Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2025REG.PROV.COLL.
N. 07662/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2021, proposto dal Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via L. Giordano, 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 7268/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio contenente, altresì, ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’Istruzione ha appellato, chiedendone la riforma, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-bis, 17 giugno 2021 n. 7268, notificata in data 22 giugno 2021, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso i decreti ministeriali di diniego (in relazione alla classe concorsuale A47 Scienze matematiche applicate) e di riconoscimento con prescrizione di misure compensative di adattamento (in relazione alla classe concorsuale A45 Scienze economico-aziendali) della qualifica professionale conseguita in Romania per l’esercizio dell’attività di docente.
In particolare, l’adito TAR del Lazio ha respinto il ricorso con riferimento al decreto n. 2035 del 2020, recante diniego di riconoscimento per la classe A47, mentre lo ha accolto con riferimento al decreto n. 1998 del 12.12.2020, recante l’accoglimento con prescrizione di misure compensative dell’istanza di riconoscimento del titolo all’insegnamento sulla classe comune A45 scienze economico-aziendali, ritenendo per l’appunto ingiusta, sproporzionata ed eccessivamente penalizzante la imposizione della misura compensativa consistente nell’obbligo di frequentare un tirocinio di 600 ore, articolate nell’arco di due anni scolastici.
Nell’annullare l’atto, il TAR ha condannato il Ministero a rideterminare il percorso professionale compensativo, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
2.- Ritiene il Ministero dell’Istruzione che tale sentenza sia ingiusta in tale ultima parte, per i motivi che verranno di seguito esaminati.
3.- Di converso, ritiene l’originario ricorrente che la prefata sentenza sia corretta in tale parte, mentre deve essere riformata con riferimento al capo che ha respinto l’impugnativa avverso il diniego di riconoscimento per la classe A47, capo difatti avversato con appello incidentale contenuto nella memoria di costituzione, ripropositivo delle originarie censure.
4.- Alla udienza straordinaria di smaltimento del 15 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
5.- L’appello principale del Ministero dell’Istruzione va respinto, mentre va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello incidentale proposto dall’originario ricorrente.
6.- Con riferimento alla impugnativa principale, va anzitutto respinto il primo motivo con cui il Ministero dell’Istruzione deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima siccome non sarebbe stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso «avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava», atteso il parere favorevole al riconoscimento della qualifica espresso dall’Amministrazione, «benché condizionato dall’espletamento di misure compensative».
La censura non ha pregio, in quanto sussiste l’interesse concreto e attuale del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della propria formazione professionale senza la imposizione di alcuna misura compensativa o, al limite, con l’imposizione di misure compensative adeguate e proporzionate, non eccedenti lo scopo e l’utilità per le quali le stesse, in generale, sono previste, ossia colmare i soli aspetti della formazione conseguita all’estero che risultano carenti, sul piano contenutistico, rispetto a quella conseguibile nell’ordinamento interno.
7.- Pure infondata è la seconda censura che lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990, atteso che, all’evidenza, l’attività amministrativa di cui si tratta ha natura discrezionale, dovendo l’Amministrazione procedere al raffronto in concreto tra le formazioni: quella effettuata all’estero dal richiedente il riconoscimento del titolo e quella prevista dall’ordinamento interno (Plenarie n. 19 e n. 22 del 2022).
Difettando, quindi, i presupposti di fatto cui la norma ricollega la previsione della non annullabilità del provvedimento impugnato, ovverossia la natura vincolata del potere esercitato e il contenuto che il provvedimento avrebbe necessariamente dovuto avere (“ qualora…sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”), la censura va senz’altro respinta.
8.- Da respingere, infine, è anche la terza e ultima censura proposta, con la quale si deduce la illegittimità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione.
Ritiene, infatti, il Collegio, che il ragionamento intorno al quale il primo giudice ha incentrato il parziale accoglimento del ricorso sia immune dalle contestate critiche.
In fatto, la misura compensativa prescritta (600 ore di tirocinio da espletare nell’arco di due anni scolastici) rappresenta una consistente limitazione degli effetti abilitativi riconosciuti alla qualifica estera, di fatto svuotandola di qualsiasi valore: le 600 ore previste, infatti, corrispondono ad ulteriori 24 CFU rispetto agli oltre 70 CFU già acquisiti in Romania.
Deve quindi convenirsi con il primo giudice nella parte in cui afferma che il provvedimento impugnato, sotto la veste della determinazione formalmente favorevole, ha invece sostanzialmente “azzerato” il percorso formativo svolto.
Peraltro, non va sottaciuto, la particolare modalità applicata dall’Amministrazione, rappresentata dalla imposizione di un’unica modalità di espletamento dell’attività in parola, circoscritta soltanto alle esercitazioni durante l’orario delle lezioni, avrebbe finito per rendere impossibile il contemporaneo espletamento dell’attività di insegnamento al richiedente, o anche di qualsiasi altra attività lavorativa.
Sempre in fatto, occorre rilevare che la funzione delle misure compensative è quella di colmare le differenze che attengono alla didattica disciplinare, fermo restando il possesso e il conseguente riconoscimento delle conoscenze della materia di insegnamento, come attestato dal conseguimento della laurea in Italia, valida come titolo di accesso alla relativa classe concorsuale, nonché delle competenze generali di tipo psico-pedagogico e delle metodologie didattiche, comunque sostanzialmente acquisite nel percorso rumeno.
Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato, ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato, la evidente sproporzione della misura compensativa imposta rispetto al complessivo bagaglio di esperienze maturate e di studi compiuti dal ricorrente per prepararsi alla professione di docente (Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 695; Id., 5 ottobre 2023, n. 8683; 14 luglio 2022, n. 5983).
L’atto impugnato, va del resto rimarcato, non ha nemmeno indicato i criteri definiti dall’ordinamento di settore sulla base dei quali sono state determinate la durata e la modalità di espletamento del periodo di tirocinio di adattamento, con ciò ponendosi in contrasto anche con l’indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza europea in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ( ex multis , Corte giustizia UE, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 634).
Va infine rilevato che, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 6594 del 2021, recante rigetto dell’istanza cautelare proposta dal Ministero appellante, il ricorrente ha potuto completare il tirocinio di adattamento nella durata ridotta di 300 ore, e, pertanto, lo stesso ha ormai ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, valida come abilitazione all’insegnamento per la classe concorsuale A45 – Scienze economicoaziendali, come da decreto direttoriale prot. n. 1507 del 7 giugno 2024, versato agli atti lo scorso 13 novembre (v. doc. 1).
9.- L’appello incidentale va invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ciò avendo espressamente dichiarato il ricorrente incidentale nell’ultima memoria depositata in data 10 dicembre 2024 (pagina 4: “ Ad ogni modo, il prof. -OMISSIS- dichiara di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello incidentale ).
10.- Le spese del giudizio possono compensarsi, tenuto conto della complessità delle questioni, che hanno richiesto che questo Consesso si pronunciasse in Adunanza plenaria prima di giungere ad una adeguata sedimentazione dei principi rilevanti in materia, nonché degli esiti della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
respinge l’appello principale;
dichiara improcedibile l’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO