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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2997/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2199/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401538192 TASSA SUI RIFIU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/il difensore dell'opponente che in data 10 marzo 2025 in via di autotutela roma capitale ha annullato l'atto impugnato
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione dell'Avvocato Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari maturata nel quinquennio 2018/2021 in relazione a un immobile sito in Roma, gli era stato chiesto il pagamento di euro 983,33, al netto di sanzioni e spese di notifica;
viste del pari le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti si sono date reciproco atto dell'annullamento dell'atto impugnato, sopravvenuto in via di autotutela nelle more del giudizio.
Stante così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, a mente dell'art. 44 del Dlgs n.
546/92 va dichiarata l'estinzione del processo.
A proposito poi delle spese di lite, a mente del pronunciato n. 275/05 da addebitare in ragione della cd. soccombenza virtuale, le stesse fanno carico all'opposto, stante la comprovata bontà delle contestazioni alla base dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il processo;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 330 per compensi ed euro 30 per spese.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2199/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401538192 TASSA SUI RIFIU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/il difensore dell'opponente che in data 10 marzo 2025 in via di autotutela roma capitale ha annullato l'atto impugnato
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione dell'Avvocato Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari maturata nel quinquennio 2018/2021 in relazione a un immobile sito in Roma, gli era stato chiesto il pagamento di euro 983,33, al netto di sanzioni e spese di notifica;
viste del pari le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti si sono date reciproco atto dell'annullamento dell'atto impugnato, sopravvenuto in via di autotutela nelle more del giudizio.
Stante così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, a mente dell'art. 44 del Dlgs n.
546/92 va dichiarata l'estinzione del processo.
A proposito poi delle spese di lite, a mente del pronunciato n. 275/05 da addebitare in ragione della cd. soccombenza virtuale, le stesse fanno carico all'opposto, stante la comprovata bontà delle contestazioni alla base dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il processo;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 330 per compensi ed euro 30 per spese.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice