Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/09/2023, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 02849/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizitalia Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Catalano e Antonio Noto Sardegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in persona dell’assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Aenne Press S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento 23 marzo 2022 prot. 19468 di “archiviazione procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'anticipata occupazione” con il quale l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Area 2 “Demanio Marittimo” ha comunicato “la definitiva archiviazione del procedimento per l’assegnazione in CDM del Lotto n.12 di cui al bando è approvato con DDG n. 640/2019”;
- di tutti gli atti presupposti e collegati tra cui il preavviso di annullamento dell'1 marzo 2022 prot. 12111 - Fasc. 116/981 con il quale l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Area 2 “Demanio Marittimo” comunicava che l’atto di aggiudicazione definitiva sarebbe stato annullato;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- del D.R.A. n. 466 del 6.6.2022 con il quale il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione siciliana ha annullato l’aggiudicazione definitiva del lotto 12 - Ex Agrumaria Corleone, sita in Palermo Via Messina Marine, disposta in favore della Servizitalia con D.R.A n. 975 del 15.10.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 17 maggio 2022, la società ricorrente espone che:
- partecipava al bando indetto con D.D.G. n. 640 del 2019 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente per l'assegnazione in concessione dei beni immobili della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della l.r. 8 maggio 2018 n. 8, presentando la propria offerta per l’aggiudicazione del lotto 12, “Agrumaria Corleone”, sita in Palermo, via Messina Marine;
- con D.R.A. n. 975 del 15/10/2020, il predetto Assessorato aggiudicava definitivamente alla ricorrente detto lotto;
- successivamente il Dipartimento Ambiente dell’Assessorato riscontrava nell’area in questione la presenza di rifiuti non presenti al momento del sopralluogo pre-gara, non redigeva l’atto di sottomissione ex art. 38 C.N., non provvedeva alla rimozione dei cumuli e, conseguentemente, non consegnava l’area alla ricorrente;
- al 20.01.2021, nonostante il dissequestro dell’area (sottoposta a sequestro penale dal 10.12.2018), l’amministrazione riscontrava “evidenti tracce di bivacco e permanenza abusiva con letti, masserizie ed effetti personali”;
- seguiva (tra il marzo e l’aprile del 2021) una fitta corrispondenza tra il Dipartimento regionale dell’Ambiente con l’ARTA, il Comune di Palermo e la Capitaneria di Porto al fine di sgomberare gli occupanti abusivi dall’Area dell’Ex Agrumaria, apporre le finestre agli immobili e cingere con apposita recinzione la detta area;
- in difformità del preavviso di annullamento dell’01/03/2022, l’Assessorato, con il provvedimento del 23/03/2022 n. 19468, archiviava l’istanza di CDM, senza il previo annullamento dell’aggiudicazione.
Del suddetto provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle premesse del bando pubblicato con D.D.G. 640/2019. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
2) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti.
3) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 3 legge 241/1990 e dell’art. 15 del bando. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
4) Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico.
La ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato in mancanza della stipula dell’atto di sottomissione e della consegna formale dell’area nonché la carenza d’istruttoria in ordine allo stato in cui versa il sito; deduce inoltre che l’amministrazione non avrebbe potuto archiviare l’istanza di CDM senza previamente annullare l’aggiudicazione che, in mancanza di un provvedimento di revoca, pur preannunciato ma non emesso, continuerebbe ad essere efficace.
Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente ha poi impugnato il D.R.A. n. 466 del 6.6.2022 con il quale il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, preso atto della mancata produzione dei documenti indicati all’art. 15 del bando, ha annullato l’aggiudicazione definitiva, articolando le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione postuma e per sviamento dall’interesse pubblico.
2) Illegittimità derivata dall’atto presupposto.
La ricorrente deduce che, non essendovi alcun tipo di interesse pubblico all’annullamento dell’atto di aggiudicazione della CDM in suo favore, il Dipartimento dell’Ambiente avrebbe adottato, in totale carenza di presupposti, un più “facile” atto di decadenza; il provvedimento impugnato inoltre sarebbe illegittimo per i medesimi motivi di cui al ricorso principale.
Per resistere al ricorso si è costituito l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che ha depositato documenti.
Con ordinanza del 07/10/2022 n. 588, la domanda cautelare della ricorrente è stata accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. ed è stata fissata l’udienza del 7 marzo 2023.
Le parti hanno depositato memorie in vista di tale udienza, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare il Collegio rileva la tardività della memoria depositata dal resistente Assessorato alle ore 21:23 del 4.2.2023 in quanto, come eccepito dalla ricorrente, nel caso di specie, il termine ultimo per depositare la memoria ex art. 73 c.p.a. scadeva alle ore 12:00 di sabato 4 febbraio e la giurisprudenza ha chiarito che dal disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., “si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8418 del 30.9.2022).
Ciò premesso, il ricorso è fondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Con il bando indetto con D.D.G. n. 640 del 2019 l’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente ha inteso “assentire in concessione a titolo oneroso, attraverso procedura ad evidenza pubblica, i fabbricati insistenti su aree demaniali marittime regionali che versano in condizioni statiche precarie, in uno all’area di sedimenti e ad una congrua area di pertinenza, allo scopo di destinarli, previa esecuzione necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o, comunque, di riqualificazione degli immobili stessi, ad una delle attività indicate nell’articolo uno della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15” .
Il medesimo bando prevede che “a seguito di aggiudicazione l'Amministrazione procederà alla stipula di atto di sottomissione ai sensi dell'art. 38 C.N. consentendo la contestuale anticipata occupazione dell'area e del bene concesso” ; e, all’art. 15, che “ ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il concessionario dovrà produrre, entro 60 giorni dalla comunicazione la seguente documentazione” (dichiarazione sostitutiva e cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere previste; il medesimo articolo prevede che “ Entro dieci giorni dalla stipula dell'atto di sottomissione l'Amministrazione procede alla formale consegna dell'immobile e delle aree oggetto di concessione ai sensi del primo comma dell'art. 34 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione” .
Ad avviso del Collegio risulta dirimente la considerazione, ampiamente sviluppata nel primo motivo del ricorso principale, secondo cui nella fattispecie in esame, non è intervenuta né la stipula dell’atto di sottomissione né la consegna formale dell’area in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza sui luoghi - certamente non imputabile alla ricorrente - di cumuli di rifiuti non presenti al momento dell’istanza di partecipazione al bando e di soggetti occupanti che di fatto hanno impedito l’anticipata occupazione dell’area.
L’Amministrazione - per ragioni non sindacabili in questa sede ma tuttavia risultate decisive nell’iter amministrativo - non è stata in grado di emettere l’atto di sottomissione ai sensi dell’art. 38 C.N in quanto l’area non è mai stata pronta per essere consegnata all’odierna ricorrente; ciò trova conferma (come si desume dalla corrispondenza intercorsi tra le parti prima del provvedimento di archiviazione del 23/03/2022) nelle proroghe chieste dalla ricorrente stessa per la produzione documentale, tutte fondate sullo stato disastrato dell’area e che, in presenza della sola mancata produzione dei documenti indicati all’art. 15 del bando (richiamata per la prima volta nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti), avrebbero dovuto essere respinte dall’amministrazione resistente la quale, invece, consapevole dello stato dei luoghi, le ha sempre accolte.
Da quanto fin qui esposto consegue che, in accoglimento del primo motivo ed assorbita ogni altra censura, il ricorso principale merita di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento del 23/03/2022 n. 19468 di archiviazione dell’istanza di CDM proposta dalla ricorrente.
Anche il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Tra le premesse del D.R.A. n. 466 del 6.6.2022 con il quale il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato ha annullato l’aggiudicazione definitiva si fa riferimento alla “ definitiva archiviazione del procedimento per l’assegnazione in CDM del lotto 12” , disposta con la nota prot. 19468 del 23.03.2022 (impugnata con il ricorso principale), che così si conclude: “pertanto, come già anticipato con nota prot. n. 60866 del 19/10/2020 … si comunica la definitiva archiviazione del procedimento per l’assegnazione in CDM del Lotto n. 12” . Entrambi i provvedimenti impugnati muovono dal presupposto, come detto insussistente, della colpevole mancata produzione da parte della ricorrente dei documenti indicati all’art. 15 del bando.
Ne consegue che - stante la relazione di successione giuridica e cronologica dei suddetti atti, i quali risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo (riguardano, cioè, un unico bene della vita) - l’illegittimità del primo determina l’illegittimità anche di quello successivo.
In conclusione, il ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO