Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, primo comma, legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico di chiunque ponga in circolazione veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione o consenta la circolazione dei medesimi senza che essi siano coperti da assicurazione, presuppone un potere di diritto , o anche semplicemente di fatto, del soggetto nei confronti del veicolo. Tale sanzione, pertanto, non può essere applicata a chi non sia più proprietario di un autoveicolo, per averlo ceduto a terzi, anche se la vendita non sia stata trascritta nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che tale trascrizione non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita, e non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo ma serve solo a dirimere i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo, andando l'effettiva titolarità della proprietà accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti.
Commentario • 1
- 1. La testimonianza scritta nel processo tributarioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso l'avvocato A. SISTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 169/96 della Pretura di BRESCIA, depositata il 04/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 aprile 1996 il Pretore di Brescia rigettava l'opposizione proposta da CO NC avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2639/1989 con cui il Prefetto di Brescia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 1.017.800 in quanto proprietario di un veicolo che aveva circolato non coperto dalla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. In particolare, il Pretore riteneva che la deduzione dell'opponente di avere venduto il veicolo prima del fatto contestato era rimasta sfornita di prova e che esattamente non erano state ammesse le prove testimoniali formulate in proposito;
infatti, l'intestazione al PRA, seppure dotata di semplice valore presuntivo, non poteva essere superata, per il divieto dettato dall'art. 2721 c.c., con la prova testimoniale di una successiva vendita da parte dell'intestatario. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione CO CO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 32, co. 1, della legge 24 dicembre 1969 n.990 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1376, 1470, 2684 e 2721 c.c.. In particolare, il ricorrente si duole che il Pretore, pur dando atto che la mancata trascrizione al PRA della vendita di un autoveicolo non impedisce di dare altrimenti la prova del trasferimento di proprietà, non aveva ammesso la prova per testi formulata al riguardo, ritenendo, senza spiegarne le ragioni, che non potevano essere superati i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, a carico di chiunque ponga in circolazione veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione o consenta la circolazione dei medesimi senza che essi siano coperti da assicurazione, presuppone un potere di diritto, o anche semplicemente di fatto, del soggetto nei confronti del veicolo. Tale sanzione, pertanto, non può essere applicata a chi non sia più proprietario di un autoveicolo, per averlo ceduto a terzi, anche se la vendita non sia stata trascritta nel pubblico registro automobilistico. Infatti, la trascrizione del trasferimento nel P.R.A. (art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510) non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova. Pertanto, ai fini della responsabilità solidale del proprietario di autoveicolo di cui all'art. 32 cit., l'effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 cod. civ.) (Cass. 10 maggio 1991, n. 5235;
Cass. 15 aprile 1992, n. 4565; Cass. 24 luglio 1992, n. 8917). Quanto alla prova del trasferimento di proprietà, si deve osservare che i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione (Cass. 25 marzo 1995, n. 3562;
Cass. 2 luglio 1997, n. 5944). Da ciò consegue che i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. non vengono in rilievo quando il trasferimento di proprietà di un veicolo sia invocato, nei confronti di soggetto estraneo al contratto, quale, come nella specie, la pubblica amministrazione che emette ordinanza ingiunzione nei confronti del proprietario di veicolo che ha circolato sprovvisto della prescritta copertura assicurativa. In concreto, tuttavia, la questione non è stata dedotta dal ricorrente che, presupponendo l'applicabilità alla fattispecie dei limiti alla prova testimoniale dettati dall'art. 2721 c.c., si è soltanto lamentato che il Pretore non aveva spiegato le ragioni per le quali non aveva ritenuto superabili detti limiti. Così come formulata la doglianza è infondata.
Infatti, non solo il potere concesso al giudice di merito di superare i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. è discrezionale ed il suo mancato esercizio non richiede una specifica motivazione (v. ex plurimis Cass. 15 marzo 1983, n. 1899), ma nella specie il giudice di merito ha anche spiegato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni del mancato superamento dei limiti, individuandole nel fatto che il trasferimento di proprietà, così come descritto dall'opponente, aveva sicuramente lasciato delle tracce documentali, alle quali non era opportuno surrogare una prova testimoniale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.2729 c.c. ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che il
Pretore, pur ritenendo inammissibile la prova per testi, aveva fondato la sua decisione sulla presunzione desunta dalla intestazione al P.R.A..
Il motivo è infondato poiché la presunzione utilizzata dal giudice di merito si riferisce alla titolarità dell'autoveicolo in capo al ricorrente, in conseguenza di un suo acquisto trascritto al P.R.A.. La prova non ammessa si riferisce, invece, ad un fatto ulteriore e cioè alla successiva vendita dell'autoveicolo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'amministrazione non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 1998. Depositata in Cancelleria il 15/2/1999.