Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2210 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di LI n. 3710/23, pubblicata il 7
Aprile 2023, e notificata in pari data;
causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 11 Aprile 2025 – causa pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Loredana Rocchetti , con C.F._1
la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Rosa Di Caprio
( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente C.F._2
indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 30 Giugno 2020, la società esponeva che, Controparte_1
nell'anno 2019, la società le aveva commissionato lavori di manutenzione P_
dell'edificio che ospita il Consiglio Regionale della Campania, sito in LI al Centro
Direzionale, isola F13.
Per tali lavori le parti avevano stipulato due diversi contratti (allegati al ricorso monitorio): il primo contratto, datato 20 Maggio 2019, prevedeva un corrispettivo di euro 31.000,00; il secondo contratto, datato 10 Ottobre 2019, prevedeva un corrispettivo di euro 11.000,00.
In ordine al contratto del 20 Maggio 2019, l'appaltatrice aveva emesso la CP_1
fattura n. 105 del 23.9.2019, di importo pari ad euro 31.000,00; la committente aveva versato un acconto per euro 10.000,00, e quindi residuava una quota impagata, pari ad euro 21.000,00.
Con riferimento al contratto del 10.10.2019 (in ordine al quale aveva CP_1
emesso la fattura n. 119 del 26.11.2019), la committente non aveva versato alcunchè.
Quindi risultava debitrice per complessivi euro 32.000.00. P_
2 Vanamente era stato sollecitato il pagamento in via bonaria.
Pertanto chiedeva di ingiungersi ad il pagamento, in suo CP_1 P_
favore, della somma di euro 32.000,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il Tribunale di LI, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 4687/20, pubblicato il
20 Agosto 2020, e notificato il 25 Agosto 2020, ingiungeva ad il pagamento, in P_
favore della ricorrente della somma di euro 32.000,00, oltre interessi CP_1
e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta con P_
citazione notificata in data 6 Ottobre 2020 nei confronti di CP_1
L'opponente deduceva come i lavori non fossero stati in realtà eseguiti;
inoltre gli esibiti contratti, a detta di erano da qualificarsi come contratti di subappalto. P_
Ergo, essi erano nulli, per assenza di autorizzazione della stazione appaltante, ovvero del committente principale (Consiglio Regionale della Campania).
In particolare così scriveva la srl opponente:…la mancata comunicazione alla stazione appaltante del subappalto delle opere oggetto di detto contratto, nonché la mancanza di autorizzazione della stessa determina la nullità del contratto e, pertanto,
l'infondatezza delle domande formulate dall'opposta, non avendo questa titolo alcuno per fare valere diritti scaturenti da un titolo contrattuale nullo…
In ogni caso la srl opposta non aveva mai eseguito i lavori presso il Consiglio Regionale della Campania, né tantomeno così come fatturati e nella misura di cui al decreto ingiuntivo.
Né esisteva alcun collaudo delle presunte opere eseguite.
Sulla base di queste premesse l'ingiunta chiedeva, in accoglimento P_
dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto;
ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria azionata in sede monitoria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
3 Si costituiva l'opposta chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la CP_1
conseguente conferma del d.i. opposto.
In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta nullità dei due contratti inter partes,
l'opposta chiedeva di condannarsi al pagamento, in suo favore, della medesima P_
somma di euro 32.000,00, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc.; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Sotto il profilo istruttorio, la srl opposta ed originaria ricorrente – per il caso di ritenuta insufficienza della documentazione prodotta – articolava prova orale, avente ad oggetto i lavori eseguiti da essa , con riferimento sia al contratto di appalto CP_1
del 20 Maggio 2019, che con riferimento al contratto del 10 Ottobre 2019.
La prova orale veniva articolata dall'opposta , anche in replica all'eccezione CP_1
sollevata dalla opponente di mancata esecuzione dei lavori. P_
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 17 Gennaio 2022, dichiarava l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti, avendo le stesse ad oggetto circostanze da provarsi con documenti.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M. del Tribunale di LI n.
3710/23, pubblicata il 7 Aprile 2023, e notificata in pari data.
Il primo giudicante ha accolto la proposta opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto. Altresì ha condannato l'opposta l pagamento delle spese CP_1
del giudizio, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 6.163,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il Giudice Monocratico ha rigettato la domanda creditoria di in base CP_1
ad un solo argomento, e cioè la mancanza di prova dell'effettivo svolgimento dei lavori.
4 Dunque, implicitamente il Tribunale ha ritenuto tale considerazione assorbente, rispetto a qualsivoglia valutazione sui documenti prodotti dalla (attrice in CP_1
senso sostanziale); nonché rispetto al dibattito processuale tra le parti, vertente sull'eccezione (sollevata dalla di nullità dei due contratti (qualificati dalla P_
medesima come subappalti), per la mancata autorizzazione da parte della stazione appaltante, Consiglio Regionale della Campania.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello a mezzo della CP_1
citazione notificata in data 4 Maggio 2023 nei confronti di P_
La srl appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la proposta opposizione;
quindi, in ultima analisi – ritenuta fondata la domanda creditoria originariamente azionata in sede monitoria – condannarsi al pagamento, in suo favore, della somma di euro 32.000,00, oltre P_
interessi.
In subordine – nella denegata ipotesi di ritenuta nullità dei due contratti inter partes
– chiede di condannarsi al pagamento della medesima somma di euro P_
32.000,00, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cc.; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, l'impugnante insiste nell'accoglimento dei CP_1
mezzi di prova, già vanamente invocati in primo grado (nella specie, prova per testi e
CTU).
Giusta comparsa depositata il 20 Luglio 2023, si è costituita l'appellata P_
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 18 Settembre 2023, ha ammesso le prove orali invocate dalla odierna appellante e già vanamente articolate in CP_1
primo grado;
invece, in ordine all'istanza di ammissione di CTU (pure avanzata dalla appellante), si è riservato di provvedere all'esito della prova orale.
5 Il C.I., con la successiva ordinanza pubblicata il 14 Febbraio 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 24 Gennaio 2024, con termine per note fino al 9 Febbraio 2024), ha confermato la precedente ordinanza del 18.9.2023 (in particolare, è stata respinta l'istanza di revoca, avanzata dall'appellata . P_
Alla successiva udienza del 17 Aprile 2024, sempre dinanzi al C.I., sono stati sentiti i testi e . Testimone_1 Testimone_2
Ancora, all'udienza del 19 Giugno 2024, è stato raccolto l'interrogatorio formale reso da , legale rapp.te p.t. dell'appellata CP_3 P_
Quindi il C.I., con l'ordinanza pubblicata il 3 Luglio 2024 (a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza del 19.6.2024), ha ritenuto superflua la CTU invocata dalla srl impugnante.
Con la medesima ordinanza del 3 Luglio 2024 è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo Primo Aprile 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del Primo Aprile 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata l'11 Aprile 2025 (all'esito dell'udienza del Primo Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio, a giusta ragione la srl odierna appellante si duole dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice.
6 Infatti quest'ultimo ha attribuito valenza assorbente alla ritenuta mancanza di prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori, senza pronunciarsi sui documenti prodotti da né si è pronunciato sulla questione di diritto, dibattuta tra le parti, se CP_1
i due contratti del 2019 inter partes dovessero qualificarsi come contratti di appalto o di subappalto.
Osserva il Collegio come la creditrice , fin dal ricorso monitorio, abbia CP_1
sempre e soltanto parlato di contratti di appalto, e non già di subappalto.
La è stata evocata, soltanto perché si trattava di lavori di Controparte_4
manutenzione e ristrutturazione interna, aventi ad oggetto l'edificio che, in LI al
Centro Direzionale, ospita il Consiglio Regionale della Campania.
Del resto i due contratti scritti prodotti dall'appaltatrice (rispettivamente CP_1
del 20 Maggio 2019 e del 10 Ottobre 2019) non facevano alcun riferimento ad un appalto conferito dalla ad “a monte” dei contratti Controparte_4 P_
medesimi, conclusi tra e P_ CP_1
Nell'opposizione a d.i. in primo grado afferma che , nel ricorso P_ CP_1
monitorio, si sarebbe qualificata come sub-appaltatrice.
Non è così. i è sempre e soltanto qualificata come appaltatrice, avendo CP_1
ricevuto incarico da (parimenti in sede di comparsa di costituzione in primo P_
grado quale opposta, nonché nell'atto di impugnazione).
E' stata ad affermare di essere a sua volta appaltatrice, e ad indicare il Consiglio P_
Regionale della Campania quale “stazione appaltante”, e cioè quale committente principale.
Sulla base di tale premessa, ha eccepito la nullità dei due contratti prodotti da P_
, per mancanza di autorizzazione rilasciata dalla P.A. committente CP_1
principale (mancanza, appunto, dell'autorizzazione al subappalto).
7 Ebbene, come correttamente osservato da già in primo grado, non CP_1 P_
ha in alcun modo assolto all'onere di produrre il dedotto contratto di appalto con la
; né ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa nei confronti Controparte_4
dell'ente pubblico.
Quindi, per difetto di prova, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dei due contratti (eccezione sollevata dall'ingiunta-opponente e che faceva leva P_
sulla pretesa natura di subappalti, e non già di appalti, con il corollario dell'assenza di autorizzazione da parte del committente principale).
Ciò premesso, è d'uopo evidenziare la contraddittorietà delle difese svolte da P_
fin dall'opposizione a d.i. in primo grado.
non ha disconosciuto e non ha contestato la stipula dei due contratti con P_ [...]
Tuttavia, al contempo, ha introdotto l'argomento (sfornito di prova) per CP_1
cui si sarebbe trattato di contratti di subappalto, con riferimento a lavori commissionati “a monte” dalla ad essa Controparte_4 P_
Si ribadisce come ricadesse sull'eccipiente l'onere di documentare la P_
sussistenza dell'appalto pubblico a monte, e quindi di provare la natura di
“subappalti” dei due contratti inter partes, prodotti da CP_1
In definitiva, fin dall'opposizione a d.i. in sostanza, ha ammesso di avere P_
incaricato la di effettuare i lavori, indicati nei due contratti di appalto. CP_1
Pertanto, l'appaltatrice ha ritualmente chiesto il corrispettivo ex contractu CP_1
alla sua unica interlocutrice, e cioè la committente P_
E' necessario esaminare in modo più analitico il contenuto dei due contratti del 2019.
Il contratto del 20 Maggio 2019 è strutturato come un preventivo/offerta di lavorazioni presso il Consiglio Regionale della Campania, preventivo indirizzato dalla lla società CP_1 P_
8 Nel documento vi era un'analitica indicazione delle opere da eseguire. All'ultima pagina (fol. 4) sono apposti timbro e firma della proponente e di CP_1 P_
(quest'ultima ha apposto la “firma per accettazione”).
Inoltre il suddetto fol. 4 (dove sono apposti timbro e firma delle parti) si caratterizza anche per la quantificazione del corrispettivo concordato, nella misura di euro
31.000,00.
Il contratto scritto del 10 Ottobre 2019 risulta redatto con le medesime caratteristiche. Anche in questo caso all'ultima pagina (fol. 2) si rinvengono timbro e firma della srl committente e della srl appaltatrice (appunto, anche qui risulta la
“firma per accettazione” della srl committente, rispetto all'offerta dell'appaltatrice).
Altresì, anche con riferimento a questo secondo contratto, vi è la quantificazione del corrispettivo concordato, nella misura di euro 11.000,00.
Si ribadisce come, nei due contratti, la venga indirettamente Controparte_4
citata, soltanto perché si precisava che le lavorazioni riguardavano l'edificio sito in
LI al Centro Direzionale, isola F 13, ospitante la sede del Consiglio Regionale della
Campania.
Il Collegio condivide le osservazioni della odierna appellante, anche laddove ci si duole del fatto che il Tribunale abbia trascurato ulteriori documenti, prodotti dalla
[...]
già in allegato al ricorso monitorio. CP_1
Invero l'appaltatrice ha prodotto documentazione, inerente al bonifico bancario per euro 10.000,00, datato 4 Febbraio 2020, effettuato dalla in favore della P_ [...]
Trattasi di acconto sulla fattura n. 105 del 23.9.2019 (in altri termini, siamo CP_1
dinanzi ad un parziale pagamento del corrispettivo, inerente al contratto del 20
Maggio 2019).
Ebbene, la società né in sede di opposizione a d.i. in primo grado, né in sede P_
di comparsa di costituzione nel presente grado, si è confrontata con tale documento
9 (in particolare, non è stata addotta alcuna giustificazione causale del versamento in oggetto, in favore di . CP_1
Al contrario, il versamento parziale assume una valenza ammissiva, rispetto alla circostanza della sussistenza di un rapporto contrattuale con la odierna appellante.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi, con riferimento alla missiva a mezzo PEC, datata 26 Marzo 2020, inoltrata da a P_ CP_1
Trattasi di risposta al sollecito di pagamento, che era stato inoltrato dalla CP_1
il giorno prima, e cioè il 25 Marzo 2020.
Ebbene, a mezzo della missiva del 26 Marzo 2020, invocava una “revisione dei P_
pagamenti”, adducendo, a giustificazione del suo ritardo nei versamenti, lo scoppio della pandemia da Covid-19.
Con tutta evidenza, la missiva del 26 Marzo 2020 è sintomatica di un comportamento ammissivo di una debitoria ex contractu, nei confronti di CP_1
Al pari di quanto osservato con riferimento al bonifico bancario di euro 10.000,00, né in sede di opposizione a d.i., né in sede di comparsa di costituzione nel presente grado quale appellata, si rinviene alcuna giustificazione, addotta da alla citata P_
richiesta di dilazione nei pagamenti.
Quindi, è d'uopo concludere per la piena validità ed efficacia dei due contratti inter partes del 20 Maggio 2019 e del 10 Ottobre 2019.
Altresì, il Collegio non condivide l'iter argomentativo del Tribunale – il quale ha rigettato la domanda creditoria in base al solo argomento della ritenuta mancata prova dell'effettivo svolgimento dei lavori, senza pronunciarsi in alcun modo sui suddetti contratti, benchè ritualmente prodotti già in allegato al ricorso monitorio.
Peraltro, la declaratoria di validità ed efficacia dei due contratti di appalto privati, è assorbente, rispetto alla domanda subordinata, avanzata dalla in sede di CP_1
10 comparsa di costituzione quale opposta in primo grado, e reiterata nell'atto di impugnazione (laddove si è invocata la medesima somma di euro 32.000,00, in via gradata, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cc.).
Inoltre – alla luce dell'istruttoria espletata nel presente grado – risulta provata l'effettiva esecuzione dei lavori;
al contempo, va ritenuta infondata anche l'ulteriore eccezione (sollevata dalla committente , di mancata esecuzione delle opere. P_
Assumono pregnante rilievo le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 17 Aprile 2024.
Trattasi di un operaio già alle dipendenze di CP_1
Il ha preso parte ai lavori presso l'edificio Isola F13, al Centro Direzionale di Tes_1
LI (lavori, in ordine ai quali aveva ricevuto incarico da . CP_1 P_
L'attività si svolse tra la metà del 2019 e gli inizi del 2020, nell'edificio che ospita la sede del Consiglio Regionale della Campania.
In particolare, il ha preso parte (tra le altre) alle seguenti opere: sostituzione Tes_1
di porte ammalorate;
rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura;
sostituzione delle porte di ingresso ai servizi igienici del piano terra e del piano settimo;
sostituzione delle porte di ingresso ai servizi igienici di tutti i piani, dall'ottavo al diciassettesimo compreso;
al piano secondo: rifacimento del controsoffitto, tinteggiatura degli ambienti;
rifacimento del pavimento in PVC;
manutenzione della finestra al piano 17, relativa al servizio igienico femminile;
manutenzione dei servizi igienici in plurimi piani;
rinforzo di pareti divisorie interne;
integrale sostituzione della pavimentazione di un piano.
In occasione degli accessi all'edificio in oggetto, ed i suoi colleghi si Testimone_1
qualificavano come dipendenti di In tale veste erano attesi e CP_1
riconosciuti in portineria, nonché dalle guardie giurate di vigilanza. Essi ricevevano un
11 “badge”, che consentiva loro l'ingresso nei vari ambienti dell'edificio, dove avrebbero dovuto svolgere l'attività.
Gli operai si attenevano alle indicazioni tecniche del responsabile di cantiere Per_1
(germano di ), sempre presente sui luoghi.
[...] Tes_1
Il teste ha anche riferito che il materiale di risulta veniva allocato in Testimone_1
un'area transennata, sita al piano “-2” dell'edificio; qui gli operai di CP_1
provvedevano a catalogare il materiale, secondo le varie categorie di rifiuti.
Dopodichè una ditta specializzata, diversa dalla , si occupava del trasporto CP_1
del materiale presso una discarica autorizzata.
Il teste (sentito alla medesima udienza del 17 Aprile 2024), Testimone_2
anch'egli operaio, dipendente di in sostanza ha integralmente CP_1
confermato le circostanze riferite dal teste Tes_1
Il compendio probatorio si compone anche dell'interrogatorio formale di , CP_3
legale rapp.te di raccolto all'udienza del 19 Giugno 2024. P_
Il sig. è continuativamente legale rapp.te dell'odierna appellata, sin dal 2013. CP_3
Costui ha ribadito la tesi (infondata), circa la mancata esecuzione delle opere da parte di (pur precisando che non era sempre presente sul cantiere). CP_1
In ogni caso, significativamente il legale rapp.te ha confermato che stipulò…una P_
scrittura con la , finalizzata all'esecuzione di lavori edili nel fabbricato Isola CP_1
F 13 del Centro Direzionale di LI….
In definitiva, non può revocarsi in dubbio che abbia eseguito i lavori, CP_1
oggetto dei due contratti di appalto.
Ergo, l'appaltatrice ha diritto ai corrispettivi, come espressamente concordati negli esibiti contratti.
In altri termini, ha certamente assolto agli oneri probatori a suo carico. CP_1
12 Invece, d'altra parte, la debitrice non ha assolto all'onere di provare la P_
sussistenza di circostanze estintive, modificative oppure impeditive della pretesa creditoria azionata.
Quindi, l'appello merita di essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere accolta la domanda creditoria di i primo grado, originariamente azionata in sede CP_1
monitoria.
Sotto il profilo del quantum debeatur, è fondata la richiesta di erogazione dell'importo di euro 32.000,00.
Appunto, dal corrispettivo complessivo per i due contratti, pari ad euro 42.000,00
(31.000,00 + 11.000,00), si deve sottrarre l'acconto versato di euro 10.000,00.
Residua quindi l'importo di euro 32.000,00.
In definitiva, deve essere condannata al Controparte_2
pagamento, in favore di della somma di euro 32.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali decorrenti dalla domanda.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento del gravame comporta di dover statuire sulle spese dell'intero giudizio, e quindi non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado;
e tutto ciò, in virtù del cd. “effetto espansivo interno”.
Ebbene, si registra l'integrale soccombenza dell'odierna appellata (stante il P_
definitivo ed integrale accoglimento della domanda creditoria dell'appaltatrice
[...]
). CP_1
13 In definitiva le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellata P_
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è dato dall'importo di euro 32.000,00; appunto, trattasi dell'entità del credito definitivamente riconosciuto all'originaria opposta . CP_1
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore della srl odierna appellante, i seguenti importi:
euro 5.712,50 per il primo grado;
euro 7.493,50 per il presente grado.
Con specifico riferimento al presente grado, il compenso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Invero, nulla quaestio sul fatto che si debba tenere conto anche del compenso per la fase istruttoria, alla luce dell'ammissione e dell'espletamento delle prove orali, che erano state articolate già in primo grado dall'opposta CP_1
A titolo di esborsi del primo grado, si riconosce a l'importo di euro 286,00 CP_1
(corrispondente agli esborsi della fase monitoria).
A titolo di esborsi del presente grado si liquida, sempre in favore di CP_1
l'importo di euro 804,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 777,00
14 e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Infine, deve essere concesso il provvedimento di distrazione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Loredana Rocchetti, Difensore dell'odierna appellante CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di LI n. 3710/23, pubblicata il 7
[...]
Aprile 2023, e notificata in pari data, così provvede:
A) Accoglie l'appello, nonché la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
(originariamente azionata in sede monitoria); per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, condanna al pagamento, in Controparte_2
favore di della somma di euro 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre Controparte_1
interessi legali decorrenti dalla domanda;
B) Condanna al pagamento delle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio in favore di – spese che liquida, quanto al Controparte_1
primo grado, in euro 286,00 per esborsi ed euro 5.712,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 7.493,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Loredana Rocchetti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
15