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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Guido Rossi CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 5688/2024 pubblicata il 15.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado dall'odierna appellata, con vittoria di spese di lite”; per l'appellata: “si chiede che la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro in grado di appello, voglia respingere l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, la dott. conveniva in giudizio il CP_1
, suo datore di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
- “accertare e dichiarare l'illegittimità degli ordini di servizio del 25 gennaio 2022 e del 24 gennaio 2023, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente ricorso;
- ordinare all'Amministrazione convenuta di reinserire la dott.ssa nella Direzione di CP_1 appartenenza presso gli uffici centrali, con attribuzione di uno specifico ruolo, e responsabilità adeguate alla qualifica di Funzionario Statistico;
- ordinare all'Amministrazione convenuta di notificare alla dott.ssa la valutazione per l'anno 2022”. CP_1
A sostegno di tali domande la allora ricorrente allegava:
- di essere stata assunta a decorrere dal 16 marzo 1999 alle dipendenze del Parte_1
, con inquadramento professionale quale Funzionario statistico, e di appartenere
[...] all'Area Terza, Fascia economica F3 del c.c.n.l. Funzioni centrali;
- di essere stata incardinata nell'Amministrazione centrale del convenuto, nella Parte_1
e analisi organizzativa, già articolazione del Dipartimento Controparte_2
[... dell'organizzazione giudiziaria, attualmente transitata nel nuovo Dipartimento per digitale statistica e le politiche di coesione;
CP_3 Controparte_4
- che nel gennaio 2022 veniva convocata dal suo Direttore Generale che le chiedeva l' assenso ad un distacco di due mesi presso la Corte d'appello di Roma per fronteggiare la carenza che si era creata a seguito del decesso dell'unico Funzionario Statistico ivi presente da circa trent'anni;
- che manifestava il proprio dissenso rispetto alla scelta caduta sulla sua persona, senza che fosse promosso un interpello per la valutazione di altri possibili candidati, da scegliere, più logicamente, tra coloro che già avevano lavorato in passato presso la Corte e, in ogni caso, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva;
- che una settimana dopo le veniva comunicato che era stata prescelta per un distacco di un anno, e non più di due mesi, e che con mail del 24 gennaio 2022 il Direttore Generale chiedeva alla ricorrente “di darci l'assenso di distacco presso la Corte di Appello di Roma, per il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2023”; la forzatamente, esprimeva il proprio assenso;
CP_1
- che era accaduto che la ricorrente già a fine 2020 si fosse vista sottrarre alcuni progetti e non era stata inserita nel progetto per il PNRR;
- che in luogo del consueto provvedimento di distacco sottoscritto dal Direttore del Personale, di formale incardinamento del dipendente presso l'ufficio distaccatario, apprese che si trattava di un ordine di servizio del 25.1.2022 del vertice della Direzione di appartenenza, motivato
2 dalla carenza di personale statistico presso la Corte e per “l'esigenza di porre in essere misure urgenti e idonee a garantire alla Corte supporto statistico, tanto più nella fase attuale caratterizzata dall'avvio delle progettualità previste dal PNRR”, per la durata di un anno;
- che in data 1° febbraio 2022 la dott.ssa i recava quindi a prendere servizio presso CP_1 la sede della Corte d'appello, ove sottoscrisse il verbale di presa di possesso ma riqulaificandolo come mera “presa d'atto” del fatto che la dott.ssa si fosse presentata CP_1 presso la Corte d'appello, ma senza formale assegnazione;
- che a seguito di istanza di accesso agli atti del 9 marzo 2022, emergeva l'assenza di qualsiasi ulteriore iter istruttorio;
- che rimaneva la diffida a mezzo legale del 12 aprile 2022; Pt_2
- che pertanto aveva dovuto subire per l'intero anno 2022 effetti penalizzanti sul suo ruolo, sulla sua professionalità, sulla gestione delle componenti variabili della retribuzione e delle progressioni economiche, in quanto non più incardinata in alcun ufficio, priva di utenza di protocollo, di badge del , della possibilità di partecipare a riunioni della Direzione e Parte_1 alla mailing list, addetta a generica attività di supporto statistico, normalmente assolta da personale di qualsiasi qualifica, anche non della giustizia, con un minimo di capacità informatica;
- che proprio riguardo al monitoraggio per il PNRR era chiamata solamente ad estrarre ed ad inviare i dati del penale, senza alcuna elaborazione e interpretazione, alla Direzione e la
Direzione restituiva alla Corte, e quindi alla ricorrente, gli stessi dati elaborati da altri funzionari statistici della Direzione (con il così detto “kit statistico PNRR”);
- che ai fini della retribuzione di risultato la ricorrente non era più nemmeno destinataria di obiettivi qualificati e quantificabili, coerenti con il suo ruolo, come negli anni passati, unico obiettivo essendo quello, del tutto generico e nemmeno misurabile, di “assicurare alla Corte il supporto statistico necessario, con particolare riguardo a tutte le attività connesse al monitoraggio statistico in ambito PNRR”;
- che alla scadenza del termine di efficacia dell'ordine di servizio del 25 gennaio 2022, nonostante l' assegnazione (stavolta formalmente regolare) alla Corte, di altri due statistici, , il
Direttore Generale della Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa, con ordine di servizio del 24 gennaio 2023, su richiesta del Presidente della Corte d'appello di Roma, disponeva “che in prosecuzione di quanto stabilito…fino al 31.01.2024 il funzionario statistico dott.ssa continuerà ad occuparsi del supporto statistico della Corte di Appello CP_1 di Roma…presso la sede della Corte”;
3 - che in occasione dell'ispezione ordinaria sul personale amministrativo del , alla Parte_1 richiesta della allora ricorrente di sapere se fosse o no inclusa nel “personale presente nella
Corte di appello”, l'ispettore replicava che gli ispettori rilevano “il personale in servizio, che occupano posti in pianta, o il personale applicato ad altri uffici”, mentre non è previsto il rilevamento del personale in missione.
- che in occasione della richiesta di condivisione degli obiettivi per l'anno 2023, e della convocazione per il colloquio di valutazione anno 2022, la ricorrente aveva rilevato che ers venuta meno l'appartenenza comune nonché il rapporto fra valutante (la Direzione di formale appartenenza) e valutato.
In diritto, la ricorrente sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione (“messa a disposizione”) adottati nei propri confronti sia proceduralmente che sostanzialmente.
Sotto il primo profilo, trattandosi di assegnare un dipendente ad una articolazione diversa da quella di appartenenza, sarebbe occorso un provvedimento conforme all'art. 20 dell'accordo
15.7.2020 (intitolato “mobilità interna del personale giudiziario”), il quale prevede: il previo esperimento di un interpello, il rispetto di criteri oggettivi, la durata massima di sei mesi salvo consenso dell'interessato; nonché un provvedimento del Direttore Generale della D.G. del personale e della formazione.
Sotto il profilo della violazione della professionalità, la ricorrente rilevava di essere stata scardinata dalla Direzione di appartenenza, esclusa da tutte le relative attività, relegata ad un ruolo di supporto, il cui svolgimento non implicava l'esercizio della professionalità propria della qualifica di appartenenza, di essere stata privata di obiettivi professionali adeguati, riconoscibili e misurabili.
Il si era costituito con memoria contestando il fondamento della Parte_1 domanda in quanto fra le attività demandate al personale della Direzione Generale di Statistica vi è “il coordinamento con gli uffici del , gli uffici amministrativi decentrati e gli Parte_1 uffici giudiziari”, e che quella Direzione è “titolare delle rilevazioni relative al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interfacciandosi a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, ai quali fornisce adeguato supporto conoscitivo e di analisi”; per cui i provvedimenti in questione erano da ritenersi non già dei distacchi bensì dei normali atti di gestione e allocazione delle risorse umane in relazione a sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative, connesse alla delicata fase dell'avvio e del monitoraggio dei progetti legati al PNRR;
aggiungendo che la gestione amministrativa della dott.ssa era rimasta in CP_1 capo alla Direzione di provenienza.
4 Nelle more del giudizio di primo grado, con ordine di servizio del 19.1.2024 è stata disposta la proroga ulteriore dell'assegnazione della ricorrente a questa Corte d'Appello fino al
31.1.2025.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso in quanto, in sintesi:
- non si tratta di provvedimenti di distacco e del resto non sono stati adottati dal Direttore del personale;
- non sono nemmeno provvedimenti di gestione ed allocazione delle risorse umane, perché non è prevista la mera messa a disposizione di un funzionario ad una articolazione diversa da quella di appartenenza senza il rispetto delle garanzie previste nell'accordo
15.7.2020 sulla mobilità interna del personale giudiziario;
- a tale stregua, non è stato disposto interpello ed è stata violata la durata massima della mobilità;
- il consenso al primo provvedimento “potrebbe avere efficacia sanante” dei vizi del provvedimento del 25.1.2022, ma in senso contrario il Tribunale rileva che, come emerso in sede di ispezione, la posizione della ricorrente è da ritenere inclassificabile;
- in ogni caso illegittima la proroga oltre il termine massimo e priva del consenso dell'interessata, che si era già formalmente lamentata della situazione;
- inoltre nel frattempo erano arrivati alla Corte altri due funzionari statistici e altri avevano preso servizio presso la Direzione di appartenenza della rendendo poco CP_1 credibile la sussistenza delle originarie esigenze di servizio;
- deve aggiungersi che il profilo professionale del Funzionario Statistico non è previsto nell'organico degli uffici giudiziari per cui per inviarvi funzionari statistici è sempre intervenuto un provvedimento di formale distacco.
Il Tribunale ha poi aggiunto che “in difetto di una domanda di risarcimento del danno alla professionalità risultano tendenzialmente irrilevanti le allegazioni in ordine all'attribuzione di mansioni non consone alla qualifica della ricorrente, inconferenti rispetto all'oggetto del decidere, seppur convincenti nella sostanza e non puntualmente contestate dal ”. Parte_1
Vi era, infine, una originaria domanda avente ad oggetto la valutazione per l'anno 2022 ma nelle more essa era intervenuta;
il Tribunale ha ritenuto un ulteriore elemento di anomalia che la valutazione fosse operata dalla Direzione di appartenenza e non dalla Corte
d'Appello, con la conseguenza che il Valutatore non è in rapporto organico con la sede di lavoro del Valutato, ed infatti il Valutatore aveva richiesto al Dirigente amministrativo della Corte gli elementi necessari per l'attività valutativa.
5 Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara l'improseguibilità della domanda di emissione dell'ordine al di notificare a la Parte_1 CP_1 valutazione per l'anno 2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
dichiara l'illegittimità degli ordini di servizio del 25 gennaio 2022 e del 24 gennaio 2023; per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di reinserire la ricorrente nella Direzione di appartenenza presso gli uffici centrali, con attribuzione di ruolo e responsabilità adeguate alla qualifica di Funzionario Statistico. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.”.
Il ha appellato la sentenza. Resiste premettendo Parte_1 CP_1 che l'appello è inammissibile perché svilupperebbe argomenti nuovi e diversi rispetto alle difese di primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle già prese conclusioni, e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con unico motivo di appello, in sintesi, il torna a sostenere l'inapplicabilità al Parte_1 caso di specie dell'art. 20 dell'accordo 15.7.2020 (intitolato “mobilità interna del personale giudiziario”) per carenza dei relativi presupposti;
e che i provvedimenti contestati configurano un mero esercizio del potere di allocazione del personale da parte della dirigenza ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto che fra i compiti funzionali della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (oggi transitata nel nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione) vi è proprio quello di dare supporto statistico agli uffici giudiziari e tanto si può fare (e si è fatto, in passato, anche per l'odierna appellata, già destinataria di analoghe allocazioni in altri uffici giudiziari) inviando in assegnazione del personale, senza necessità che questi presti il proprio consenso;
ciò, tanto più allorché, come nella specie, ci si trovi nell'emergenza organizzativa dovuta all'attuazione del PNRR, come comprovato, nel 2023, dalla nota del Presidente della Corte d'Appello che esprimeva la necessità di continuare ad avvalersi dell'appellata: di qui, fra l'altro, l'assenza di una pianta organica, in quanto il totale dei posti è determinato presso l'unica unità organizzativa del
, mentre non sono previsti posti di funzionario statistico nell'organico degli uffici Parte_1 giudiziari.
6 Soggiunge, poi, l'appellante che gli uffici giudiziari sono sì autonomi dal per Parte_1 quanto attiene all'attività giurisdizionale, ma non anche per quella esecutiva.
2.
Va, in primo luogo, escluso che l'appello sia inammissibile per avere il Parte_1 sviluppato difese nuove e diverse.
La circostanza che “gli uffici giudiziari costituiscono realtà autonome ed indipendenti solo in relazione all'attività giurisdizionale, e non già in relazione all'attività esecutiva”, benché effettivamente non specificamente allegata nella memoria di primo grado, non rileva ai fini del decidere, perché la mai aveva sostenuto l'autonomia dell'ufficio di CP_1 destinazione, essendosi limitata a sottolineare che si trattava di una articolazione “diversa da quella di appartenenza” al solo fine di fondarvi censure ai due provvedimenti di ordine procedurale (vale a dire la necessità di un provvedimento di distacco sottoscritto dal
Direttore del personale).
Analogamente, la mancata contestazione in ordine all'essersi, con il tempo, progressivamente colmata la vacanza di personale statistico presso la Corte di Appello di
Roma non osta ad una riconsiderazione (così come richiesto da parte appellante) in ordine
- alle preminenti esigenze di supporto derivanti dalla straordinaria attività aggiuntiva connessa al PNRR;
- all'estensione del potere dirigenziale di allocazione del personale nelle sedi più opportune per il raggiungimento degli obiettivi funzionali della Direzione, salve le garanzie prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva e salvo il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97
Cost.), e di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto (artt. 1175 e 1375 c.c.).
3.
Occorre dunque valutare se nel caso di specie si è in presenza di una mobilità fra uffici di articolazioni amministrative diverse e soggetta all'art. 20 dell'accordo sindacale 15.7.2020, nonché a requisiti di ordine formale che il Tribunale ha ritenuto violati, nonché, ancora, al generale rispetto del principio di parità di trattamento che la lavoratrice ritiene pure compromesso); oppure si è in presenza di una ordinaria attività di allocazione del personale da parte del vertice di una Direzione che, istituzionalmente, “il coordinamento con gli uffici del , gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari”, e “titolare delle Parte_1 rilevazioni relative al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interfacciandosi a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, ai quali fornisce
7 adeguato supporto conoscitivo e di analisi”. Attività di allocazione la cui legittimità è da vagliare con criteri diversi da quelli di cui al ridetto accordo sindacale.
4.
Ora, in primo luogo va detto che l'art. 20 dell'accordo citato del 15.7.2020 sulla mobilità interna del personale giudiziario è certamente inapplicabile al caso di specie (e che nel testo dell'accordo non vi sono altre disposizioni applicabili limitative del potere di allocare la alla Corte di Appello di Roma): per questo motivo la principale ragione di CP_1 accoglimento delle domande della ricorrente non trova concorde questa Corte.
A mente dell'art. 20 dell'accordo citato, infatti, l'applicazione della disciplina ivi prevista
è subordinata al ricorrere delle seguenti circostanze: a) scopertura di organico superiore al
35 % in una singola qualifica ovvero b) in casi eccezionali debitamente motivati, tali da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento dell'attività giudiziaria in virtù della pendenza di uno o più procedimenti, la cui natura straordinaria è riconosciuta dalla direzione generale del personale e della formazione. Ebbene, nel caso di specie, presso la
Corte d'Appello di Roma non può configurarsi alcuna scopertura di organico della figura del funzionario statistico, proprio perché, come pacifico fra le parti, questo ruolo è previsto esclusivamente per l'Amministrazione centrale. Analogamente difetta l'elemento sub b), in quanto le mansioni svolte dall'appellata e previste dall'ordinamento professionale restano confinate nel settore tecnico/amministrativo e, dunque, non idonee a pregiudicare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.
Ne segue che tutta la disciplina limitativa dei provvedimenti di “mobilità interna”, la quale prevede una specifica competenza del Direttore del personale, la necessità di un previo interpello e di una comparazione fra le scoperture, una durata massima, il rilievo del consenso alla proroga da parte dell'interessato e così via, non riguarda i provvedimenti oggi all'esame.
È dunque a questa stregua che occorre vagliare la fondatezza della tesi dell'appellante che detti provvedimenti configurino l'ordinario esercizio dei poteri datoriali di allocazione delle risorse.
5.
L'art. 2 del d.lgs n. 81/2008 così definisce il datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
8 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione”: datore di lavoro della non può che essere, CP_1 dunque, il vertice della Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa, firmatario dei provvedimenti contestati.
È pur vero, e non è contestato dalle parti, che la prassi per la ed i suoi colleghi CP_1 funzionari statistici vedeva la loro allocazione presso gli Uffici giudiziari bisognevoli di supporto o coordinamento statistico intervenire solo con formali provvedimenti di distacco sottoscritti dal Direttore del personale del : ma tanto (salvo quello che si dirà in Parte_1 ordine alle spese di lite) non configura un vizio di incompetenza dell'atto che possa avere, in concreto, leso i diritti della lavoratrice.
Intanto, per il noto principio per cui la l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e le relative patologie si applica agli atti amministrativi propriamente detti, e non anche agli atti - ormai di natura privatistica - di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze d'una pubblica amministrazione (cfr. ad es. Cass. n. 24698/2021).
Ed in secondo luogo, ad abundantiam, perché già con l'all. 8 al ricorso (riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'iter di assegnazione della alla Corte CP_1
d'Appello), sottoscritto anche dal Direttore del personale, appare chiaro che il Parte_1 aveva fatto propria e condivisa la decisione del Direttore sovraordinato alla di CP_1 inviarla alla Corte;
e tanto più non residuano dubbi dal momento in cui il si è Parte_1 costituito innanzi al Tribunale di Roma chiedendo di respingere le doglianze della medesima. CP_1
Per cui deve escludersi che il , anche se avesse operato tramite atti più formali Parte_1 sottoscritti dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, si sarebbe determinato diversamente da come avvenuto. Il che priva di interesse la censura di incompetenza dei provvedimenti di allocazione in oggetto.
6.
Occorre poi aggiungere che la sentenza gravata contiene alcuni passaggi non gravati che in questa sede determinano la non riesaminabilità delle relative questioni.
In primo luogo il Tribunale ha statuito: “non si tratta di provvedimenti di distacco, in quanto, da un lato, il ha fatto formale riferimento a tale istituto solo in fase Parte_1 preliminare e precisamente in un contatto verbale con la ricorrente e poi nella mail del
24.1.2022 con cui il Direttore della Direzione Generale di Statistica chiedeva appunto alla di dare l'assenso al distacco presso la Corte di appello di Roma”; ed è poi CP_1
9 pacifico che non si tratti di trasferimento, poiché la ha continuato a lavorare a CP_1
Roma.
Una volta escluso, dunque, che si tratti di distacco, di trasferimento, di mobilità interna ai sensi dell'art. 20 dell'accordo 15.7.2020, non resta che ritenerlo un provvedimento di ordinaria allocazione delle risorse e riesaminare, in questa nuova luce, le altre originarie censure della lavoratrice per individuare eventuali profili di illegittimo esercizio del relativo potere dirigenziale.
7.
A tale stregua, il profilo di illegittimità sollevato nel ricorso di primo grado e consistente nell'essersi, con tali provvedimenti, attuato un demansionamento e una lesione della professionalità della lavoratrice non può più esaminarsi nel grado, poiché la on CP_1 ha proposto appello incidentale sul seguente passaggio della sentenza gravata: “In difetto di una domanda di risarcimento del danno alla professionalità risultano tendenzialmente irrilevanti le allegazioni in ordine all'attribuzione di mansioni non consone alla qualifica della ricorrente, inconferenti rispetto all'oggetto del decidere, seppur convincenti nella sostanza e non puntualmente contestate dal ”. Parte_1
Per come formulato, il passaggio allude sì al carattere verosimilmente demansionante della
“messa a disposizione”; ma non ne fa oggetto di accertamento suscettibile di passare in giudicato, anzi all'opposto valuta le relative allegazioni come “inconferenti rispetto all'oggetto del decidere”.
Da tanto deriva che a questa Corte è ormai precluso l'esame del carattere demansionante dei provvedimenti oggi all'esame e che dunque deve ritenersi, a questi fini, non violato l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
8.
A fronte di provvedimenti che non debordano dalle competenze istituzionali della
Direzione che li ha adottati;
e per di più motivati con l'emergenza organizzativa di cui al
PNRR e, poi, anche con il richiamo alla nota del Presidente della Corte (che rappresentava la necessità di continuare ad avvalersi dell'appellata per garantirne il raggiungimento degli obiettivi), inoltre, non può dirsi che essi siano privi di ragionevolezza, e tanto a prescindere dall'avvenuta adibizione di altri funzionari statistici nell'ufficio ad quem: risultando invece che detti provvedimenti appaiono funzionali a collocare rapidamente e per un tempo limitato le risorse umane sul territorio per ragioni di servizio inerenti a specifici obiettivi della Direzione di appartenenza.
10 Del resto, una volta stabilito che il datore di lavoro pubblico (il Dirigente che ha sottoscritto i provvedimenti, per come sopra individuato) agisce con i poteri di quello privato nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, questo genere di provvedimenti ben può rientrare nel legittimo esercizio dello ius variandi che non richiede l'osservanza di rigidi e riscontrabili oneri motivazionali.
La Corte di Cassazione, fra l'altro con la sentenza n. 34014/2021, ha affermato che
“l'assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod.civ.— (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs.
165/2001) — e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2007, n.20170).”.
Ne segue che non rilevano, ai fini del decidere, le vicende dei colleghi della CP_1 nell'ufficio a quo e in quello ad quem e nemmeno le rispettive variazioni di organico;
e nemmeno può applicarsi un principio di “parità di trattamento” che giunga a privare il
Dirigente del potere, insito negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, di valutare quale fra i diversi dipendenti che coordina sia il più idoneo ad essere adibito a mansioni di supporto degli uffici territoriali nella medesima città; del resto la (sempre CP_1 nell'impossibilità di valutare contegni demansionanti o di sottrazione di mansioni, come precluso dal giudicato) né in primo grado né in appello ha fatto riferimento alla presenza di colleghi da inviare con preferenza al suo posto presso la Corte di Appello di Roma, adducendo ragioni specifiche che possano colorare di illegittimità la scelta di inviare proprio lei.
9.
In assenza di limitazioni rivenienti dalla contrattazione collettiva e in presenza, invece, di espresse ragioni organizzative strettamente connesse con l'attività istituzionale della
Direzione in questione, deve concludersi ulteriormente che non risulta dimostrata la
11 sussistenza, nella vicenda, di alcun comportamento contrario ai principi generali di imparzialità e buon andamento, nonché di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175
e 1375 c.c..
Da tanto discende il rigetto delle originarie domande di CP_1
Meritano compensazione le spese di lite del doppio grado: i provvedimenti adottati, pur non essendone stata dimostrata l'illegittimità sotto alcuno dei profili sollevati dalla lavoratrice (fra quelli non incisi dal giudicato in cui sono incorsi i passaggi non gravati della pronuncia), contrastano certamente con la prassi precedente che prevedeva un passaggio valutativo presso la Direzione del personale e della formazione del;
Parte_1 questa “irregolarità”, così come il mancato riscontro ante iudicium dell'Amministrazione alle ripetute doglianze della lavoratrice, possono avere concorso in qualche misura a renderne necessario l'approfondimento in sede giudiziaria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con ricorso Parte_1 depositato in data 17.10.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del CP_1
Lavoro di Roma n. 5688/2024 pubblicata il 15.5.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, respinge le originarie domande dell'appellata;
- compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Guido Rossi CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 5688/2024 pubblicata il 15.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado dall'odierna appellata, con vittoria di spese di lite”; per l'appellata: “si chiede che la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro in grado di appello, voglia respingere l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, la dott. conveniva in giudizio il CP_1
, suo datore di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
- “accertare e dichiarare l'illegittimità degli ordini di servizio del 25 gennaio 2022 e del 24 gennaio 2023, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente ricorso;
- ordinare all'Amministrazione convenuta di reinserire la dott.ssa nella Direzione di CP_1 appartenenza presso gli uffici centrali, con attribuzione di uno specifico ruolo, e responsabilità adeguate alla qualifica di Funzionario Statistico;
- ordinare all'Amministrazione convenuta di notificare alla dott.ssa la valutazione per l'anno 2022”. CP_1
A sostegno di tali domande la allora ricorrente allegava:
- di essere stata assunta a decorrere dal 16 marzo 1999 alle dipendenze del Parte_1
, con inquadramento professionale quale Funzionario statistico, e di appartenere
[...] all'Area Terza, Fascia economica F3 del c.c.n.l. Funzioni centrali;
- di essere stata incardinata nell'Amministrazione centrale del convenuto, nella Parte_1
e analisi organizzativa, già articolazione del Dipartimento Controparte_2
[... dell'organizzazione giudiziaria, attualmente transitata nel nuovo Dipartimento per digitale statistica e le politiche di coesione;
CP_3 Controparte_4
- che nel gennaio 2022 veniva convocata dal suo Direttore Generale che le chiedeva l' assenso ad un distacco di due mesi presso la Corte d'appello di Roma per fronteggiare la carenza che si era creata a seguito del decesso dell'unico Funzionario Statistico ivi presente da circa trent'anni;
- che manifestava il proprio dissenso rispetto alla scelta caduta sulla sua persona, senza che fosse promosso un interpello per la valutazione di altri possibili candidati, da scegliere, più logicamente, tra coloro che già avevano lavorato in passato presso la Corte e, in ogni caso, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva;
- che una settimana dopo le veniva comunicato che era stata prescelta per un distacco di un anno, e non più di due mesi, e che con mail del 24 gennaio 2022 il Direttore Generale chiedeva alla ricorrente “di darci l'assenso di distacco presso la Corte di Appello di Roma, per il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2023”; la forzatamente, esprimeva il proprio assenso;
CP_1
- che era accaduto che la ricorrente già a fine 2020 si fosse vista sottrarre alcuni progetti e non era stata inserita nel progetto per il PNRR;
- che in luogo del consueto provvedimento di distacco sottoscritto dal Direttore del Personale, di formale incardinamento del dipendente presso l'ufficio distaccatario, apprese che si trattava di un ordine di servizio del 25.1.2022 del vertice della Direzione di appartenenza, motivato
2 dalla carenza di personale statistico presso la Corte e per “l'esigenza di porre in essere misure urgenti e idonee a garantire alla Corte supporto statistico, tanto più nella fase attuale caratterizzata dall'avvio delle progettualità previste dal PNRR”, per la durata di un anno;
- che in data 1° febbraio 2022 la dott.ssa i recava quindi a prendere servizio presso CP_1 la sede della Corte d'appello, ove sottoscrisse il verbale di presa di possesso ma riqulaificandolo come mera “presa d'atto” del fatto che la dott.ssa si fosse presentata CP_1 presso la Corte d'appello, ma senza formale assegnazione;
- che a seguito di istanza di accesso agli atti del 9 marzo 2022, emergeva l'assenza di qualsiasi ulteriore iter istruttorio;
- che rimaneva la diffida a mezzo legale del 12 aprile 2022; Pt_2
- che pertanto aveva dovuto subire per l'intero anno 2022 effetti penalizzanti sul suo ruolo, sulla sua professionalità, sulla gestione delle componenti variabili della retribuzione e delle progressioni economiche, in quanto non più incardinata in alcun ufficio, priva di utenza di protocollo, di badge del , della possibilità di partecipare a riunioni della Direzione e Parte_1 alla mailing list, addetta a generica attività di supporto statistico, normalmente assolta da personale di qualsiasi qualifica, anche non della giustizia, con un minimo di capacità informatica;
- che proprio riguardo al monitoraggio per il PNRR era chiamata solamente ad estrarre ed ad inviare i dati del penale, senza alcuna elaborazione e interpretazione, alla Direzione e la
Direzione restituiva alla Corte, e quindi alla ricorrente, gli stessi dati elaborati da altri funzionari statistici della Direzione (con il così detto “kit statistico PNRR”);
- che ai fini della retribuzione di risultato la ricorrente non era più nemmeno destinataria di obiettivi qualificati e quantificabili, coerenti con il suo ruolo, come negli anni passati, unico obiettivo essendo quello, del tutto generico e nemmeno misurabile, di “assicurare alla Corte il supporto statistico necessario, con particolare riguardo a tutte le attività connesse al monitoraggio statistico in ambito PNRR”;
- che alla scadenza del termine di efficacia dell'ordine di servizio del 25 gennaio 2022, nonostante l' assegnazione (stavolta formalmente regolare) alla Corte, di altri due statistici, , il
Direttore Generale della Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa, con ordine di servizio del 24 gennaio 2023, su richiesta del Presidente della Corte d'appello di Roma, disponeva “che in prosecuzione di quanto stabilito…fino al 31.01.2024 il funzionario statistico dott.ssa continuerà ad occuparsi del supporto statistico della Corte di Appello CP_1 di Roma…presso la sede della Corte”;
3 - che in occasione dell'ispezione ordinaria sul personale amministrativo del , alla Parte_1 richiesta della allora ricorrente di sapere se fosse o no inclusa nel “personale presente nella
Corte di appello”, l'ispettore replicava che gli ispettori rilevano “il personale in servizio, che occupano posti in pianta, o il personale applicato ad altri uffici”, mentre non è previsto il rilevamento del personale in missione.
