Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13853/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PENNAVARIA DIANA e , elettivamente domiciliato in P.ZZA IOLANDA 95129 CATANIA, presso il difensore avv. PENNAVARIA DIANA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO e Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 63 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO
CONVENUTO
Posta in decisione con provvedimento reso da questo Giudice in data 21.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 11
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 26.10.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, per sentire dichiarata la nullità Parte_2
e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 10314/2021 n. 3660/2021 del 9.09.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 13.962,75 , oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 16565151, stipulato in data 30.08.2016 con Parte_2
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010 nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, stante la mancata prova da parte della stessa dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti dell'odierno opponente. In particolare, evidenziava il difetto della c.d. contemplatio domini in capo alla avendo la Parte_3 Pt_2
agito quale procuratrice di e non in proprio, come invece si deduceva dal ricorso
[...] Parte_3
monitorio e dal concesso D.I.
Eccepiva, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa Parte_3 non avendo quest'ultima fornito alcuna prova della successione a titolo particolare da Compass Banca
S.p.A.
Contestava, nel merito, l'insussistenza e mancata prova della pretesa creditoria (specialmente, in ordine alla carenza probatoria fornita dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B.), ed in particolar modo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto di ingiunzione.
Eccepiva, altresì, la mancata analisi del merito creditizio nel momento in cui stipulava con la parte il finanziamento de quo; contestava altresì il comportamento della Banca, ritenuto contrario a norme imperative e comunque in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.
Contestava la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di tassi di interesse ritenuti superiori al tasso soglia usura e condizioni economiche da ritenersi illegittime, stante peraltro l'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento di cui trattasi, asserendo che questo non fosse stato calcolato secondo i parametri fissati dalla legge.
Pertanto, parte opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “a) in via preliminare ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda atteso che, nella specie, si verte in materia di mediazione obbligatoria, ex art.
5. co. 1 e co.
1-bis, D.Lgs. 28/2010; b) nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare, riformare, dichiarare nullo o con qualunque altra formula, privo di efficacia il
pagina 2 di 11 decreto ingiuntivo n. 3660/2021 – RG 10314/2021 reso dal Pres. Dott. , del Tribunale Persona_1
di Catania, in data 9/9/2021 e notificato a mezzo posta il 17/09/2021, e per l'effetto c) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sia in capo alla che a Parte_2 Parte_3
per le ragioni su esposte;
d) in subordine, in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. , opponente, alla né in proprio né Parte_1 Parte_2
quale procuratrice di per le causali di cui al decreto impugnato, alla luce dei motivi Parte_3
infra illustrati;
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti. Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa responsiva del 19.05.2022 si costituiva in giudizio quale Parte_2
procuratrice di chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del Parte_3
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 14.06.2022, questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 14.09.2022.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 29.11.2022 (rinviata poi d'ufficio al
30.11.2022), svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 83, comma 6, d.l. 18/2020, all'esito della quale questo Giudice rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del 14.06.2022 e, al contempo, assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
15.05.2023.
Con ordinanza del 17.05.2023, questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 2.10.2023, al fine di far interloquire le parti in ordine alla dedotta invalidità delle clausole contrattuali per asserita violazione della disciplina consumeristica, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9473/2023.
Con ordinanza del 9.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2023, rilevato che non si ravvisavano profili di illegittimità delle condizioni contrattuali ai sensi della disciplina consumeristica e previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024.
Indi all'udienza del 21.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 3 di 11 L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo Giudice con provvedimento del 14.06.2022.
Quanto, poi, all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
e a la Banca opposta ha dato piena prova circa la legittimazione sostanziale Parte_2 Parte_3
e processuale della cessionaria e, per essa, della procuratrice a Parte_3 Parte_2
procedere al recupero del credito.
Per effetto della cessione in blocco dei crediti succeduta a titolo particolare Parte_3
nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente n tale Parte_2
ambito, in data 06/02/2017 anno sottoscritto un Parte_2 Parte_3 contratto denominato “Servicing”, ai sensi del quale a nominato Parte_3 Parte_2 quale suo “Servicer” affinché, inter alia, provveda, per suo conto, alla gestione, all'incasso e al
[...] recupero dei Crediti Ceduti (il “Contratto di Servicing”). onferiva, in data Parte_3
27/02/2020, procura speciale a con scrittura autenticata in Milano dal Parte_2
Notaio Dott.ssa , rep. n. 43929 racc. n. 14408 e registrata a Milano il 03/03/2020 al n. Persona_2
17503 serie 1T, per la gestione e l'amministrazione dei crediti ceduti ivi compresa, in sua rappresentanza, la promozione di procedimenti giudiziali inerenti al recupero degli stessi.
Parte opposta ha, infatti, allegato la procura speciale con la quale (c.d. Parte_3
“mandante”) ha conferito a (c.d. “mandataria”) tutti i poteri di rappresentanza Parte_2
sostanziale e processuale necessari al regolare assolvimento del mandato quali, ad esempio, il potere di
“promuovere le azioni di cognizione, le procedure cautelari, monitorie, esecutive e concorsuali” (cfr. all. 3 fasc. monitorio).
Allo stesso modo, è stata data prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione intervenuta tra e in forza del contratto di cessione del Parte_2 Parte_3
06/02/2017: la cessione del credito per cui è causa si è perfezionata nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione appartenente al genere “revolving” (avente carattere rotativo), in forza di un contratto del 06/02/2017 (cfr. all. 4 prod. opposta), con il quale la a acquistato Parte_3
pro soluto da ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge Parte_2
pagina 4 di 11 30.04.1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti") e dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, tutti i crediti, compresi quelli futuri (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti individuabili, ai Parte_2
sensi delle citate disposizioni, in base ai criteri indicati nel predetto contratto di cessione.
Nel rispetto della normativa di settore, l'avviso relativo all'operazione di cessione di crediti pro soluto
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 17 del
09/02/2017 (cfr. all. 2 fasc. monitorio), ai sensi dell'art. 4 della legge 30.04.1999, n. 130, dell'art. 58 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, nonché dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del provvedimento dell'Autorità
Garante del 18.01.2007.
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Con specifico riferimento al credito derivante dal contratto n. 16565151 del 30/08/2016 stipulato tra l'opponente e si rileva, infatti, che nell'avviso di cessione crediti pubblicato in Parte_2
G.U. parte II n. 17 del 09/02/2017 (cfr. all. 2 fasc. monitorio) e, precisamente, nell'elencazione dettagliata delle caratteristiche dei contratti di credito al consumo ceduti si fa espressa menzione
(all'art. 10) dei contratti di credito al consumo stipulati da (anche nella sua Parte_2
precedente denominazione sociale di tra il 4 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Parte_2
Orbene, il contratto oggetto di causa è stato sottoscritto tra le parti in data 30/08/2016 e rientra, dunque,
a pieno titolo tra quelli ceduti.
Quanto, poi, all'eccezione di insussistenza e di mancata prova del credito oggetto di ingiunzione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il contratto di finanziamento n. 16565151 (denominato “prestito personale”) è stato sottoscritto in data
30 agosto 2016 dal con la (cfr. all. 4 fasc. monitorio). Pt_1 Parte_2
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
pagina 5 di 11 L'importo totale del credito ammonta ad € 16.060,92, di cui € 15.000,00 da liquidarsi al cliente
(importo richiesto) ed € 1.060,92 per servizi aggiuntivi facoltativi (polizza assicurativa) espressamente richiesti dal cliente e regolati da separato contratto.
L'importo complessivamente finanziato da pari ad € 16.285,92 (cfr. piano di Parte_2
ammortamento sub all. 7 fasc. monitorio), risulta così determinato:
- importo totale del credito = € 16.060,92;
- spese di istruttoria finanziate = € 225,00.
Detto importo, maggiorato degli interessi convenzionali calcolati al tasso annuo nominale (TAN) dell'12,75%, avrebbe dovuto essere rimborsato in n. 84 rate mensili di € 294,06 cadauna, dal
15.10.2016 al 15.09.2023.
L'importo globale dovuto dal debitore (c.d. montante) è pari ad € 24.701,04, che corrisponde alla somma delle 84 rate di € 294,06 ciascuna, tenuto conto degli interessi calcolati al TAN dell'12,75%
(cfr. piano di ammortamento – all. 7 fasc. monitorio).
Nel contratto vengono chiaramente indicati tutti i tassi di riferimento:
- TAN (fisso) = 12,75%;
- TAEG = 14,23% (Indicatore di costo rilevante ai sensi della normativa in materia di Trasparenza, calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale);
- TEG = 16,84% (Indicatore di costo rilevante ai sensi della normativa in materia di Usura).
Il contratto riporta, infine, le ulteriori condizioni economiche applicabili al finanziamento, rilevanti per il calcolo dei tassi:
- le spese di incasso e di gestione pratica ammontano ad € 1,00 mensili (€ 84,00 complessivi);
- l'imposta di bollo applicata al contratto (da corrispondersi unitamente alla rata n. 1) è pari ad € 16,00;
- per l'invio di ciascuna comunicazione periodica (annuale) stabilita dalle norme in materia di trasparenza è previsto il recupero delle spese di invio, pari ad € 0,56, oltre ad € 2,00 a titolo di imposta di bollo (complessivi € 3,36, oltre ad € 12,00 a titolo di imposta di bollo, per i sei anni successivi a quello della stipula del contratto).
Dalla somma tra il montante e tali ultime voci si ottiene l'importo totale dovuto dal debitore, pari ad €
24.816,40, così come chiaramente esposto nel prospetto denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, allegato al contratto (cfr. all. 4 fasc. monitorio).
Quanto allo svolgimento del rapporto, risulta incontestato come il cliente interrotto ogni pagamento successivamente alla corresponsione della rata del 15/02/2019. Parte_2
conseguentemente, nel rispetto delle previsioni contrattuali, ne ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine in data 14.09.2019 (cfr. all. 5 fasc. monitorio).
pagina 6 di 11 Orbene, la già in fase monitoria ha documentato in maniera completa e puntuale Parte_2 le ragioni del proprio credito, mediante l'allegazione probatoria versata in atti, comprendente anche la certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. all. 6 fasc. monitorio), dalla quale risulta con esattezza il rapporto di dare avere tra le parti, ossia quanto incassato da per effetto delle rate versate Parte_2
e quanto ancora alla stessa dovuto per rate insolute alla data di decadenza dal beneficio del termine (cfr. all. 6 fasc. monitorio), dimostrando pertanto l'esistenza e l'ammontare del proprio credito.
Si ritiene, financo, infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell' nel contratto di Pt_4
finanziamento di cui trattasi, essendo stati inclusi tutti gli elementi di legge.
Invero, con riferimento alle richiamate spese di assicurazione che, a detta dell'opponente, non sarebbero state ricomprese nel TEG e nel TAEG, basti rilevare che nel contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti e, segnatamente, nel modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, al punto 3 (costi del credito) viene riportato il TAEG (costo totale del credito)
e vengono anche espressamente indicati i criteri con i quali lo stesso è stato calcolato.
Segnatamente, il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale e include, oltre agli interessi calcolati al TAN indicato anche le ulteriori spese ivi espressamente elencate (spese di istruttoria finanziate, imposta di bollo applicata al contratto, spese di incasso e di gestione pratica, spese di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e relative imposte di bollo ove previste, eventuali spese di invio dei bollettini postali se richiesti dal cliente).
Nel predetto modulo informativo viene anche chiaramente ed espressamente specificato che, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio. Invero, la polizza veniva espressamente richiesta dall'odierno opponente, con la sottoscrizione di altro e separato contratto, per cui non deve essere ricompresa nel calcolo del costo totale del credito come disposto dall'art. 121 T.U.B.
Si intende, infatti, aderire all'orientamento di questo Tribunale che sostiene che «in tema di computo delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del Taeg, si evidenzia poi come non sia sufficiente che
l'attore si limiti ad “evocare” l'inserimento dei costi assicurativi, ma il cliente che tenti di provare in giudizio l'usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l'onere di provare l'an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta» (cfr. Trib. Catania sent. n. 873 del 14/02/2024; così Trib.
Messina sent. n. 1314 del 28.06.2021).
Quanto, poi, all'eccezione di anatocismo per applicazione della tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” previsto per il finanziamento sopra indicato, essa è da ritenersi parimente infondata.
pagina 7 di 11 Il piano di ammortamento “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi
(calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.
