Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1226
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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La sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, primo comma, legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico di chiunque ponga in circolazione veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione o consenta la circolazione dei medesimi senza che essi siano coperti da assicurazione, presuppone un potere di diritto , o anche semplicemente di fatto, del soggetto nei confronti del veicolo. Tale sanzione, pertanto, non può essere applicata a chi non sia più proprietario di un autoveicolo, per averlo ceduto a terzi, anche se la vendita non sia stata trascritta nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che tale trascrizione non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita, e non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo ma serve solo a dirimere i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo, andando l'effettiva titolarità della proprietà accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti.

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    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 maggio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1226
Data del deposito : 15 febbraio 1999

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