Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Ippolito D’Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento adottato in data -OMISSIS- - con cui la Questura di Venezia – Ufficio Immigrazione ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “Emersione D.L.34/2020 art. 103, comma 1” in quello per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art.103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Con provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Venezia, richiamati gli artt. 4, comma 3, e 5 commi 5 e 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente evidenziando in motivazione che: A) il ricorrente « in data -OMISSIS- “-OMISSIS- [omissis] -OMISSIS-” e -OMISSIS-o» ; B) la condotta tenuta dal ricorrente configura un «-OMISSIS-: “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”» ; C) «da controlli alle banche dati in uso alle forze di polizia, non risultano redditi sufficienti per la conversione del titolo di soggiorno richiesto così come non risultano dimostrati legami familiari e personali in Italia» .
3. Del suddetto diniego il ricorrente chiede l’annullamento, deducendo le seguenti censure di illegittimità:
3.1. Eccesso di potere per sviamento e per erronea valutazione dei fatti , perché la Questura di Venezia, a sostegno della valutazione di pericolosità sociale, ha richiamato esclusivamente il coinvolgimento del ricorrente nella rissa verificatasi il -OMISSIS-, pur mancando una condanna penale o di elementi concreti comprovanti la partecipazione attiva del ricorrente medesimo alla commissione del reato, circostanza quest’ultima smentita da alcuni testimoni presenti al momento del fatto;
3.2. Violazione degli artt. 5, comma 6 e comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione , perché - mancando i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un altro titolo di soggiorno compatibile con la situazione personale del ricorrente come, ad esempio, il permesso per protezione speciale, apprezzando l’integrazione sociale, la stabilità lavorativa e la durata della permanenza in Italia del ricorrente medesimo.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 3 gennaio 2024, depositando un relazione della Questura con cui è stata ribadita l’insufficienza del reddito prodotto dal ricorrente dal 2020 al 2023 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello, ha rigettato la domanda cautelare, rilevando che il diniego impugnato «è stato motivato evidenziando sia la pericolosità sociale del ricorrente, sia l’assenza di redditi sufficienti per la conversione del titolo di soggiorno e l’assenza di legami familiari e personali del richiedente; osservato che in ordine a tali profili della motivazione parte ricorrente non ha formulato alcuna censura, con la conseguenza che le contestazioni avverso la valutazione di pericolosità sociale formulata a suo carico non sarebbero comunque sufficienti a giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto plurimotivato» .
6. Unitamente all’istanza di prelievo depositata il 26 novembre 2024 il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la sua estraneità ai fatti di reato contestati (cfr., in particolare, richiesta di archiviazione del -OMISSIS-), nonché l’attuale capacità reddituale della ditta gestita dal ricorrente medesimo (cfr., in particolare, il documento redatto da un commercialista di fiducia da cui risulterebbe che nell’anno 2024 il ricorrente ha percepito un reddito pari a circa -OMISSIS-).
7. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è inammissibile.
9. Come già evidenziato da questo Tribunale nella sede cautelare, il rigetto dell’istanza del ricorrente risulta motivato sulla base di una pluralità di autonome ragioni, costituite, da un lato, dalla pericolosità sociale del ricorrente medesimo e, dall’altro, dall’assenza di redditi sufficienti per la conversione del titolo di soggiorno, nonchè di legami familiari e personali.
Ciononostante il ricorrente non ha mosso censure avverso la contestata incapienza reddituale, né ha indicato, in sede amministrativa e in sede di ricorso giurisdizionale, i presupposti che avrebbero potuto determinare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
Ne deriva che l’eventuale fondatezza della censura avente ad oggetto la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente non potrebbe comunque condurre all’annullamento del provvedimento impugnato. Difatti, trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, conserverebbe piena valenza ostativa all’accoglimento della pretesa sostanziale del ricorrente medesimo il mancato possesso di una sufficiente capacità reddituale (aspetto in relazione al quale - si ripete - non è stata dedotta alcuna censura), essendo, perciò, irrilevante anche la documentazione depositata nel corso del giudizio, attestante l’estraneità del ricorrente al reato contestatogli.
In definitiva, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 3835).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendosi confermare, anche in ragione dell’esito in rito del ricorso, il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto dalla competente Commissione con il decreto n.-OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Rigetta definitivamente l’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.