- che in occasione della richiesta di condivisione degli obiettivi per l'anno 2023, e della convocazione per il colloquio di valutazione anno 2022, la ricorrente aveva rilevato che ers venuta meno l'appartenenza comune nonché il rapporto fra valutante (la Direzione di formale appartenenza) e valutato.
In diritto, la ricorrente sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione (“messa a disposizione”) adottati nei propri confronti sia proceduralmente che sostanzialmente.
Sotto il primo profilo, trattandosi di assegnare un dipendente ad una articolazione diversa da quella di appartenenza, sarebbe occorso un provvedimento conforme all'art. 20 dell'accordo
15.7.2020 (intitolato “mobilità interna del personale giudiziario”), il quale prevede: il previo esperimento di un interpello, il rispetto di criteri oggettivi, la durata massima di sei mesi salvo consenso dell'interessato; nonché un provvedimento del Direttore Generale della D.G. del personale e della formazione.
Sotto il profilo della violazione della professionalità, la ricorrente rilevava di essere stata scardinata dalla Direzione di appartenenza, esclusa da tutte le relative attività, relegata ad un ruolo di supporto, il cui svolgimento non implicava l'esercizio della professionalità propria della qualifica di appartenenza, di essere stata privata di obiettivi professionali adeguati, riconoscibili e misurabili.
Il si era costituito con memoria contestando il fondamento della Parte_1 domanda in quanto fra le attività demandate al personale della Direzione Generale di Statistica vi è “il coordinamento con gli uffici del , gli uffici amministrativi decentrati e gli Parte_1 uffici giudiziari”, e che quella Direzione è “titolare delle rilevazioni relative al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interfacciandosi a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, ai quali fornisce adeguato supporto conoscitivo e di analisi”; per cui i provvedimenti in questione erano da ritenersi non già dei distacchi bensì dei normali atti di gestione e allocazione delle risorse umane in relazione a sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative, connesse alla delicata fase dell'avvio e del monitoraggio dei progetti legati al PNRR;
aggiungendo che la gestione amministrativa della dott.ssa era rimasta in CP_1 capo alla Direzione di provenienza.
4 Nelle more del giudizio di primo grado, con ordine di servizio del 19.1.2024 è stata disposta la proroga ulteriore dell'assegnazione della ricorrente a questa Corte d'Appello fino al
31.1.2025.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso in quanto, in sintesi:
- non si tratta di provvedimenti di distacco e del resto non sono stati adottati dal Direttore del personale;
- non sono nemmeno provvedimenti di gestione ed allocazione delle risorse umane, perché non è prevista la mera messa a disposizione di un funzionario ad una articolazione diversa da quella di appartenenza senza il rispetto delle garanzie previste nell'accordo
15.7.2020 sulla mobilità interna del personale giudiziario;
- a tale stregua, non è stato disposto interpello ed è stata violata la durata massima della mobilità;
- il consenso al primo provvedimento “potrebbe avere efficacia sanante” dei vizi del provvedimento del 25.1.2022, ma in senso contrario il Tribunale rileva che, come emerso in sede di ispezione, la posizione della ricorrente è da ritenere inclassificabile;
- in ogni caso illegittima la proroga oltre il termine massimo e priva del consenso dell'interessata, che si era già formalmente lamentata della situazione;
- inoltre nel frattempo erano arrivati alla Corte altri due funzionari statistici e altri avevano preso servizio presso la Direzione di appartenenza della rendendo poco CP_1 credibile la sussistenza delle originarie esigenze di servizio;
- deve aggiungersi che il profilo professionale del Funzionario Statistico non è previsto nell'organico degli uffici giudiziari per cui per inviarvi funzionari statistici è sempre intervenuto un provvedimento di formale distacco.
Il Tribunale ha poi aggiunto che “in difetto di una domanda di risarcimento del danno alla professionalità risultano tendenzialmente irrilevanti le allegazioni in ordine all'attribuzione di mansioni non consone alla qualifica della ricorrente, inconferenti rispetto all'oggetto del decidere, seppur convincenti nella sostanza e non puntualmente contestate dal ”. Parte_1
Vi era, infine, una originaria domanda avente ad oggetto la valutazione per l'anno 2022 ma nelle more essa era intervenuta;
il Tribunale ha ritenuto un ulteriore elemento di anomalia che la valutazione fosse operata dalla Direzione di appartenenza e non dalla Corte
d'Appello, con la conseguenza che il Valutatore non è in rapporto organico con la sede di lavoro del Valutato, ed infatti il Valutatore aveva richiesto al Dirigente amministrativo della Corte gli elementi necessari per l'attività valutativa.
5 Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara l'improseguibilità della domanda di emissione dell'ordine al di notificare a la Parte_1 CP_1 valutazione per l'anno 2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
dichiara l'illegittimità degli ordini di servizio del 25 gennaio 2022 e del 24 gennaio 2023; per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di reinserire la ricorrente nella Direzione di appartenenza presso gli uffici centrali, con attribuzione di ruolo e responsabilità adeguate alla qualifica di Funzionario Statistico. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.”.
Il ha appellato la sentenza. Resiste premettendo Parte_1 CP_1 che l'appello è inammissibile perché svilupperebbe argomenti nuovi e diversi rispetto alle difese di primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle già prese conclusioni, e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con unico motivo di appello, in sintesi, il torna a sostenere l'inapplicabilità al Parte_1 caso di specie dell'art. 20 dell'accordo 15.7.2020 (intitolato “mobilità interna del personale giudiziario”) per carenza dei relativi presupposti;
e che i provvedimenti contestati configurano un mero esercizio del potere di allocazione del personale da parte della dirigenza ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto che fra i compiti funzionali della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (oggi transitata nel nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione) vi è proprio quello di dare supporto statistico agli uffici giudiziari e tanto si può fare (e si è fatto, in passato, anche per l'odierna appellata, già destinataria di analoghe allocazioni in altri uffici giudiziari) inviando in assegnazione del personale, senza necessità che questi presti il proprio consenso;
ciò, tanto più allorché, come nella specie, ci si trovi nell'emergenza organizzativa dovuta all'attuazione del PNRR, come comprovato, nel 2023, dalla nota del Presidente della Corte d'Appello che esprimeva la necessità di continuare ad avvalersi dell'appellata: di qui, fra l'altro, l'assenza di una pianta organica, in quanto il totale dei posti è determinato presso l'unica unità organizzativa del
, mentre non sono previsti posti di funzionario statistico nell'organico degli uffici Parte_1 giudiziari.
6 Soggiunge, poi, l'appellante che gli uffici giudiziari sono sì autonomi dal per Parte_1 quanto attiene all'attività giurisdizionale, ma non anche per quella esecutiva.
2.
Va, in primo luogo, escluso che l'appello sia inammissibile per avere il Parte_1 sviluppato difese nuove e diverse.
La circostanza che “gli uffici giudiziari costituiscono realtà autonome ed indipendenti solo in relazione all'attività giurisdizionale, e non già in relazione all'attività esecutiva”, benché effettivamente non specificamente allegata nella memoria di primo grado, non rileva ai fini del decidere, perché la mai aveva sostenuto l'autonomia dell'ufficio di CP_1 destinazione, essendosi limitata a sottolineare che si trattava di una articolazione “diversa da quella di appartenenza” al solo fine di fondarvi censure ai due provvedimenti di ordine procedurale (vale a dire la necessità di un provvedimento di distacco sottoscritto dal
Direttore del personale).
Analogamente, la mancata contestazione in ordine all'essersi, con il tempo, progressivamente colmata la vacanza di personale statistico presso la Corte di Appello di
Roma non osta ad una riconsiderazione (così come richiesto da parte appellante) in ordine
- alle preminenti esigenze di supporto derivanti dalla straordinaria attività aggiuntiva connessa al PNRR;
- all'estensione del potere dirigenziale di allocazione del personale nelle sedi più opportune per il raggiungimento degli obiettivi funzionali della Direzione, salve le garanzie prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva e salvo il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97
Cost.), e di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto (artt. 1175 e 1375 c.c.).
3.
Occorre dunque valutare se nel caso di specie si è in presenza di una mobilità fra uffici di articolazioni amministrative diverse e soggetta all'art. 20 dell'accordo sindacale 15.7.2020, nonché a requisiti di ordine formale che il Tribunale ha ritenuto violati, nonché, ancora, al generale rispetto del principio di parità di trattamento che la lavoratrice ritiene pure compromesso); oppure si è in presenza di una ordinaria attività di allocazione del personale da parte del vertice di una Direzione che, istituzionalmente, “il coordinamento con gli uffici del , gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari”, e “titolare delle Parte_1 rilevazioni relative al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interfacciandosi a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, ai quali fornisce
7 adeguato supporto conoscitivo e di analisi”. Attività di allocazione la cui legittimità è da vagliare con criteri diversi da quelli di cui al ridetto accordo sindacale.
4.
Ora, in primo luogo va detto che l'art. 20 dell'accordo citato del 15.7.2020 sulla mobilità interna del personale giudiziario è certamente inapplicabile al caso di specie (e che nel testo dell'accordo non vi sono altre disposizioni applicabili limitative del potere di allocare la alla Corte di Appello di Roma): per questo motivo la principale ragione di CP_1 accoglimento delle domande della ricorrente non trova concorde questa Corte.
A mente dell'art. 20 dell'accordo citato, infatti, l'applicazione della disciplina ivi prevista
è subordinata al ricorrere delle seguenti circostanze: a) scopertura di organico superiore al
35 % in una singola qualifica ovvero b) in casi eccezionali debitamente motivati, tali da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento dell'attività giudiziaria in virtù della pendenza di uno o più procedimenti, la cui natura straordinaria è riconosciuta dalla direzione generale del personale e della formazione. Ebbene, nel caso di specie, presso la
Corte d'Appello di Roma non può configurarsi alcuna scopertura di organico della figura del funzionario statistico, proprio perché, come pacifico fra le parti, questo ruolo è previsto esclusivamente per l'Amministrazione centrale. Analogamente difetta l'elemento sub b), in quanto le mansioni svolte dall'appellata e previste dall'ordinamento professionale restano confinate nel settore tecnico/amministrativo e, dunque, non idonee a pregiudicare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.
Ne segue che tutta la disciplina limitativa dei provvedimenti di “mobilità interna”, la quale prevede una specifica competenza del Direttore del personale, la necessità di un previo interpello e di una comparazione fra le scoperture, una durata massima, il rilievo del consenso alla proroga da parte dell'interessato e così via, non riguarda i provvedimenti oggi all'esame.
È dunque a questa stregua che occorre vagliare la fondatezza della tesi dell'appellante che detti provvedimenti configurino l'ordinario esercizio dei poteri datoriali di allocazione delle risorse.
5.
L'art. 2 del d.lgs n. 81/2008 così definisce il datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
8 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione”: datore di lavoro della non può che essere, CP_1 dunque, il vertice della Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa, firmatario dei provvedimenti contestati.
È pur vero, e non è contestato dalle parti, che la prassi per la ed i suoi colleghi CP_1 funzionari statistici vedeva la loro allocazione presso gli Uffici giudiziari bisognevoli di supporto o coordinamento statistico intervenire solo con formali provvedimenti di distacco sottoscritti dal Direttore del personale del : ma tanto (salvo quello che si dirà in Parte_1 ordine alle spese di lite) non configura un vizio di incompetenza dell'atto che possa avere, in concreto, leso i diritti della lavoratrice.
Intanto, per il noto principio per cui la l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e le relative patologie si applica agli atti amministrativi propriamente detti, e non anche agli atti - ormai di natura privatistica - di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze d'una pubblica amministrazione (cfr. ad es. Cass. n. 24698/2021).
Ed in secondo luogo, ad abundantiam, perché già con l'all. 8 al ricorso (riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'iter di assegnazione della alla Corte CP_1
d'Appello), sottoscritto anche dal Direttore del personale, appare chiaro che il Parte_1 aveva fatto propria e condivisa la decisione del Direttore sovraordinato alla di CP_1 inviarla alla Corte;
e tanto più non residuano dubbi dal momento in cui il si è Parte_1 costituito innanzi al Tribunale di Roma chiedendo di respingere le doglianze della medesima. CP_1
Per cui deve escludersi che il , anche se avesse operato tramite atti più formali Parte_1 sottoscritti dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, si sarebbe determinato diversamente da come avvenuto. Il che priva di interesse la censura di incompetenza dei provvedimenti di allocazione in oggetto.
