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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa di I Grado iscritta in data 1.9.2021 al N° R.G.C.A. 9561/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PITTORI Silvio Parte_1
-ricorrente- contro
in FIGLINE e INCISA VALDARNO Controparte_1
(FI), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco FALSINI
in FIGLINE e INCISA VALDARNO (FI), Controparte_3 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e Controparte_4 difeso dall'Avv. Maria NUTI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco BARICCHI e dall'Avv. Chiara Controparte_5
BARICCHI
-convenuti-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Parte ricorrente: Insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte così come già precisate nei propri atti di causa anche, ma non soltanto, in ordine al punto individuato, ai fini della sentenza parziale, dal giudice - danni alle cose -, con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti convenute anche sotto il profilo istruttorio, con riferimento alle domande ed alle conclusioni che non siano oggetto di pronuncia parziale.
pagina 1 di 12
Per il : In ogni caso, Voglia rigettare perché infondate in fatto e in Controparte_6 diritto le domande formulate in tesi e in ipotesi da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
Voglia rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate nei confronti del da
[...] CP_6 parte del signor in via riconvenzionale trasversale In via subordinata, Voglia accertare gli esatti CP_8 rapporti di dare avere tra le parti determinando la concreta e reale responsabilità delle parti nella causazione dei fatti per cui è causa.
Per il a) quanto al danno a cose lamentato dalla ove riconosciuto Controparte_7 Parte_1 in punto di an, dovrà essere liquidato in base alle risultanze dell'espletata istruttoria e imputato alle parti convenute a ciascuno per la propria parte di responsabilità corrente e, ove ritenuta sussistente. b) quanto ad ogni ulteriore voce di danno formulata nel presente giudizio nei confronti dello scrivente andrà rigettata e respinta perché Controparte_7 non provata in corso di causa e non confortata dall'espletata CTU. Sempre con vittoria di spese e competenze di causa.
Per : IN VIA PRELIMINARE dare atto che aveva già eseguito le opere CP_8 CP_8 per l'allaccio del proprio impianto fognario al collettore comunale prima dell'inizio del presente procedimento svolgendo proposta transattiva – non accettata - di pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa nei suoi confronti;
IN TESI respingere la domanda della ricorrente nei confronti di CP_8 per i motivi tutti esposti negli atti di causa;
IN SUBORDINE, graduare le responsabilità nella causazione del
[...] danno lamentato dalla ricorrente accertando quella imputabile ad - dando atto che lo stesso ha eseguito CP_8 fin dal 2021 (prima dell'introduzione di questa causa) le opere per rendere autonomo il proprio impianto fognario - nei termini percentuali indicati dal CTU in ATP e determinando e frazionando l'importo anche in ragione del periodo di possibile coinvolgimento di (Nov. 2017 – Aprile 2019), accertando altresì, con riferimento al mancato utilizzo CP_8 del fondo della ricorrente, il concorso di colpa della stessa per i motivi e nei limiti esposti in atti, tutto escludendo il vincolo di Solidarietà tra i convenuti;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare il Controparte_9
e il , - al risarcimento del danno occorso a
[...] Controparte_7 CP_8 in ragione dello sversamento di acque luride e saponose nel proprio resede, da liquidarsi secondo equità, oltre alle
[...] spese tecniche e legali delle difese che ha dovuto svolgere in via amministrativa e giudiziaria in sede di CP_8
ATP, oltre al rimborso, in tutto o in parte di quanto dovesse essere condannato a pagare alla CP_8 ricorrente per il vincolo della solidarietà, delle spese del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Deve premettersi che la controversia viene in decisione, con l'accordo delle parti, solo relativamente alla domanda di condanna formulata da parte ricorrente nei confronti dei convenuti per il danno a cose, dovendo poi la stessa causa proseguire per l'accertamento del danno conseguente al pagina 2 di 12 mancato godimento del bene immobile sempre da parte dell'attrice e per l'esame delle domande riconvenzionali trasversali di per l'effetto verranno esposte le ragioni, di fatto e di diritto, CP_8 concernenti l'individuato tema di indagine.
0o0o0
è proprietaria dal 2015 di un fondo ad uso laboratorio per arti e Parte_1 mestieri ubicato a FI RN (FI) via Vittorio Veneto 7, piano terra, come identificato in atti, e, avendo riscontrato - sin dal novembre del 2017 ma soprattutto a seguito delle copiose piogge verificatesi nell'autunno del 2019 - abbondanti infiltrazioni di acqua e liquami [connessi, secondo quanto accertato dai propri tecnici di fiducia, anche alla “fatiscenza in cui si trovano gli scarichi fognari insistenti sul terreno limitrofo, l'occlusione o la mancanza di un porta-via necessario ad allontanare i reflui verso la fognatura pubblica” scarichi riferibili a due edifici condominiali – uno ubicato in Controparte_1
e l'altro in – e ad un'immobile di proprietà di tutti confinanti Controparte_3 CP_8 che avrebbero anche provocato ampie fessurazioni sulle pareti perimetrali del suo fondo], introduceva il procedimento per A.T.P. per la descrizione dello stato dei luoghi e per l'accertamento delle cause per le quali si erano verificate le infiltrazioni. rappresentava di aver tentato di raggiungere un accordo con i presumibili Parte_1 responsabili della situazione, senza risultati.
