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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15502/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COSENTINO CARMELO e dall'avv. Parte_1
COSENTINO GIUSEPPINA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'avv. VECCHIO MAURIZIO, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 17.3.2025:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
Per parte resistente:
Come da comparsa di costituzione e risposta e verbale di udienza del 17.3.2025: pagina 1 di 3 1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Rivoli il 24/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n.
59, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2006 e il 17/12/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4803/2020 emessa dal Tribunale di Torino in data 23/12/2020 e pubblicata in data 30/12/2020.
Con ricorso depositato il 06/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, nonché l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento, intervento dei Servizi Sociali ed in punto contributo al mantenimento. Parte attrice richiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso della minore con suo trasferimento presso la casa paterna con contestuale richiesta di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli e domandando, altresì, la restituzione di quanto percepito a tale titolo da controparte. Parte attrice domandava, inoltre, la percezione dell'Assegno Unico al 100% a sé medesimo con contestuale richiesta di previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico di controparte, oltre alla suddivisione al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte attrice domandava, altresì, di disporre a carico di parte resistente anche un contributo al mantenimento per il figlio ove questi dovesse andare Per_1
a vivere da solo. Infine, parte ricorrente, evidenziava la richiesta di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con conseguente introduzione di incontri liberi fra la madre e la minore Per_2
Con decreto del 18/09/2024 il G.I., ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, autorizzava provvisoriamente il trasferimento della minore presso il padre. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/09/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
esplicando le sue difese ed evidenziando, in primo luogo, la necessità di intervento da parte dei
[...]
Servizi Sociali territorialmente competenti con conseguente presa in carico del nucleo familiare. Parte resistente chiedeva, altresì, la prosecuzione e/o ripresa del percorso psicologico per la minore Per_2 con la professionista indicata, nonché l'introduzione di regole educative condivise fra le parti e riguardanti la minore. Parte attrice domandava, in via subordinata, di disporsi Consulenza Tecnica
d'Ufficio finalizzata ad accertare il contesto paterno e materno con conseguente analisi in ordine alle rispettive capacità di svolgimento della funzione genitoriale.
All'udienza del 30/09/2024 il G.I. sentiva personalmente entrambe le parti e le rispettive difese riservandosi di provvedere.
pagina 2 di 3 Con ordinanza. del 30/10/2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta, confermava il provvedimento emesso ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 18/09/2024 e provvedeva a fissare, con separato decreto, l'udienza di prima comparizione delle parti.
All'udienza del 17/03/2025 il G.I. sentiva personalmente le parti e le rispettive difese;
al termine dell'udienza il Giudice provvedeva disponendo l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione presso il padre, prevedendo incontri madre-figlia sulla base di accordi fra le stesse e richiedendo ai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva la presa in carico del nucleo familiare.
Il Giudice, inoltre, preso atto che entrambe le parti richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, invitava le stesse a precisare le conclusioni ed alla discussione orale, rimettendo la
Causa al Collegio per la sola pronuncia in punto status.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15502/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COSENTINO CARMELO e dall'avv. Parte_1
COSENTINO GIUSEPPINA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'avv. VECCHIO MAURIZIO, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 17.3.2025:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
Per parte resistente:
Come da comparsa di costituzione e risposta e verbale di udienza del 17.3.2025: pagina 1 di 3 1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Rivoli il 24/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n.
59, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2006 e il 17/12/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4803/2020 emessa dal Tribunale di Torino in data 23/12/2020 e pubblicata in data 30/12/2020.
Con ricorso depositato il 06/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, nonché l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento, intervento dei Servizi Sociali ed in punto contributo al mantenimento. Parte attrice richiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso della minore con suo trasferimento presso la casa paterna con contestuale richiesta di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli e domandando, altresì, la restituzione di quanto percepito a tale titolo da controparte. Parte attrice domandava, inoltre, la percezione dell'Assegno Unico al 100% a sé medesimo con contestuale richiesta di previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico di controparte, oltre alla suddivisione al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte attrice domandava, altresì, di disporre a carico di parte resistente anche un contributo al mantenimento per il figlio ove questi dovesse andare Per_1
a vivere da solo. Infine, parte ricorrente, evidenziava la richiesta di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con conseguente introduzione di incontri liberi fra la madre e la minore Per_2
Con decreto del 18/09/2024 il G.I., ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, autorizzava provvisoriamente il trasferimento della minore presso il padre. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/09/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
esplicando le sue difese ed evidenziando, in primo luogo, la necessità di intervento da parte dei
[...]
Servizi Sociali territorialmente competenti con conseguente presa in carico del nucleo familiare. Parte resistente chiedeva, altresì, la prosecuzione e/o ripresa del percorso psicologico per la minore Per_2 con la professionista indicata, nonché l'introduzione di regole educative condivise fra le parti e riguardanti la minore. Parte attrice domandava, in via subordinata, di disporsi Consulenza Tecnica
d'Ufficio finalizzata ad accertare il contesto paterno e materno con conseguente analisi in ordine alle rispettive capacità di svolgimento della funzione genitoriale.
All'udienza del 30/09/2024 il G.I. sentiva personalmente entrambe le parti e le rispettive difese riservandosi di provvedere.
pagina 2 di 3 Con ordinanza. del 30/10/2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta, confermava il provvedimento emesso ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 18/09/2024 e provvedeva a fissare, con separato decreto, l'udienza di prima comparizione delle parti.
All'udienza del 17/03/2025 il G.I. sentiva personalmente le parti e le rispettive difese;
al termine dell'udienza il Giudice provvedeva disponendo l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione presso il padre, prevedendo incontri madre-figlia sulla base di accordi fra le stesse e richiedendo ai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva la presa in carico del nucleo familiare.
Il Giudice, inoltre, preso atto che entrambe le parti richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, invitava le stesse a precisare le conclusioni ed alla discussione orale, rimettendo la
Causa al Collegio per la sola pronuncia in punto status.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3