Ebbene, la giurisprudenza largamente maggioritaria, al cui orientamento anche questo Tribunale ha sempre inteso conformarsi, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, proprio perché gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. Un tale piano, pertanto, non determina alcun effetto anatocistico: cfr. Trib. Roma sez. XVII, 06.11.2020, n. 15551; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112;
Trib. Siena, 29.07.2019, n. 824, ove si legge che “Il c.d. ammortamento alla "francese" non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
Va segnalato come sulla questione dell'effetto anatocistico e dell'onerosità occulta e, quindi, della pretesa indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, in conseguenza dell'adozione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime finanziario dell'interesse composto, sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29/05/2024,
n. 15130). In particolare, la Cassazione ha espressamente escluso che dall'ammortamento “alla francese” possa derivare alcun effetto anatocistico, riconoscendo che tale regime di capitalizzazione degli interessi non determina un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, né una maggiore voce di costo o prezzo o esborso incidenti sul TAN o sul TAEG, costituendo, piuttosto, “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Nel caso di specie, peraltro, come ribadito dalle difese della Banca opposta anche in sede di comparsa conclusionale del 17.12.2024, la scelta del piano di ammortamento “alla francese” risulta chiaramente esplicitata nel contratto (cfr. all. 4 fasc. monitorio), laddove, a pag. 1 del frontespizio denominato pagina 8 di 11 “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” si legge che
«l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese”». Parimenti, l'art. 5 delle condizioni generali di contratto (pag. 5) stabilisce espressamente che «Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese”», la cui definizione è riportata nella “LEGENDA” a pag. 7: «PIANO
DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola».
Quanto, infine, all'eccezione in tema di nullità del decreto ingiuntivo, perché ottenuto sulla base di un contratto che prevedeva l'applicazione di interessi usurari, essa è da ritenersi infondata.
Il contratto n. 16565151 del 30/08/2016 riporta espressamente l'indicazione del TEG, in misura pari al
16,84%, precisando che trattasi di un “Indicatore di costo rilevante ai sensi della normativa in materia di Usura”. Ai fini della verifica dell'eventuale superamento del Tasso Soglia, si deve fare riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 2009 (pubblicate in G.U. 29/08/2009 Serie Gen. n. 200), nonché al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2016, relativo al terzo trimestre del 2016 (cfr. all. 4 prod. parte opposta) che, per la categoria di operazioni denominata
“Crediti personali”, ha stabilito un Tasso Soglia pari al 17,2375% (determinato dal TEGM pari al
10,59%, aumentato di un quarto e di ulteriori 4 punti percentuali).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel rispetto delle Istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti, pertanto, il TEG relativo al contratto di finanziamento n. 16565151 del 30 agosto 2016 tra e Parte_2 Parte_1
, pari al 16,84%, non supera il Tasso Soglia di riferimento, pari, invece, al 17,2375%.
[...]
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
pagina 9 di 11 Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Quanto, infine, all'eccezione circa la mancata valutazione del merito creditizio da parte di
[...]
anch'essa non merita accoglimento, sia alla luce di quanto rappresentato dalle difese Parte_2 dell'opposta, nonché in base alla mancata prova circa la non sostenibilità del finanziamento contratto dall'odierno opponente, il quale ha dichiarato in fase di stipula del contratto (anno 2016) di percepire un reddito da lavoro dipendente di € 1.407,00 impegnandosi a corrispondere rate mensili per € 294,06.
In questa sede l'opponente nulla ha allegato a riprova delle asserite condizioni di difficoltà economica in cui si sarebbe trovato al momento della stipula del contratto.
Va, infatti, ricordato che la normativa di settore, invocata dalle difese dell'opponente, prevede specifici obblighi non solo in capo al finanziatore, ma anche e soprattutto in capo al consumatore, che ha il dovere di fornire informazioni esatte e veritiere circa la propria situazione economico-reddituale.
Del resto, come prevede anche l'art. 124 T.U.B., lo stesso finanziatore, anche sulla base dei dati forniti dal consumatore, fornisce a quest'ultimo, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e per consentirgli di assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Tale obbligo di legge risulta essere stato adeguatamente assolto da nel caso Parte_2 specifico, mediante la consegna del modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai
pagina 10 di 11 consumatori” (cfr. all. 4 fasc. monitorio). L'opponente, dunque, ha ricevuto e utilizzato per scopi personali (dichiaratamente per “RISTRUTTURAZIONE”) del denaro che gli era stato concesso in prestito e per ricevere il quale aveva consapevolmente sottoscritto il contratto di finanziamento de quo.
Peraltro, anche il richiamo ai canoni di buona fede e trasparenza che la parte assume essere stati violati da non trova fondamento in atti e non giustifica vieppiù la richiesta avanzata di Parte_2
azzeramento del credito contestato, in quanto alcuna condotta abusiva risulta stata posta in essere da e nessun danno è stato peraltro ex adverso allegato e dimostrato. Parte_2
Da ultimo, si evidenzia che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n.
9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13853/2021 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 3660/2021 del 9.09.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Parte_2
Così deciso in Catania, il 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 11 di 11