Al CTU nominato, ing. venivano posti i seguenti quesiti (R.G. 476/2020): Persona_1
“Esaminati gli atti di causa, la documentazione allegata ed i luoghi interessati, disposti gli accertamenti eventualmente necessari, anche mediante acquisizione di documenti presso gli uffici competenti (a titolo esemplificativo, Comune e Polizia
Municipale), voglia il CTU accertare e valutare/verificare lo stato dei luoghi, con specifico riferimento alla ricerca ed alla individuazione delle problematiche lamentate, le cause delle stesse , le opere, i costi ed i tempi per la loro eliminazione, ed i titoli di responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti nella vicenda sopra descritta, con ripartizione degli oneri. Pertanto in sintesi: 1) accertare, descrivere valutare la situazione , sotto il profilo tecnico, effettivamente presente, la causa dell'origine della stessa, anche mediante acquisizione di documentazione presso uffici pubblici, nonché i rispettivi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti;
2) accertare, descrivere ed indicare quali opere siano necessarie per la rimozione di siffatta situazione e per i relativi rispristini e bonifiche, nonché i danni subiti dalla proprietà; 3) accertare, descrivere ed indicare in dettaglio quali interventi debbano essere eseguiti a tale fine, il relativo costo ed i tempi necessari;
4) accertare, descrivere ed indicare in dettaglio quali siano gli interventi necessari per preservare i luoghi da future infiltrazioni, il relativo costo ed i tempi necessari;
5) i rispettivi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti in merito alla causazione della situazione attuale e dei danni, e la ripartizione dei costi per la loro eliminazione;
6) quantificazione dell'indennizzo
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spettante alla proprietà in forza del mancato godimento del bene immobile (fondo) dall'anno 2016 ad oggi ed i titoli di responsabilità di ciascuno dei convenuti”
L'elaborato peritale veniva depositato il 17.2.2021 e riscontrava la tesi di Parte_1 ovvero che: “….Si può affermare con certezza che la rete fognaria che si sviluppa all'interno della proprietà CP_8
(che ne subisce la servitù), è inadeguata per gli scarichi afferenti, risultando in alcuni tratti interrotta, con confluenze di acque piovane con quelle saponose e di scarico e pertanto assolutamente inadatta ed inefficiente. Da segnalare che dai rilievi e dalla documentazione fotografica allegati, si è evidenziato che due zone all'interno della proprietà sono Parte_1 maggiormente interessate dalle infiltrazioni provenienti dal resede, Una zona è quella vicino al pozzetto riportato in luce dove sono state rilevate e fotografate perdite di reflui che si infiltrano nel terreno. L'altra zona si trova dalla parte opposta dove ci sono i tre pozzetti ed il porta-via non funzionante;
quindi l'acqua non trovando sfogo si infiltra nel terreno andando ad interessare le murature. Tale situazione si suppone essere attiva da molto tempo, visto lo stato dei luoghi, senza che gli utilizzatori della rete fognaria, si siano occupati della sua manutenzione, ma che siano stati fatti solo allacci
e collegamenti. Di conseguenza è possibile individuare le varie responsabilità attribuendole in modo principale agli scarichi provenienti dai due condomini che si affacciano sul resede intercluso della proprietà ed anche se in misura minore, CP_8 al Sig. in quanto la sua fossa biologica scarica nel pozzetto che non ha porta via contribuendo in qualche modo CP_8 all'acqua che si rappozza e si infiltra nel terreno….Durante i sopralluoghi sono state prese in esame anche le lesioni sia sul tamponamento esterno della terrazza prima detta che all'interno della proprietà Le fessure sono più Parte_1 marcate in testa al pilastro in muratura che sostiene la trave in cemento armato ed all'attacco del tamponamento con la trave. I distacchi sono sicuramente derivati dal cedimento fondale provocato dal terreno imbevuto dall'acqua che si infiltra.
Da segnalare infatti che le perdite più marcate sono proprio in corrispondenza delle zone dove si sono riscontrati i ristagni che interessano direttamente tali zone avendo ormai creato vie preferenziali e per il resto contribuendo nel tempo ad impregnare tutto il terreno….
Il C.T.U. individuava anche le opere da eseguire (comportanti la dismissione integrale degli scarichi dei Condomini convenuti con totale rifacimento degli impianti conformi alle normative vigenti previa interlocuzione con l'ente gestore ed autorizzazione degli altri enti preposti), gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e riparare le fessurazioni, specificando le tempistiche ed i costi.
In merito all'individuazione dei soggetti responsabili, il CTU concludeva ritenendo tutti i fruitori delle tubazioni confluenti nell'attuale porta-via non funzionante “concorrenti” nella causazione del danno alla proprietà per essere confluite nella fossa biologica sia le acque piovane Parte_1 provenienti dai tetti degli edifici dei convenuti, sia le acque reflue (bianche, nere e saponose) riferibili alle tre proprietà, anche se lo stesso CTU precisava che si sarebbe dovuto tenere in conto le diverse pagina 4 di 12 quantità di acqua che ciascuno dei responsabili avevano immesso nel sistema di scarico, mentre, con riguardo alla sola spesa occorrente per la sostituzione del porta-via, il CTU indicava che il contributo avrebbe dovuto essere per il 50% “per le acque di pioggia” e per il 50% “per i reflui”
(acque nere e saponose).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Firenze Parte_1 chiedendo di accertare la presenza di gravi danni subiti in un fondo di sua proprietà per l'asserito sversamento di acque reflue dalla fossa biologica a servizio dei e CP_10 Controparte_1 [...] in , impianto fognario presente nl resede di proprietà e, ritenuta la CP_11 Controparte_9 CP_8 necessità di interventi assai significativi per la risoluzione di quanto lamentato, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, alla eliminazione del detto sversamento;
chiedeva, altresì, il ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza della impossibilità di utilizzare il fondo di proprietà fin dall'acquisto dello stesso.
Si costituiva in giudizio evidenziando di essere comproprietario, CP_8 assieme alla moglie di un fondo ad uso commerciale sito in P.zza Serristori n. 17 in Persona_2
FI V.no (FI) con annesso resede esterno (corte) confinante col fondo di proprietà della ricorrente, nel quale esisteva ed esiste servitù di scarico a vantaggio delle proprietà dei Condomini di CP_1
e P.zza Serristori nr. 19, consistente nel mantenimento in uso degli scarichi
[...] originariamente posizionati dai detti condomini. precisava di non aver mai potuto quanto stava verificandosi nella
CP_8 proprietà a seguito del fatto che il resede era in uso, come pertinenza, al fondo connesso nel Parte_1 quale veniva esercitata attività commerciale nella disponibilità di terzi, anche se recisava che
CP_8 tale attività era cessata nell'aprile del 2019 perché “sfrattata per morosità”, per cui l'impianto di scarico non era stato da allora più utilizzato. lamentava, altresì, che il CTU non aveva ben considerato che egli stesso
CP_8 Per_1 stava subendo dei danni dalla vetustà e dalla non conformità a norma tecnica degli impianti di scarico dei convenuti, poiché anche nel suo resede vi erano stati degli sversamenti di reflui, tant'è CP_10 che si era dovuto dotare di un proprio ed autonomo impianto fognario comprendente di una diversa fossa biologica (rispetto a quella in uso dai Condomìni convenuti) che lo stesso C.T.U. aveva verificato essere a norma, escludendo che anche dovesse provvedere alla sostituzione o al ripristino di
CP_8 tale ultima fossa (pag. 32 della CTU); aggiungeva he la sua nuova fossa biologica era stata
CP_8
pagina 5 di 12 posizionata ad una certa distanza dalle mura della proprietà per cui doveva Parte_1 escludersi che fosse concausa delle infiltrazioni presenti nel fondo In particolare, dava Parte_1 atto che dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni del caso sia dal che da aveva CP_12 CP_13 deviato il troppo-pieno del proprio impianto fognario, segnatamente creando un collegamento nuovo e autonomo tra la fossa biologica già esistente e lo scarico, andando quindi a costruire un nuovo porta – via che attualmente attraversa la sua proprietà e si ricongiunge autonomamente alla fogna comunale posta sulla pubblica via, così non risultando più collegato con il troppo pieno al porta via occluso e ciò sin dal settembre 2021 (prima dell'introduzione della presente causa).
Per l'effetto, non concordava con quanto statuito dal C.T.U. in merito alla CP_8 Per_1 sua, pur minima, partecipazione alla causazione delle infiltrazioni, anche in considerazione della chiusura del proprio fondo (commerciale) sin dall'aprile 2019 e del conseguente mancato utilizzo dell'impianto di scarico, anche in relazione al troppo-pieno collegato al porta-via risultato occluso.
Peraltro, anche prima dell'aprile 2019 le fosse biologiche dell'impianto fognario del dotato solo CP_8 di un troppo-pieno collegato al porta-via risultato occluso, sarebbero state periodicamente svuotate avvalendosi della ditta UR RN di , con ciò risultando impossibile Controparte_14 lo sversamento di acque luride e saponose provenienti dalla propria fossa biologica. reiterava, comunque, la proposta di pagamento, in favore della ricorrente, della CP_8 somma di euro 2.000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa nei suoi confronti, e anche la disponibilità a mantenere l'alloggio del sistema fognario dei Condomini convenuti nel proprio resede, con costituzione di servitù alle condizioni specificate nella comparsa di costituzione e risposta e con pagamento dell'indennità una tantum di euro 12.000,00 a carico dei medesimi, tutto ciò senza rinunciare alle altre domande svolte in via riconvenzionale.
Nel corso del giudizio veniva dato atto del raggiungimento di un accordo tra e i CP_8 che ha determinato la parziale cessazione della materia Controparte_15 del contendere tra le medesime parti in ordine sia alla determinazione dell'indennità relativa alla costituzione di servitù sia al rimborso delle spese che dovranno essere sostenute per la rimozione del terreno inquinato ed il completo risanamento del resede, quantificate dal CTU in ATP in euro
15.000,00.
Si costituiva in giudizio il Controparte_16 contestando sia le domande della ricorrente che le domande riconvenzionali di risultando le CP_8 stesse prive di pregio sia in fatto che in diritto, ed eccependo il concorso colposo della stessa ricorrente pagina 6 di 12 nell'aggravamento della situazione avendo consapevolmente acquistato un bene ab origine afflitto da problemi antichi di infiltrazioni e di umidità, sia per la sua stessa posizione che per le tecniche di costruzione dello stesso, omettendo di adottare i minimi interventi di manutenzione cui, quale proprietaria, sarebbe stata tenuta ad effettuare.
Si costituiva in giudizio il contestando le Controparte_17 domande sia di he di alla quale addebitava di non aver tenuto una condotta CP_8 Parte_1 trasparente, dato che il giorno prima del deposito del ricorso sommario del 1.9.2021, aveva Parte_1 partecipato ad un'assemblea congiunta dei due Condomìni ove aveva espresso di “riservarsi” nel futuro l'eventuale promuovimento di una causa per la sola corretta quantificazione dell'indennizzo a lei dovuto per il mancato godimento del fondo. In tale assemblea, replica il Condomìnio, sarebbe stato illustrato il progetto tecnico relativo al rifacimento dell'impianto di scarico e si era dato atto delle trattative intercorse con i proprietari dei fondi sui quali sarebbe gravata la servitù, deliberando, altresì, il celere pagamento delle somme dovute alla signora in base all'ATP. Parte_1
0o0o0
All'udienza del 10.5.2022 è stato mutato il rito (da sommario a ordinario) e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Il non depositava le dette memorie. Controparte_16
Le parti, comunque, avviavano delle trattative, per cui le udienze del 9.11.2022, del 10.1.2023, del 21.3.2023, del 26.4.2023 venivano rinviate, tant'è che è stato dato atto che medio tempore erano stati Co effettuati lavori di ripristino delle fosse biologiche da parte dei e Parte_2
[...]
CP_11
All'udienza del 21.06.2023 veniva disposta l'acquisizione ex art. 698 c.p.c. della consulenza tecnica redatta in fase di A.T.P. e, riservato, ogni altro provvedimento istruttorio, veniva convocato l'ing. per l'udienza del 5.2.2024 per conferire ulteriore incarico sui seguenti Persona_1 quesiti:
“Eseguiti sopralluoghi accurati e acquisita ampia documentazione fotografica dei luoghi, previa verifica dell'attuale destinazione d'uso del fondo per cui è causa e previa verifica dell'agibilità del fondo al momento della stipula del contratto di locazione,
---STABILISCA il CTU, anche nel dettaglio, quali siano le opere da realizzare all'interno ed all'esterno del fondo per bonificare le superfici contaminate dalle acque reflue, internamente ed esternamente (in prossimità del Parte_1 fondo), redigendo un computo metrico estimativo dettagliato ed analitico anche eseguendo saggi “;
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la realizzazione dei ripristini all'interno dello stesso fondo con la redazione di un computo metrico CP_18 estimativo dettagliato ed analitico anche eseguendo saggi interni ed esterni al fondo stesso;
la consistenza del cedimento fondale ipotizzato in sede di ATP per definirne il consolidamento e ne CP_19
ACCERTI le cause, conteggiandone anche i relativi costi;
__DETERMINI, altresì, il CTU, anche ad integrazione e correzione delle risultanze della CTU di cui al procedimento per ATP in precedenza richiamato, l'indennizzo /risarcimento spettante alla signora in forza Parte_1 del mancato godimento del bene immobile dalla data di acquisto (marzo 2015) ad oggi
--VERIFICHI altresì – in relazione allo stato dei luoghi documentato in Accertamento Tecnico Preventivo (vedi planimetria all. 4 della c.t.u. in a.t.p.) - la possibilità di sversamento di liquami dal sistema fognario a servizio del fondo di per l'ipotesi di mancato utilizzo del wc e di regolare vuotatura delle fosse biologiche. Parte_3
In data 8.7.2024 veniva depositata la relazione di consulenza, per cui i lavori di ripristino del fondo attoreo venivano determinati dal C.T.U. in euro 11.994,85. In particolare, il CTU riscontrava che i reflui provenienti dai due Condomini di e P.zza Serristori erano stati collettati e CP_15 portati ad una Imoff e da qui inviati alla fognatura di in P.zza della , mentre gli CP_13 CP_20 scarichi provenienti dal Sig. erano stati condotti in una F.B bicamerale ed inviati, per conto CP_8 proprio, in P.zza Serristori, così come per gli scarichi pluviali.
Con provvedimento del 19.9.2024, preso atto dei rilievi di parte attrice avverso la relazione del
C.T.U. relativamente ai criteri di calcolo della somma dovuta a titolo di mancato Persona_1 godimento dell'immobile, il C.T.U. veniva invitato a prendere posizione sui rilievi della C.T.P. attorea esplicitati nella relazione del 20.6.2024, arch. , per cui veniva concesso termine fino al Persona_3
31.12.2024 per la detta integrazione.
In data 6.12.2024 il CTU depositava la detta integrazione di consulenza le cui conclusioni venivano confermate dal CTU convocato all'udienza del 4.3.2025, all'esito della quale parte attrice insisteva per la sostituzione del CTU.
La causa viene in decisione successivamente al deposito delle note sostitutive dell'udienza cartolare del 5.6.2025.
Ragioni della decisione
Sulla domanda attrice di risarcimento del danno a cose
Con riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi al momento in cui vennero effettuati i sopralluoghi da parte del CTU in fase di A.T.P. – che terminarono il 23.11.2020 - e dopo le video ispezioni fatte eseguire in fase di ATP dalla Ditta Bardi di Firenze, non può che essere richiamato in pagina 8 di 12
parte qua quanto di rilevante ebbe ad accertare il CTU ing. Persona_1
-in relazione alla verifica dell'esistenza delle infiltrazioni lamentate: in effetti, il CTU constatò che il locale di proprietà – il cui piano di calpestio è posto ad una quota più bassa di Parte_1 circa 1,5/1,7 metri rispetto al piano di campagna esterno - avevano evidenze di zone fortemente impregnate di umidità sulle murature di confine con il resede esterno di proprietà causate da CP_8 infiltrazioni di acque reflue mescolate con acque di pioggia provenienti dal resede stesso.
-in relazione alle cause delle infiltrazioni: il CTU rilevò: “Si può affermare con certezza che la rete fognaria che si sviluppa all'interno della proprietà (che ne subisce la servitù), è inadeguata per gli scarichi afferenti, CP_8 risultando in alcuni tratti interrotta, con confluenze di acque piovane con quelle saponose e di scarico e pertanto assolutamente inadatta ed inefficiente. Da segnalare che dai rilievi e dalla documentazione fotografica, allegati, si è evidenziato che due zone all'interno della proprietà sono maggiormente interessate dalle infiltrazioni provenienti Parte_1 dal resede, Una zona è quella vicino al pozzetto riportato in luce dove sono state rilevate e fotografate perdite di reflui che si infiltrano nel terreno. L'altra zona si trova dalla parte opposta (vedi planimetria allegata) dove ci sono i tre pozzetti ed il porta-via non funzionante;
quindi, l'acqua non trovando sfogo rappozza e si infiltra nel terreno andando ad interessare le murature. Tale situazione si suppone essere attiva da molto tempo, visto lo stato dei luoghi, senza che gli utilizzatori della rete fognaria, si siano occupati della sua manutenzione, ma che siano stati fatti solo allacci e collegamenti. Di conseguenza è possibile individuare le varie responsabilità attribuendole in modo principale agli scarichi provenienti dai due Condomìni che si affacciano sul resede intercluso della proprietà e, anche se in misura minore CP_8
(dato che il contributo da parte del fondo che ha interessato la proprietà è stato attivo dal CP_21 Parte_1
09/04/2015 all'Aprile 2019) a in quanto la sua fossa biologica scarica nel pozzetto che non ha porta via CP_8 contribuendo in qualche modo all'acqua che si infiltra nel terreno….Le fessure sono più marcate in testa al pilastro in muratura che sostiene la trave in c.a. ed all'attacco del tamponamento con la trave. I distacchi sono sicuramente derivati dal cedimento fondale provocato dal terreno imbevuto dall'acqua che si infiltra. Da segnalare infatti che le perdite più marcate sono proprio in corrispondenza delle zone dove si sono riscontrati i ristagni che interessano direttamente tali zone, avendo ormai creato vie preferenziali e per il resto contribuendo nel tempo ad impregnare tutto il terreno”.
- in relazione alle opere da eseguire per bonificare l'esterno e l'interno dei locali attorei: dando atto dell'esecuzione medio tempore delle opere di rifacimento degli scarichi sia delle acque piovane che delle acque reflue da parte dei e di nonché del fatto che le fessurazioni lamentate Per_4 CP_8 da e l'ipotizzato cedimento del fondale non dipendono dal fenomeno infiltrativo per Parte_1 cui è causa (“le fessurazioni presenti sono causate principalmente dall'utilizzo nel tempo di diversi materiali, come
pagina 9 di 12 murature di mattoni pieni in stretta aderenza con elementi in pietra, per cui le lesioni che si vedono non sono causate da cedimenti strutturali, ma sono dovute alla non possibile connessione e coesistenza di materiali diversi), il CTU ha concluso che: “…..le opere da realizzare all'interno del fondo sono state elencate e prezzate nel computo Parte_1 metrico estimativo, che segue e che descrive gli interventi da eseguire all'immobile con riferimento ai prezzi desunti dal
Prezziario Regionale della Toscana anno 2022…..si può sostenere che all'esterno del fondo non c'è la necessità di operare ulteriori lavori…. è stato possibile osservare dall'interno del fondo che tutte le pareti esterne a diretto contatto con il resede di proprietà da cui provenivano i liquami, ma anche parte di quelle interne interessate, sono asciutte e non più CP_8 soggette agli sversamenti, anche se ad oggi ne conservano i segni….. Dalle stesse foto si evince la necessità della sanificazione delle murature, ma anche di parte dei pavimenti, con maggiore attenzione per quello nella stanza più piccola.
- relativamente al costo delle opere di bonifica dell'interno dei locali attorei: il CTU ha quantificato in euro 9.993,65 il costo dei lavori ed euro 1951,20 il costo degli oneri di sicurezza per un totale complessivo, escluso imposte di legge, pari ad euro 11.994,85, così calcolato dopo l'accoglimento dell'osservazioni dell'Arch. . Persona_5
Ciò premesso, mette conto rilevare che il titolo della responsabilità da imputare a tutti i convenuti è da rinvenire nell'art. 2051 c.c. che, com'è noto, disciplina un caso di responsabilità oggettiva, nel senso che una volta che il danneggiato ha provato, come nel caso in esame, il nesso causale tra la condotta omissiva dei proprietari (consistita nel non aver adottato tutte le misure protettive e di manutenzione dei propri beni atte a prevenire la causazione di danni a terzi), i custodi avrebbero dovuto provare l'intervento del caso fortuito (consistente in un fatto imprevedibile ed imponderabile che può essere rappresentato anche da una condotta abnorme tenuta dallo stesso danneggiato) atto a spezzare il nesso causale, a nulla rilevando l'atteggiamento soggettivo tenuto da ciascuno di questi soggetti.
Ciò in replica a quanto affermato dai Condomìni convenuti – circa le difficoltà tecniche che hanno incontrato nell'approntare i progetti di rifacimento degli impianti di scarico e le ulteriori difficoltà nel comporre accordi con soggetti estranei ai Condomìni stessi per far eseguire i lavori di sostituzione e di ripristino – e anche da – circa il fatto che non poteva avere contezza del mal CP_8 funzionamento del proprio impianto di smaltimento delle acque meteorologiche e reflue perché il resede veniva utilizzato dai conduttori del fondo cui lo stesso accedeva come pertinenza, essendo oltremodo noto come i malfunzionamenti degli impianti intramurari, essendo parte della struttura della proprietà, rientrano sempre nelle responsabilità del locatore, in quanto il relativo obbligo di custodia pagina 10 di 12 non si trasmette al conduttore con la stipula del contratto di locazione.
Del resto è costantemente affermato in giurisprudenza che: “….la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227
c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Non si ravvisa alcuna responsabilità “omissiva” in capo alla danneggiata nel custodire i propri locali (ovvero nel non aver approntato appena acquistati un immediato intervento di ripristino), avendo il CTU del tutto escluso un tale apporto causale sulla verificazione dei danni.
Sul piano della ripartizione percentualistica delle responsabilità (omissive) dei convenuti, pur tenendo conto dell'art. 2055 c.c. e del fatto che i Condomìni convenuti non hanno formalizzato una tale domanda (al fine di esercitare o meno l'azione di regresso/rimborso pro quota nei confronti di chi potrebbe non partecipare al pagamento del dovuto importo alla parte danneggiata), si ritiene utile indicare la responsabilità di ciascun Condomìnio nella misura del 45% e in quella del 10% la pagina 11 di 12 responsabilità di in considerazione del minimo apporto causale di quest'ultimo nella CP_8 verificazione dei danni lamentati da parte attrice.
Sul capitale indicato dal CTU (al quale debbono essere sommate le spese di CTU della fase di
ATP e le spese documentate degli esborsi corrisposti dall'attrice ai CCTTPP nominati sia nel procedimento per ATP che nella presente fase di merito) deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo indici istat e, sulla somma devalutata alla data di deposito della CTU espletata nel corso del presente procedimento – 8 luglio 2024 – fino al saldo, debbono essere calcolati gli interessi compensativi (trattandosi di credito di valore) nella misura del tasso legale.
0o0
Le spese processuali (sia del procedimento per ATP che di merito) saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, accertate con riferimento alle responsabilità di tutti i convenuti nella causazione dei danni a cose subiti dall'attrice le misure del 45% a carico dei due
Condomìni e del 10% a carico di li condanna, in solido tra loro, al pagamento CP_8 dell'importo necessario per “restituire il fondo alle condizioni di normalità” quantificato in euro 11.994,85, oltre iva se dovuta, oltre alle spese di CTU della fase di ATP e le spese documentate degli esborsi corrisposti dall'attrice ai CCTTPP nominati sia nel procedimento per ATP che nella presente fase di merito;
sul totale deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo indici istat e, sulla somma devalutata alla data di deposito della CTU espletata nel corso del presente procedimento – 8 luglio
2024 – fino al saldo, debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
Le spese processuali al definitivo.
Con separato provvedimento la causa sarà rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Firenze, 9 giugno 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa di I Grado iscritta in data 1.9.2021 al N° R.G.C.A. 9561/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PITTORI Silvio Parte_1
-ricorrente- contro
in FIGLINE e INCISA VALDARNO Controparte_1
(FI), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco FALSINI
in FIGLINE e INCISA VALDARNO (FI), Controparte_3 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e Controparte_4 difeso dall'Avv. Maria NUTI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco BARICCHI e dall'Avv. Chiara Controparte_5
BARICCHI
-convenuti-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Parte ricorrente: Insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte così come già precisate nei propri atti di causa anche, ma non soltanto, in ordine al punto individuato, ai fini della sentenza parziale, dal giudice - danni alle cose -, con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti convenute anche sotto il profilo istruttorio, con riferimento alle domande ed alle conclusioni che non siano oggetto di pronuncia parziale.
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Per il : In ogni caso, Voglia rigettare perché infondate in fatto e in Controparte_6 diritto le domande formulate in tesi e in ipotesi da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
Voglia rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate nei confronti del da
[...] CP_6 parte del signor in via riconvenzionale trasversale In via subordinata, Voglia accertare gli esatti CP_8 rapporti di dare avere tra le parti determinando la concreta e reale responsabilità delle parti nella causazione dei fatti per cui è causa.
Per il a) quanto al danno a cose lamentato dalla ove riconosciuto Controparte_7 Parte_1 in punto di an, dovrà essere liquidato in base alle risultanze dell'espletata istruttoria e imputato alle parti convenute a ciascuno per la propria parte di responsabilità corrente e, ove ritenuta sussistente. b) quanto ad ogni ulteriore voce di danno formulata nel presente giudizio nei confronti dello scrivente andrà rigettata e respinta perché Controparte_7 non provata in corso di causa e non confortata dall'espletata CTU. Sempre con vittoria di spese e competenze di causa.
Per : IN VIA PRELIMINARE dare atto che aveva già eseguito le opere CP_8 CP_8 per l'allaccio del proprio impianto fognario al collettore comunale prima dell'inizio del presente procedimento svolgendo proposta transattiva – non accettata - di pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa nei suoi confronti;
IN TESI respingere la domanda della ricorrente nei confronti di CP_8 per i motivi tutti esposti negli atti di causa;
IN SUBORDINE, graduare le responsabilità nella causazione del
[...] danno lamentato dalla ricorrente accertando quella imputabile ad - dando atto che lo stesso ha eseguito CP_8 fin dal 2021 (prima dell'introduzione di questa causa) le opere per rendere autonomo il proprio impianto fognario - nei termini percentuali indicati dal CTU in ATP e determinando e frazionando l'importo anche in ragione del periodo di possibile coinvolgimento di (Nov. 2017 – Aprile 2019), accertando altresì, con riferimento al mancato utilizzo CP_8 del fondo della ricorrente, il concorso di colpa della stessa per i motivi e nei limiti esposti in atti, tutto escludendo il vincolo di Solidarietà tra i convenuti;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare il Controparte_9
e il , - al risarcimento del danno occorso a
[...] Controparte_7 CP_8 in ragione dello sversamento di acque luride e saponose nel proprio resede, da liquidarsi secondo equità, oltre alle
[...] spese tecniche e legali delle difese che ha dovuto svolgere in via amministrativa e giudiziaria in sede di CP_8
ATP, oltre al rimborso, in tutto o in parte di quanto dovesse essere condannato a pagare alla CP_8 ricorrente per il vincolo della solidarietà, delle spese del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Deve premettersi che la controversia viene in decisione, con l'accordo delle parti, solo relativamente alla domanda di condanna formulata da parte ricorrente nei confronti dei convenuti per il danno a cose, dovendo poi la stessa causa proseguire per l'accertamento del danno conseguente al pagina 2 di 12 mancato godimento del bene immobile sempre da parte dell'attrice e per l'esame delle domande riconvenzionali trasversali di per l'effetto verranno esposte le ragioni, di fatto e di diritto, CP_8 concernenti l'individuato tema di indagine.
0o0o0
è proprietaria dal 2015 di un fondo ad uso laboratorio per arti e Parte_1 mestieri ubicato a FI RN (FI) via Vittorio Veneto 7, piano terra, come identificato in atti, e, avendo riscontrato - sin dal novembre del 2017 ma soprattutto a seguito delle copiose piogge verificatesi nell'autunno del 2019 - abbondanti infiltrazioni di acqua e liquami [connessi, secondo quanto accertato dai propri tecnici di fiducia, anche alla “fatiscenza in cui si trovano gli scarichi fognari insistenti sul terreno limitrofo, l'occlusione o la mancanza di un porta-via necessario ad allontanare i reflui verso la fognatura pubblica” scarichi riferibili a due edifici condominiali – uno ubicato in Controparte_1
e l'altro in – e ad un'immobile di proprietà di tutti confinanti Controparte_3 CP_8 che avrebbero anche provocato ampie fessurazioni sulle pareti perimetrali del suo fondo], introduceva il procedimento per A.T.P. per la descrizione dello stato dei luoghi e per l'accertamento delle cause per le quali si erano verificate le infiltrazioni. rappresentava di aver tentato di raggiungere un accordo con i presumibili Parte_1 responsabili della situazione, senza risultati.
