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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 35904 del 2023 RGAC.
TRA
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(RM), Lungomare delle Sirene 157, (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma, via Cossèria n. 5, presso lo studio dell'avv. Guido Paoli (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione.
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3 residente a [...], Scala B – Int. 22, in proprio ex art. 86 Cpc.
CONVENUTO oggetto: responsabilità professionale legale conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via Parte_1 principale - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 per la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, comm promosso i giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di 2015 Corte di appello di Roma, del tutto pregiudizievoli alla signora per non aver Parte_1 informato la stessa circa l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, né ha mai tentato di dissuadere la stessa dalle medesime azioni che erano valutabili, aprioristicamente, come palesemente inammissibili e gravemente temerarie;
- per l'effetto a
1 titolo di responsabilità contrattuale, condannare l'avv. a risarcire i danni CP_1 patrimoniali subiti dalla signora pari alle somme da questa esborsate Parte_1 in relazione alle sentenze n. 2692/ vile di Velletri e n. 1092/2020, Corte di appello di Roma, oltre ai compensi versati allo stesso convenuto per la difesa prestata nei due gradi di giudizio e precisamente:
- euro 10.768,00 versati dalla signora al in relazione Parte_1 Controparte_2 alla sentenza n. 2692/2015, Tribunal
- euro 17.712,94, che la signora deve versare al in Parte_1 Controparte_2 relazione alla sentenza n. 1092/2 ppello di Rom
- euro 777,00, che la signora deve versare all' in Parte_1 Controparte_3 relazione alla predetta senten lla Corte di App a a titolo di ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012;
- euro 12.000,00 a titolo di compensi professionali versati all'avv. per la CP_1 difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di Vel 2/2015 Corte di Appello di Roma. Il tutto oltre interessi legali moratori ex articolo 1284 VI comma c.c. dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge”. per avv. “voglia codesto ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: in principalità e nel merito: - rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dei resistenti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. in via subordinata: - accertare e dichiarare, ex art.1227 , 1° e 2° co., cc , che la sig.ra è responsabile esclusiva della Parte_1 condanna alle spese comminatale dal Tribunale e dalla Corte di appello, avendo concordato con il Tribunale di Roma, sezione penale, la confisca di tutti i diritti dominicali su
[...] alvo, poi, agire per l'accertamento del proprio diritto di usufrutto. in ogni caso: Pt_2 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di fatto si premette che rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
del foro di Roma (attuale convenuto), adiva il Tribunale Civile di Velletri CP_1 ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. per accertare il proprio diritto di usufrutto su “ Parte_2
(di proprietà ATIM srl), immobile sito in Appia Nuova km 28 ( , Ariccia Parte_2
(RM), contraddistinto in catasto fabbricati al foglio 6, particella n. 244, sub. 503, 504, 505, nonché al catasto terreni foglio 6, particella 96- 506- 1497, nonché al catasto urbano, foglio 6, particella 244, sub 501 e 509”, nonché per accertare che il Tribunale di Roma, sesta sezione penale, con la sentenza del 18 giugno 2012 con cui aveva disposto la confisca per equivalente di - intestata alla ATIM S.r.l. di cui era legale Parte_2 Parte_1
2 rappresentante - non aveva trasferito anche il diritto di usufrutto a ella spettante e, per gli effetti, ordinare al Comune di di rilasciare il suddetto immobile. CP_2
1.1. Con sentenza n. 2692/2015, il Tribunale civile di Velletri così disponeva: “dichiara inammissibile la domanda tesa a verificare la persistenza del diritto di usufrutto della ricorrente;
- rigetta la domanda di restituzione;
- condanna a rifondere Parte_1 il delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.972,00 per compensi Controparte_2
(di cui euro 810,00 fase studio, euro 574,00 per fase introduttiva, euro 1.204,00 per la fase di trattazione ed euro 1.384,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
- condanna a pagare in favore del , ex art. 96, co. Parte_1 Controparte_2
3, c.p.a., la somma di euro 3.972,00 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo” (doc. 06). In relazione alla suddetta sentenza la signora versava al Parte_1 Controparte_2 il pagamento della complessiva somma di euro 10.768,00 a mezzo otto rate mensili di pari importo, con scadenza ciascuna il trenta di ogni mese, a decorrere dal 28 febbraio 2017 fino a totale soddisfo.
1.2. Con atto di citazione, notificato al Comune di il 7 novembre 2015, CP_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. , interponeva appello avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza ritenendo erroneo il riferimento operato dal giudice adito in ordine alla tutela in sede civile del terzo che vanti diritti sulla cosa confiscata, posto che la stessa non aveva agito quale terzo, bensì quale titolare di un diritto reale (usufrutto) estraneo al perimetro della misura ablativa.
1.3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1092/2020 così statuiva: “1) respinge l'appello; 2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Parte_1
che liquida in complessivi euro 8.066,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali ed accessori di legge;
3) condanna a pagare al Parte_1 CP_2
ex art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di euro 8.066,00, oltre interessi dalla sentenza al
[...] soddisfo;
4) dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012”.
1.4. In data 8 maggio 2023, proponeva al un Parte_1 Controparte_2 accordo di rateizzazione della suddetta complessiva somma di euro 17.712,94, che era accettato con delibera della Giunta comunale n. 119 del 22 giugno 2023. Inoltre, in ragione del vincolo contrattuale, aveva anche versato all'avv. Parte_1 [...]
- a titolo di compensi professionali per la difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, CP_1
Tribunale Civile di Velletri e RG 7012/2015 Corte di Appello di Roma - la complessiva somma di euro 12.000,00.
3 1.5. Con lettera del 22 febbraio 2023 - contestando le prestazioni Parte_1 professionali svolte in relazione ai predetti giudizi perché eseguite senza rispettare le regole di diligenza, prudenza e perizia richieste alla sua categoria professionale - chiedeva all'avv.
il risarcimento del danno patito, quantificato in euro 29.258,47. L'avv. CP_1
, in data 6 marzo 2023, comunicava a di essere assicurato CP_1 Parte_1 con contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale – Cassa Forense Mod. R59A/01 Polizza n. 420154614 - contestando genericamente ogni propria responsabilità.
1.6. In data 9 maggio 2023, invitava a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita l'avv. , il quale escludeva ogni propria responsabilità CP_1 trattandosi di situazione peculiare, non precisamente ed efficacemente determinabile a priori, investendo i rapporti tra confisca e diritti reali.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato il 10 luglio 2023, Parte_1 conveniva l'avv. dinanzi a questo Tribunale. CP_1
2.1. In particolare, parte attrice deduceva la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 che aveva proposto domande del tutto inammissibili, infondate e gravemente temerarie cagionando così un grave danno alla propria assistita. Risultava evidente, infatti, che la confisca spiegasse effetti sia sull'usufrutto che sulla nuda proprietà del bene. La domanda di restituzione di era avanzata al Tribunale civile di Velletri nonostante fosse Parte_2 stata proprio , imputata nel procedimento penale de quo, a formulare Parte_1 una proposta di patteggiamento ex art. 444 Cpp concordando, altresì, la confisca del medesimo immobile;
lo stesso avvocato aveva dato atto e prodotto la sentenza del Tribunale penale di Roma dalla quale emergeva tale circostanza. Inoltre, nonostante la sentenza di rigetto del giudice di primo grado l'avv. - nell'interesse della CP_1
- proponeva appello con motivi del tutto infondati (sostenendo che il Tribunale Parte_1 di Velletri avesse richiamato un principio di legittimità in materia di terzo estraneo non inerente al caso in esame, in quanto aveva agito quale titolare di un Parte_1 diritto reale). L'attrice deduceva, pertanto, la responsabilità dell'avvocato per aver promosso i suddetti procedimenti senza rilasciarle alcuna informativa circa l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, né tentare di dissuadere la stessa da azioni che erano valutabili, aprioristicamente, come palesemente inammissibili e gravemente temerarie, violando gli obblighi di diligenza professionale.
3. Con comparsa di risposta si costituiva contestando tutte le pretese di CP_1 parte attrice.
4 4. Con decreto del 8 novembre 2023, espletate le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171- bis c.p.c. il Giudice differiva l'udienza al 22 febbraio 2024 - da tenersi a trattazione scritta - e determinava il termine di deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. All'udienza del 22 febbraio 2024 il Tribunale disponeva l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ammetteva la prova testimoniale richiesta e, pertanto, autorizzava la citazione del teste residente a [...], delegando l'escussione ai sensi dell'art. Testimone_1
203 c.p.c. al Tribunale di Velletri. All'udienza del 5 giugno 2024, davanti al Tribunale di Velletri, si procedeva all'escussione di (coniuge separato di Testimone_1 Parte_1
dal 2009). In particolare, il teste confermava l'avvenuto pagamento degli onorari
[...] in contanti a favore dell'avv. , con cui avevano avuto un rapporto professionale CP_1 per nove anni. All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
8. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della pretesa di parte attrice relativa alla restituzione di “euro 12.000,00 a titolo di compensi professionali versati all'avv.
per la difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di Velletri CP_1
e RG 7012/2015 Corte di Appello di Roma”, in assenza di un'esplicita domanda di risoluzione del contratto professionale ai sensi dell'art.1453 c.c.
8.1. La domanda di ripetizione del compenso, infatti, non può prescindere dalla previa risoluzione del contratto - antecedente logico e giuridico - in quanto è solo con lo scioglimento retroattivo dei vincoli negoziali che sorge l'obbligo di restituire quanto indebitamente ottenuto (Cass., sez. II, 30 novembre 2022, n. 35280). L'azione ex art.1453 c.c. soggiace al principio della domanda e deve essere avanzata espressamente dalla parte. La giurisprudenza è unanime, inoltre, nel ritenere che lo stesso obbligo restitutorio scaturente dalla risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte;
“la condanna alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa non puo' essere adottata d'ufficio dal giudice, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, spettando ad esse soltanto decidere se chiedere, o meno, la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa” (Cass., sez. III, 29 gennaio 2013 n. 2075). Nel caso di specie la domanda di restituzione è inammissibile non avendo l'attrice proposto la pregiudiziale domanda di risoluzione del contratto.
9. La pretesa risarcitoria proposta da , per il resto, è fondata e deve essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito esposte.
10. In particolare, nel presente giudizio parte attrice deduce la responsabilità professionale dell'avv. , per violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, CP_1 comma 2, c.c. consistita nel promuovere e proseguire in appello una causa palesemente inammissibile e infondata, a seguito della quale la stessa è stata condannata al pagamento
5 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e del doppio del contributo unificato del giudizio di appello a favore del per complessivi euro 29.257,94. Controparte_2
11. L'avv. respinge la tesi attorea evidenziando il concorso di colpa della cliente ai CP_1 sensi dell'art 1227 c.c. e l'assenza dei presupposti tipici della responsabilità professionale trattandosi di questioni di particolare complessità la cui risoluzione risultava incerta ab initio (nella traiettoria del convenuto il richiamo all'art. 676 c.p.p. fatto dal Tribunale di Velletri risulterebbe opinabile).
12. Ebbene sul punto occorre puntualizzare che integra gli estremi dell'inesatto adempimento la scelta di una strategia processuale del tutto inadeguata rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente (cfr. Cass. n. 30169/2018; Cass. n. 11906/2016). Il professionista, infatti, è tenuto a prestare la propria opera diligentemente e attuando una difesa ex ante idonea a raggiungere il risultato desiderato, il quale, tuttavia, non rientra direttamente nell'oggetto del contratto, trattandosi di un'obbligazione c.d. di mezzi (cfr. Cass. n. 36071/2022). La giurisprudenza è pacifica nel richiedere che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole” (Cass., sez. III, 11 novembre 2024, n.28903).
13. Nel caso di specie è evidente che l'avv. abbia commesso una serie di gravi CP_1 errori professionali, patrocinando un giudizio palesemente privo di fondamento di fronte a un giudice incompetente in attuazione di una strategia processuale del tutto inadeguata (Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906). Nel presente caso l'avv. è ricorso al CP_1 giudice civile erroneamente in quanto non solo non era stato prima adito il giudice dell'esecuzione penale (“il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l' art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene” cfr. ex multis Cass., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24061) ma non ricopriva in alcun modo la posizione di terzo - estraneo al Parte_1 procedimento penale - titolare di un diritto preesistente sul bene confiscato. Il provvedimento ablatorio - come evidenziato dal Tribunale di Velletri e dalla Corte d'appello successivamente adita - trovava, infatti, il proprio titolo nella sentenza di patteggiamento del 18 giugno 2012 (che vedeva condannata ) con cui Parte_1 era stata disposta la confisca di bene di proprietà della società di cui la sig.ra Parte_2 era rappresentante legale. L'accordo raggiunto dalla con la pubblica Parte_1 Parte_1
6 accusa e validato dal Tribunale di Roma aveva a tutta evidenza un contenuto dispositivo del diritto di usufrutto, poiché altrimenti non vi sarebbe stata ragione che ella partecipasse all'accordo ex art. 444 Cpp. Né può dirsi che tale partecipazione sia conseguenza della sua posizione di rappresentante legale della società ATIM titolare del diritto di nuda proprietà sulla villa in quanto: a) il bene era già stato sottoposto, senza esclusione di alcun diritto reale, a preventivo sequestro nel corso delle indagini penali (pag. 9 sentenza 2012); b) la confisca è intervenuta per equivalente è ha attinto tutti i diritti reali e le somme denaro di cui la poteva liberamente disporre, compreso l'usufrutto non eccettuato – a Parte_1 quanto emerge – né dal sequestro né dalla confisca;
c) la confisca ha attinto sia il (all'epoca coniuge o meno della che l'odierna attrice per condotte Tes_1 Parte_1 di partecipazione e concorsuali per cui è escluso a tutta evidenza che ella preso parte a giudizio nella posizione, meramente vicaria, di rappresentante legale della ATIM.
14. Appare provata, dunque, la grave imperizia dell'avvocato che ha proposto - di fronte al Tribunale civile di Velletri - una domanda palesemente infondata che, pur dandone atto, non considerava adeguatamente la celebrazione di un processo penale e la presenza di una sentenza ex art.444 c.p.p. che dava origine alla confisca. La colpa professionale risulta non di lieve entità in ragione anche dell'impugnazione della sentenza di primo grado che - vista la palese infondatezza del giudizio - aveva condannato parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di lite. A fronte della condanna per lite temeraria e delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, il convenuto - in adempimento dei propri obblighi professionali - avrebbe dovuto convincere la propria assistita dell'inopportunità assoluta dal proporre appello, accorgendosi dei propri errori.
15. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, a fronte della contestazione e allegazione del cliente danneggiato in ordine all'inadempimento e al danno conseguenza subito, è onere del debitore - professionista - provare di aver adempiuto con diligenza ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. o di non avere potuto adempiere per ragioni a esso non imputabili. Nel caso di specie l'avvocato non ha fornito alcuna prova sul punto limitandosi a escludere apoditticamente la propria imperizia. Risultano prive di fondamento, inoltre, le osservazioni del convenuto sulla responsabilità di parte attrice relativamente alla presunzione che la confisca di fosse stata limitata, in forza Parte_2 della qualità di legale rappresentante della società ATIM SRL, alla sola nuda proprietà (v. sopra). Proprio a fronte della suddetta convinzione, infatti, l'avv. avrebbe dovuto CP_1 offrire un parere pro veritate alla propria assistita fornendole tutte le informazioni necessarie a valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale programmata (cfr. Cass. n. 8494 del 2020) e facendola desistere dal proporre una causa manifestamente infondata. Mancano, dunque, gli estremi del concorso di colpa in ragione della natura tecnica della questione e dell'obbligo del professionista intellettuale di operare con diligenza, non
7 potendosi ritenere che le questioni giuridiche appartengano alla diligenza media del cliente e che debbano da esso essere conosciute (si veda sul punto Cass., sez. III, 22 giugno 2020, n.12127, che ha ritenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata e non vi è dubbio che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca, essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest'ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell'obbligazione cambiaria”). Del resto, è evidente la presenza di una grave imperizia in capo al convenuto che deduce persistentemente l'opinabilità della giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Velletri e dalla Corte d'appello pur a fronte di un univoco plesso normativo e giurisprudenziale (sulla competenza, semmai, del giudice dell'esecuzione penale v. sentenza Tribunale Velletri e §. 13 della presente pronuncia).
16. Sotto il profilo del nesso di causalità si ritiene, inoltre, che - all'esito di un giudizio controfattuale - l'inesatto adempimento della prestazione professionale abbia cagionato un danno patrimoniale a - pari alla condanna alle spese di lite per i Parte_1 procedimenti di primo grado e d'appello e al versamento del contributo unificato in sede d'appello a favore del - che non si sarebbe altrimenti verificato. Controparte_2
17. Dagli atti emerge che ha provveduto a corrispondere al Parte_1 CP_2
la somma di euro 16.268,00 [doc. 7 e 24 (vaglia postali a favore del
[...] CP_2
per il processo di primo grado e proposta di pagamento rateizzato); doc. 17 – 18 –
[...]
19 – 20 – 21 – 22 - 23 (bonifici a favore del per il giudizio di appello)], Controparte_2 residuando ancora da versare la somma di euro 12.989,94 [oggetto di accordo di rateizzazione di cui alla delibera della Giunta Comunale, n. 119 del 22.06.2023 (doc. 12)].
Premesso, quindi, che la somma di euro 12.989,94 costituisce debito/danno certo, ma futuro di cui è comunque dovuto il ristoro (Cass. n. 21491 del 2012) e che assume – per effetto anche dell'avvenuto accordo con il – natura di debito di valore Controparte_2 che deve essere riconosciuto all'attrice senza la corresponsione di interessi legali se non dalla data della presente pronuncia.
18. La somma di euro 16.268,00 integrando, invece, un debito di valore - così come precisato più volte dalla Cassazione secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26202) - per cui la somma deve essere rivalutata, facendo decorrere la rivalutazione dalla data di causazione del danno (Cass. Sez. 1, 27
8 dicembre 2022, n. 3779) che corrisponde al versamento dei singoli ratei e alla data della loro esecuzione: prima rata: 22 giugno 2017 importo euro 1.348,50, rivalutata in euro 1604,72 seconda rata: 24 luglio 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.604,72 terza rata: 24 agosto 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.597,97 quarta rata: 23 settembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.603,37 quinta rata: 24 ottobre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.606,06 sesta rata: 23 novembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.607,41 settima rata: 23 dicembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.603,37 ottava rata: 23 gennaio 2018 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.596,62 accettazione della richiesta rateizzazione: primo versamento: 11 luglio 2023 euro 2501,00, rivalutato in euro 2.533,51 secondo versamento: 14 agosto 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 505,51 terzo versamento: 12 settembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 505,01 quarto versamento: 12 ottobre 2023 euro 501,00. Rivalutato in euro 505,01 quinto versamento: 13 novembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 507,51 sesto versamento: 13 dicembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 506,51 settimo versamento: 15 gennaio 2024 euro 501,00, rivalutato in euro 505,01
29. La somma così liquidata, per complessivi euro 31.378,22 (di cui euro 18.388,31 per le somme già corrisposte ratealmente ed euro 12.989,91 ancora da corrispondere), costituisce un'obbligazione di valuta e devono essere, pertanto, riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
20. Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate - come da dispositivo - attestandosi nel perimetro degli importi minimi (D.M. 10 marzo 2014, n.55), oltre le spese generali da liquidare in via forfettaria al 15 %, e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di restituzione del compenso corrisposto al convenuto;
2) accerta e dichiara la responsabilità professionale di;
CP_1
3) per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_1 Parte_1
liquidati nella complessiva somma di euro 31.378,22, oltre interessi legali dalla
[...] presente pronuncia al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 CP_1 oltre contributo spese generali al 15%, rimborso contributo unificato e iva per legge se dovuta.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Alberto Cisterna sentenza redatta in collaborazione con la MOT Sonia Sasso.
10
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 35904 del 2023 RGAC.
TRA
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(RM), Lungomare delle Sirene 157, (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma, via Cossèria n. 5, presso lo studio dell'avv. Guido Paoli (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione.
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3 residente a [...], Scala B – Int. 22, in proprio ex art. 86 Cpc.
CONVENUTO oggetto: responsabilità professionale legale conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via Parte_1 principale - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 per la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, comm promosso i giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di 2015 Corte di appello di Roma, del tutto pregiudizievoli alla signora per non aver Parte_1 informato la stessa circa l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, né ha mai tentato di dissuadere la stessa dalle medesime azioni che erano valutabili, aprioristicamente, come palesemente inammissibili e gravemente temerarie;
- per l'effetto a
1 titolo di responsabilità contrattuale, condannare l'avv. a risarcire i danni CP_1 patrimoniali subiti dalla signora pari alle somme da questa esborsate Parte_1 in relazione alle sentenze n. 2692/ vile di Velletri e n. 1092/2020, Corte di appello di Roma, oltre ai compensi versati allo stesso convenuto per la difesa prestata nei due gradi di giudizio e precisamente:
- euro 10.768,00 versati dalla signora al in relazione Parte_1 Controparte_2 alla sentenza n. 2692/2015, Tribunal
- euro 17.712,94, che la signora deve versare al in Parte_1 Controparte_2 relazione alla sentenza n. 1092/2 ppello di Rom
- euro 777,00, che la signora deve versare all' in Parte_1 Controparte_3 relazione alla predetta senten lla Corte di App a a titolo di ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012;
- euro 12.000,00 a titolo di compensi professionali versati all'avv. per la CP_1 difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di Vel 2/2015 Corte di Appello di Roma. Il tutto oltre interessi legali moratori ex articolo 1284 VI comma c.c. dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge”. per avv. “voglia codesto ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: in principalità e nel merito: - rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dei resistenti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. in via subordinata: - accertare e dichiarare, ex art.1227 , 1° e 2° co., cc , che la sig.ra è responsabile esclusiva della Parte_1 condanna alle spese comminatale dal Tribunale e dalla Corte di appello, avendo concordato con il Tribunale di Roma, sezione penale, la confisca di tutti i diritti dominicali su
[...] alvo, poi, agire per l'accertamento del proprio diritto di usufrutto. in ogni caso: Pt_2 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di fatto si premette che rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
del foro di Roma (attuale convenuto), adiva il Tribunale Civile di Velletri CP_1 ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. per accertare il proprio diritto di usufrutto su “ Parte_2
(di proprietà ATIM srl), immobile sito in Appia Nuova km 28 ( , Ariccia Parte_2
(RM), contraddistinto in catasto fabbricati al foglio 6, particella n. 244, sub. 503, 504, 505, nonché al catasto terreni foglio 6, particella 96- 506- 1497, nonché al catasto urbano, foglio 6, particella 244, sub 501 e 509”, nonché per accertare che il Tribunale di Roma, sesta sezione penale, con la sentenza del 18 giugno 2012 con cui aveva disposto la confisca per equivalente di - intestata alla ATIM S.r.l. di cui era legale Parte_2 Parte_1
2 rappresentante - non aveva trasferito anche il diritto di usufrutto a ella spettante e, per gli effetti, ordinare al Comune di di rilasciare il suddetto immobile. CP_2
1.1. Con sentenza n. 2692/2015, il Tribunale civile di Velletri così disponeva: “dichiara inammissibile la domanda tesa a verificare la persistenza del diritto di usufrutto della ricorrente;
- rigetta la domanda di restituzione;
- condanna a rifondere Parte_1 il delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.972,00 per compensi Controparte_2
(di cui euro 810,00 fase studio, euro 574,00 per fase introduttiva, euro 1.204,00 per la fase di trattazione ed euro 1.384,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
- condanna a pagare in favore del , ex art. 96, co. Parte_1 Controparte_2
3, c.p.a., la somma di euro 3.972,00 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo” (doc. 06). In relazione alla suddetta sentenza la signora versava al Parte_1 Controparte_2 il pagamento della complessiva somma di euro 10.768,00 a mezzo otto rate mensili di pari importo, con scadenza ciascuna il trenta di ogni mese, a decorrere dal 28 febbraio 2017 fino a totale soddisfo.
1.2. Con atto di citazione, notificato al Comune di il 7 novembre 2015, CP_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. , interponeva appello avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza ritenendo erroneo il riferimento operato dal giudice adito in ordine alla tutela in sede civile del terzo che vanti diritti sulla cosa confiscata, posto che la stessa non aveva agito quale terzo, bensì quale titolare di un diritto reale (usufrutto) estraneo al perimetro della misura ablativa.
1.3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1092/2020 così statuiva: “1) respinge l'appello; 2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Parte_1
che liquida in complessivi euro 8.066,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali ed accessori di legge;
3) condanna a pagare al Parte_1 CP_2
ex art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di euro 8.066,00, oltre interessi dalla sentenza al
[...] soddisfo;
4) dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012”.
1.4. In data 8 maggio 2023, proponeva al un Parte_1 Controparte_2 accordo di rateizzazione della suddetta complessiva somma di euro 17.712,94, che era accettato con delibera della Giunta comunale n. 119 del 22 giugno 2023. Inoltre, in ragione del vincolo contrattuale, aveva anche versato all'avv. Parte_1 [...]
- a titolo di compensi professionali per la difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, CP_1
Tribunale Civile di Velletri e RG 7012/2015 Corte di Appello di Roma - la complessiva somma di euro 12.000,00.
3 1.5. Con lettera del 22 febbraio 2023 - contestando le prestazioni Parte_1 professionali svolte in relazione ai predetti giudizi perché eseguite senza rispettare le regole di diligenza, prudenza e perizia richieste alla sua categoria professionale - chiedeva all'avv.
il risarcimento del danno patito, quantificato in euro 29.258,47. L'avv. CP_1
, in data 6 marzo 2023, comunicava a di essere assicurato CP_1 Parte_1 con contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale – Cassa Forense Mod. R59A/01 Polizza n. 420154614 - contestando genericamente ogni propria responsabilità.
1.6. In data 9 maggio 2023, invitava a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita l'avv. , il quale escludeva ogni propria responsabilità CP_1 trattandosi di situazione peculiare, non precisamente ed efficacemente determinabile a priori, investendo i rapporti tra confisca e diritti reali.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato il 10 luglio 2023, Parte_1 conveniva l'avv. dinanzi a questo Tribunale. CP_1
2.1. In particolare, parte attrice deduceva la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 che aveva proposto domande del tutto inammissibili, infondate e gravemente temerarie cagionando così un grave danno alla propria assistita. Risultava evidente, infatti, che la confisca spiegasse effetti sia sull'usufrutto che sulla nuda proprietà del bene. La domanda di restituzione di era avanzata al Tribunale civile di Velletri nonostante fosse Parte_2 stata proprio , imputata nel procedimento penale de quo, a formulare Parte_1 una proposta di patteggiamento ex art. 444 Cpp concordando, altresì, la confisca del medesimo immobile;
lo stesso avvocato aveva dato atto e prodotto la sentenza del Tribunale penale di Roma dalla quale emergeva tale circostanza. Inoltre, nonostante la sentenza di rigetto del giudice di primo grado l'avv. - nell'interesse della CP_1
- proponeva appello con motivi del tutto infondati (sostenendo che il Tribunale Parte_1 di Velletri avesse richiamato un principio di legittimità in materia di terzo estraneo non inerente al caso in esame, in quanto aveva agito quale titolare di un Parte_1 diritto reale). L'attrice deduceva, pertanto, la responsabilità dell'avvocato per aver promosso i suddetti procedimenti senza rilasciarle alcuna informativa circa l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, né tentare di dissuadere la stessa da azioni che erano valutabili, aprioristicamente, come palesemente inammissibili e gravemente temerarie, violando gli obblighi di diligenza professionale.
3. Con comparsa di risposta si costituiva contestando tutte le pretese di CP_1 parte attrice.
4 4. Con decreto del 8 novembre 2023, espletate le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171- bis c.p.c. il Giudice differiva l'udienza al 22 febbraio 2024 - da tenersi a trattazione scritta - e determinava il termine di deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. All'udienza del 22 febbraio 2024 il Tribunale disponeva l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ammetteva la prova testimoniale richiesta e, pertanto, autorizzava la citazione del teste residente a [...], delegando l'escussione ai sensi dell'art. Testimone_1
203 c.p.c. al Tribunale di Velletri. All'udienza del 5 giugno 2024, davanti al Tribunale di Velletri, si procedeva all'escussione di (coniuge separato di Testimone_1 Parte_1
dal 2009). In particolare, il teste confermava l'avvenuto pagamento degli onorari
[...] in contanti a favore dell'avv. , con cui avevano avuto un rapporto professionale CP_1 per nove anni. All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
8. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della pretesa di parte attrice relativa alla restituzione di “euro 12.000,00 a titolo di compensi professionali versati all'avv.
per la difesa assunta nei giudizi RG 908/2015, Tribunale Civile di Velletri CP_1
e RG 7012/2015 Corte di Appello di Roma”, in assenza di un'esplicita domanda di risoluzione del contratto professionale ai sensi dell'art.1453 c.c.
8.1. La domanda di ripetizione del compenso, infatti, non può prescindere dalla previa risoluzione del contratto - antecedente logico e giuridico - in quanto è solo con lo scioglimento retroattivo dei vincoli negoziali che sorge l'obbligo di restituire quanto indebitamente ottenuto (Cass., sez. II, 30 novembre 2022, n. 35280). L'azione ex art.1453 c.c. soggiace al principio della domanda e deve essere avanzata espressamente dalla parte. La giurisprudenza è unanime, inoltre, nel ritenere che lo stesso obbligo restitutorio scaturente dalla risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte;
“la condanna alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa non puo' essere adottata d'ufficio dal giudice, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, spettando ad esse soltanto decidere se chiedere, o meno, la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa” (Cass., sez. III, 29 gennaio 2013 n. 2075). Nel caso di specie la domanda di restituzione è inammissibile non avendo l'attrice proposto la pregiudiziale domanda di risoluzione del contratto.
