CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1386/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18124/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210027053365501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 6 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, notificatale l'8 ottobre 2024, con la quale le viene richiesto il pagamento della tassa di circolazione automobilistica dovuta e non versata per l'anno 2018 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2. Deduce e argomenta:
- che la cartella è illegittima per carenza del ruolo;
- di avere perduto il possesso del veicolo targato Targa_1 in data 5.7.2017 e del veicolo targato Targa_2 in data 25.11.2013;
- che il credito in cartella è prescritto;
- che la cartella è nulla per difetto di motivazione;
- che tutte le maggiorazioni in cartella sono illegittime.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio la Regione Lazio ha dedotto:
- che dalle risultanze dei pubblici registri Nominativo_1 , coerede della ricorrente, risulta essere stato intestatario dei veicoli targati Targa_2 e RM526526 a far data rispettivamente dal 25.10.2001 e fino al 25.11.2013 (veicolo targato Targa_2), e dal 20.12.2013 fino al 5.7.2017 (veicolo targato Targa_1);
- che, tuttavia, solo tardivamente, l'11.11.2024, è stata data «pubblicità legale» alla perdita di possesso dei veicoli, formalizzata con trascrizione della Denuncia di perdita del possesso per furto, relativamente al veicolo targato Targa_2, ed attraverso registrazione del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria per quanto attiene al veicolo targato Targa_1;
- che, pertanto, la materia del contendere è cessata e di avere perciò provveduto al discarico dei tributi in cartella. Ha concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto che nessuna prescrizione è maturata attesa la sospensione disposta dalla normativa COVID a valere per il periodo 8 marzo 2020/31 agosto 2021. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Prima dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il provvedimento di discarico dei tributi in cartella la materia del contendere è cessata.
Considerato che dalle visure in atti risulta che la denuncia della perdita del possesso dei veicoli è avvenuta solo l'11 novembre 2024, successivamente alla notifica della cartella opposta, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18124/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210027053365501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 6 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, notificatale l'8 ottobre 2024, con la quale le viene richiesto il pagamento della tassa di circolazione automobilistica dovuta e non versata per l'anno 2018 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2. Deduce e argomenta:
- che la cartella è illegittima per carenza del ruolo;
- di avere perduto il possesso del veicolo targato Targa_1 in data 5.7.2017 e del veicolo targato Targa_2 in data 25.11.2013;
- che il credito in cartella è prescritto;
- che la cartella è nulla per difetto di motivazione;
- che tutte le maggiorazioni in cartella sono illegittime.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio la Regione Lazio ha dedotto:
- che dalle risultanze dei pubblici registri Nominativo_1 , coerede della ricorrente, risulta essere stato intestatario dei veicoli targati Targa_2 e RM526526 a far data rispettivamente dal 25.10.2001 e fino al 25.11.2013 (veicolo targato Targa_2), e dal 20.12.2013 fino al 5.7.2017 (veicolo targato Targa_1);
- che, tuttavia, solo tardivamente, l'11.11.2024, è stata data «pubblicità legale» alla perdita di possesso dei veicoli, formalizzata con trascrizione della Denuncia di perdita del possesso per furto, relativamente al veicolo targato Targa_2, ed attraverso registrazione del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria per quanto attiene al veicolo targato Targa_1;
- che, pertanto, la materia del contendere è cessata e di avere perciò provveduto al discarico dei tributi in cartella. Ha concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto che nessuna prescrizione è maturata attesa la sospensione disposta dalla normativa COVID a valere per il periodo 8 marzo 2020/31 agosto 2021. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Prima dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il provvedimento di discarico dei tributi in cartella la materia del contendere è cessata.
Considerato che dalle visure in atti risulta che la denuncia della perdita del possesso dei veicoli è avvenuta solo l'11 novembre 2024, successivamente alla notifica della cartella opposta, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite compensate.