Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 123/2025, promosso con ricorso depositato telematicamente in data 3.6.2025 da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Matrone
[...]
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE oggetto: violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata del fallimento della società “Balbinot S.r.l.”, dichiarato con sentenza del Tribunale di Pordenone dd. 13-14.11.2012; ammissione del credito in data 26.02.2013; decreto di chiusura depositato in data 28.04.2025;
* * * La ricorrente risulta ammessa allo stato passivo del predetto fallimento (cron. n. 13) per euro 6.414,58;
* * * Deve ritenersi rispettato il termine di proponibilità di mesi sei previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, essendo il procedimento presupposto stato definito in data 28.04.2025;
* * * Il ritardo rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va determinato - per quanto è dato affermare in base alle allegazioni in atti – in anni sei, tenuto conto del periodo di anni 12, mesi 2 e giorni 2 intercorso tra la data di ammissione del credito e la data di definizione del procedimento presupposto;
* * * L'indennizzo per il danno non patrimoniale va liquidato, sulla base dei criteri enunciati dall'art.
2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89 - tenuto conto della particolare natura del procedimento presupposto, la cui durata è, in genere, difficilmente governabile a causa del contenzioso endoprocedimentale che normalmente si viene a generare e delle frequenti difficoltà di esaurire prontamente la liquidazione dell'attivo, per ragioni pressoché estranee all'attività degli stessi organi fallimentari, nonché della notevole complessità della procedura, nella fattispecie desumibile dalla documentazione in atti relativa al valore dell'attivo liquidatorio e al numero dei creditori ammessi al passivo - in euro 400,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e in euro 480,00, a seguito di incremento del 20%, per ciascuno dei successivi tre anni, per un totale complessivo di euro 2.640,00;
* * * Quanto al regolamento delle spese della presente fase procedimentale, destinata a culminare in una ingiunzione di pagamento, deve provvedersi, sulla base dei principi affermati da Sez. 2, sentenza n. 16512 del 31/07/2020, ovvero “sulla base della tabella n.
P.Q.M.
Il Consigliere delegato INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di:
Parte_1 la complessiva somma di euro 2.640,00 oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto all'effettivo soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Ingiunge altresì al resistente di pagare le spese della presente fase CP_1 procedimentale, liquidate a titolo di compensi professionali in euro 400,00 oltre ad euro 28,00 per spese ed oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Elena Matrone, dichiaratasi antistataria. Trieste, 5 giugno 2025 Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi.