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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4254/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4254/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lupi (C.F.
) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atti notaio di Roma n°80974 Rogito 21569 del 21.7.2015, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 al n.
19851 serie 1T, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 6/11/2020, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale: “1. previa ammissione ed esperimento di CTU medico legale, in riforma delle conclusioni medico legali di cui all'accertamento tecnico preventivo, accertare
e dichiarare che la ricorrente è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 l. 118/71 oltre ad essere abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a far data dalla visita di revisione del 23.04.2019;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle relative indennità economiche e, conseguentemente, condannare l' all'erogazione dei ratei di pensione e CP_1
di indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione (23.04.2019) e/o da quella di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e di quello per accertamento tecnico preventivo espletato oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L si costituiva in giudizio con memoria del 14/7/2021 per chiedere di: “dichiarare la CP_1
domanda improponibile e comunque rigettarla perché assolutamente infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 23/9/2021, rinviata d'ufficio al
22/12/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 24/1/2024; seguiva l'udienza del 31/5/2024;
a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 6/2/2025 Testimone_1
2 differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 5842/2019 Persona_2
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5842/2019 il CTU dott. Persona_2 esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni:
“la ricorrente presenta i requisiti medico- legali previsti per la concessione della Pensione di
Invalidità Civile (art 12 L.N. 118/71) a far data dal 23.04.2019.
Non presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell' Indennità di
Accompagnamento.” (v. pag. 7 relazione peritale dott. . Per_2
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Esiti intervento per meningioma sottosentoriale sinistro
(2016), ad impegno funzionale;
Poliartrosi con protrusioni discali multiple;
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. ha effettuato le seguenti considerazioni medico- legali: “L'esame Tes_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
Esso determina in atto una condizione di totale inabilità lavorativa: 100%.
3 Ed infatti dal riscontro anamnestico e documentale, e da quanto rilevato alla visita peritale, emerge che trattasi di soggetto femminile oggi 60enne affetto da:
Esiti di intervento di asportazione di meningioma sottotentoriale sinistro (2016), con andatura atassospastica, rigidità diffusa, attendibili parestesie ai 4 arti;
menomazione da valutarsi nella misura del 71%-80% (cod 7350, per analogia).
Poliartrosi con protrusioni discali multiple, a medio impegno funzionale (v es. obiettivo: apparato osteoarticolare); da valutarsi come menomazione concorrente con la precedente, nella misura del
25%-30% (cod 7001, per analogia ed in parte)” (v. pagg.
5-6 relazione peritale dott.
. Tes_1
9. Il CTU dott. ha così formulato le proprie conclusioni: “la ricorrente Tes_1 Parte_1
non è da ritenere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
[...]
accompagnatore né bisognevole di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
non risultano pertanto concretizzati, ad oggi, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto al richiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e
508/88);
la ricorrente è da ritenere INVALIDO con totale e permanente inabilità Parte_1
lavorativa: 100% (cento), a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai benefici di cui all'art 12 della Legge 118/71”
(v. pag. 7 relazione peritale dott. . Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Testimone_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire la pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 dalla domanda amministrativa;
4 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite.
12. Attesa la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero tra le parti delle spese di lite delle due fasi del giudizio.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Sussistono infatti i presupposti reddituali per l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, giusta autocertificazione reddituale in atti (v. doc. 9 allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire la pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 dalla domanda amministrativa;
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4254/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lupi (C.F.
) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atti notaio di Roma n°80974 Rogito 21569 del 21.7.2015, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 al n.
19851 serie 1T, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 6/11/2020, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale: “1. previa ammissione ed esperimento di CTU medico legale, in riforma delle conclusioni medico legali di cui all'accertamento tecnico preventivo, accertare
e dichiarare che la ricorrente è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 l. 118/71 oltre ad essere abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a far data dalla visita di revisione del 23.04.2019;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle relative indennità economiche e, conseguentemente, condannare l' all'erogazione dei ratei di pensione e CP_1
di indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione (23.04.2019) e/o da quella di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e di quello per accertamento tecnico preventivo espletato oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L si costituiva in giudizio con memoria del 14/7/2021 per chiedere di: “dichiarare la CP_1
domanda improponibile e comunque rigettarla perché assolutamente infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 23/9/2021, rinviata d'ufficio al
22/12/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 24/1/2024; seguiva l'udienza del 31/5/2024;
a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 6/2/2025 Testimone_1
2 differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 5842/2019 Persona_2
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5842/2019 il CTU dott. Persona_2 esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni:
“la ricorrente presenta i requisiti medico- legali previsti per la concessione della Pensione di
Invalidità Civile (art 12 L.N. 118/71) a far data dal 23.04.2019.
Non presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell' Indennità di
Accompagnamento.” (v. pag. 7 relazione peritale dott. . Per_2
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Esiti intervento per meningioma sottosentoriale sinistro
(2016), ad impegno funzionale;
Poliartrosi con protrusioni discali multiple;
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. ha effettuato le seguenti considerazioni medico- legali: “L'esame Tes_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
Esso determina in atto una condizione di totale inabilità lavorativa: 100%.
3 Ed infatti dal riscontro anamnestico e documentale, e da quanto rilevato alla visita peritale, emerge che trattasi di soggetto femminile oggi 60enne affetto da:
Esiti di intervento di asportazione di meningioma sottotentoriale sinistro (2016), con andatura atassospastica, rigidità diffusa, attendibili parestesie ai 4 arti;
menomazione da valutarsi nella misura del 71%-80% (cod 7350, per analogia).
Poliartrosi con protrusioni discali multiple, a medio impegno funzionale (v es. obiettivo: apparato osteoarticolare); da valutarsi come menomazione concorrente con la precedente, nella misura del
25%-30% (cod 7001, per analogia ed in parte)” (v. pagg.
5-6 relazione peritale dott.
. Tes_1
9. Il CTU dott. ha così formulato le proprie conclusioni: “la ricorrente Tes_1 Parte_1
non è da ritenere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
[...]
accompagnatore né bisognevole di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
non risultano pertanto concretizzati, ad oggi, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto al richiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e
508/88);
la ricorrente è da ritenere INVALIDO con totale e permanente inabilità Parte_1
lavorativa: 100% (cento), a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai benefici di cui all'art 12 della Legge 118/71”
(v. pag. 7 relazione peritale dott. . Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Testimone_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire la pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 dalla domanda amministrativa;
4 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite.
12. Attesa la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero tra le parti delle spese di lite delle due fasi del giudizio.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Sussistono infatti i presupposti reddituali per l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, giusta autocertificazione reddituale in atti (v. doc. 9 allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire la pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 dalla domanda amministrativa;
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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