Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME DE POP0 11 9 5 /0 1 LA CORTE SUPR M Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 8250/98 Cron. 2516 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORESEN TE NZA dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. LI LE, elettivamente domiciliata in ROMA " 29 GEN 2001 il DE VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato VIA 1500 CANCELLERIA ALLEGRA ROBERTO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELINI ANTONIO, CARRIERI ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Rilasciata copia legale presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che loal Sig. ALLEGRA per diritti 23 FEB. 2001 2000 rappresenta e difende ope legis;
il+ IL CANCELLIERE 4847 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 408/98 del Tribunale di BARI, depositata il 10/02/98 R.G.N. 302/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 8250/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 18 gennaio 1992 LE De IS, premesso che in data 27 ottobre 1990 aveva chiesto l'assegno di invalidità civile e che la domanda era stata respinta, chiedeva al Pretore del lavoro di Trani la condanna del Ministero dell'Interno alla erogazione della predetta indennità. Il Ministero si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica, con sentenza del 7 ottobre 1996 condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento dell'assegno di invalidità dal 1 novembre 1990, oltre accessori. Proponeva appello il Ministero dell'Interno deducendo che la D.Ag. De IS non aveva fornito la prova del suo stato di incollocazione al lavoro. Il Tribunale di Bari accoglieva l'appello. I giudici del gravame osservavano che il requisito della incollocabilità al dell'assistibile, rappresentando un lavoro non per colpa elemento costitutivo del diritto azionato, deve essere presente sin dalla domanda amministrativa;
rilevavano che tale requisito deve ritenersi sussistente non per effetto del mero stato di disoccupazione, ma solo quando, essendo già iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, l'interessato non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili;
affermavano che lo stato di incollocazione esige una prova qualificata che è costituita esclusivamente dalla certificazione dei competenti organi pubblici e che è a carico dell'invalido richiedente l'assegno; rilevavano che la De IS si era iscritta solo il 4 2 luglio 1995 nelle liste di collocamento, per cui solo da detta data avrebbe potuto inoltrare domanda in sede amministrativa. Avverso detta sentenza l'invalida ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso LE De IS denuncia violazione dell'art. 13 della legge 30.3.1971 n. 118, degli articoli 1 e 19 della legge 4.2.1968 n. 482, dell'art. 1 del D.M. 20.7.1989 n. 292, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e sostiene: che il requisito della incollocazione al lavoro non integra elemento costitutivo del diritto all'assegno di invalidità un civile, ma costituisce un posterius rispetto all'accertamento D.Ag. della riduzione della capacità lavorativa, nei confronti del quale si pone come condizione successiva ed esterna della fattispecie costitutiva del diritto, con la conseguenza che detto requisito può sopravvenire nel corso del giudizio;
che l'invalido può ottenere l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento solo successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile, come stabilito dall'art. 19 della legge n. 482 del 1968; di conseguenza chi, come la De IS, non è mai stato riconosciuto invalido civile, non ha nessun obbligo di fornire la prova della sua condizione di "incollocato", perché appunto impossibilitato ad iscriversi nelle liste speciali del collocamento;
che dalla normativa regolante la materia (art. 13 legge n. 118 del 1971, D.M. 20 luglio 1989 n. 292) si ricava che l'unico onere posto a carico dell'interessato è quello di produrre, alternativamente, o il certificato di disoccupazione ordinaria o una dichiarazione di non aver svolto attività lavorativa tra la data di presentazione dell'istanza e la data di riconoscimento dell'invalidità, accompagnata da certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento per il periodo successivo al riconoscimento della medesima invalidità. Le varie censure mosse dalla ricorrente alla sentenza del Tribunale di Bari non sono meritevoli di accoglimento. Osserva infatti il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte: lo stato di incollocazione al lavoro è elemento costitutivo requisito sanitario ed a quello del diritto, unitamente al reddituale, e non una mera condizione di erogazione del beneficio, successiva ed esterna rispetto all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa, come pretende la ricorrente D'Ag. (Cass. n. 11271 del 2000, n. 8055 del 2000, n. 9812 del 2000); l'integrazione del requisito dello stato di incollocazione al che l'interessato si sia lavoro presuppone rigorosamente iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, o quanto meno che abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente;
infatti è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dallo stesso interessato, come è confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze di cui ai successivi artt. 12, 13, 23 e 24 (Cass. n. 11271 del 2000, n. 8573 del 2000); 4 ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto n. 118 del 1971 l'invalido è da dall'art. 13 della legge ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma solo quando, essendo iscritto 10 avendo presentato domanda di iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili (S.U. n. 203 del 1992, Cass. n. 6014 del 1993, n. 2159 del 1994, n. 7050 del 1994); lo stato di "incollocato al lavoro" va dimostrato mediante del competente ufficio attestante il mancatocertificazione reperimento di una occupazione compatibile con l'iscrizione nelle liste speciali (Cass. n. 6178 del 1990), dovendo D.Ag. escludersi che tale prova possa fondarsi sulla base di mere asserzioni collegate all'età, alle patologie da cui si è affetti o alle difficoltà occupazionali del momento (Cass. n. 10205 del 2000). A questi principi giurisprudenziali, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice, in applicazione dei menzionati principi e con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, respinto la domanda dell'interessata per non avere questa fornito la prova del mancato impiego in occupazioni compatibili con l'accertato stato di invalidità. Le censure della ricorrente, per contro, fondandosi su affermazioni di principio apertamente contrastanti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non sono meritevoli di accoglimento, non essendo sorrette da argomentazioni che 5 possano indurre il Collegio ad una riconsiderazione delle questioni esaminate. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000 Il Cons. estensore Il Presidente Guglielm Inault PromueleФутов Двуста Shellее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 29 GEN. 2001 LABORATOREIL LAB DI CANCELLERIA I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R O . A A B ' N S I L E D L P 3 S E 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D