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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 483/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2024 R. G., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TR (ME) il 23.02.1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Alessia Alì (PEC: ; Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
TR (ME) il 29.11.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Emanuele Tigani (PEC: ; Email_2
Appellato
Data comunicazione al P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, con passaggio atti in data 18.3.2025
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, sezione civile n. 977/2022, pubblicata il 29.8.2022, nel procedimento n 3175/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.7.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con Parte_1
il 17.4.1974, in Santo Stefano di TR (ME), con atto trascritto nel registro
[...] dello stato civile dell'anzidetto Comune per l'anno 1974, parte II, serie A, n.
5. Chiedeva altresì la revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili riconosciuto a controparte in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Locri con decreto n. 6895/2021 del 21.12.2021. si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla domanda di revoca dell'assegno chiedendo, in via riconvenzionale, la determinazione dello stesso in €
500,00 mensili.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non disponeva l'assegno divorzile in favore della . Pt_1
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza. ha impugnato la suddetta sentenza Parte_1 adducendo i motivi che saranno di seguito esaminati, avanzato richieste istruttorie e formulato le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione, a carico del Pt_1 sig. , dell'assegno divorzile determinato nella misura di euro 500,00 mensili, CP_1 ovvero in quella misura, maggior o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2. con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
si è costituito nel presente grado di giudizio, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 26.11.2024 contestando quanto dedotto ex adverso, opponendosi alle richieste istruttorie formulate da controparte e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 24.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di impugnazione, la contesta il diniego Parte_1 dell'assegno divorzile rilevando la disparità di condizioni reddituali tra gli ex coniugi ed evidenziando altresì il proprio stato di indigenza. pag. 2/6 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce di essersi fatta carico, in quasi cinquant'anni di vita coniugale, della gestione della vita famigliare, assicurando al coniuge la maggiore libertà nella realizzazione professionale e personale, provvedendo quasi da sola alla cura della casa e dei figli e collaborando attivamente alla produzione artistica nel laboratorio di ceramica avviato dai coniugi ed i cui proventi venivano gestiti esclusivamente dal sig.
. Rappresentava altresì l'impossibilità di dimostrare documentalmente tali CP_1 circostanze e chiedeva provarle mediante prova per testi.
L'appellato ha controdedotto evidenziando come la signora non possa essere Pt_1 considerata indigente, atteso che la stessa percepisce annualmente un reddito netto pari ad
€ 15.908,00, oltre all'indennità di accompagnamento pari circa ad € 522,10 mensili. La stessa è anche proprietaria del 50% della casa familiare, da essa occupata, peraltro senza esserne assegnataria, nonché di un altro immobile sito in Santo Stefano di TR.
L'appellante ha quindi osservato come la sentenza di primo sia coerente con le risultanze istruttorie e con in principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile.
La sentenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura e deve essere integralmente confermata.
In via preliminare si rileva che parte appellante ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, quindi in misura maggiore rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale e pari a € 300,00 mensili. Sul punto si osserva che la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020,
Rv. 657036 - 01). pag. 3/6 Avuto riguardo alla funzione dell'assegno divorzile, inoltre, giova ricordare che Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge). (Cass. civ., Sez. 6-1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022,
Rv. 666043 - 01).
Inoltre, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari. (Cass. civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021, Rv. 662350 - 01).
pag. 4/6 Tenuto conto dei richiamati principi di diritto, deve osservarsi che le complessive condizioni economico patrimoniali della ricorrente, lungi dall'integrare una condizione di indigenza, possono ritenersi certamente idonee e sufficienti a garantire alla stessa un'esistenza più che dignitosa e, pertanto, ad escludere la necessità di prevedere in favore della ricorrente ed a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile in funzione assistenziale.
Avuto riguardo, invece, all'ulteriore funzione compensativo – perequativa dell'assegno divorzile, non vi è evidenza delle relative condizioni. In particolare, deve convenirsi con la sentenza di primo grado nel ritenere che il matrimonio e la cura della famiglia e dei figli non abbiano inciso in maniera apprezzabile sulle aspettative professionali della ricorrente, la quale era insegnate come il marito (poi diventato dirigente scolastico) e svolgeva con costui anche un'attività di produzione di ceramiche artistiche. Piuttosto, come osservato dalla sentenza appellata, è ragionevole ritenere che eventuali ulteriori aspettative professionali della signora possano essere rimaste frustrate dalle sue Pt_1 precarie condizioni di salute, in ragione delle quali essa percepisce un assegno di invalidità. Sotto ulteriore profilo e in difetto di idonee allegazioni, appare anche corretto ritenere che i proventi della comune attività di produzione di ceramiche, sebbene asseritamente gestiti dal , fossero destinati ai bisogni della famiglia. In tal senso, CP_1 del resto, depone anche la comproprietà in capo ad entrambi i coniugi dell'immobile dove attualmente risiede la ricorrente. Infatti, come giustamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, in relazione alla componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, in atti non risulta alcuna idonea e specifica prospettazione idonea ad un rigoroso accertamento circa l'effettivo nesso causale tra la dedotta sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. D'altro canto, anche le richieste di prova testimoniale formulate da parte ricorrente e condivisibilmente rigettate in primo grado, riguardano circostanze (la collaborazione della ricorrente all'attività di produzione di ceramiche;
l'avere la ricorrente, in costanza di matrimonio, sempre provveduto alla cura della casa e dei figli;
l'avere la stessa provveduto economicamente alle esigenze dei figli) per un verso non contestate e per altro verso non rilevanti, in quanto non idonee a fondare richieste di carattere compensativo – perequativo, essendo dovere di entrambi i coniugi provvedere ai bisogni della famiglia e non essendo stati neppure dedotti specifici sacrifici di prospettive professionali per dedicarsi al pag. 5/6 soddisfacimento delle incombenze familiari né sperequazioni patrimoniali causalmente rapportabili alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.
Statuizioni sulle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese vanno poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022 - tenuto conto del valore, determinato ai sensi dell'art 13
c.p.c., compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e del modesto grado di complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei parametri minimi con riferimento a tutte le fasi del presente grado di appello – e quindi in complessivi euro €
2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la medesima impugnazione, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la medesima impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 483/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2024 R. G., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TR (ME) il 23.02.1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Alessia Alì (PEC: ; Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
TR (ME) il 29.11.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Emanuele Tigani (PEC: ; Email_2
Appellato
Data comunicazione al P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, con passaggio atti in data 18.3.2025
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, sezione civile n. 977/2022, pubblicata il 29.8.2022, nel procedimento n 3175/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.7.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con Parte_1
il 17.4.1974, in Santo Stefano di TR (ME), con atto trascritto nel registro
[...] dello stato civile dell'anzidetto Comune per l'anno 1974, parte II, serie A, n.
5. Chiedeva altresì la revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili riconosciuto a controparte in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Locri con decreto n. 6895/2021 del 21.12.2021. si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla domanda di revoca dell'assegno chiedendo, in via riconvenzionale, la determinazione dello stesso in €
500,00 mensili.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non disponeva l'assegno divorzile in favore della . Pt_1
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza. ha impugnato la suddetta sentenza Parte_1 adducendo i motivi che saranno di seguito esaminati, avanzato richieste istruttorie e formulato le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione, a carico del Pt_1 sig. , dell'assegno divorzile determinato nella misura di euro 500,00 mensili, CP_1 ovvero in quella misura, maggior o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2. con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
si è costituito nel presente grado di giudizio, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 26.11.2024 contestando quanto dedotto ex adverso, opponendosi alle richieste istruttorie formulate da controparte e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 24.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di impugnazione, la contesta il diniego Parte_1 dell'assegno divorzile rilevando la disparità di condizioni reddituali tra gli ex coniugi ed evidenziando altresì il proprio stato di indigenza. pag. 2/6 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce di essersi fatta carico, in quasi cinquant'anni di vita coniugale, della gestione della vita famigliare, assicurando al coniuge la maggiore libertà nella realizzazione professionale e personale, provvedendo quasi da sola alla cura della casa e dei figli e collaborando attivamente alla produzione artistica nel laboratorio di ceramica avviato dai coniugi ed i cui proventi venivano gestiti esclusivamente dal sig.
. Rappresentava altresì l'impossibilità di dimostrare documentalmente tali CP_1 circostanze e chiedeva provarle mediante prova per testi.
L'appellato ha controdedotto evidenziando come la signora non possa essere Pt_1 considerata indigente, atteso che la stessa percepisce annualmente un reddito netto pari ad
€ 15.908,00, oltre all'indennità di accompagnamento pari circa ad € 522,10 mensili. La stessa è anche proprietaria del 50% della casa familiare, da essa occupata, peraltro senza esserne assegnataria, nonché di un altro immobile sito in Santo Stefano di TR.
L'appellante ha quindi osservato come la sentenza di primo sia coerente con le risultanze istruttorie e con in principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile.
La sentenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura e deve essere integralmente confermata.
In via preliminare si rileva che parte appellante ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, quindi in misura maggiore rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale e pari a € 300,00 mensili. Sul punto si osserva che la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020,
Rv. 657036 - 01). pag. 3/6 Avuto riguardo alla funzione dell'assegno divorzile, inoltre, giova ricordare che Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge). (Cass. civ., Sez. 6-1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022,
Rv. 666043 - 01).
Inoltre, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari. (Cass. civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021, Rv. 662350 - 01).
pag. 4/6 Tenuto conto dei richiamati principi di diritto, deve osservarsi che le complessive condizioni economico patrimoniali della ricorrente, lungi dall'integrare una condizione di indigenza, possono ritenersi certamente idonee e sufficienti a garantire alla stessa un'esistenza più che dignitosa e, pertanto, ad escludere la necessità di prevedere in favore della ricorrente ed a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile in funzione assistenziale.
Avuto riguardo, invece, all'ulteriore funzione compensativo – perequativa dell'assegno divorzile, non vi è evidenza delle relative condizioni. In particolare, deve convenirsi con la sentenza di primo grado nel ritenere che il matrimonio e la cura della famiglia e dei figli non abbiano inciso in maniera apprezzabile sulle aspettative professionali della ricorrente, la quale era insegnate come il marito (poi diventato dirigente scolastico) e svolgeva con costui anche un'attività di produzione di ceramiche artistiche. Piuttosto, come osservato dalla sentenza appellata, è ragionevole ritenere che eventuali ulteriori aspettative professionali della signora possano essere rimaste frustrate dalle sue Pt_1 precarie condizioni di salute, in ragione delle quali essa percepisce un assegno di invalidità. Sotto ulteriore profilo e in difetto di idonee allegazioni, appare anche corretto ritenere che i proventi della comune attività di produzione di ceramiche, sebbene asseritamente gestiti dal , fossero destinati ai bisogni della famiglia. In tal senso, CP_1 del resto, depone anche la comproprietà in capo ad entrambi i coniugi dell'immobile dove attualmente risiede la ricorrente. Infatti, come giustamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, in relazione alla componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, in atti non risulta alcuna idonea e specifica prospettazione idonea ad un rigoroso accertamento circa l'effettivo nesso causale tra la dedotta sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. D'altro canto, anche le richieste di prova testimoniale formulate da parte ricorrente e condivisibilmente rigettate in primo grado, riguardano circostanze (la collaborazione della ricorrente all'attività di produzione di ceramiche;
l'avere la ricorrente, in costanza di matrimonio, sempre provveduto alla cura della casa e dei figli;
l'avere la stessa provveduto economicamente alle esigenze dei figli) per un verso non contestate e per altro verso non rilevanti, in quanto non idonee a fondare richieste di carattere compensativo – perequativo, essendo dovere di entrambi i coniugi provvedere ai bisogni della famiglia e non essendo stati neppure dedotti specifici sacrifici di prospettive professionali per dedicarsi al pag. 5/6 soddisfacimento delle incombenze familiari né sperequazioni patrimoniali causalmente rapportabili alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.
Statuizioni sulle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese vanno poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022 - tenuto conto del valore, determinato ai sensi dell'art 13
c.p.c., compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e del modesto grado di complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei parametri minimi con riferimento a tutte le fasi del presente grado di appello – e quindi in complessivi euro €
2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la medesima impugnazione, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la medesima impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 6/6