9. La pretesa risarcitoria proposta da , per il resto, è fondata e deve essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito esposte.
10. In particolare, nel presente giudizio parte attrice deduce la responsabilità professionale dell'avv. , per violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, CP_1 comma 2, c.c. consistita nel promuovere e proseguire in appello una causa palesemente inammissibile e infondata, a seguito della quale la stessa è stata condannata al pagamento
5 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e del doppio del contributo unificato del giudizio di appello a favore del per complessivi euro 29.257,94. Controparte_2
11. L'avv. respinge la tesi attorea evidenziando il concorso di colpa della cliente ai CP_1 sensi dell'art 1227 c.c. e l'assenza dei presupposti tipici della responsabilità professionale trattandosi di questioni di particolare complessità la cui risoluzione risultava incerta ab initio (nella traiettoria del convenuto il richiamo all'art. 676 c.p.p. fatto dal Tribunale di Velletri risulterebbe opinabile).
12. Ebbene sul punto occorre puntualizzare che integra gli estremi dell'inesatto adempimento la scelta di una strategia processuale del tutto inadeguata rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente (cfr. Cass. n. 30169/2018; Cass. n. 11906/2016). Il professionista, infatti, è tenuto a prestare la propria opera diligentemente e attuando una difesa ex ante idonea a raggiungere il risultato desiderato, il quale, tuttavia, non rientra direttamente nell'oggetto del contratto, trattandosi di un'obbligazione c.d. di mezzi (cfr. Cass. n. 36071/2022). La giurisprudenza è pacifica nel richiedere che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole” (Cass., sez. III, 11 novembre 2024, n.28903).
13. Nel caso di specie è evidente che l'avv. abbia commesso una serie di gravi CP_1 errori professionali, patrocinando un giudizio palesemente privo di fondamento di fronte a un giudice incompetente in attuazione di una strategia processuale del tutto inadeguata (Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906). Nel presente caso l'avv. è ricorso al CP_1 giudice civile erroneamente in quanto non solo non era stato prima adito il giudice dell'esecuzione penale (“il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l' art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene” cfr. ex multis Cass., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24061) ma non ricopriva in alcun modo la posizione di terzo - estraneo al Parte_1 procedimento penale - titolare di un diritto preesistente sul bene confiscato. Il provvedimento ablatorio - come evidenziato dal Tribunale di Velletri e dalla Corte d'appello successivamente adita - trovava, infatti, il proprio titolo nella sentenza di patteggiamento del 18 giugno 2012 (che vedeva condannata ) con cui Parte_1 era stata disposta la confisca di bene di proprietà della società di cui la sig.ra Parte_2 era rappresentante legale. L'accordo raggiunto dalla con la pubblica Parte_1 Parte_1
6 accusa e validato dal Tribunale di Roma aveva a tutta evidenza un contenuto dispositivo del diritto di usufrutto, poiché altrimenti non vi sarebbe stata ragione che ella partecipasse all'accordo ex art. 444 Cpp. Né può dirsi che tale partecipazione sia conseguenza della sua posizione di rappresentante legale della società ATIM titolare del diritto di nuda proprietà sulla villa in quanto: a) il bene era già stato sottoposto, senza esclusione di alcun diritto reale, a preventivo sequestro nel corso delle indagini penali (pag. 9 sentenza 2012); b) la confisca è intervenuta per equivalente è ha attinto tutti i diritti reali e le somme denaro di cui la poteva liberamente disporre, compreso l'usufrutto non eccettuato – a Parte_1 quanto emerge – né dal sequestro né dalla confisca;
c) la confisca ha attinto sia il (all'epoca coniuge o meno della che l'odierna attrice per condotte Tes_1 Parte_1 di partecipazione e concorsuali per cui è escluso a tutta evidenza che ella preso parte a giudizio nella posizione, meramente vicaria, di rappresentante legale della ATIM.
14. Appare provata, dunque, la grave imperizia dell'avvocato che ha proposto - di fronte al Tribunale civile di Velletri - una domanda palesemente infondata che, pur dandone atto, non considerava adeguatamente la celebrazione di un processo penale e la presenza di una sentenza ex art.444 c.p.p. che dava origine alla confisca. La colpa professionale risulta non di lieve entità in ragione anche dell'impugnazione della sentenza di primo grado che - vista la palese infondatezza del giudizio - aveva condannato parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di lite. A fronte della condanna per lite temeraria e delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, il convenuto - in adempimento dei propri obblighi professionali - avrebbe dovuto convincere la propria assistita dell'inopportunità assoluta dal proporre appello, accorgendosi dei propri errori.
15. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, a fronte della contestazione e allegazione del cliente danneggiato in ordine all'inadempimento e al danno conseguenza subito, è onere del debitore - professionista - provare di aver adempiuto con diligenza ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. o di non avere potuto adempiere per ragioni a esso non imputabili. Nel caso di specie l'avvocato non ha fornito alcuna prova sul punto limitandosi a escludere apoditticamente la propria imperizia. Risultano prive di fondamento, inoltre, le osservazioni del convenuto sulla responsabilità di parte attrice relativamente alla presunzione che la confisca di fosse stata limitata, in forza Parte_2 della qualità di legale rappresentante della società ATIM SRL, alla sola nuda proprietà (v. sopra). Proprio a fronte della suddetta convinzione, infatti, l'avv. avrebbe dovuto CP_1 offrire un parere pro veritate alla propria assistita fornendole tutte le informazioni necessarie a valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale programmata (cfr. Cass. n. 8494 del 2020) e facendola desistere dal proporre una causa manifestamente infondata. Mancano, dunque, gli estremi del concorso di colpa in ragione della natura tecnica della questione e dell'obbligo del professionista intellettuale di operare con diligenza, non
7 potendosi ritenere che le questioni giuridiche appartengano alla diligenza media del cliente e che debbano da esso essere conosciute (si veda sul punto Cass., sez. III, 22 giugno 2020, n.12127, che ha ritenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata e non vi è dubbio che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca, essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest'ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell'obbligazione cambiaria”). Del resto, è evidente la presenza di una grave imperizia in capo al convenuto che deduce persistentemente l'opinabilità della giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Velletri e dalla Corte d'appello pur a fronte di un univoco plesso normativo e giurisprudenziale (sulla competenza, semmai, del giudice dell'esecuzione penale v. sentenza Tribunale Velletri e §. 13 della presente pronuncia).
16. Sotto il profilo del nesso di causalità si ritiene, inoltre, che - all'esito di un giudizio controfattuale - l'inesatto adempimento della prestazione professionale abbia cagionato un danno patrimoniale a - pari alla condanna alle spese di lite per i Parte_1 procedimenti di primo grado e d'appello e al versamento del contributo unificato in sede d'appello a favore del - che non si sarebbe altrimenti verificato. Controparte_2
17. Dagli atti emerge che ha provveduto a corrispondere al Parte_1 CP_2
la somma di euro 16.268,00 [doc. 7 e 24 (vaglia postali a favore del
[...] CP_2
per il processo di primo grado e proposta di pagamento rateizzato); doc. 17 – 18 –
[...]
19 – 20 – 21 – 22 - 23 (bonifici a favore del per il giudizio di appello)], Controparte_2 residuando ancora da versare la somma di euro 12.989,94 [oggetto di accordo di rateizzazione di cui alla delibera della Giunta Comunale, n. 119 del 22.06.2023 (doc. 12)].
Premesso, quindi, che la somma di euro 12.989,94 costituisce debito/danno certo, ma futuro di cui è comunque dovuto il ristoro (Cass. n. 21491 del 2012) e che assume – per effetto anche dell'avvenuto accordo con il – natura di debito di valore Controparte_2 che deve essere riconosciuto all'attrice senza la corresponsione di interessi legali se non dalla data della presente pronuncia.
18. La somma di euro 16.268,00 integrando, invece, un debito di valore - così come precisato più volte dalla Cassazione secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26202) - per cui la somma deve essere rivalutata, facendo decorrere la rivalutazione dalla data di causazione del danno (Cass. Sez. 1, 27
8 dicembre 2022, n. 3779) che corrisponde al versamento dei singoli ratei e alla data della loro esecuzione: prima rata: 22 giugno 2017 importo euro 1.348,50, rivalutata in euro 1604,72 seconda rata: 24 luglio 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.604,72 terza rata: 24 agosto 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.597,97 quarta rata: 23 settembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.603,37 quinta rata: 24 ottobre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.606,06 sesta rata: 23 novembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.607,41 settima rata: 23 dicembre 2017 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.603,37 ottava rata: 23 gennaio 2018 euro 1.348,50, rivalutata in euro 1.596,62 accettazione della richiesta rateizzazione: primo versamento: 11 luglio 2023 euro 2501,00, rivalutato in euro 2.533,51 secondo versamento: 14 agosto 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 505,51 terzo versamento: 12 settembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 505,01 quarto versamento: 12 ottobre 2023 euro 501,00. Rivalutato in euro 505,01 quinto versamento: 13 novembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 507,51 sesto versamento: 13 dicembre 2023 euro 501,00, rivalutato in euro 506,51 settimo versamento: 15 gennaio 2024 euro 501,00, rivalutato in euro 505,01
29. La somma così liquidata, per complessivi euro 31.378,22 (di cui euro 18.388,31 per le somme già corrisposte ratealmente ed euro 12.989,91 ancora da corrispondere), costituisce un'obbligazione di valuta e devono essere, pertanto, riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
20. Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate - come da dispositivo - attestandosi nel perimetro degli importi minimi (D.M. 10 marzo 2014, n.55), oltre le spese generali da liquidare in via forfettaria al 15 %, e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di restituzione del compenso corrisposto al convenuto;
2) accerta e dichiara la responsabilità professionale di;
CP_1
3) per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_1 Parte_1
liquidati nella complessiva somma di euro 31.378,22, oltre interessi legali dalla
[...] presente pronuncia al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 CP_1 oltre contributo spese generali al 15%, rimborso contributo unificato e iva per legge se dovuta.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Alberto Cisterna sentenza redatta in collaborazione con la MOT Sonia Sasso.
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