Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 30/03/2026, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2026, proposto da RE AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Area Affari Generali, Servizi Demografici, Gestione del Contenzioso, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
Comune di Mondragone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA EN e IN EC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determinazione Area I Affari Generali, Servizi Demografici, Gestione del Contenzioso, personale Registro Generale n. 2358 del 05/12/2025, a firma del Responsabile dell’Area Dott.ssa Antonella Amalia Picano del Comune di Mondragone recante l’approvazione dei verbali e la graduatoria finale della procedura di cui all’avviso per la “stabilizzazione di n. 15 unità con profilo di operatore di polizia locale – area istruttori presso il comune di Mondragone (CE) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.LGS. n. 75/2017 come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020”, nella parte in cui, pubblicando la graduatoria di merito, ha violato la disposizione di cui all’art. 4 del medesimo avviso di stabilizzazione;
b) della graduatoria di merito, pubblicata con la Determinazione impugnata sub a) per i motivi di cui sopra, nonché in quanto riporta la valutazione dei titoli di preferenza non contemplati nell’avviso pubblico di indizione della procedura de qua;
c) dei verbali ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non si sono limitati a riportare una valutazione positiva dei requisiti attitudinali, come disposto dall’Avviso e dalla Determinazione di nomina della Commissione Esaminatrice, ma recano delle valutazioni a cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio ai singoli candidati, pur non disponendo di una tabella recante i criteri di valutazione predeterminati con relativi punteggi;
d) dei verbali ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non recano un giudizio analitico descrittivo che consenta di ripercorrere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio numerico;
e) dei verbali ignoti data e numero della Commissione esaminatrice, nella parte in cui recano la valutazione dei titoli di preferenza dei candidati, la cui valutazione, però, non è stata contemplata nell’avviso pubblico di indizione della procedura;
in subordine, laddove l’Il.mo TAR adito dovesse ritenere legittima la pubblicazione della riferita graduatoria, f) dell’avviso per la “stabilizzazione di n. 15 unità con profilo di operatore di polizia locale – area istruttori presso il comune di Mondragone (CE) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L.
44/2023, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.LGS. n. 75/2017 come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020” pubblicato in data 14 marzo 2025, nella parte in cui non ha previsto una tabella recante i criteri di valutazione predeterminati a cui ancorare il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice;
g) del medesimo Avviso di cui al punto e), nella parte in cui non ha espressamente previsto che nel caso in cui la Commissione Esaminatrice avesse deciso di redigere una graduatoria finale di merito, avrebbe dovuto procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, a cui avrebbe ancorato il proprio giudizio e la propria valutazione;
h) del medesimo Avviso di cui ai punti che precede, nella parte in cui non ha previsto la valutazione del servizio ulteriore ai 36 (base) svolto e dichiarato in domanda;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO PA nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Comune di Mondragone (con avviso pubblicato in data 14 marzo 2025) per la stabilizzazione di n. 15 unità con il profilo di Agente di Polizia Locale – Area Istruttori ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44/2023 a tempo pieno 36 ore in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs.n. 75/2017 (come modificato dal d.l. n. 162/2019 coordinato con legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020).
2. Con il ricorso in trattazione la parte ricorrente ha impugnato l’Avviso, i verbali della Commissione e gli esiti della procedura lamentando che la pubblicazione della graduatoria di merito sarebbe sostanzialmente avvenuta in violazione dell’art. 4 dell’Avviso pubblico che aveva previsto la possibilità per l’Amministrazione civica intimata di graduare la posizione degli idonei in caso di candidature superiori ai posti da ricoprire, e comunque in quanto la medesima graduatoria riporterebbe una valutazione dei titoli di preferenza non preventivamente indicati nell’avviso pubblico di indizione della procedura in questione.
3. In via subordinata si contesta l’Avviso pubblico sia in quanto lo stesso non avrebbe previsto una tabella recante i criteri di valutazione predeterminati a cui ancorare il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, sia in relazione all’omessa previsione della valutazione del servizio ulteriore ai 36 (base) svolto e dichiarato in domanda.
4. In data 23 febbraio 2026 la parte ricorrente ha depositato istanza di abbinamento al merito della domanda cautelare.
5. Come attestato nel verbale di udienza, alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il Collegio ha sollevato d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A; il ricorso, quindi, è stato posto in decisione per l'immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 c.p.a, come da specifico avviso dato a verbale di udienza.
6. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover aderire alla linea interpretativa secondo cui l'intervenuta rinunzia alla domanda cautelare non preclude la definizione del giudizio mediante la cd. "sentenza breve", dal momento che le uniche cause ostative a tal fine sono quelle enunciate dalla legge, ossia il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al Giudice apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione (in termini, Cons. di Stato n. 3718 del 2015), assenti nel caso all’esame.
7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile non sussistendo nella fattispecie la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
8. In linea generale, il meccanismo di stabilizzazione del personale precario della P.A., specificamente previsto dall'art. 20, d. lg. 25 maggio 2017 n. 75, è suddiviso in due binari: a) al comma 1 una stabilizzazione « diretta », in quanto effettuata senza il ricorso a procedure concorsuali e riservata a coloro che sono stati già selezionati attraverso una procedura concorsuale e avendo già prestato servizio con contratto a tempo determinato, ricorrendo gli altri requisiti oggettivi richiesti dalla norma, possono essere stabilizzati in via diretta senza il previo accertamento di alcun altro requisito professionale o di merito, essendo tale valutazione già stata effettuata nell'originaria procedura concorsuale di selezione; b) al comma 2 una stabilizzazione « indiretta », in quanto mediata dal superamento di una procedura concorsuale nell'ambito della quale una certa aliquota dei posti disponibili, non superiore al 50%, è per l'appunto riservata a coloro che sono stati assunti con contratti di lavoro flessibile (ad es. collaborazioni coordinate e continuative) e non sono entrati in rapporto con la PA per il tramite di una previa procedura selettiva (in termini, T.A.R. Latina Lazio sez. I, 2 dicembre 2024, n. 772).
9. Nel caso di specie, la procedura di stabilizzazione è stata indetta dal Comune di Mondragone ai sensi dell’art. 3 comma 5 del d.l. 44/2023 e dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 come modificato dal d.l. n. 162/2019 (convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020).
10. L’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, in particolare, ha previsto che “ 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni .
11. Di poi, l’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44 del 2023, convertito nella l. n. 74/2023, ha introdotto solo per le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, la facoltà di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. Ora, l’Avviso pubblico oggetto di causa ha previsto che i candidati interessati alla procedura di stabilizzazione debbano possedere i seguenti requisiti:
a) risultino in servizio presso il Comune di Mondragone successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 numero 124, con contratto a tempo determinato;
b) abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi 8 anni presso il comune di Mondragone;
c) siano stati reclutati a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di interesse della presente e stabilizzazione con procedure concorsuali e conforme ai principi di cui l’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse al Comune di Mondragone;
d) non siano titolari di contratto a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione.
13. Ciò premesso, il Collegio ritiene estremamente caratterizzante la procedura gravata, come peraltro correttamente dedotto in via principale dalla ricorrente, la prescrizione contenuta nel bando circa la “possibilità” di redazione di una graduatoria di merito solo nel caso, non verificatosi nel caso di specie, di candidature superiori ai posti da ricoprire.
14. In base all’art. 4 dell’Avviso di stabilizzazione in esame, invero, la commissione “potrà” sottoporre ai canditati quesiti di natura teorica e/o la risoluzione di eventuali casi pratici sulle materie afferenti al profilo professionale, al fine di predisporre una graduatoria di merito in caso di candidature superiori al posto da ricoprire.
15. Come attestato dagli atti di causa, sono stati ammessi con riserva alla procedura di stabilizzazione n. 15 candidati, in misura, quindi, pari alle posizioni complessive per le quali è stata indetta la stabilizzazione.
16. Devono, pertanto, ritenersi operanti le disposizioni dell’Avviso (che non risultano oggetto di modifiche da parte della P.A) a mezzo delle quali l’Amministrazione si era sostanzialmente autovincolata a non effettuare valutazioni comparative tra i candidati di natura concorsuale, limitandosi a richiedere la verifica dell’attività lavorativa prestata e l’espletamento di un colloquio sostanzialmente idoneativo diretto all’inquadramento definitivo del personale già in precedenza reclutato a tempo determinato.
17. Tali conclusioni sono confermate dalla chiosa dell’art. 4 dell’avviso laddove si precisa che “verrà considerato idoneo il candidato che otterrà una valutazione di almeno 21/30 ”, sicché pur volendo considerarsi la sussistenza di elementi di discrezionalità della P.A procedente (circa ad esempio la valutazione della idoneità attitudinale e motivazionale e la verifica della conoscenza della lingua inglese), il giudizio richiesto alla commissione ha comunque natura esclusivamente idoneativa e non già comparativa.
18. In argomento, occorre altresì rilevare che lo stesso giudice di appello ha ritenuto che le procedure di stabilizzazione ex art. 3 comma 5 del d.l. 44/2023 integrano una procedura a carattere strettamente concorsuale allorquando siano caratterizzate da una valutazione discrezionale- comparativa dei candidati e, in particolare, dalla compilazione di una graduatoria (formulata secondo l’ordine della votazione attribuita a ciascun candidato nella prova selettiva con l’osservanza, in caso di parità, delle preferenze di legge) che individua i vincitori e che costituisce l’atto finale della procedura (cfr. la fattispecie esaminata da Consiglio di Stato sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8141).
19. Nella vicenda all’esame, viceversa, in assenza, in base alle inequivoche prescrizioni dell’avviso, di tali caratteri comparativi (previsti peraltro, previo espletamento di prove aggiuntive, per la sola ipotesi di insufficienza dei posti), il petitum sostanziale ha certamente consistenza di diritto soggettivo, essendo costituito dalla pretesa di parte ricorrente all'inserimento in un elenco di soggetti tutti ritenuti idonei ai posti da ricoprire, tenuto conto che i candidati hanno già superato una procedura concorsuale e che comunque la ricorrente, che è stata collocata al nono posto della graduatoria, ha formulato l’odierna impugnativa sul presupposto che la “graduazione” degli idonei -al di fuori dell’ipotesi prevista dall’Avviso - possa pregiudicarla nell’assunzione a tempo indeterminato nel caso di sopravvenienza di circostanze ostative all’assunzione di tutti i candidati.
20. La pretesa azionata, pertanto, inerendo a posizioni di diritto soggettivo, peraltro definitivamente consolidatesi a seguito del giudizio positivo di idoneità, risulta estranea alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
21. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
22. In considerazione della definizione in rito, e della peculiarità della vicenda esaminata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU SA Di PO, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | GU SA Di PO |
IL SEGRETARIO