne stato di disoccupazione della madre, ordinarsi alla ricorrente di produrre la documentazione che attesti e giustifichi la sua incapacità a produrre reddito;
4. valutata la mutata situazione economica di entrambi i coniugi paritariamente disoccupati, sgravare con effetto dal 1° giugno 2024 il sig. del mantenimento della moglie con il provvedimento CP_1 ritenuto più opportuno;
5. disporre C.T.U. per la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, assegnando termine alle parti per la nomina di un proprio consulente di parte e riservando ogni determinazione circa l'affido delle minori all'esito della stessa;
6. confermare in via provvisoria sino all'esito della C.T.U., l'affido delle minori all'Ente territorialmente competente, prescrivendo il collocamento prevalente presso il padre, e solo in via subordinata con collocamento paritario presso il padre e la madre;
in entrambi i casi si chiede di rivalutare il diritto dei genitori collocatari a percepire un assegno di mantenimento in favore delle minori. In relazione alle spese straordinarie, disporre la ripartizione al 50% per ciascun genitore. Solo in caso in cui codesta Autorità giudiziaria disponesse ancora il collocamento prevalente presso la madre, si chiede di ridurre l'assegno che il padre deve versare per le minori ad € 100,00 per ciascuna figlia, ferme le spese straordinarie ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;
7. nel caso in cui l'Autorità giudiziaria non disponesse una nuova indagine peritale, e comunque in ogni caso si chiede il collocamento prevalente presso il padre, e solo in via subordinata collocamento paritario presso il padre e la madre, in entrambi i casi si chiede rivalutarsi il diritto dei genitori collocatari a percepire un assegno di mantenimento in favore delle minori. In relazione alle spese straordinarie si chiede la ripartizione al 50% ciascun genitore;
8. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il Curatore Speciale dei minori:
“CHIEDE
pagina 3 di 25 viste le difficoltà genitoriali, che il Tribunale Ill.mo disponga:
Servizi Sociali;
in relazione all'assenza prolungata del padre, sia dal punto di vista educativo, che economico, stante il mancato mantenimento, e l'esposizione continua a momenti di conflitto, sia valutata limitazione o revoca della responsabilità genitoriale paterna, anche per rifiuto dello stesso a un supporto psicologico, come previsto dal Giudice, a tutela del suo ruolo genitoriale;
avvengano in spazio neutro;
per la tutela delle bambine si continui appoggio psicologico”
MOTIVI della DECISIONE
– Con ricorso in data 24 febbraio 2022 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Sondrio la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva E_ contratto matrimonio e dal quale erano nate due figlie: nel 2014 e nel 2020. In particolare Per_1 Per_2 deduceva: che di fatto i coniugi risultavano già separati da marzo 2021, allorquando in forza di ordinanza (ex art. 403 c.c.) del Sindaco di NO, la GNa , insieme alle figlie Parte_1 minori, veniva collocata presso una Casa Protetta, (rif.: procedura presso il Tribunale per i Minorenni
n. 787/2021 R.G.); che con decreto provvisorio il Tribunale per i Minorenni, disponeva provvisoriamente “quantomeno per il tempo necessario allo svolgimento di indagini di approfondimento” l'affido delle minori al Comune di NO (affido all'Ente confermato anche con decreto definitivo del 3 giugno 2022 così come il collocamento presso la madre e successivamente anche dal Tribunale di Sondrio con ordinanza presidenziale del 12/08/2022); che i Servizi Sociali, sulle indagini svolte nel procedimento presso il TM così riferivano: “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre persone;
l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]”; che l'indole instabile del GN , la sua condotta prevaricatrice, E_
“molto controllante” nei confronti della moglie, gli scatti d'ira, non avevano permesso alla stessa, peraltro, di raggiungere un'autonomia economica (così si legge nelle segnalazioni della
[...]
datate 12 e 15 marzo 2021, richiamate dal citato decreto del Tribunale per i Parte_2 pagina 4 di 25 Minorenni); che la GNa peraltro, da poco in Italia e senza parenti o amici, era priva di titoli Pt_1 professionali specifici e/o riconosciuti e necessariamente doveva accudire le figlie;
che la decisione di separarsi veniva avanzata dalla GNa a causa delle continue violenze fisiche e morali subite, Pt_1 della gravissima situazione di intollerabilità della convivenza;
che a seguito della collocazione in
'struttura protetta' della ricorrente, unitamente alle figlie minorenni, la stessa messa nelle condizioni di sentirsi 'protetta e tutelata' trovava finalmente la forza per provare a porre fine a quell'incubo che stava vivendo;
che il GN ometteva, sin dall'allontanamento della famiglia dalla casa E_ coniugale nel 2021, di provvedere al sostentamento di moglie e figlie. Veniva pertanto chiesta la separazione personale con addebito al marito alle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Persona_1 Persona_3 genitori, compatibilmente con le determinazioni medio tempore assunte dal Tribunale dei Minori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della madre;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi vivrà con le minori, una volta revocato il citato provvedimento di collocamento in struttura protetta e segretata;
3) disporre la facoltà del padre di vedere le figlie, se richiesto, in spazio neutro “con modalità osservate e protette, essendo necessario verificare la qualità della relazione e monitorare gli agiti paterni al momento degli incontri stessi”, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
4) disporre l'obbligo a carico del sig. di E_ corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (euro
300,00 per ogni figlia), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023; 5) disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 E_ di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal
1° gennaio 2023; 6) disporre che le spese straordinarie relative ai minori, tra le quali quelle afferenti
a cure mediche non assolte da enti mutualistici e previdenziali, cure dentistiche, libri di testo, gite e/o vacanze scolastiche ed attività sportive saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari all'80% a carico del padre e 20% a carico della madre”.
- Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda di E_ separazione e avanzava domanda di divorzio diretto in applicazione della legge nazionale dei coniugi in luogo di quella italiana, che prevede immediatamente il divorzio, ritenendo la legge maggiormente tutelante di quella Italiana, in quanto la legge dominicana prevede la pregiudizialità in favore di eventuali procedimenti penale inerenti alla vita coniugale dei coniugi, in modo da evitare giudizi contrastanti circa l'addebito della fine del matrimonio e così anche per il caso di questioni sulla responsabilità genitoriale, sicché in relazione alle questioni di collocamento e affido dei minori, è previsto un arresto del giudice del divorzio o della separazione nel momento in cui sia già pendente un procedimento dei minori avanti il competente tribunale dei minorenni sicché l'affidamento e la collocazione delle figlie e rimane, allo stato, di competenza del Tribunale minori, essendo Per_1 Per_2 quest'ultimo Tribunale adito prima del Tribunale ordinario di Sondrio per la richiesta di separazione. pagina 5 di 25 Contestava nel resto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva in particolare: che a seguito della nascita della prima figlia della coppia nata il 23 agosto del 2014 e del matrimonio della coppia il 25 Per_1 novembre 2016 in Santo OM, la ricorrente nell'aprile 2018 insieme alla sola figlia Per_1 raggiungeva il marito in Italia, lasciando i suoi figli e , rispettivamente di 8 e 6 anni avuti CP_2 Per_4 da una precedente relazione;
che la moglie a causa del dispiacere per aver lasciato i figli a Santo
OM riversò il suo dolore nell'alcool e nelle serate notturne. La situazione si aggravò sino al punto per cui nel dicembre 2018 rientrava a casa la sera ubriaca e sfogava il malessere rompendo gli Pt_1 arredi di casa e gli oggetti tecnologici per poi pentirsi e confessare il tutto alle sue cognate;
che la ricorrente era spesso violenta nei confronti del marito;
il rapporto si riequilibrava solo temporaneamente con la nascita della seconda figlia il 22 aprile 2020, salvo poi riprendere con le Per_2 problematiche precedenti di consumo di sostanze e agiti violenti nei confronti del marito a partire da fine aprile 2020; che il 28 febbraio il marito scopre che la moglie parla con un suo ex fidanzato di infanzia come se fosse il suo amante, al quale confessava che non voleva più stare con il marito, ma non sapeva come interrompere la storia e apprende in quella circostanze che il matrimonio era finito;
che essendo le minori collocate, per ordine del tribunale Minori di Milano, nella struttura protetta di
Traona, non sussistono i presupposti per determinare un ordinario assegno di mantenimento delle minori;
che il resistente è comunque soggetto a spese di mantenimento per sé oltre che per mantenere altre due figli avute da diversa relazione e la madre anziana tutte rimaste nel paese d'origine per euro
200 mensili;
quanto al mantenimento della moglie eccepiva che la legge del divorzio di Santo OM ammette il solo assegno alimentare, e anche volendo applicare la legge italiana, la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie è priva di fondamento in quando la GNa riceve vitto ed alloggio dalla struttura protetta, mentre per le sue piccole spese è noto alla difesa che la sig.ra Pt_1 abbia già intrapreso la sua attività di estetista a domicilio. In caso poi di all'applicazione della legge italiana chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente nel rito:
1. dichiarare l'applicazione della legge nazionale dei coniugi e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di separazione nonché convertire la domanda di separazione in domanda di divorzio o in via subordinata dichiarare ammissibile la domanda di divorzio proposta con ogni più opportuno provvedimento, anche di sospensione del giudizio di divorzio in attesa della conclusione del giudizio penale pendente ai fini della corretta statuizione sull'addebito. In via principale:
1. dichiararsi l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, ossia la legge della Repubblica Domincana sul divorzio e per l'effetto rigettare la domanda di separazione.
2. Convertire il presente titolo in giudizio di divorzio tra i coniugi Per_1 ed in applicazione della legge nazionale dei coniugi dichiararlo contestualmente sospeso fino
[...] alla definizione del pendente procedimento penale a carico del GN ed in via subordinata CP_1 nel caso di non accettazione della richiesta di sospensione, procedere con l'istruttoria per domanda di divorzio per colpa della GNa ed all'esito della istruttoria pronunciare il divorzio con Pt_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale in capo alla moglie. Via subordinata 1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura
pagina 6 di 25 coniugale alla moglie stabilendo le seguenti condizioni: a. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto b. rimettersi al tribunale dei Minori con riferimento all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori c. regolamentare le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno d. rigettare qualsiasi domanda di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa trova ha vitto e alloggio presso la struttura protetta e da tempo svolge attività lavorativa in proprio, disponendosi eventuali indagini fiscali da parte della polizia tributaria nel caso di contestazioni.
2. in via ulteriormente subordinata alla prima domanda di separazione giudiziale si chiede, con riferimento al mantenimento dei figli minori, di voler valutare l'importo dell'assegno assegno di mantenimento da corrispondente alla moglie a copertura dei fabbisogni ordinari delle minori, escluso vitto ed alloggio, regolamentando le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, e dichiarare l'insussistenza del diritto al mantenimento in capo la moglie essedo la stessa in stato di autonomia economica sia per il proprio lavoro che per il vitto e alloggio che riceve dal comune di NO”.
– Con ordinanza in data 12 agosto 2022 venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
CONFERMA l'affido all'ente Comune di NO delle due figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie a mezzo, rispettivamente, del versamento di un assegno mensile, a favore della prima, di euro 250,00 e di un assegno mensile, per le seconde, di euro 200,00 per ciascuna, assegni da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80 % delle spese straordinarie;
INCARICA il Comune affidatario ed i Servizi Sociali di
Tirano, con facoltà di eventuale subdelega, di seguitare nella presa in carico del nucleo familiare, approfondendo la capacità genitoriale delle parti, di valutare l'opportunità dell'attuale collocamento delle figlie minori presso la madre in base all'evolversi della situazione familiare, accompagnando gradualmente la madre nel percorso di autonomia abitativa, attivando all'esito un intervento di assistenza domiciliare;
di regolamentare gli incontri con il padre secondo le modalità ritenute più adeguate, anche in presenza di una figura educativa, con facoltà di sospensione o di graduale ampliamento in vista di una loro prossima liberalizzazione, a seconda del loro andamento;
di attivare Per_ in favore di un percorso di psicoterapia individuale e a favore di ogni opportuno sostegno Per_2 all'esito dell'approfondimento della NPI già disposto;
di mantenere, ove possibile, sostegni alla genitorialità; di depositare relazione entro il 20.11.2022; PRESCRIVE ai genitori di collaborare alla attuazione del presente provvedimento, con l'ammonizione che in mancanza potranno essere adottate misure maggiormente restrittive della responsabilità genitoriale”;
– Nelle more la ricorrente veniva dimessa dalla Comunità protetta a giugno 2022 con trasferimento a
Sondrio dapprima ospite presso amici e successivamente presso un alloggio in locazione;
la Tutela
Minori di (che allora aveva in carico il nucleo familiare) si era attivata per reperire un alloggio Per_5 in housing ove la stessa potesse trasferirsi con le figlie ed e gli altri due figli e Per_1 Per_2 Persona_6 avuti da una precedente relazione e arrivati in Italia il 23 marzo 2022 per ricongiungersi con Per_7 pagina 7 di 25 la madre;
il GN si trasferiva anch'egli a Sondrio, poco distante dall'abitazione della GNa CP_1
e dai di lei figli;
Pt_1
– Considerato l'inadempimento del GN all'obbligo di versamento di quanto E_ stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti in accoglimento del ricorso depositato dalla moglie ex art. 156, VI comma, C.C., con cui chiedeva ex artt. 156/6° c.c. di ordinare al datore di lavoro, di versare direttamente ad essa la somma di euro 650,00 mensili, così come stabilita dal Tribunale, veniva ordinato al datore di lavoro di versare direttamente a la Parte_1 somma di euro 650,00 mensili;
– Ad agosto 2023 il GN invitato presso gli uffici della locale questura di Sondrio E_ per una notifica, saputo che si trattava di un decreto di perquisizione del telefono con uno scatto d'ira e violenza accartocciava il telefono buttandolo a terra incendiandolo e per tale motivo tratto in arresto;
in data 25/08/2023 l'arresto veniva convalidato e contestualmente veniva applicata al GN
[...]
la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie (dall'ordinanza emergevano, tra CP_1
l'altro, l'atteggiamento ostile e la indole irascibile dello stesso); a seguito dei gravissimi fatti occorsi venivano ripristinati gli incontri tra il padre e le figlie minori in modalità protetta e spazio neutro mediante delega dell'incombente ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
– Con ordinanza del 26.10.2023 veniva nominato curatore speciale delle minori l'Avv. Cristina Bordoni che già in precedenza, ovvero dal 31.03.2022, era stato nominato curatore speciale delle medesime bambine dal Tribunale per i Minorenni e che pertanto già conosceva il nucleo familiare;
– In data 7 gennaio 2024 il GN noncurante del divieto di avvicinamento si presentava CP_1 come una furia presso l'abitazione della persona offesa in evidente stato di alterazione alcolica e richiedendo l'intervento delle forze dell'Ordine sostenendo di aver visto la moglie rientrare in casa ubriaca e di essere preoccupato per l'incolumità delle stesse;
– di fatto all'arrivo delle Forze dell'Ordine lo scenario si presentava diametralmente opposto: era in evidente stato di alterazione E_ alcolica (cfr. annotazione in data 7 gennaio 2024 agli atti) mentre la GNa svegliata in piena Pt_1 notte dalle Forze dell'Ordine, veniva trovata presso l'abitazione con entrambe le bambine in perfetto stato di salute, lucida, tranquilla e in pigiama;
e ancora, a causa delle gravissime e continue condotte persecutorie perpetrate dal GN nei confronti della moglie e dei figli, con ordinanza E_ del 25 settembre 2024 veniva nuovamente applicata nei confronti dello stesso la misura del divieto di avvicinamento alla GNa e a tutti i 4 figli;
Pt_1
– La ricorrente anche grazie al supporto del Centro Antiviolenza 'Il Coraggio di e in accordo con Per_8
i Servizi Sociali, visto l'imminente pericolo in cui si trovava unitamente ai figli, veniva collocata in una casa rifugio ad indirizzo segreto e protetto ( cfr. ordinanza del 14 ottobre 2024), ove il nucleo familiare vive a tutt'oggi.
pagina 8 di 25 - Esaurite le attività processuali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/5/2025 ove la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando alle arti 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per le repliche.
1. questioni preliminari
In via preliminare si rileva come parte convenuta abbia rinunciato alle eccezioni formulate nell'atto di costituzione in punto di legge applicabile, laddove non più coltivate in atti e non più riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sì da intendersi rinunciate, con conseguente applicazione della legge italiana in presenza dei presupposti di legge.
Si osserva in particolare che si ritiene sussistente la giurisdizione e la competenza del tribunale adito avendo le parti con nazionalità Domenicana fissato la loro residenza abituale, nella loro vita matrimoniale, nel territorio nazionale (NO) e risultando le figlie abitualmente residenti in Italia con la madre, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003 sia del criterio generale ex art. 8 Reg.
Bruxelles II;
che dell'art. 5 n, 2 Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22.12.2000, e del regolamento UE n. 1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
Si osserva, inoltre, che il matrimonio in esame, celebrato in Santo OM (Repubblica Domenicana) abbia piena rilevanza nel nostro ordinamento giuridico, malgrado non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano. Ciò in applicazione dell'art. 28 della L. n. 218/1995 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio il matrimonio celebrato in Santo OM (Repubblica Domenicana) dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi dì per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese dr appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principia del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ., Sez. I, cent., n. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel pagina 9 di 25 caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass, Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
1.2. Sempre in via preliminare si rileva come non siano più state coltivate le doglianze del convenuto in riferimento all'operato sei Servizi Sociali e del Curatore speciale successivamente al provvedimento del 30/09/2024 emesso nel corso del presente giudizio con cui il Giudice rel. rigettava l'istanza di ricusazione/sostituzione dei Servizi Sociali e del Curatore speciale. In ogni caso si ritiene opportuno ribadire le valutazioni precedentemente svolte in punto di idoneità e adeguatezza dei Servizi Sociali e del Curatore Speciale. Risulta peraltro chiaro agli atti che la mancata conclusione dell'attività di valutazione del resistente e delle attività volte alla ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie sia invero da ricondurre esclusivamente alla condotta del convenuto, considerato che i Servizi hanno dato atto nelle relazioni depositate di una totale mancanza di collaborazione del padre con il Servizio incaricato e una totale indisponibilità a qualsiasi attività da questi proposta, rendendo loro impossibile svolgere il mandato loro attribuito dal Tribunale.
A tal fine si richiama quanto già dedotto nella predetta ordinanza, secondo cui: “
1. In primo luogo deve essere respinta l'istanza formulata dal convenuto di ricusazione delle dott.sse e ex CP_3 CP_4 art. 63 c.p.c. per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c. co 1 n. 3 (probabile ed attuale grave inimicizia delle dott.sse e nei confronti del sig. per la denuncia che questi ha sporto) e gravi CP_3 CP_4 CP_1 ragioni di convenienza.
Nella specie - al di là della pertinenza o meno dell'istanza così formulata con richiamo a disposizioni espressamente riferite al Giudice e al CTU - del tutto prive di riscontro risultano le motivazioni poste a fondamento dell'istanza, vieppiù formulate in chiave ipotetica, come “probabile” grave inimicizia e ragioni di convenienza, che sarebbero conseguenti ad una condotta posta in essere dello stesso istante, ossia ad una denuncia presentata in loro danno.
In ogni caso, si ritiene che il Servizio Sociale incaricato abbia svolto il mandato assegnato da questo
Tribunale in modo diligente e appropriato. In particolare il Servizio ha mantenuto monitorata la
pagina 10 di 25 condizione del nucleo familiare delle minori, vigilando sulle loro condizioni di benessere ed intervenendo nella gestione dei rapporti con il genitore non convivente, apparendo le lamentate inadeguatezze nella gestione del caso, il segnale di una persistente mancanza di collaborazione del nei confronti degli operatori del Servizio. CP_1
Risulta chiaro che la mancata prosecuzione dell'attività delegata ai Servizi sia invero da ricondurre esclusivamente all'operato considerato che i Servizi hanno dato atto nelle relazioni depositate CP_1 di una mancanza di collaborazione del convenuto con il Servizio incaricato laddove il convenuto ha manifestato più volte “dichiarata sfiducia nei confronti dello scrivente Servizio espressa dal padre, che lo porta ad accusare in più occasioni uno o l'altro operatore di minacce, non consente alcun tipo di percorso”.
Per_ È altresì emerso come l'interruzione dei rapporti tra il e la minore fosse avvenuto in CP_1 conseguenza della volontà della stessa. I Servizi infatti hanno correttamente sentito la minore la quale
“ha portato la sua fatica nel trovarsi a vivere ripetutamente episodi di litigio fra i genitori: nella fattispecie dichiara di non voler in questo momento incontrare il padre in quanto a suo dire lo stesso non ha mantenuto la promessa fatta nei messi passati alla presenza della stessa operatrice dove il GN dichiarava di impegnarsi a non creare ulteriori situazioni di conflitto con la ex CP_1 moglie..”.
La situazione familiare in oggetto è certamente complessa in ragione delle fragilità personali di ciascun genitore e della dinamica altamente conflittuale tra gli stessi, circostanze che già hanno determinato l'affido dei minori all'Ente. Tali criticità risultano però ulteriormente aggravate dalla stessa condotta del posta in essere in danno della moglie e conseguentemente delle figlie – CP_1 condotta che ha infatti portato all'applicazione della misura cautelare sopra richiamata - nonché in un atteggiamento di chiusura e sfiducia nei confronti del Servizio, impedendo così di proseguire nel percorso di supporto avviato.
Non è poi possibile allo stato dare rilevanza alcuna alle denunce del considerata la genericità CP_1
e infondatezza delle accuse mosse ai professionisti incaricati dal Tribunale, per i quali viene pienamente confermata la fiducia, stante la ritenuta idoneità e adeguatezza manifestata loro nello svolgimento delle attività delegate.
Parimenti alcuna sostituzione si ritiene debba essere disposta nei confronti del Curatore Speciale, il quale svolge la sua attività nell'esclusivo interesse dei minori. Alcuna censura può infatti essere mossa al Curatore per aver rammentato al il suo dovere di partecipare al mantenimento delle minori, CP_1 come da provvedimento del Tribunale, laddove risulta che lo stesso si è reso del tutto inadempiente (in atti avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.). Peraltro del tutto generiche e infondate
pagina 11 di 25 risultano le censure di mancanza di equidistanza rispetto alle figure della coppia genitoriale e di adesione acritica alle valutazioni dei Servizi.
Per queste ragioni devono essere respinte le domande di ricusazione o sostituzione delle professioniste delegate dal Servizio e del Curatore Speciale.”
2. status
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla parti in sede di udienza presidenziale ravvisa i presupposti per la separazione.
In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio da cui emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 25/11/2016 in Santo
OM (Repubblica Domenicana) come da atto rilasciato dal Consolato Generale delle Repubblica
Domenicana (Cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
Dalla loro unione sono nate in data 23 agosto 2014 in Repubblica Dominicana (EE) la figlia
[...]
c.f. ) ed in data 22 aprile 2020 a Monza (MB) la Persona_1 CodiceFiscale_5 figlia Persona_3
In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. risultando inequivocabilmente dalla circostanza che il resistente non si è opposto alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dalle ulteriori emergenze processuali, nonché dal fatto che la convivenza è di fatto interrotta sin dal 2021 dalla collocazione della ricorrente con le figlie in comunità protetta.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alle condizioni della separazione si osserva quanto segue.
3. addebito
Deve essere accolta la domanda di addebito della responsabilità della separazione richiesta dalla ricorrente con rigetto della medesima domanda avanzata dal resistente nei confronti della ricorrente.
pagina 12 di 25 In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Infatti va, in proposito, rammentato che ai fini della pronunzia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in casodi mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass.23.5.2008
n.13431).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito come la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez.
6-1 n. 433 del 14 gennaio
2016 e Cass. civ., sez. 1^, n. 817 del 14 gennaio 2011). Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale va ribadita inoltre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause pagina 13 di 25 determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n.
11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa presistente di crisi dell'affectio coniugalis. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, (ud.
03/02/2017, dep. 22/03/2017), n.7388).
In punto di prova giova altresì rammentare che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, comprese quelle derivanti dai procedimenti penali. Difatti secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale (Cass. 24.02.2004 n. 3626).
Nella specie la ricorrente ha chiesto l'addebito al marito in ragione delle violenze fisiche e morali perpetrate dal marito ai suoi danni, tanto che i coniugi risultano separati di fatto sin dal marzo 2021 con collocamento della ricorrente e delle figlie in una struttura protetta.
In particolare l'indole instabile del resistente, la sua condotta prevaricatrice e controllante nei confronti della moglie e l'atteggiamento aggressivo connotato da scatti d'ira sono comprovati dai molteplici atti prodotti in giudizio.
Risulta infatti che: nel marzo 2021, in forza di ordinanza (ex art. 403 c.c.) del Sindaco di NO, la GNa , insieme alle figlie minori, veniva collocata presso una Casa Protetta, (rif.: Parte_1 procedura presso il Tribunale per i Minorenni n. 787/2021 R.G.). Significative sono anche le conclusioni dei Servizi Sociali, sulle indagini svolte nel procedimento presso il TM: “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre
pagina 14 di 25 persone; l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]l'indole instabile del GN , E_ la sua condotta prevaricatrice, “molto controllante” nei confronti della moglie, gli scatti d'ira, non avevano permesso alla stessa, peraltro, di raggiungere un'autonomia economica (così si legge nelle segnalazioni della datate 12 e 15 marzo 2021, richiamate dal citato Parte_2 decreto del Tribunale per i Minorenni).
La condotta prevaricatrice e violenta del marito lamentata dalla ricorrente si è poi chiaramente rivelata anche durante il procedimento in corso. A titolo esemplificativo ad agosto 2023 il GN
[...]
invitato presso gli uffici della locale questura di Sondrio per una notifica, saputo che si CP_1 trattava di un decreto di perquisizione del telefono con uno scatto d'ira e violenza accartocciava il telefono buttandolo a terra incendiandolo e per tale motivo tratto in arresto;
in data 25/08/2023 l'arresto veniva convalidato e contestualmente veniva applicata al GN la misura cautelare E_ del divieto di avvicinamento alla moglie (dall'ordinanza emergevano, tra l'altro, l'atteggiamento ostile e la indole irascibile dello stesso). Inoltre in data 7 gennaio 2024 il GN noncurante del CP_1 divieto di avvicinamento si presentava presso l'abitazione della persona offesa in evidente stato di alterazione alcolica e richiedendo l'intervento delle forze dell'Ordine sostenendo di aver visto la moglie rientrare in casa ubriaca e di essere preoccupato per l'incolumità delle stesse. Tuttavia all'arrivo delle
Forze dell'Ordine lo scenario si presentava diametralmente opposto: era in evidente E_ stato di alterazione alcolica (cfr. annotazione in data 7 gennaio 2024 agli atti) mentre la GNa
svegliata in piena notte dalle Forze dell'Ordine, veniva trovata presso l'abitazione con Pt_1 entrambe le bambine in perfetto stato di salute, lucida, tranquilla e in pigiama. Inoltre a causa delle gravissime e continue condotte persecutorie perpetrate dal GN nei confronti della E_ moglie e dei figli, con ordinanza del 25 settembre 2024 veniva nuovamente applicata nei confronti dello stesso la misura del divieto di avvicinamento alla GNa e a tutti i 4 figli. Infine la Pt_1 ricorrente anche grazie al supporto del Centro Antiviolenza 'Il Coraggio di Frida' e in accordo con i
Servizi Sociali, visto l'imminente pericolo in cui si trovava unitamente ai figli, veniva collocata in una casa rifugio ad indirizzo segreto e protetto ( cfr. ordinanza del 14 ottobre 2024), ove il nucleo familiare vive a tutt'oggi.
Si legge ancora nelle conclusioni del Servizio sociale nel procedimento presso il TM come il
[...]
negli anni ha sempre cercato di manipolare le situazioni al solo fine di ottenere ciò che CP_1 desiderava, “dando a persone diverse, versioni diverse a seconda dell'utilità” e, allorquando non riusciva ad ottenere ciò che desiderava, provocava, minacciava querele nei confronti di tutti (così anche
è stato fatto in corso di giudizio nei confronti del Servizio Sociale e del Curatore........). Emerge inoltre dagli atti che il convenuto registrava sempre ogni telefonata, ogni conversazione, videoregistrava in ogni occasione. pagina 15 di 25 Il GN , già pregiudicato per rapina e lesioni, è indagato e imputato in numerosi E_ procedimenti penali per reati gravi -anche di violenza- (violazione artt. 337 e 81 CP, art. 423 c.p.) alcuni dei quali commessi nei confronti della moglie e delle figlie minori (art. 570 bis c.p., art. 612 ter c.p., artt. 629 e 56 c.p, 612 bis1), che hanno portato, come già detto, all'applicazione di ben due misure cautelari del divieto di avvicinamento dapprima alla moglie (che ha violato) e successivamente anche alle sue figlie.
L'allontanamento dalla casa familiare della moglie unitamente ai figli con collocamento in struttura protetta già nel 2021 risulta, dunque, essere l'esito di una condotta tenuta dal resistente prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie anche alla presenza delle figlie, e perpetrata anche in pendenza del presente giudizio, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando, i richiamati comportamenti dell'odierno convenuto caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente.
Deve invece essere respinta la domanda di addebito avanzata dal marito nei confronti della moglie.
In primo luogo la domanda risulta generica nelle allegazioni prima ancora che nella prova. Il resistente infatti ha allegato che le parti avevano sempre avuto un rapporto conflittuale a causa dell'atteggiamento della moglie tenuto sin dall'inizio della convivenza nell'aprile del 2018 con il trasferimento in Italia con la figlia. Il resistente allega però che il rapporto sarebbe sempre andato avanti così con alti e bassi. Ha poi prodotto delle denunce effettuate dal marito nei confronti della moglie per aggressioni fisiche subite - come un morso alla mano - che però, come emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso nelle rispettive denunce - si sarebbero verificate in un contesto di lite e aggressioni reciproche.
In ogni caso è il ricorrente ad allegare come effettiva causa della fine della relazione il rapporto extraconiugale che la ricorrente avrebbe intrattenuto con un suo ex fidanzato. Il resistente dichiara di aver appreso nel febbraio 2021 della fine della relazione leggendo una conversazione tra la moglie e il suo ex fidanzato con cui conversava “come se fosse un amante, al quale confessava che non voleva più stare con il marito, ma non sapeva come interrompere la storia” e che solo a questo punto il matrimonio sarebbe finito. Non è chiaro quindi se il resistente vorrebbe attribuire la fine del matrimonio ad una relazione extraconiugale della moglie, invero non meglio dettagliata nelle allegazioni e neppure provata, oppure alla semplice volontà della moglie. Da tanto consegue il rigetto della relativa domanda.
Deve pertanto essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, con addebito al marito, con rigetto della domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie.
4. decadenza responsabilità genitoriale pagina 16 di 25 Deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale dei minori di dichiarare il resistente decaduto o comunque limitato nella responsabilità genitoriale, in conseguenza dell'assenza prolungata del padre, sia dal punto di vista educativo, che economico, stante il mancato mantenimento, e l'esposizione continua a momenti di conflitto, anche per rifiuto dello stesso a un supporto psicologico a tutela del suo ruolo genitoriale.
La difesa del convenuto non ha eccepito nulla di specifico quanto alla riferita domanda, limitandosi a ribadire come nel resto del giudizio la totale colpa della madre che avrebbe causato l'alienazione del padre.
Giova sul punto rammentare che i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sono due ed intrinsecamente connessi: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza alcun'indagine sulla natura dolosa o colposa del comportamento. Il provvedimento di cui all'art. 330 c.c. ha perso natura sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Esso mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, nè tantomeno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti (cfr. Cass. n. 15949/2018).
Per quanto in questa sede soprattutto rileva, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza in caso di assunzione di condotte minacciose o violente nei confronti dei figli e del coniuge o anche soltanto nei confronti di quest'ultimo allorché siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso (cfr. Trib. minorenni Torino,
6.02.1982); così come nel caso di incapacità da parte del genitore di comprendere i bisogni del figlio, creando una situazione di coartazione psicologica, in spregio all'opera di sensibilizzazione svolta dai
Servizi Sociali (cfr. già Appello Milano, 12.12.1974).
Ebbene nella specie è agli atti che il padre sia stato del tutto inadempiente quanto agli obblighi economici di mantenimento delle figlie. Anche dopo i provvedimenti presidenziali è stato infatti necessario l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, fino a che il resistente non ha deciso di licenziarsi salvo più in alcun modo contribuire al mantenimento delle figlie.
Ma ciò che più rileva è la grave condotta tenuta dallo stesso in grave pregiudizio delle figlie che oggi, come già nel 2021, si trovano collocate con la madre in una comunità protetta con indirizzo secretato.
Come evidenzia la Curatrice speciale “le minori sono state esposte ad esperienze sfavorevoli infantili
pagina 17 di 25 traducibili in litigi costanti e talvolta imprevedibili da parte dei genitori (non chiaro se di natura esclusivamente verbale o anche fisica), oltre che in affermazioni negative e denigratorie verso l'altro genitore, nello specifico da parte del padre nei confronti della madre;
… le due piccoline sono state esposte quotidianamente ai conflitti tra genitori e ciò che è apparso lampante per tutto il periodo
(...dall'inizio del procedimento) è stato l'operato del padre, sempre in posizione di contrasto con la madre;
- ciò che ha contraddistinto il comportamento di questo papà, è stata l'incapacità di mostrare affetto genuino, limitandosi sempre e comunque a criticare l'altro genitore;
-- gli attacchi sono stati innumerevoli, passando dalle questioni inerenti la salute delle bambine, alle contestazioni sulla scuola
e anche in ordine agli interventi esterni;
- nel procedimento sono state attivate diverse figure allo scopo precipuo di sostentare il ruolo genitoriale, e la madre, pur con le sue incertezze, immaturità e difficoltà di cura delle figlie, ha accettato gli aiuti, il padre non solo non li ha compresi, ma li ha sempre criticati, fino addirittura a sporgere denuncia-querela nei confronti delle operatrici del
Servizio Sociale e della scrivente nel ruolo di curatore …. “.
In particolare, poi, già dalla relazione dei Servizi svolta nel procedimento presso il TM era emerso l'indole instabile del GN , la sua condotta prevaricatrice, molto controllante nei E_ confronti della moglie, gli scatti d'ira nei seguenti termini “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre persone;
l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]”.
Tale caratterizzazione risulta confermata anche dalle molteplici relazioni depositate dai Servizi nel corso del presente procedimento, laddove emerge in particolare la figura di un padre incapace di
“tutelare e proteggere le bambine dal conflitto adulto, incapace di “ comprendere il 'danno' inferto loro mettendo l'altro genitore sotto una luce sfavorevole e svalutando ai loro occhi, la tendenza a Per_ richiedere alleanza e complicità ad 'contro' la madre”, incapace “ad assumersi le proprie responsabilità adulte nella gestione dei propri malumori” con “scarsa complicità di comprendere emotivamente i vissuti delle figlie e di empatizzare con loro” ignorando il grave danno dei suoi agiti sulle sue figlie minori e in particolar modo sul loro sviluppo psicoemotivo. Il GN ha CP_1 Per_ mostrato “poca capacità di accogliere empaticamente le bambine, in particolare, e di agire comportamenti inadeguati senza pensare alle possibili conseguenze emotive che per la piccola potrebbero esserci: ad esempio palesandosi in luoghi e tempi prevedibili dalle figlie, come fuori scuola
o sotto casa. Nonostante i tentativi di affrontare tali questioni con il GN l'atteggiamento CP_1 pagina 18 di 25 difensivo e di tutela di sé è tale da non consentire una riflessione costruttiva e migliorativa della relazione con le proprie bambine” (relazione del 26/5/2023) è quindi emersa la figura di “Un uomo incapace di mettersi in discussione “abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili”.
Con relazione del 28/5/2024 la situazione sembrava in parte migliorata laddove, pur nel persistere delle fragilità proprie dei genitori, i rapporti tra gli stessi sembravano essersi in parte rasserenati con conseguente ampliamento e liberalizzazione delle visite del padre con le figlie, che erano tornate a vedere più serenamente anche il padre. Tale apparente miglioramento non è tuttavia durato a lungo laddove i Servizi con relazione depositata pochi giorni dopo il 6/6/2024 riportano all'attenzione del
Tribunale un nuovo episodio, analogo a quello precedente dell'11 maggio, in cui per ragioni di apparente preoccupazione del padre per il benessere delle figlie, poi rivelatesi infondate, avrebbe richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine con conseguente crescente disagio nelle figlie e in particolare in In entrambe le situazione il convenuto si è trovato ad “agire d'impulso, non Per_1 considerando in quel momento i vissuti delle bambine e le possibili ricadute sei suoi agiti su di loro … in entrambe le circostanze parrebbe che le motivazioni fossero relative ad un suo vissuto di “arrabbiarsi troppo”.
Con relazione del 12/9/2024 i Servizi rappresentano il riaffiorare di una forte conflittualità a partire da luglio in cui la madre riferisce “che il padre non si sta occupando del mantenimento delle figlie e che lo stesso continuerebbe a transitare o appostarsi sotto la propria abitazione, lamentando di sentirsi costantemente sorvegliata da lui .. il padre riferisce che la madre abusa di alcool e maltratta le proprie figlie e le trascura lasciandole a volte sole la notte. Riferisce in modo insistente tali elementi, lamentando di non sentirsi creduto dalle scriventi operatrici..”.
Sulle recriminazione così avanzate dal convenuto, invero più volte reiterate nel corso del giudizio i
Servizi hanno rilavato come “va sottolineato che, sia dal periodo di presa in carico del nucleo con il
Servizio Tutela Minori di , sia durante il periodo di conoscenza avvenuto presso lo scrivente Per_5
Servizio, né durante i colloqui né durante l'intervento educativo domiciliare, non sono mai stati osservati episodi o comportamenti della GNa compatibili con uno stato di alterazione Pt_1 alcolica. È stato più volte segnalato al sig. la sua possibilità di portare tali sue segnalazioni a CP_1 questa spettabile Autorità Giudiziaria …”.
Peraltro anche la curatrice speciale ha avuto modo di constatare che le minori sono “sempre apparse in ordine, ben vestite, educate e adeguate nel comportamento”.
Peraltro a seguito di un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto il convenuto alla presenza delle minori come riportato dalla predetta relazioni, la minore sentita dalla psicologa ha espresso la Per_1 volontà di non voler incontrare il padre. Peraltro già da allora i Servizi avevano evidenziato pagina 19 di 25 l'impossibilità di fatto nel porre in essere alcun tipo di percorso in ragione del rifiuto e della sfiducia manifestata dal padre.
La situazione risulta poi ancor più degenerata tanto che, come emerge dalla relazione del 14/10/2024, dalla valutazione effettuata dal Centro Antiviolenza territorialmente competente al quale si era rivolta la ricorrente era emerso un “elevato rischio di violenza molto grave o letale a breve e lungo termine.
Per far sì che la donna sia nelle condizioni di ricostruire un progetto di vita per sé e per i figli è necessario impostare un progetto di protezione in casa rifugio a indirizzo segreto, lontano dal territorio attuale”, cui ha fatto seguirà la collocazione della ricorrente con i figli in una comunità protetta.
Nella relazione da ultimo depositata dai Servizi è stato dato atto del percorso psicologico avviato a supporto delle minori ed è emerso come la situazione attuale abbia consentito al nucleo familiare di raggiungere una certa stabilità e serenità. Emerge invece dall'altro lato la pervicacia del resistente nel formulare richieste di vedere le figlie, ignorando completamente la situazione attuale, ossia il disagio delle minori collocate con la madre in comunità protetta e la misura cautelare in essere, persistendo nel manifestare il proprio disinteresse a partecipare alle attività si supporto psicologico proposte dal
Servizio delegato.
La gravità di quanto sopra emerso induce il Tribunale a ritenere che la permanenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente allo stato costituisce solo un ostacolo all'adozione delle decisioni nell'interesse delle figlie ed è dunque foriera di pregiudizio nei loro riguardi, laddove anche nell'affidamento all'Ente i genitori devono comunque essere sentiti.
Per tutte le ragioni esposte deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto esercitata sulle figlie minori.
Si ribadisce che, per quanto già evidenziato, tutte le accuse mosse reiteratamente dal convenuto alla ricorrente, compresa quella di alienazione parentale, sono risultate del tutto carenti in punto di allegazione che di prova. Si ribadisce come le continue interruzioni nel rapporto del padre con le figlie siano causalmente riconducibili alla condotta tenuta dallo stesso convenuto, per le ragioni già sopra evidenziate.
Invero dalle relazioni dei Servizi emerge che il convenuto, pur convocato diverse volte dai Servizi, ha sempre declinato ogni appuntamento. Per queste ragioni e in assenza di elementi contrati, appare come sia da attribuire esclusivamente al resistente l'impossibilità del Servizio di avviare un percorso di riattivazione della relazione padre con le figlie, senza poter muovere alcun tipo di censura all'operato dei Servizi o alcuna responsabilità alla ricorrente. Sicché dovrà essere rigettata la domanda di ammonimento avanzata dal convenuto.
pagina 20 di 25 5. affidamento, collocamento, diritto di visita
Alla luce di quanto sin qui emerso, considerato il permanere dell'alta conflittualità della coppia e il percorso personale avviato e seguito dalla ricorrente ma ancora in via di sviluppo, si ritiene opportuno confermare l'affidamento all'Ente con collocamento presso la madre. Invero del tutto priva di fondamento risulta la domanda di collocamento prevalente presso il padre formulata pervicacemente dal convenuto ignorando tutti i fatti di causa.
Invero sorprende che con le conclusioni in via definitiva rassegnate parte resistente abbia inteso riproporre - quasi che gli eventi processuali, attività dei Servizi Sociali inclusa e i provvedimenti giudiziali che nello stesso sono stati assunti, non siano mai esistiti – la propria originaria richiesta di collocamento delle minori presso di sé, in ciò dimostrando una pervicacia nelle proprie posizioni certamente non utile a dirimere il conflitto con la moglie ma soprattutto a collaborare ai bisogni più genuini delle figlie.
Quanto ai diritti di visita manda ai Servizi di regolarizzare gli stessi in spazio neutro con progressiva liberazione, laddove si presentino i presupposti, tenuto conto della volontà delle minori e del loro preminente interesse anche alla luce del percorso di valutazione cui dovrà sottoporsi in via preliminare il resistente.
6. Mantenimento della prole
Quanto al mantenimento della prole giova in primo luogo rammentare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in conformità alla ratio dell'istituto - che mira in primo luogo a tutelare l'interesse del minore e non anche a sanzionare il comportamento inadempiente - non oblitera l'obbligo di assistenza materiale che grava sul genitore decaduto, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione penale n. 43288/2009).
Quanto poi ai principi generali in materia si richiama quanto già espresso in corso di causa secondo cui, premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. pagina 21 di 25 17089/2013). Inoltre, come noto, il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può quindi giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.
Nella specie, risulta privo di rilievo lo stato di disoccupazione del resistente, laddove il rapporto di lavoro precedentemente in essere è cessato per volontà dello stesso, senza che abbia poi reperito, almeno in via ufficiale, alcuna nuova occupazione.
Nella specie, tuttavia, considerato che, allo stato, le minori si trovano collocate in comunità con la madre, le esigenze primarie vengono sostenute dalla comunità stessa. Il Tribunale dispone pertanto che le esigenze ordinarie non coperte dalla comunità, insieme alle spese straordinarie, siano ripartite tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del convenuto e del 20% a carico della ricorrente in ragione delle disparità economica e reddituale delle parti.
7. mantenimento moglie
Deve invece essere respinta la domanda di mantenimento della moglie. La stessa infatti non risulta aver allegato prima ancora che provato di essersi attivata in tutti questi anni nella ricerca di alcuna attività lavorativa e neppure ha allegato o provato specifiche ragioni di inabilità al lavoro. Peraltro dalle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio si ritiene invece confermata la capacità lavorativa della stessa, anche specifica, avendo svolto attività come estetista.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico del resistente soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 TUSG, attesa l'ammissione della parte pagina 22 di 25 ricorrente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato (sulla base della delibera in data 14/1/2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio) e si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compensi ex
DM 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché alla refusione all'Erario delle spese anticipate, prenotate a debito e prenotande.
In punto di liquidazione, ritiene il Collegio di seguire la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
136/20; 11590/19; 22017/18), secondo cui, nel rapporto tra il soccombente e lo Stato, non si applica la dimidiazione prevista dall'art. 130 TUSG per il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il principio è così compendiato dalla citata ordinanza n. 136/2020, che fa espresso richiamo alle ragioni già enunciate nelle precedenti decisioni n. 22017/2018 e n. 11590/2019:
“Qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. e ( C.F.
[...] C.F._1 E_
), i quali hanno contratto matrimonio in Santo OM (Repubblica C.F._3
Domenicana) il 26/11/2016 con addebito al marito convenuto;
2. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale E_ esercitata sulle figlie (c.f. ) nata in Persona_1 CodiceFiscale_5 data 23 agosto 2014 in Repubblica Dominicana (EE) e nata in Persona_3 data 22 aprile 2020 a Monza (MB);
pagina 23 di 25 3. Conferma l'affidamento delle minori all'Ente come già in essere, con collocamento presso la madre;
4. incarica l'Ente Affidatario, laddove ne sorgano i presupposti, nel preminente interesse delle minori, tenuto conto del percorso psicologico avviato dalle minori e della una valutazione psicologica del padre, di regolamentare la frequentazione tra il padre e le figlie in Spazio Neutro e con modalità osservate e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori;
5. incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori;
6. incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori, ove disponibili a riceverlo, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori;
7. incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori;
8. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
9. dispone che le spese ordinarie relative al mantenimento delle figlie non coperte dalla comunità in cui sono collocate madre e figlie e le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura dell'80%
a carico del convenuto e del 20% a carico della ricorrente;
10. rigetta la domanda di mantenimento della moglie;
11. condanna il resistente soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ex art. 133
TUSG, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché alla rifusione all'Erario delle spese anticipate, prenotate a debito e prenotande.
pagina 24 di 25 MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'autorità consolare competente (Repubblica Domenicana).
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. VALENTINA BARUFFI del Foro di Sondrio ( C.F.: ), con CodiceFiscale_2
studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, tel. 0342-1895640, fax 0342-1895130, pec: Email_1
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentato e difeso, E_ C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. GUGLIELMO MARMIROLI, C.F. , del Foro C.F._4
di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via della Brianza, 6; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento a mezzo fax al seguente n. 06 44119119 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO/I
CURATORE SPECIALE DEI MINORI nata a [...] Persona_1 pagina 1 di 25 OM il 23.08.2014 e nato a [...] il [...], Persona_2
rappresentati e difesi, giusta nomina a CURATORE SPECIALE del Giudice del procedimento in data
26.10.2023, dall'avv.to CRISTINA BORDONI, del foro di Sondrio, con studio legale in Sondrio
Galleria Campello n. 5 (telefax al n. 0342.050562, e-mail o pec: Email_3
. Email_4
Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione del procedimento
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Sia pronunziata la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. E_
, con autorizzazione agli stessi a vivere separati, ricorrendo i presupposti di legge;
[...]
2. Sia disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre (una volta cessato l'affidamento all'Ente);
3. Sia disposta la facoltà del padre di vedere le figlie, se concessa e richiesta, in spazio neutro “con modalità osservate e protette, essendo necessario verificare la qualità della relazione e monitorare gli agiti paterni al momento degli incontri stessi”, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Milano e da questo Ill.Mo Tribunale;
4. Sia disposto l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il E_ giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (euro 300,00 per ogni figlia), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023;
5. Sia disposto l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il E_ giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023;
6. Sia disposto che le spese straordinarie relative ai minori, tra le quali quelle afferenti a cure mediche non assolte da enti mutualistici e previdenziali, cure dentistiche, libri di testo, gite e/o vacanze scolastiche ed attività sportive saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari all'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
7. Sia pronunziata a carico di la condanna al pagamento di spese E_
e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
8. Si chiede la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per le valutazioni in ordine alla responsabilità genitoriale del GN
pagina 2 di 25 alla luce dei comportamenti così come descritti nelle note E_
d'udienza in data 27 maggio 2025.
In via istruttoria: Richiama le produzioni documentali e tutte le istanze istruttorie già dedotte agli atti.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattese le diverse ed infondate istanze di parte ricorrente:
1. nel merito della causa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi per colpa esclusiva della moglie in ragione di tutti i fatti indicati negli atti del presente processo mai oggetto di tempestiva contestazione;
2. in ogni caso, ammonire la ricorrente in relazione ai tentativi di alienazione parentali agiti negli ultimi anni sulle figlie a danno del padre e delle figlie;
3. stante il perenne stato di disoccupazione della madre, ordinarsi alla ricorrente di produrre la documentazione che attesti e giustifichi la sua incapacità a produrre reddito;
4. valutata la mutata situazione economica di entrambi i coniugi paritariamente disoccupati, sgravare con effetto dal 1° giugno 2024 il sig. del mantenimento della moglie con il provvedimento CP_1 ritenuto più opportuno;
5. disporre C.T.U. per la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, assegnando termine alle parti per la nomina di un proprio consulente di parte e riservando ogni determinazione circa l'affido delle minori all'esito della stessa;
6. confermare in via provvisoria sino all'esito della C.T.U., l'affido delle minori all'Ente territorialmente competente, prescrivendo il collocamento prevalente presso il padre, e solo in via subordinata con collocamento paritario presso il padre e la madre;
in entrambi i casi si chiede di rivalutare il diritto dei genitori collocatari a percepire un assegno di mantenimento in favore delle minori. In relazione alle spese straordinarie, disporre la ripartizione al 50% per ciascun genitore. Solo in caso in cui codesta Autorità giudiziaria disponesse ancora il collocamento prevalente presso la madre, si chiede di ridurre l'assegno che il padre deve versare per le minori ad € 100,00 per ciascuna figlia, ferme le spese straordinarie ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;
7. nel caso in cui l'Autorità giudiziaria non disponesse una nuova indagine peritale, e comunque in ogni caso si chiede il collocamento prevalente presso il padre, e solo in via subordinata collocamento paritario presso il padre e la madre, in entrambi i casi si chiede rivalutarsi il diritto dei genitori collocatari a percepire un assegno di mantenimento in favore delle minori. In relazione alle spese straordinarie si chiede la ripartizione al 50% ciascun genitore;
8. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il Curatore Speciale dei minori:
“CHIEDE
pagina 3 di 25 viste le difficoltà genitoriali, che il Tribunale Ill.mo disponga:
Servizi Sociali;
in relazione all'assenza prolungata del padre, sia dal punto di vista educativo, che economico, stante il mancato mantenimento, e l'esposizione continua a momenti di conflitto, sia valutata limitazione o revoca della responsabilità genitoriale paterna, anche per rifiuto dello stesso a un supporto psicologico, come previsto dal Giudice, a tutela del suo ruolo genitoriale;
avvengano in spazio neutro;
per la tutela delle bambine si continui appoggio psicologico”
MOTIVI della DECISIONE
– Con ricorso in data 24 febbraio 2022 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Sondrio la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva E_ contratto matrimonio e dal quale erano nate due figlie: nel 2014 e nel 2020. In particolare Per_1 Per_2 deduceva: che di fatto i coniugi risultavano già separati da marzo 2021, allorquando in forza di ordinanza (ex art. 403 c.c.) del Sindaco di NO, la GNa , insieme alle figlie Parte_1 minori, veniva collocata presso una Casa Protetta, (rif.: procedura presso il Tribunale per i Minorenni
n. 787/2021 R.G.); che con decreto provvisorio il Tribunale per i Minorenni, disponeva provvisoriamente “quantomeno per il tempo necessario allo svolgimento di indagini di approfondimento” l'affido delle minori al Comune di NO (affido all'Ente confermato anche con decreto definitivo del 3 giugno 2022 così come il collocamento presso la madre e successivamente anche dal Tribunale di Sondrio con ordinanza presidenziale del 12/08/2022); che i Servizi Sociali, sulle indagini svolte nel procedimento presso il TM così riferivano: “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre persone;
l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]”; che l'indole instabile del GN , la sua condotta prevaricatrice, E_
“molto controllante” nei confronti della moglie, gli scatti d'ira, non avevano permesso alla stessa, peraltro, di raggiungere un'autonomia economica (così si legge nelle segnalazioni della
[...]
datate 12 e 15 marzo 2021, richiamate dal citato decreto del Tribunale per i Parte_2 pagina 4 di 25 Minorenni); che la GNa peraltro, da poco in Italia e senza parenti o amici, era priva di titoli Pt_1 professionali specifici e/o riconosciuti e necessariamente doveva accudire le figlie;
che la decisione di separarsi veniva avanzata dalla GNa a causa delle continue violenze fisiche e morali subite, Pt_1 della gravissima situazione di intollerabilità della convivenza;
che a seguito della collocazione in
'struttura protetta' della ricorrente, unitamente alle figlie minorenni, la stessa messa nelle condizioni di sentirsi 'protetta e tutelata' trovava finalmente la forza per provare a porre fine a quell'incubo che stava vivendo;
che il GN ometteva, sin dall'allontanamento della famiglia dalla casa E_ coniugale nel 2021, di provvedere al sostentamento di moglie e figlie. Veniva pertanto chiesta la separazione personale con addebito al marito alle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Persona_1 Persona_3 genitori, compatibilmente con le determinazioni medio tempore assunte dal Tribunale dei Minori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della madre;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi vivrà con le minori, una volta revocato il citato provvedimento di collocamento in struttura protetta e segretata;
3) disporre la facoltà del padre di vedere le figlie, se richiesto, in spazio neutro “con modalità osservate e protette, essendo necessario verificare la qualità della relazione e monitorare gli agiti paterni al momento degli incontri stessi”, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
4) disporre l'obbligo a carico del sig. di E_ corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (euro
300,00 per ogni figlia), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2023; 5) disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 E_ di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal
1° gennaio 2023; 6) disporre che le spese straordinarie relative ai minori, tra le quali quelle afferenti
a cure mediche non assolte da enti mutualistici e previdenziali, cure dentistiche, libri di testo, gite e/o vacanze scolastiche ed attività sportive saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari all'80% a carico del padre e 20% a carico della madre”.
- Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda di E_ separazione e avanzava domanda di divorzio diretto in applicazione della legge nazionale dei coniugi in luogo di quella italiana, che prevede immediatamente il divorzio, ritenendo la legge maggiormente tutelante di quella Italiana, in quanto la legge dominicana prevede la pregiudizialità in favore di eventuali procedimenti penale inerenti alla vita coniugale dei coniugi, in modo da evitare giudizi contrastanti circa l'addebito della fine del matrimonio e così anche per il caso di questioni sulla responsabilità genitoriale, sicché in relazione alle questioni di collocamento e affido dei minori, è previsto un arresto del giudice del divorzio o della separazione nel momento in cui sia già pendente un procedimento dei minori avanti il competente tribunale dei minorenni sicché l'affidamento e la collocazione delle figlie e rimane, allo stato, di competenza del Tribunale minori, essendo Per_1 Per_2 quest'ultimo Tribunale adito prima del Tribunale ordinario di Sondrio per la richiesta di separazione. pagina 5 di 25 Contestava nel resto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva in particolare: che a seguito della nascita della prima figlia della coppia nata il 23 agosto del 2014 e del matrimonio della coppia il 25 Per_1 novembre 2016 in Santo OM, la ricorrente nell'aprile 2018 insieme alla sola figlia Per_1 raggiungeva il marito in Italia, lasciando i suoi figli e , rispettivamente di 8 e 6 anni avuti CP_2 Per_4 da una precedente relazione;
che la moglie a causa del dispiacere per aver lasciato i figli a Santo
OM riversò il suo dolore nell'alcool e nelle serate notturne. La situazione si aggravò sino al punto per cui nel dicembre 2018 rientrava a casa la sera ubriaca e sfogava il malessere rompendo gli Pt_1 arredi di casa e gli oggetti tecnologici per poi pentirsi e confessare il tutto alle sue cognate;
che la ricorrente era spesso violenta nei confronti del marito;
il rapporto si riequilibrava solo temporaneamente con la nascita della seconda figlia il 22 aprile 2020, salvo poi riprendere con le Per_2 problematiche precedenti di consumo di sostanze e agiti violenti nei confronti del marito a partire da fine aprile 2020; che il 28 febbraio il marito scopre che la moglie parla con un suo ex fidanzato di infanzia come se fosse il suo amante, al quale confessava che non voleva più stare con il marito, ma non sapeva come interrompere la storia e apprende in quella circostanze che il matrimonio era finito;
che essendo le minori collocate, per ordine del tribunale Minori di Milano, nella struttura protetta di
Traona, non sussistono i presupposti per determinare un ordinario assegno di mantenimento delle minori;
che il resistente è comunque soggetto a spese di mantenimento per sé oltre che per mantenere altre due figli avute da diversa relazione e la madre anziana tutte rimaste nel paese d'origine per euro
200 mensili;
quanto al mantenimento della moglie eccepiva che la legge del divorzio di Santo OM ammette il solo assegno alimentare, e anche volendo applicare la legge italiana, la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie è priva di fondamento in quando la GNa riceve vitto ed alloggio dalla struttura protetta, mentre per le sue piccole spese è noto alla difesa che la sig.ra Pt_1 abbia già intrapreso la sua attività di estetista a domicilio. In caso poi di all'applicazione della legge italiana chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente nel rito:
1. dichiarare l'applicazione della legge nazionale dei coniugi e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di separazione nonché convertire la domanda di separazione in domanda di divorzio o in via subordinata dichiarare ammissibile la domanda di divorzio proposta con ogni più opportuno provvedimento, anche di sospensione del giudizio di divorzio in attesa della conclusione del giudizio penale pendente ai fini della corretta statuizione sull'addebito. In via principale:
1. dichiararsi l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, ossia la legge della Repubblica Domincana sul divorzio e per l'effetto rigettare la domanda di separazione.
2. Convertire il presente titolo in giudizio di divorzio tra i coniugi Per_1 ed in applicazione della legge nazionale dei coniugi dichiararlo contestualmente sospeso fino
[...] alla definizione del pendente procedimento penale a carico del GN ed in via subordinata CP_1 nel caso di non accettazione della richiesta di sospensione, procedere con l'istruttoria per domanda di divorzio per colpa della GNa ed all'esito della istruttoria pronunciare il divorzio con Pt_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale in capo alla moglie. Via subordinata 1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura
pagina 6 di 25 coniugale alla moglie stabilendo le seguenti condizioni: a. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto b. rimettersi al tribunale dei Minori con riferimento all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori c. regolamentare le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno d. rigettare qualsiasi domanda di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa trova ha vitto e alloggio presso la struttura protetta e da tempo svolge attività lavorativa in proprio, disponendosi eventuali indagini fiscali da parte della polizia tributaria nel caso di contestazioni.
2. in via ulteriormente subordinata alla prima domanda di separazione giudiziale si chiede, con riferimento al mantenimento dei figli minori, di voler valutare l'importo dell'assegno assegno di mantenimento da corrispondente alla moglie a copertura dei fabbisogni ordinari delle minori, escluso vitto ed alloggio, regolamentando le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, e dichiarare l'insussistenza del diritto al mantenimento in capo la moglie essedo la stessa in stato di autonomia economica sia per il proprio lavoro che per il vitto e alloggio che riceve dal comune di NO”.
– Con ordinanza in data 12 agosto 2022 venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
CONFERMA l'affido all'ente Comune di NO delle due figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie a mezzo, rispettivamente, del versamento di un assegno mensile, a favore della prima, di euro 250,00 e di un assegno mensile, per le seconde, di euro 200,00 per ciascuna, assegni da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80 % delle spese straordinarie;
INCARICA il Comune affidatario ed i Servizi Sociali di
Tirano, con facoltà di eventuale subdelega, di seguitare nella presa in carico del nucleo familiare, approfondendo la capacità genitoriale delle parti, di valutare l'opportunità dell'attuale collocamento delle figlie minori presso la madre in base all'evolversi della situazione familiare, accompagnando gradualmente la madre nel percorso di autonomia abitativa, attivando all'esito un intervento di assistenza domiciliare;
di regolamentare gli incontri con il padre secondo le modalità ritenute più adeguate, anche in presenza di una figura educativa, con facoltà di sospensione o di graduale ampliamento in vista di una loro prossima liberalizzazione, a seconda del loro andamento;
di attivare Per_ in favore di un percorso di psicoterapia individuale e a favore di ogni opportuno sostegno Per_2 all'esito dell'approfondimento della NPI già disposto;
di mantenere, ove possibile, sostegni alla genitorialità; di depositare relazione entro il 20.11.2022; PRESCRIVE ai genitori di collaborare alla attuazione del presente provvedimento, con l'ammonizione che in mancanza potranno essere adottate misure maggiormente restrittive della responsabilità genitoriale”;
– Nelle more la ricorrente veniva dimessa dalla Comunità protetta a giugno 2022 con trasferimento a
Sondrio dapprima ospite presso amici e successivamente presso un alloggio in locazione;
la Tutela
Minori di (che allora aveva in carico il nucleo familiare) si era attivata per reperire un alloggio Per_5 in housing ove la stessa potesse trasferirsi con le figlie ed e gli altri due figli e Per_1 Per_2 Persona_6 avuti da una precedente relazione e arrivati in Italia il 23 marzo 2022 per ricongiungersi con Per_7 pagina 7 di 25 la madre;
il GN si trasferiva anch'egli a Sondrio, poco distante dall'abitazione della GNa CP_1
e dai di lei figli;
Pt_1
– Considerato l'inadempimento del GN all'obbligo di versamento di quanto E_ stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti in accoglimento del ricorso depositato dalla moglie ex art. 156, VI comma, C.C., con cui chiedeva ex artt. 156/6° c.c. di ordinare al datore di lavoro, di versare direttamente ad essa la somma di euro 650,00 mensili, così come stabilita dal Tribunale, veniva ordinato al datore di lavoro di versare direttamente a la Parte_1 somma di euro 650,00 mensili;
– Ad agosto 2023 il GN invitato presso gli uffici della locale questura di Sondrio E_ per una notifica, saputo che si trattava di un decreto di perquisizione del telefono con uno scatto d'ira e violenza accartocciava il telefono buttandolo a terra incendiandolo e per tale motivo tratto in arresto;
in data 25/08/2023 l'arresto veniva convalidato e contestualmente veniva applicata al GN
[...]
la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie (dall'ordinanza emergevano, tra CP_1
l'altro, l'atteggiamento ostile e la indole irascibile dello stesso); a seguito dei gravissimi fatti occorsi venivano ripristinati gli incontri tra il padre e le figlie minori in modalità protetta e spazio neutro mediante delega dell'incombente ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
– Con ordinanza del 26.10.2023 veniva nominato curatore speciale delle minori l'Avv. Cristina Bordoni che già in precedenza, ovvero dal 31.03.2022, era stato nominato curatore speciale delle medesime bambine dal Tribunale per i Minorenni e che pertanto già conosceva il nucleo familiare;
– In data 7 gennaio 2024 il GN noncurante del divieto di avvicinamento si presentava CP_1 come una furia presso l'abitazione della persona offesa in evidente stato di alterazione alcolica e richiedendo l'intervento delle forze dell'Ordine sostenendo di aver visto la moglie rientrare in casa ubriaca e di essere preoccupato per l'incolumità delle stesse;
– di fatto all'arrivo delle Forze dell'Ordine lo scenario si presentava diametralmente opposto: era in evidente stato di alterazione E_ alcolica (cfr. annotazione in data 7 gennaio 2024 agli atti) mentre la GNa svegliata in piena Pt_1 notte dalle Forze dell'Ordine, veniva trovata presso l'abitazione con entrambe le bambine in perfetto stato di salute, lucida, tranquilla e in pigiama;
e ancora, a causa delle gravissime e continue condotte persecutorie perpetrate dal GN nei confronti della moglie e dei figli, con ordinanza E_ del 25 settembre 2024 veniva nuovamente applicata nei confronti dello stesso la misura del divieto di avvicinamento alla GNa e a tutti i 4 figli;
Pt_1
– La ricorrente anche grazie al supporto del Centro Antiviolenza 'Il Coraggio di e in accordo con Per_8
i Servizi Sociali, visto l'imminente pericolo in cui si trovava unitamente ai figli, veniva collocata in una casa rifugio ad indirizzo segreto e protetto ( cfr. ordinanza del 14 ottobre 2024), ove il nucleo familiare vive a tutt'oggi.
pagina 8 di 25 - Esaurite le attività processuali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/5/2025 ove la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando alle arti 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per le repliche.
1. questioni preliminari
In via preliminare si rileva come parte convenuta abbia rinunciato alle eccezioni formulate nell'atto di costituzione in punto di legge applicabile, laddove non più coltivate in atti e non più riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sì da intendersi rinunciate, con conseguente applicazione della legge italiana in presenza dei presupposti di legge.
Si osserva in particolare che si ritiene sussistente la giurisdizione e la competenza del tribunale adito avendo le parti con nazionalità Domenicana fissato la loro residenza abituale, nella loro vita matrimoniale, nel territorio nazionale (NO) e risultando le figlie abitualmente residenti in Italia con la madre, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003 sia del criterio generale ex art. 8 Reg.
Bruxelles II;
che dell'art. 5 n, 2 Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22.12.2000, e del regolamento UE n. 1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
Si osserva, inoltre, che il matrimonio in esame, celebrato in Santo OM (Repubblica Domenicana) abbia piena rilevanza nel nostro ordinamento giuridico, malgrado non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano. Ciò in applicazione dell'art. 28 della L. n. 218/1995 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio il matrimonio celebrato in Santo OM (Repubblica Domenicana) dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi dì per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese dr appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principia del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ., Sez. I, cent., n. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel pagina 9 di 25 caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass, Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
1.2. Sempre in via preliminare si rileva come non siano più state coltivate le doglianze del convenuto in riferimento all'operato sei Servizi Sociali e del Curatore speciale successivamente al provvedimento del 30/09/2024 emesso nel corso del presente giudizio con cui il Giudice rel. rigettava l'istanza di ricusazione/sostituzione dei Servizi Sociali e del Curatore speciale. In ogni caso si ritiene opportuno ribadire le valutazioni precedentemente svolte in punto di idoneità e adeguatezza dei Servizi Sociali e del Curatore Speciale. Risulta peraltro chiaro agli atti che la mancata conclusione dell'attività di valutazione del resistente e delle attività volte alla ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie sia invero da ricondurre esclusivamente alla condotta del convenuto, considerato che i Servizi hanno dato atto nelle relazioni depositate di una totale mancanza di collaborazione del padre con il Servizio incaricato e una totale indisponibilità a qualsiasi attività da questi proposta, rendendo loro impossibile svolgere il mandato loro attribuito dal Tribunale.
A tal fine si richiama quanto già dedotto nella predetta ordinanza, secondo cui: “
1. In primo luogo deve essere respinta l'istanza formulata dal convenuto di ricusazione delle dott.sse e ex CP_3 CP_4 art. 63 c.p.c. per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c. co 1 n. 3 (probabile ed attuale grave inimicizia delle dott.sse e nei confronti del sig. per la denuncia che questi ha sporto) e gravi CP_3 CP_4 CP_1 ragioni di convenienza.
Nella specie - al di là della pertinenza o meno dell'istanza così formulata con richiamo a disposizioni espressamente riferite al Giudice e al CTU - del tutto prive di riscontro risultano le motivazioni poste a fondamento dell'istanza, vieppiù formulate in chiave ipotetica, come “probabile” grave inimicizia e ragioni di convenienza, che sarebbero conseguenti ad una condotta posta in essere dello stesso istante, ossia ad una denuncia presentata in loro danno.
In ogni caso, si ritiene che il Servizio Sociale incaricato abbia svolto il mandato assegnato da questo
Tribunale in modo diligente e appropriato. In particolare il Servizio ha mantenuto monitorata la
pagina 10 di 25 condizione del nucleo familiare delle minori, vigilando sulle loro condizioni di benessere ed intervenendo nella gestione dei rapporti con il genitore non convivente, apparendo le lamentate inadeguatezze nella gestione del caso, il segnale di una persistente mancanza di collaborazione del nei confronti degli operatori del Servizio. CP_1
Risulta chiaro che la mancata prosecuzione dell'attività delegata ai Servizi sia invero da ricondurre esclusivamente all'operato considerato che i Servizi hanno dato atto nelle relazioni depositate CP_1 di una mancanza di collaborazione del convenuto con il Servizio incaricato laddove il convenuto ha manifestato più volte “dichiarata sfiducia nei confronti dello scrivente Servizio espressa dal padre, che lo porta ad accusare in più occasioni uno o l'altro operatore di minacce, non consente alcun tipo di percorso”.
Per_ È altresì emerso come l'interruzione dei rapporti tra il e la minore fosse avvenuto in CP_1 conseguenza della volontà della stessa. I Servizi infatti hanno correttamente sentito la minore la quale
“ha portato la sua fatica nel trovarsi a vivere ripetutamente episodi di litigio fra i genitori: nella fattispecie dichiara di non voler in questo momento incontrare il padre in quanto a suo dire lo stesso non ha mantenuto la promessa fatta nei messi passati alla presenza della stessa operatrice dove il GN dichiarava di impegnarsi a non creare ulteriori situazioni di conflitto con la ex CP_1 moglie..”.
La situazione familiare in oggetto è certamente complessa in ragione delle fragilità personali di ciascun genitore e della dinamica altamente conflittuale tra gli stessi, circostanze che già hanno determinato l'affido dei minori all'Ente. Tali criticità risultano però ulteriormente aggravate dalla stessa condotta del posta in essere in danno della moglie e conseguentemente delle figlie – CP_1 condotta che ha infatti portato all'applicazione della misura cautelare sopra richiamata - nonché in un atteggiamento di chiusura e sfiducia nei confronti del Servizio, impedendo così di proseguire nel percorso di supporto avviato.
Non è poi possibile allo stato dare rilevanza alcuna alle denunce del considerata la genericità CP_1
e infondatezza delle accuse mosse ai professionisti incaricati dal Tribunale, per i quali viene pienamente confermata la fiducia, stante la ritenuta idoneità e adeguatezza manifestata loro nello svolgimento delle attività delegate.
Parimenti alcuna sostituzione si ritiene debba essere disposta nei confronti del Curatore Speciale, il quale svolge la sua attività nell'esclusivo interesse dei minori. Alcuna censura può infatti essere mossa al Curatore per aver rammentato al il suo dovere di partecipare al mantenimento delle minori, CP_1 come da provvedimento del Tribunale, laddove risulta che lo stesso si è reso del tutto inadempiente (in atti avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.). Peraltro del tutto generiche e infondate
pagina 11 di 25 risultano le censure di mancanza di equidistanza rispetto alle figure della coppia genitoriale e di adesione acritica alle valutazioni dei Servizi.
Per queste ragioni devono essere respinte le domande di ricusazione o sostituzione delle professioniste delegate dal Servizio e del Curatore Speciale.”
2. status
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla parti in sede di udienza presidenziale ravvisa i presupposti per la separazione.
In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio da cui emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 25/11/2016 in Santo
OM (Repubblica Domenicana) come da atto rilasciato dal Consolato Generale delle Repubblica
Domenicana (Cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
Dalla loro unione sono nate in data 23 agosto 2014 in Repubblica Dominicana (EE) la figlia
[...]
c.f. ) ed in data 22 aprile 2020 a Monza (MB) la Persona_1 CodiceFiscale_5 figlia Persona_3
In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. risultando inequivocabilmente dalla circostanza che il resistente non si è opposto alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dalle ulteriori emergenze processuali, nonché dal fatto che la convivenza è di fatto interrotta sin dal 2021 dalla collocazione della ricorrente con le figlie in comunità protetta.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alle condizioni della separazione si osserva quanto segue.
3. addebito
Deve essere accolta la domanda di addebito della responsabilità della separazione richiesta dalla ricorrente con rigetto della medesima domanda avanzata dal resistente nei confronti della ricorrente.
pagina 12 di 25 In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Infatti va, in proposito, rammentato che ai fini della pronunzia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in casodi mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass.23.5.2008
n.13431).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito come la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez.
6-1 n. 433 del 14 gennaio
2016 e Cass. civ., sez. 1^, n. 817 del 14 gennaio 2011). Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale va ribadita inoltre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause pagina 13 di 25 determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n.
11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa presistente di crisi dell'affectio coniugalis. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, (ud.
03/02/2017, dep. 22/03/2017), n.7388).
In punto di prova giova altresì rammentare che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, comprese quelle derivanti dai procedimenti penali. Difatti secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale (Cass. 24.02.2004 n. 3626).
Nella specie la ricorrente ha chiesto l'addebito al marito in ragione delle violenze fisiche e morali perpetrate dal marito ai suoi danni, tanto che i coniugi risultano separati di fatto sin dal marzo 2021 con collocamento della ricorrente e delle figlie in una struttura protetta.
In particolare l'indole instabile del resistente, la sua condotta prevaricatrice e controllante nei confronti della moglie e l'atteggiamento aggressivo connotato da scatti d'ira sono comprovati dai molteplici atti prodotti in giudizio.
Risulta infatti che: nel marzo 2021, in forza di ordinanza (ex art. 403 c.c.) del Sindaco di NO, la GNa , insieme alle figlie minori, veniva collocata presso una Casa Protetta, (rif.: Parte_1 procedura presso il Tribunale per i Minorenni n. 787/2021 R.G.). Significative sono anche le conclusioni dei Servizi Sociali, sulle indagini svolte nel procedimento presso il TM: “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre
pagina 14 di 25 persone; l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]l'indole instabile del GN , E_ la sua condotta prevaricatrice, “molto controllante” nei confronti della moglie, gli scatti d'ira, non avevano permesso alla stessa, peraltro, di raggiungere un'autonomia economica (così si legge nelle segnalazioni della datate 12 e 15 marzo 2021, richiamate dal citato Parte_2 decreto del Tribunale per i Minorenni).
La condotta prevaricatrice e violenta del marito lamentata dalla ricorrente si è poi chiaramente rivelata anche durante il procedimento in corso. A titolo esemplificativo ad agosto 2023 il GN
[...]
invitato presso gli uffici della locale questura di Sondrio per una notifica, saputo che si CP_1 trattava di un decreto di perquisizione del telefono con uno scatto d'ira e violenza accartocciava il telefono buttandolo a terra incendiandolo e per tale motivo tratto in arresto;
in data 25/08/2023 l'arresto veniva convalidato e contestualmente veniva applicata al GN la misura cautelare E_ del divieto di avvicinamento alla moglie (dall'ordinanza emergevano, tra l'altro, l'atteggiamento ostile e la indole irascibile dello stesso). Inoltre in data 7 gennaio 2024 il GN noncurante del CP_1 divieto di avvicinamento si presentava presso l'abitazione della persona offesa in evidente stato di alterazione alcolica e richiedendo l'intervento delle forze dell'Ordine sostenendo di aver visto la moglie rientrare in casa ubriaca e di essere preoccupato per l'incolumità delle stesse. Tuttavia all'arrivo delle
Forze dell'Ordine lo scenario si presentava diametralmente opposto: era in evidente E_ stato di alterazione alcolica (cfr. annotazione in data 7 gennaio 2024 agli atti) mentre la GNa
svegliata in piena notte dalle Forze dell'Ordine, veniva trovata presso l'abitazione con Pt_1 entrambe le bambine in perfetto stato di salute, lucida, tranquilla e in pigiama. Inoltre a causa delle gravissime e continue condotte persecutorie perpetrate dal GN nei confronti della E_ moglie e dei figli, con ordinanza del 25 settembre 2024 veniva nuovamente applicata nei confronti dello stesso la misura del divieto di avvicinamento alla GNa e a tutti i 4 figli. Infine la Pt_1 ricorrente anche grazie al supporto del Centro Antiviolenza 'Il Coraggio di Frida' e in accordo con i
Servizi Sociali, visto l'imminente pericolo in cui si trovava unitamente ai figli, veniva collocata in una casa rifugio ad indirizzo segreto e protetto ( cfr. ordinanza del 14 ottobre 2024), ove il nucleo familiare vive a tutt'oggi.
Si legge ancora nelle conclusioni del Servizio sociale nel procedimento presso il TM come il
[...]
negli anni ha sempre cercato di manipolare le situazioni al solo fine di ottenere ciò che CP_1 desiderava, “dando a persone diverse, versioni diverse a seconda dell'utilità” e, allorquando non riusciva ad ottenere ciò che desiderava, provocava, minacciava querele nei confronti di tutti (così anche
è stato fatto in corso di giudizio nei confronti del Servizio Sociale e del Curatore........). Emerge inoltre dagli atti che il convenuto registrava sempre ogni telefonata, ogni conversazione, videoregistrava in ogni occasione. pagina 15 di 25 Il GN , già pregiudicato per rapina e lesioni, è indagato e imputato in numerosi E_ procedimenti penali per reati gravi -anche di violenza- (violazione artt. 337 e 81 CP, art. 423 c.p.) alcuni dei quali commessi nei confronti della moglie e delle figlie minori (art. 570 bis c.p., art. 612 ter c.p., artt. 629 e 56 c.p, 612 bis1), che hanno portato, come già detto, all'applicazione di ben due misure cautelari del divieto di avvicinamento dapprima alla moglie (che ha violato) e successivamente anche alle sue figlie.
L'allontanamento dalla casa familiare della moglie unitamente ai figli con collocamento in struttura protetta già nel 2021 risulta, dunque, essere l'esito di una condotta tenuta dal resistente prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie anche alla presenza delle figlie, e perpetrata anche in pendenza del presente giudizio, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando, i richiamati comportamenti dell'odierno convenuto caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente.
Deve invece essere respinta la domanda di addebito avanzata dal marito nei confronti della moglie.
In primo luogo la domanda risulta generica nelle allegazioni prima ancora che nella prova. Il resistente infatti ha allegato che le parti avevano sempre avuto un rapporto conflittuale a causa dell'atteggiamento della moglie tenuto sin dall'inizio della convivenza nell'aprile del 2018 con il trasferimento in Italia con la figlia. Il resistente allega però che il rapporto sarebbe sempre andato avanti così con alti e bassi. Ha poi prodotto delle denunce effettuate dal marito nei confronti della moglie per aggressioni fisiche subite - come un morso alla mano - che però, come emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso nelle rispettive denunce - si sarebbero verificate in un contesto di lite e aggressioni reciproche.
In ogni caso è il ricorrente ad allegare come effettiva causa della fine della relazione il rapporto extraconiugale che la ricorrente avrebbe intrattenuto con un suo ex fidanzato. Il resistente dichiara di aver appreso nel febbraio 2021 della fine della relazione leggendo una conversazione tra la moglie e il suo ex fidanzato con cui conversava “come se fosse un amante, al quale confessava che non voleva più stare con il marito, ma non sapeva come interrompere la storia” e che solo a questo punto il matrimonio sarebbe finito. Non è chiaro quindi se il resistente vorrebbe attribuire la fine del matrimonio ad una relazione extraconiugale della moglie, invero non meglio dettagliata nelle allegazioni e neppure provata, oppure alla semplice volontà della moglie. Da tanto consegue il rigetto della relativa domanda.
Deve pertanto essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, con addebito al marito, con rigetto della domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie.
4. decadenza responsabilità genitoriale pagina 16 di 25 Deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale dei minori di dichiarare il resistente decaduto o comunque limitato nella responsabilità genitoriale, in conseguenza dell'assenza prolungata del padre, sia dal punto di vista educativo, che economico, stante il mancato mantenimento, e l'esposizione continua a momenti di conflitto, anche per rifiuto dello stesso a un supporto psicologico a tutela del suo ruolo genitoriale.
La difesa del convenuto non ha eccepito nulla di specifico quanto alla riferita domanda, limitandosi a ribadire come nel resto del giudizio la totale colpa della madre che avrebbe causato l'alienazione del padre.
Giova sul punto rammentare che i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sono due ed intrinsecamente connessi: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza alcun'indagine sulla natura dolosa o colposa del comportamento. Il provvedimento di cui all'art. 330 c.c. ha perso natura sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Esso mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, nè tantomeno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti (cfr. Cass. n. 15949/2018).
Per quanto in questa sede soprattutto rileva, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza in caso di assunzione di condotte minacciose o violente nei confronti dei figli e del coniuge o anche soltanto nei confronti di quest'ultimo allorché siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso (cfr. Trib. minorenni Torino,
6.02.1982); così come nel caso di incapacità da parte del genitore di comprendere i bisogni del figlio, creando una situazione di coartazione psicologica, in spregio all'opera di sensibilizzazione svolta dai
Servizi Sociali (cfr. già Appello Milano, 12.12.1974).
Ebbene nella specie è agli atti che il padre sia stato del tutto inadempiente quanto agli obblighi economici di mantenimento delle figlie. Anche dopo i provvedimenti presidenziali è stato infatti necessario l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, fino a che il resistente non ha deciso di licenziarsi salvo più in alcun modo contribuire al mantenimento delle figlie.
Ma ciò che più rileva è la grave condotta tenuta dallo stesso in grave pregiudizio delle figlie che oggi, come già nel 2021, si trovano collocate con la madre in una comunità protetta con indirizzo secretato.
Come evidenzia la Curatrice speciale “le minori sono state esposte ad esperienze sfavorevoli infantili
pagina 17 di 25 traducibili in litigi costanti e talvolta imprevedibili da parte dei genitori (non chiaro se di natura esclusivamente verbale o anche fisica), oltre che in affermazioni negative e denigratorie verso l'altro genitore, nello specifico da parte del padre nei confronti della madre;
… le due piccoline sono state esposte quotidianamente ai conflitti tra genitori e ciò che è apparso lampante per tutto il periodo
(...dall'inizio del procedimento) è stato l'operato del padre, sempre in posizione di contrasto con la madre;
- ciò che ha contraddistinto il comportamento di questo papà, è stata l'incapacità di mostrare affetto genuino, limitandosi sempre e comunque a criticare l'altro genitore;
-- gli attacchi sono stati innumerevoli, passando dalle questioni inerenti la salute delle bambine, alle contestazioni sulla scuola
e anche in ordine agli interventi esterni;
- nel procedimento sono state attivate diverse figure allo scopo precipuo di sostentare il ruolo genitoriale, e la madre, pur con le sue incertezze, immaturità e difficoltà di cura delle figlie, ha accettato gli aiuti, il padre non solo non li ha compresi, ma li ha sempre criticati, fino addirittura a sporgere denuncia-querela nei confronti delle operatrici del
Servizio Sociale e della scrivente nel ruolo di curatore …. “.
In particolare, poi, già dalla relazione dei Servizi svolta nel procedimento presso il TM era emerso l'indole instabile del GN , la sua condotta prevaricatrice, molto controllante nei E_ confronti della moglie, gli scatti d'ira nei seguenti termini “dalla valutazione psicodiagnostica del padre si evidenziano elementi che possono ripercuotersi negativamente sul suo modo di essere genitore, rendendo deficitaria la sua competenza genitoriale: la tendenza a manipolare al fine di ottenere ciò che desidera, la ostentata sicurezza, il suo bisogno di essere visto dagli altri come quello che “funziona” provando ad attribuire al di fuori di sé la responsabilità dei propri comportamenti che vede come reazioni necessarie a comportamenti scorretti o inadeguati di altre persone;
l'elemento di pregiudizio, in termini prognostici è, al momento, la mancata capacità di lasciare spazio alla consapevolezza dei possibili danni che il suo comportamento può aver avuto sullo sviluppo psicoemotivo delle bambine ed alla incapacità di mettersi in discussione abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili [...]”.
Tale caratterizzazione risulta confermata anche dalle molteplici relazioni depositate dai Servizi nel corso del presente procedimento, laddove emerge in particolare la figura di un padre incapace di
“tutelare e proteggere le bambine dal conflitto adulto, incapace di “ comprendere il 'danno' inferto loro mettendo l'altro genitore sotto una luce sfavorevole e svalutando ai loro occhi, la tendenza a Per_ richiedere alleanza e complicità ad 'contro' la madre”, incapace “ad assumersi le proprie responsabilità adulte nella gestione dei propri malumori” con “scarsa complicità di comprendere emotivamente i vissuti delle figlie e di empatizzare con loro” ignorando il grave danno dei suoi agiti sulle sue figlie minori e in particolar modo sul loro sviluppo psicoemotivo. Il GN ha CP_1 Per_ mostrato “poca capacità di accogliere empaticamente le bambine, in particolare, e di agire comportamenti inadeguati senza pensare alle possibili conseguenze emotive che per la piccola potrebbero esserci: ad esempio palesandosi in luoghi e tempi prevedibili dalle figlie, come fuori scuola
o sotto casa. Nonostante i tentativi di affrontare tali questioni con il GN l'atteggiamento CP_1 pagina 18 di 25 difensivo e di tutela di sé è tale da non consentire una riflessione costruttiva e migliorativa della relazione con le proprie bambine” (relazione del 26/5/2023) è quindi emersa la figura di “Un uomo incapace di mettersi in discussione “abbassando le difese che continuano a mantenersi rigide e impenetrabili”.
Con relazione del 28/5/2024 la situazione sembrava in parte migliorata laddove, pur nel persistere delle fragilità proprie dei genitori, i rapporti tra gli stessi sembravano essersi in parte rasserenati con conseguente ampliamento e liberalizzazione delle visite del padre con le figlie, che erano tornate a vedere più serenamente anche il padre. Tale apparente miglioramento non è tuttavia durato a lungo laddove i Servizi con relazione depositata pochi giorni dopo il 6/6/2024 riportano all'attenzione del
Tribunale un nuovo episodio, analogo a quello precedente dell'11 maggio, in cui per ragioni di apparente preoccupazione del padre per il benessere delle figlie, poi rivelatesi infondate, avrebbe richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine con conseguente crescente disagio nelle figlie e in particolare in In entrambe le situazione il convenuto si è trovato ad “agire d'impulso, non Per_1 considerando in quel momento i vissuti delle bambine e le possibili ricadute sei suoi agiti su di loro … in entrambe le circostanze parrebbe che le motivazioni fossero relative ad un suo vissuto di “arrabbiarsi troppo”.
Con relazione del 12/9/2024 i Servizi rappresentano il riaffiorare di una forte conflittualità a partire da luglio in cui la madre riferisce “che il padre non si sta occupando del mantenimento delle figlie e che lo stesso continuerebbe a transitare o appostarsi sotto la propria abitazione, lamentando di sentirsi costantemente sorvegliata da lui .. il padre riferisce che la madre abusa di alcool e maltratta le proprie figlie e le trascura lasciandole a volte sole la notte. Riferisce in modo insistente tali elementi, lamentando di non sentirsi creduto dalle scriventi operatrici..”.
Sulle recriminazione così avanzate dal convenuto, invero più volte reiterate nel corso del giudizio i
Servizi hanno rilavato come “va sottolineato che, sia dal periodo di presa in carico del nucleo con il
Servizio Tutela Minori di , sia durante il periodo di conoscenza avvenuto presso lo scrivente Per_5
Servizio, né durante i colloqui né durante l'intervento educativo domiciliare, non sono mai stati osservati episodi o comportamenti della GNa compatibili con uno stato di alterazione Pt_1 alcolica. È stato più volte segnalato al sig. la sua possibilità di portare tali sue segnalazioni a CP_1 questa spettabile Autorità Giudiziaria …”.
Peraltro anche la curatrice speciale ha avuto modo di constatare che le minori sono “sempre apparse in ordine, ben vestite, educate e adeguate nel comportamento”.
Peraltro a seguito di un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto il convenuto alla presenza delle minori come riportato dalla predetta relazioni, la minore sentita dalla psicologa ha espresso la Per_1 volontà di non voler incontrare il padre. Peraltro già da allora i Servizi avevano evidenziato pagina 19 di 25 l'impossibilità di fatto nel porre in essere alcun tipo di percorso in ragione del rifiuto e della sfiducia manifestata dal padre.
La situazione risulta poi ancor più degenerata tanto che, come emerge dalla relazione del 14/10/2024, dalla valutazione effettuata dal Centro Antiviolenza territorialmente competente al quale si era rivolta la ricorrente era emerso un “elevato rischio di violenza molto grave o letale a breve e lungo termine.
Per far sì che la donna sia nelle condizioni di ricostruire un progetto di vita per sé e per i figli è necessario impostare un progetto di protezione in casa rifugio a indirizzo segreto, lontano dal territorio attuale”, cui ha fatto seguirà la collocazione della ricorrente con i figli in una comunità protetta.
Nella relazione da ultimo depositata dai Servizi è stato dato atto del percorso psicologico avviato a supporto delle minori ed è emerso come la situazione attuale abbia consentito al nucleo familiare di raggiungere una certa stabilità e serenità. Emerge invece dall'altro lato la pervicacia del resistente nel formulare richieste di vedere le figlie, ignorando completamente la situazione attuale, ossia il disagio delle minori collocate con la madre in comunità protetta e la misura cautelare in essere, persistendo nel manifestare il proprio disinteresse a partecipare alle attività si supporto psicologico proposte dal
Servizio delegato.
La gravità di quanto sopra emerso induce il Tribunale a ritenere che la permanenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente allo stato costituisce solo un ostacolo all'adozione delle decisioni nell'interesse delle figlie ed è dunque foriera di pregiudizio nei loro riguardi, laddove anche nell'affidamento all'Ente i genitori devono comunque essere sentiti.
Per tutte le ragioni esposte deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto esercitata sulle figlie minori.
Si ribadisce che, per quanto già evidenziato, tutte le accuse mosse reiteratamente dal convenuto alla ricorrente, compresa quella di alienazione parentale, sono risultate del tutto carenti in punto di allegazione che di prova. Si ribadisce come le continue interruzioni nel rapporto del padre con le figlie siano causalmente riconducibili alla condotta tenuta dallo stesso convenuto, per le ragioni già sopra evidenziate.
Invero dalle relazioni dei Servizi emerge che il convenuto, pur convocato diverse volte dai Servizi, ha sempre declinato ogni appuntamento. Per queste ragioni e in assenza di elementi contrati, appare come sia da attribuire esclusivamente al resistente l'impossibilità del Servizio di avviare un percorso di riattivazione della relazione padre con le figlie, senza poter muovere alcun tipo di censura all'operato dei Servizi o alcuna responsabilità alla ricorrente. Sicché dovrà essere rigettata la domanda di ammonimento avanzata dal convenuto.
pagina 20 di 25 5. affidamento, collocamento, diritto di visita
Alla luce di quanto sin qui emerso, considerato il permanere dell'alta conflittualità della coppia e il percorso personale avviato e seguito dalla ricorrente ma ancora in via di sviluppo, si ritiene opportuno confermare l'affidamento all'Ente con collocamento presso la madre. Invero del tutto priva di fondamento risulta la domanda di collocamento prevalente presso il padre formulata pervicacemente dal convenuto ignorando tutti i fatti di causa.
Invero sorprende che con le conclusioni in via definitiva rassegnate parte resistente abbia inteso riproporre - quasi che gli eventi processuali, attività dei Servizi Sociali inclusa e i provvedimenti giudiziali che nello stesso sono stati assunti, non siano mai esistiti – la propria originaria richiesta di collocamento delle minori presso di sé, in ciò dimostrando una pervicacia nelle proprie posizioni certamente non utile a dirimere il conflitto con la moglie ma soprattutto a collaborare ai bisogni più genuini delle figlie.
Quanto ai diritti di visita manda ai Servizi di regolarizzare gli stessi in spazio neutro con progressiva liberazione, laddove si presentino i presupposti, tenuto conto della volontà delle minori e del loro preminente interesse anche alla luce del percorso di valutazione cui dovrà sottoporsi in via preliminare il resistente.
6. Mantenimento della prole
Quanto al mantenimento della prole giova in primo luogo rammentare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in conformità alla ratio dell'istituto - che mira in primo luogo a tutelare l'interesse del minore e non anche a sanzionare il comportamento inadempiente - non oblitera l'obbligo di assistenza materiale che grava sul genitore decaduto, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione penale n. 43288/2009).
Quanto poi ai principi generali in materia si richiama quanto già espresso in corso di causa secondo cui, premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. pagina 21 di 25 17089/2013). Inoltre, come noto, il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può quindi giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.
Nella specie, risulta privo di rilievo lo stato di disoccupazione del resistente, laddove il rapporto di lavoro precedentemente in essere è cessato per volontà dello stesso, senza che abbia poi reperito, almeno in via ufficiale, alcuna nuova occupazione.
Nella specie, tuttavia, considerato che, allo stato, le minori si trovano collocate in comunità con la madre, le esigenze primarie vengono sostenute dalla comunità stessa. Il Tribunale dispone pertanto che le esigenze ordinarie non coperte dalla comunità, insieme alle spese straordinarie, siano ripartite tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del convenuto e del 20% a carico della ricorrente in ragione delle disparità economica e reddituale delle parti.
7. mantenimento moglie
Deve invece essere respinta la domanda di mantenimento della moglie. La stessa infatti non risulta aver allegato prima ancora che provato di essersi attivata in tutti questi anni nella ricerca di alcuna attività lavorativa e neppure ha allegato o provato specifiche ragioni di inabilità al lavoro. Peraltro dalle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio si ritiene invece confermata la capacità lavorativa della stessa, anche specifica, avendo svolto attività come estetista.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico del resistente soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 TUSG, attesa l'ammissione della parte pagina 22 di 25 ricorrente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato (sulla base della delibera in data 14/1/2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio) e si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compensi ex
DM 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché alla refusione all'Erario delle spese anticipate, prenotate a debito e prenotande.
In punto di liquidazione, ritiene il Collegio di seguire la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
136/20; 11590/19; 22017/18), secondo cui, nel rapporto tra il soccombente e lo Stato, non si applica la dimidiazione prevista dall'art. 130 TUSG per il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il principio è così compendiato dalla citata ordinanza n. 136/2020, che fa espresso richiamo alle ragioni già enunciate nelle precedenti decisioni n. 22017/2018 e n. 11590/2019:
“Qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. e ( C.F.
[...] C.F._1 E_
), i quali hanno contratto matrimonio in Santo OM (Repubblica C.F._3
Domenicana) il 26/11/2016 con addebito al marito convenuto;
2. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale E_ esercitata sulle figlie (c.f. ) nata in Persona_1 CodiceFiscale_5 data 23 agosto 2014 in Repubblica Dominicana (EE) e nata in Persona_3 data 22 aprile 2020 a Monza (MB);
pagina 23 di 25 3. Conferma l'affidamento delle minori all'Ente come già in essere, con collocamento presso la madre;
4. incarica l'Ente Affidatario, laddove ne sorgano i presupposti, nel preminente interesse delle minori, tenuto conto del percorso psicologico avviato dalle minori e della una valutazione psicologica del padre, di regolamentare la frequentazione tra il padre e le figlie in Spazio Neutro e con modalità osservate e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori;
5. incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori;
6. incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori, ove disponibili a riceverlo, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori;
7. incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori;
8. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
9. dispone che le spese ordinarie relative al mantenimento delle figlie non coperte dalla comunità in cui sono collocate madre e figlie e le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura dell'80%
a carico del convenuto e del 20% a carico della ricorrente;
10. rigetta la domanda di mantenimento della moglie;
11. condanna il resistente soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ex art. 133
TUSG, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compensi ex DM 55/2014, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché alla rifusione all'Erario delle spese anticipate, prenotate a debito e prenotande.
pagina 24 di 25 MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'autorità consolare competente (Repubblica Domenicana).
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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