6.
Occorre poi aggiungere che la sentenza gravata contiene alcuni passaggi non gravati che in questa sede determinano la non riesaminabilità delle relative questioni.
In primo luogo il Tribunale ha statuito: “non si tratta di provvedimenti di distacco, in quanto, da un lato, il ha fatto formale riferimento a tale istituto solo in fase Parte_1 preliminare e precisamente in un contatto verbale con la ricorrente e poi nella mail del
24.1.2022 con cui il Direttore della Direzione Generale di Statistica chiedeva appunto alla di dare l'assenso al distacco presso la Corte di appello di Roma”; ed è poi CP_1
9 pacifico che non si tratti di trasferimento, poiché la ha continuato a lavorare a CP_1
Roma.
Una volta escluso, dunque, che si tratti di distacco, di trasferimento, di mobilità interna ai sensi dell'art. 20 dell'accordo 15.7.2020, non resta che ritenerlo un provvedimento di ordinaria allocazione delle risorse e riesaminare, in questa nuova luce, le altre originarie censure della lavoratrice per individuare eventuali profili di illegittimo esercizio del relativo potere dirigenziale.
7.
A tale stregua, il profilo di illegittimità sollevato nel ricorso di primo grado e consistente nell'essersi, con tali provvedimenti, attuato un demansionamento e una lesione della professionalità della lavoratrice non può più esaminarsi nel grado, poiché la on CP_1 ha proposto appello incidentale sul seguente passaggio della sentenza gravata: “In difetto di una domanda di risarcimento del danno alla professionalità risultano tendenzialmente irrilevanti le allegazioni in ordine all'attribuzione di mansioni non consone alla qualifica della ricorrente, inconferenti rispetto all'oggetto del decidere, seppur convincenti nella sostanza e non puntualmente contestate dal ”. Parte_1
Per come formulato, il passaggio allude sì al carattere verosimilmente demansionante della
“messa a disposizione”; ma non ne fa oggetto di accertamento suscettibile di passare in giudicato, anzi all'opposto valuta le relative allegazioni come “inconferenti rispetto all'oggetto del decidere”.
Da tanto deriva che a questa Corte è ormai precluso l'esame del carattere demansionante dei provvedimenti oggi all'esame e che dunque deve ritenersi, a questi fini, non violato l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
8.
A fronte di provvedimenti che non debordano dalle competenze istituzionali della
Direzione che li ha adottati;
e per di più motivati con l'emergenza organizzativa di cui al
PNRR e, poi, anche con il richiamo alla nota del Presidente della Corte (che rappresentava la necessità di continuare ad avvalersi dell'appellata per garantirne il raggiungimento degli obiettivi), inoltre, non può dirsi che essi siano privi di ragionevolezza, e tanto a prescindere dall'avvenuta adibizione di altri funzionari statistici nell'ufficio ad quem: risultando invece che detti provvedimenti appaiono funzionali a collocare rapidamente e per un tempo limitato le risorse umane sul territorio per ragioni di servizio inerenti a specifici obiettivi della Direzione di appartenenza.
10 Del resto, una volta stabilito che il datore di lavoro pubblico (il Dirigente che ha sottoscritto i provvedimenti, per come sopra individuato) agisce con i poteri di quello privato nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, questo genere di provvedimenti ben può rientrare nel legittimo esercizio dello ius variandi che non richiede l'osservanza di rigidi e riscontrabili oneri motivazionali.
La Corte di Cassazione, fra l'altro con la sentenza n. 34014/2021, ha affermato che
“l'assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod.civ.— (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs.
165/2001) — e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2007, n.20170).”.
Ne segue che non rilevano, ai fini del decidere, le vicende dei colleghi della CP_1 nell'ufficio a quo e in quello ad quem e nemmeno le rispettive variazioni di organico;
e nemmeno può applicarsi un principio di “parità di trattamento” che giunga a privare il
Dirigente del potere, insito negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, di valutare quale fra i diversi dipendenti che coordina sia il più idoneo ad essere adibito a mansioni di supporto degli uffici territoriali nella medesima città; del resto la (sempre CP_1 nell'impossibilità di valutare contegni demansionanti o di sottrazione di mansioni, come precluso dal giudicato) né in primo grado né in appello ha fatto riferimento alla presenza di colleghi da inviare con preferenza al suo posto presso la Corte di Appello di Roma, adducendo ragioni specifiche che possano colorare di illegittimità la scelta di inviare proprio lei.
9.
In assenza di limitazioni rivenienti dalla contrattazione collettiva e in presenza, invece, di espresse ragioni organizzative strettamente connesse con l'attività istituzionale della
Direzione in questione, deve concludersi ulteriormente che non risulta dimostrata la
11 sussistenza, nella vicenda, di alcun comportamento contrario ai principi generali di imparzialità e buon andamento, nonché di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175
e 1375 c.c..
Da tanto discende il rigetto delle originarie domande di CP_1
Meritano compensazione le spese di lite del doppio grado: i provvedimenti adottati, pur non essendone stata dimostrata l'illegittimità sotto alcuno dei profili sollevati dalla lavoratrice (fra quelli non incisi dal giudicato in cui sono incorsi i passaggi non gravati della pronuncia), contrastano certamente con la prassi precedente che prevedeva un passaggio valutativo presso la Direzione del personale e della formazione del;
Parte_1 questa “irregolarità”, così come il mancato riscontro ante iudicium dell'Amministrazione alle ripetute doglianze della lavoratrice, possono avere concorso in qualche misura a renderne necessario l'approfondimento in sede giudiziaria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con ricorso Parte_1 depositato in data 17.10.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del CP_1
Lavoro di Roma n. 5688/2024 pubblicata il 15.5.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, respinge le originarie domande dell'appellata;
- compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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