Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 74 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
at a CALTAGIRONE (CT) il 27/10/1984 e residente in[...]D. TEMPIO Parte_1
15 95041 CALTAGIRONE [CT] ITALIA , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. ASCANIO STEFANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a FEDERAZIONE RUSSA 03/11/1988 residente in [...]G. Persona_1
CATALDO 9 95041 CALTAGIRONE [CT] ITALIA CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvFOSCHEA CARLO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 adivano Parte_1 Persona_1
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 25/06/2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n.
17 anno 2013 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto del 4.12.2023 reso nel procedimento R.G. 1010/2021 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 10.3.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 30.1.2025 il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 4.12.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 25/06/2013 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Per_1
CALTAGIRONE al 17 anno 2013 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 10.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo