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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LORENZO Parte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LORENZO
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LORENZO Parte_2 C.F._2
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LORENZO CARMINE
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'IPPOLITO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Via E.
Altomare, 77 87054 Rogliano presso il difensore avv. D'IPPOLITO MASSIMILIANO
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il deducendo che, nell'anno 2016, l'ente Controparte_1
pagina 1 di 6 delimitava illegittimamente i confini della strada pubblica, invadendo così i confini della proprietà dei ricorrenti e limitando il godimento del bene da parte dei proprietari.
I ricorrenti, in particolare, premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Mangone
(Cs) al Vico II Garibaldi n. 4, distinto in mappa al foglio n. 9 p.lla 374, in forza di atto pubblico di compravendita a rogito notaio del 28.07.1998 (rep. 82181), allegavano di Persona_1 aver effettuato, nell'anno 2000, dei lavori di ristrutturazione e manutenzione del predetto immobile, tra cui la demolizione del corpo scala esterna che consentiva l'accesso al primo piano del fabbricato, nonché del pianerottolo e del soprastante locale bagno.
A seguito dei suddetti lavori, i ricorrenti continuavano a godere in via esclusiva dell'area, precedentemente occupata dalle strutture oggetto di demolizione, confinante con la strada pubblica. I ricorrenti tuttavia lamentavano che, in data 20.10.2016, l'ente convenuto effettuava delle operazioni di misurazione dei confini al fine di delimitare l'area pubblica, invadendo e limitando illegittimamente parte della loro proprietà.
Su tali premesse, i ricorrenti, fallito il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, proponevano azione negatoria ex art. 949 c.c. al fine di sentir accertare la loro esclusiva proprietà in relazione all'area risultante dalla demolizione della scala e del pianerottolo annesso ed ordinare al l'immediata cessazione degli atti di molestia e di Controparte_1
qualsiasi pretesa dallo stesso avanzata sulla predetta area;
in via subordinata, chiedevano accertarsi il reale confine tra la loro proprietà e l'area pubblica di Vico II Garibaldi;
in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la loro proprietà esclusiva per intervenuta usucapione.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_1 resisteva alla domanda deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso atteso che l'atto introduttivo indicava erroneamente il Vico II Garibaldi, mentre le opere di proprietà dei ricorrenti, poi oggetto di demolizione, insistevano sul Vico III Garibaldi e che, in ogni caso, la domanda non teneva conto dei criteri di tolleranza in materia di confini;
nel merito, eccepiva che la controversia andava inquadrata nell'alveo dell'art. 950 c.c., e non nella diversa fattispecie di cui all'art. 949 c.c., atteso che nessuna turbativa o molestia era stata perpetrata dal e che, in ogni caso, era controverso esclusivamente l'accertamento dei confini CP_1 delle rispettive proprietà, di cui ne chiedeva l'esatta individuazione;
insisteva, altresì, per il rigetto della avversa domanda di usucapione in quanto avente ad oggetto un bene indisponibile del demani o comunale.
pagina 2 di 6 Disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice e CTU.
All'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini su riportati e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente è necessario inquadrare correttamente la fattispecie de qua.
Preme osservare che l'azione negatoria ex art. 949 c.c. si propone di respingere l'esistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e di far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà. In definitiva, l'azione può atteggiarsi come mera azione di accertamento negativo ovvero come azione di condanna, qualora sussistano turbative e molestie che attentino al godimento della res ed il proprietario abbia chiesto che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. Da quanto detto discende che la
"actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, ud.
13/09/2018, dep. 05/12/2018, n.313829).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno prospettato la limitazione del loro diritto di proprietà e la sussistenza di condotte turbative al possesso e al godimento della res sulla base del fatto che, in data 16.12.2016, l'ente convenuto ha effettuato “delle operazioni di misurazioni con strumentazioni topografiche elettroniche, le quali hanno consentito di determinare sulla scorta di planimetrie e mappe catastali, la posizione dei vertici delimitanti
l'area pubblica che è stata segnalata con minio di colore rosso” (nota prot. n. 3946), lamentando che, a seguito di dette misurazioni, l'estensione della loro proprietà risulterebbe erroneamente individuata. Di contro, l'ente convenuto nel costituirsi in giudizio - aldilà dell'eccezione relativa all'erronea indicazione nell'atto introduttivo dell'indirizzo (Vico II
Garibaldi anziché Vico III Garibaldi) dove si trova l'immobile che, in ogni caso, è priva di pregio in quanto il bene è stato correttamente identificato dalle risultanze processuali - non ha contestato la avversa titolarità del diritto di proprietà, né tanto meno ha affermato l'esistenza di un diritto reale sulla cosa, limitandosi a contestare la avversa individuazione del confine tra la strada di proprietà degli attori, risultante dalla demolizione della scala e del pianerottolo preesistenti, e la strada pubblica, che si trova in continuità con la prima, chiedendone il corretto accertamento.
pagina 3 di 6 In applicazione dei principi di cui sopra, la condotta perpetrata dalla convenuta non costituisce alcun vulnus al diritto di proprietà degli attori, vietato dall'art. 949 c.c., non impedendo alla controparte il libero godimento del proprio bene e non compromettendone la funzionalità, né tanto meno è stata fornita prova circa la sussistenza di turbative o molestie concrete, cosicché la domanda attrice relativa all'azione negatoria deve essere rigettata.
Appare evidente, quindi, che non potendo la fattispecie de qua rientrare nell'alveo dell'art. 949 c.c., vada invece correttamente inquadrata nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., proposta in via subordinata dagli attori, la quale mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto,
e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 - 01).
Sotto il profilo degli oneri probatori, detta azione si configura come una "vindicatio incertae partis", per cui incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario ai sensi dell'art. 950 c.c. (cfr., tra le tante, Cass.
10062/2018).
Nella specie, in merito alla esatta determinazione del confine tra i fondi che ci occupano, alcuna prova in tal senso è fornita dai titoli di acquisto della proprietà in atti, atteso che nell'atto pubblico di compravendita a rogito notaio del 28.07.1998 (rep. 82181) Persona_1
l'immobile di cui alla particella 374 di proprietà dei coniugi , composto da piano CP_2
terra, primo e secondo, veniva individuato come casetta di abitazione di vecchia costruzione ed in pessimo stato di conservazione sita al Corso Garibaldi n. 9 del Comune di CP_1
composta da numero due vani più cucinino, confinante con Corso Garibaldi, con Vico II
Garibaldi, con Vico III Garibaldi e proprietà . Per_2
Allo stesso modo, dalla esperita prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice non sono emerse circostanze certe ed univoche a proposito dell'esistenza di una linea di confine tra i fondi a seguito di demolizione della scala, né tanto meno in merito all'esatta estensione delle rispettive proprietà.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, deve ritenersi accertato che i confini tra i fondi corrispondono a quelli individuati dal ctu nominato in corso di causa, coincidenti con quelli catastali, graficamente indicati nell'allegato “TAV. N.7” della relazione peritale con una retta di colore rosso.
Il ctu è pervenuto a tale conclusione in esito a specifici rilievi effettuati con metodologia immune da qualsiasi censura di ordine logico. Nello specifico, il perito ha accertando che “il corpo scala esistente prima della demolizione, da quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti (progetto – documentazione fotografica) risulta difforme da quanto presente nella planimetria catastale redatta in data 7 gennaio 1940” e che “la sovrapposizione, eseguita con sistema locale, evidenzia un maggiore ingombro del corpo scala rispetto alla perimetrazione del fabbricato p.lla 374 presente nella cartografia catastale”.
Pertanto, sulla base del raffronto tra la documentazione progettuale (elaborati grafici e documentazione fotografica) oltre che delle misurazioni e rilevamenti topografici effettuati, il perito ha accertato che l'effettiva estensione dell'area di proprietà di e Parte_1 Pt_2
[...
, relativa alla zona precedentemente occupata dal corpo scala demolito, è di complessivi mq. 8.98.
Le conclusioni rassegnate dal ctu in esito ai compiuti rilievi, la cui esattezza non è stata adeguatamente contrastata, devono essere integralmente recepite e dunque in questi termini deve essere accolta la domanda.
Si deve rigettare, invece, la domanda di usucapione spiegata in subordine dagli attori atteso che tra i beni soggetti al regime del demanio pubblico indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., rientrano anche le strade appartenenti ai Comuni e che, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all'art. 823 c.c.
Le spese di lite, tenuto conto delle domande, dei loro esiti, tenuto altresì conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato, seguono la soccombenza nei termini di cui in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese o assorbite, così provvede:
rigetta la domanda di negatoria servitutis;
pagina 5 di 6 accoglie la domanda di regolamento di confini nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di usucapione;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di cui al DM 147/2022, che si liquidano in 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 2.016,00 (euro
1.680,00 con aumento del 20% per rifiuto proposta conciliativa) per fase istrutt/trattaz ed euro
2.041,00 (euro 1.701,00 aumento 20% per rifiuto proposta), per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti liquidate con separato decreto.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LORENZO Parte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LORENZO
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LORENZO Parte_2 C.F._2
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LORENZO CARMINE
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'IPPOLITO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Via E.
Altomare, 77 87054 Rogliano presso il difensore avv. D'IPPOLITO MASSIMILIANO
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il deducendo che, nell'anno 2016, l'ente Controparte_1
pagina 1 di 6 delimitava illegittimamente i confini della strada pubblica, invadendo così i confini della proprietà dei ricorrenti e limitando il godimento del bene da parte dei proprietari.
I ricorrenti, in particolare, premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Mangone
(Cs) al Vico II Garibaldi n. 4, distinto in mappa al foglio n. 9 p.lla 374, in forza di atto pubblico di compravendita a rogito notaio del 28.07.1998 (rep. 82181), allegavano di Persona_1 aver effettuato, nell'anno 2000, dei lavori di ristrutturazione e manutenzione del predetto immobile, tra cui la demolizione del corpo scala esterna che consentiva l'accesso al primo piano del fabbricato, nonché del pianerottolo e del soprastante locale bagno.
A seguito dei suddetti lavori, i ricorrenti continuavano a godere in via esclusiva dell'area, precedentemente occupata dalle strutture oggetto di demolizione, confinante con la strada pubblica. I ricorrenti tuttavia lamentavano che, in data 20.10.2016, l'ente convenuto effettuava delle operazioni di misurazione dei confini al fine di delimitare l'area pubblica, invadendo e limitando illegittimamente parte della loro proprietà.
Su tali premesse, i ricorrenti, fallito il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, proponevano azione negatoria ex art. 949 c.c. al fine di sentir accertare la loro esclusiva proprietà in relazione all'area risultante dalla demolizione della scala e del pianerottolo annesso ed ordinare al l'immediata cessazione degli atti di molestia e di Controparte_1
qualsiasi pretesa dallo stesso avanzata sulla predetta area;
in via subordinata, chiedevano accertarsi il reale confine tra la loro proprietà e l'area pubblica di Vico II Garibaldi;
in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la loro proprietà esclusiva per intervenuta usucapione.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_1 resisteva alla domanda deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso atteso che l'atto introduttivo indicava erroneamente il Vico II Garibaldi, mentre le opere di proprietà dei ricorrenti, poi oggetto di demolizione, insistevano sul Vico III Garibaldi e che, in ogni caso, la domanda non teneva conto dei criteri di tolleranza in materia di confini;
nel merito, eccepiva che la controversia andava inquadrata nell'alveo dell'art. 950 c.c., e non nella diversa fattispecie di cui all'art. 949 c.c., atteso che nessuna turbativa o molestia era stata perpetrata dal e che, in ogni caso, era controverso esclusivamente l'accertamento dei confini CP_1 delle rispettive proprietà, di cui ne chiedeva l'esatta individuazione;
insisteva, altresì, per il rigetto della avversa domanda di usucapione in quanto avente ad oggetto un bene indisponibile del demani o comunale.
pagina 2 di 6 Disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice e CTU.
All'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini su riportati e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente è necessario inquadrare correttamente la fattispecie de qua.
Preme osservare che l'azione negatoria ex art. 949 c.c. si propone di respingere l'esistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e di far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà. In definitiva, l'azione può atteggiarsi come mera azione di accertamento negativo ovvero come azione di condanna, qualora sussistano turbative e molestie che attentino al godimento della res ed il proprietario abbia chiesto che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. Da quanto detto discende che la
"actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, ud.
13/09/2018, dep. 05/12/2018, n.313829).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno prospettato la limitazione del loro diritto di proprietà e la sussistenza di condotte turbative al possesso e al godimento della res sulla base del fatto che, in data 16.12.2016, l'ente convenuto ha effettuato “delle operazioni di misurazioni con strumentazioni topografiche elettroniche, le quali hanno consentito di determinare sulla scorta di planimetrie e mappe catastali, la posizione dei vertici delimitanti
l'area pubblica che è stata segnalata con minio di colore rosso” (nota prot. n. 3946), lamentando che, a seguito di dette misurazioni, l'estensione della loro proprietà risulterebbe erroneamente individuata. Di contro, l'ente convenuto nel costituirsi in giudizio - aldilà dell'eccezione relativa all'erronea indicazione nell'atto introduttivo dell'indirizzo (Vico II
Garibaldi anziché Vico III Garibaldi) dove si trova l'immobile che, in ogni caso, è priva di pregio in quanto il bene è stato correttamente identificato dalle risultanze processuali - non ha contestato la avversa titolarità del diritto di proprietà, né tanto meno ha affermato l'esistenza di un diritto reale sulla cosa, limitandosi a contestare la avversa individuazione del confine tra la strada di proprietà degli attori, risultante dalla demolizione della scala e del pianerottolo preesistenti, e la strada pubblica, che si trova in continuità con la prima, chiedendone il corretto accertamento.
pagina 3 di 6 In applicazione dei principi di cui sopra, la condotta perpetrata dalla convenuta non costituisce alcun vulnus al diritto di proprietà degli attori, vietato dall'art. 949 c.c., non impedendo alla controparte il libero godimento del proprio bene e non compromettendone la funzionalità, né tanto meno è stata fornita prova circa la sussistenza di turbative o molestie concrete, cosicché la domanda attrice relativa all'azione negatoria deve essere rigettata.
Appare evidente, quindi, che non potendo la fattispecie de qua rientrare nell'alveo dell'art. 949 c.c., vada invece correttamente inquadrata nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., proposta in via subordinata dagli attori, la quale mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto,
e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2 -, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 - 01).
Sotto il profilo degli oneri probatori, detta azione si configura come una "vindicatio incertae partis", per cui incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario ai sensi dell'art. 950 c.c. (cfr., tra le tante, Cass.
10062/2018).
Nella specie, in merito alla esatta determinazione del confine tra i fondi che ci occupano, alcuna prova in tal senso è fornita dai titoli di acquisto della proprietà in atti, atteso che nell'atto pubblico di compravendita a rogito notaio del 28.07.1998 (rep. 82181) Persona_1
l'immobile di cui alla particella 374 di proprietà dei coniugi , composto da piano CP_2
terra, primo e secondo, veniva individuato come casetta di abitazione di vecchia costruzione ed in pessimo stato di conservazione sita al Corso Garibaldi n. 9 del Comune di CP_1
composta da numero due vani più cucinino, confinante con Corso Garibaldi, con Vico II
Garibaldi, con Vico III Garibaldi e proprietà . Per_2
Allo stesso modo, dalla esperita prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice non sono emerse circostanze certe ed univoche a proposito dell'esistenza di una linea di confine tra i fondi a seguito di demolizione della scala, né tanto meno in merito all'esatta estensione delle rispettive proprietà.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, deve ritenersi accertato che i confini tra i fondi corrispondono a quelli individuati dal ctu nominato in corso di causa, coincidenti con quelli catastali, graficamente indicati nell'allegato “TAV. N.7” della relazione peritale con una retta di colore rosso.
Il ctu è pervenuto a tale conclusione in esito a specifici rilievi effettuati con metodologia immune da qualsiasi censura di ordine logico. Nello specifico, il perito ha accertando che “il corpo scala esistente prima della demolizione, da quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti (progetto – documentazione fotografica) risulta difforme da quanto presente nella planimetria catastale redatta in data 7 gennaio 1940” e che “la sovrapposizione, eseguita con sistema locale, evidenzia un maggiore ingombro del corpo scala rispetto alla perimetrazione del fabbricato p.lla 374 presente nella cartografia catastale”.
Pertanto, sulla base del raffronto tra la documentazione progettuale (elaborati grafici e documentazione fotografica) oltre che delle misurazioni e rilevamenti topografici effettuati, il perito ha accertato che l'effettiva estensione dell'area di proprietà di e Parte_1 Pt_2
[...
, relativa alla zona precedentemente occupata dal corpo scala demolito, è di complessivi mq. 8.98.
Le conclusioni rassegnate dal ctu in esito ai compiuti rilievi, la cui esattezza non è stata adeguatamente contrastata, devono essere integralmente recepite e dunque in questi termini deve essere accolta la domanda.
Si deve rigettare, invece, la domanda di usucapione spiegata in subordine dagli attori atteso che tra i beni soggetti al regime del demanio pubblico indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., rientrano anche le strade appartenenti ai Comuni e che, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all'art. 823 c.c.
Le spese di lite, tenuto conto delle domande, dei loro esiti, tenuto altresì conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato, seguono la soccombenza nei termini di cui in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese o assorbite, così provvede:
rigetta la domanda di negatoria servitutis;
pagina 5 di 6 accoglie la domanda di regolamento di confini nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di usucapione;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di cui al DM 147/2022, che si liquidano in 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 2.016,00 (euro
1.680,00 con aumento del 20% per rifiuto proposta conciliativa) per fase istrutt/trattaz ed euro
2.041,00 (euro 1.701,00 aumento 20% per rifiuto proposta), per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti liquidate con separato decreto.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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