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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1327/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. AMEDEO MELONI P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. SCAMUTZI STEFANIA appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “si chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. Si rinuncia espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte appellata: “conclude affinché il Tribunale, confermi, rigetti
l'appello proposto e confermi la sentenza n.617/2020 del 28.10.2019
Giudice. Di pace Cagliari dott.ssa Frau con spese compensate. Si chiede che la causa sia tenuta a decisione con rinuncia ai termini ex art.190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 617/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1413/14 proposta da CP_1
, condannando il al pagamento delle
[...] Parte_1
spese processuali nella misura di € 600/00, oltre accessori
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la delibera assembleare, con la quale i condomini avevano deciso la ripartizione delle spese, non costituisse prova sufficiente dell'esistenza del credito vantato dal verso il Parte_1
per oneri condominiali scaduti, pari ad € 1.104,26. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte soccombente ha proposto appello avverso la predetta decisione, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia condominiale, l'esistenza della delibera di approvazione del bilancio, preventivo o consuntivo, e del riparto delle quote a carico di ciascun condomino, certifica l'esistenza della pretesa creditoria. Il ha quindi concluso per la riforma della Parte_1
sentenza di prime cure, la conferma del decreto opposto o, in difetto, la condanna del alla quota accertata di sua competenza. CP_1
Si è costituito il resistendo al gravame ed invocando la conferma CP_1
della decisione di prime cure richiamando, in subordine, le conclusioni rassegnate in primo grado.
pag. 2/5 La causa è stata istruita mediante C.T.U. e sono stati posti all'ausiliario i seguenti quesiti: “1) Verifichi se e quali tra le voci di credito azionate con
l'opposto provvedimento monitorio siano relative ad attività di gestione e/o amministrazione di beni e servizi rimasti di proprietà comune ai partecipanti al convenuto pur in seguito all'avvenuto Parte_1
trasferimento al delle opere di urbanizzazione primaria e CP_2
secondaria previste nella relativa convenzione di lottizzazione;
2) Verifichi se e quali tra le voci di credito azionate con l'opposto provvedimento monitorio siano relative ad attività di gestione e/o amministrazione di beni
e servizi trasferiti al quali opere di urbanizzazione primaria e CP_2
secondaria previste nella relativa convenzione di lottizzazione;
3) In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto che precede, precisi quale delle relative voci di spesa siano antecedenti alle delibere di presa in carico di tali opere da parte del adottate Controparte_3
nell'anno 2010 e quali invece siano successive, quantificandone separatamente gli importi;
4) Ridetermini, all'esito di tali accertamenti,
l'eventuale diverso credito del convenuto nei confronti della Parte_1
parte opponente”. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 maggio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine concesso alle parti, dopo la scadenza del primo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., sono state depositate memorie di precisazione delle conclusioni, nel senso indicato in epigrafe, con rinuncia reciproca ai termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/5 Preliminarmente va esaminata, e respinta, l'eccezione di carenza di legittimazione del , per assenza di una deliberazione di Parte_1
autorizzazione dell'impugnazione e perché la procura in base alla quale è stato proposto il gravame sarebbe stata a suo tempo rilasciata da amministratore ormai decaduto. Sotto il primo profilo, la proposizione dell'impugnazione rientra nell'ambito dei poteri conferiti al difensore, il quale, sotto il secondo profilo, legittimamente opera in base ad un negozio di conferimento dell'incarico difensivo mai revocato. Non occorre, al riguardo, che la procura sia rinnovata ogni volta che l'organo di amministrazione del sia rinnovato, trattandosi di negozio che Parte_1
produce i suoi effetti tipici sino alla sua eventuale revoca.
Ciò posto, va rilevato che l'appellante ha rinunciato alla domanda di accertamento del proprio credito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'appellato, dal canto suo, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
Alla luce delle conclusioni rassegnate da ultimo, l'appello va rigettato, con compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U., determinate in assenza di nota in € 500 oltre accessori, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
Alla luce dell'esito del giudizio, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 617/2020, lo rigetta, compensando integralmente le spese del presente grado.
Pone le spese di C.T.U., liquidate in € 500 oltre accessori, a carico delle parti in solido tra loro.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
05.11.2025.
Il giudice
FA OL
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1327/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. AMEDEO MELONI P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. SCAMUTZI STEFANIA appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “si chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. Si rinuncia espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte appellata: “conclude affinché il Tribunale, confermi, rigetti
l'appello proposto e confermi la sentenza n.617/2020 del 28.10.2019
Giudice. Di pace Cagliari dott.ssa Frau con spese compensate. Si chiede che la causa sia tenuta a decisione con rinuncia ai termini ex art.190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 617/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1413/14 proposta da CP_1
, condannando il al pagamento delle
[...] Parte_1
spese processuali nella misura di € 600/00, oltre accessori
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la delibera assembleare, con la quale i condomini avevano deciso la ripartizione delle spese, non costituisse prova sufficiente dell'esistenza del credito vantato dal verso il Parte_1
per oneri condominiali scaduti, pari ad € 1.104,26. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte soccombente ha proposto appello avverso la predetta decisione, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia condominiale, l'esistenza della delibera di approvazione del bilancio, preventivo o consuntivo, e del riparto delle quote a carico di ciascun condomino, certifica l'esistenza della pretesa creditoria. Il ha quindi concluso per la riforma della Parte_1
sentenza di prime cure, la conferma del decreto opposto o, in difetto, la condanna del alla quota accertata di sua competenza. CP_1
Si è costituito il resistendo al gravame ed invocando la conferma CP_1
della decisione di prime cure richiamando, in subordine, le conclusioni rassegnate in primo grado.
pag. 2/5 La causa è stata istruita mediante C.T.U. e sono stati posti all'ausiliario i seguenti quesiti: “1) Verifichi se e quali tra le voci di credito azionate con
l'opposto provvedimento monitorio siano relative ad attività di gestione e/o amministrazione di beni e servizi rimasti di proprietà comune ai partecipanti al convenuto pur in seguito all'avvenuto Parte_1
trasferimento al delle opere di urbanizzazione primaria e CP_2
secondaria previste nella relativa convenzione di lottizzazione;
2) Verifichi se e quali tra le voci di credito azionate con l'opposto provvedimento monitorio siano relative ad attività di gestione e/o amministrazione di beni
e servizi trasferiti al quali opere di urbanizzazione primaria e CP_2
secondaria previste nella relativa convenzione di lottizzazione;
3) In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto che precede, precisi quale delle relative voci di spesa siano antecedenti alle delibere di presa in carico di tali opere da parte del adottate Controparte_3
nell'anno 2010 e quali invece siano successive, quantificandone separatamente gli importi;
4) Ridetermini, all'esito di tali accertamenti,
l'eventuale diverso credito del convenuto nei confronti della Parte_1
parte opponente”. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 maggio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine concesso alle parti, dopo la scadenza del primo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., sono state depositate memorie di precisazione delle conclusioni, nel senso indicato in epigrafe, con rinuncia reciproca ai termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/5 Preliminarmente va esaminata, e respinta, l'eccezione di carenza di legittimazione del , per assenza di una deliberazione di Parte_1
autorizzazione dell'impugnazione e perché la procura in base alla quale è stato proposto il gravame sarebbe stata a suo tempo rilasciata da amministratore ormai decaduto. Sotto il primo profilo, la proposizione dell'impugnazione rientra nell'ambito dei poteri conferiti al difensore, il quale, sotto il secondo profilo, legittimamente opera in base ad un negozio di conferimento dell'incarico difensivo mai revocato. Non occorre, al riguardo, che la procura sia rinnovata ogni volta che l'organo di amministrazione del sia rinnovato, trattandosi di negozio che Parte_1
produce i suoi effetti tipici sino alla sua eventuale revoca.
Ciò posto, va rilevato che l'appellante ha rinunciato alla domanda di accertamento del proprio credito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'appellato, dal canto suo, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
Alla luce delle conclusioni rassegnate da ultimo, l'appello va rigettato, con compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U., determinate in assenza di nota in € 500 oltre accessori, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
Alla luce dell'esito del giudizio, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 617/2020, lo rigetta, compensando integralmente le spese del presente grado.
Pone le spese di C.T.U., liquidate in € 500 oltre accessori, a carico delle parti in solido tra loro.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
05.11.2025.
Il giudice
FA OL
pag. 5/5