Al CTU nominato, ing. venivano posti i seguenti quesiti (R.G. 476/2020): Persona_1
“Esaminati gli atti di causa, la documentazione allegata ed i luoghi interessati, disposti gli accertamenti eventualmente necessari, anche mediante acquisizione di documenti presso gli uffici competenti (a titolo esemplificativo, Comune e Polizia
Municipale), voglia il CTU accertare e valutare/verificare lo stato dei luoghi, con specifico riferimento alla ricerca ed alla individuazione delle problematiche lamentate, le cause delle stesse , le opere, i costi ed i tempi per la loro eliminazione, ed i titoli di responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti nella vicenda sopra descritta, con ripartizione degli oneri. Pertanto in sintesi: 1) accertare, descrivere valutare la situazione , sotto il profilo tecnico, effettivamente presente, la causa dell'origine della stessa, anche mediante acquisizione di documentazione presso uffici pubblici, nonché i rispettivi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti;
2) accertare, descrivere ed indicare quali opere siano necessarie per la rimozione di siffatta situazione e per i relativi rispristini e bonifiche, nonché i danni subiti dalla proprietà; 3) accertare, descrivere ed indicare in dettaglio quali interventi debbano essere eseguiti a tale fine, il relativo costo ed i tempi necessari;
4) accertare, descrivere ed indicare in dettaglio quali siano gli interventi necessari per preservare i luoghi da future infiltrazioni, il relativo costo ed i tempi necessari;
5) i rispettivi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti in merito alla causazione della situazione attuale e dei danni, e la ripartizione dei costi per la loro eliminazione;
6) quantificazione dell'indennizzo
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spettante alla proprietà in forza del mancato godimento del bene immobile (fondo) dall'anno 2016 ad oggi ed i titoli di responsabilità di ciascuno dei convenuti”
L'elaborato peritale veniva depositato il 17.2.2021 e riscontrava la tesi di Parte_1 ovvero che: “….Si può affermare con certezza che la rete fognaria che si sviluppa all'interno della proprietà CP_8
(che ne subisce la servitù), è inadeguata per gli scarichi afferenti, risultando in alcuni tratti interrotta, con confluenze di acque piovane con quelle saponose e di scarico e pertanto assolutamente inadatta ed inefficiente. Da segnalare che dai rilievi e dalla documentazione fotografica allegati, si è evidenziato che due zone all'interno della proprietà sono Parte_1 maggiormente interessate dalle infiltrazioni provenienti dal resede, Una zona è quella vicino al pozzetto riportato in luce dove sono state rilevate e fotografate perdite di reflui che si infiltrano nel terreno. L'altra zona si trova dalla parte opposta dove ci sono i tre pozzetti ed il porta-via non funzionante;
quindi l'acqua non trovando sfogo si infiltra nel terreno andando ad interessare le murature. Tale situazione si suppone essere attiva da molto tempo, visto lo stato dei luoghi, senza che gli utilizzatori della rete fognaria, si siano occupati della sua manutenzione, ma che siano stati fatti solo allacci
e collegamenti. Di conseguenza è possibile individuare le varie responsabilità attribuendole in modo principale agli scarichi provenienti dai due condomini che si affacciano sul resede intercluso della proprietà ed anche se in misura minore, CP_8 al Sig. in quanto la sua fossa biologica scarica nel pozzetto che non ha porta via contribuendo in qualche modo CP_8 all'acqua che si rappozza e si infiltra nel terreno….Durante i sopralluoghi sono state prese in esame anche le lesioni sia sul tamponamento esterno della terrazza prima detta che all'interno della proprietà Le fessure sono più Parte_1 marcate in testa al pilastro in muratura che sostiene la trave in cemento armato ed all'attacco del tamponamento con la trave. I distacchi sono sicuramente derivati dal cedimento fondale provocato dal terreno imbevuto dall'acqua che si infiltra.
Da segnalare infatti che le perdite più marcate sono proprio in corrispondenza delle zone dove si sono riscontrati i ristagni che interessano direttamente tali zone avendo ormai creato vie preferenziali e per il resto contribuendo nel tempo ad impregnare tutto il terreno….
Il C.T.U. individuava anche le opere da eseguire (comportanti la dismissione integrale degli scarichi dei Condomini convenuti con totale rifacimento degli impianti conformi alle normative vigenti previa interlocuzione con l'ente gestore ed autorizzazione degli altri enti preposti), gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e riparare le fessurazioni, specificando le tempistiche ed i costi.
In merito all'individuazione dei soggetti responsabili, il CTU concludeva ritenendo tutti i fruitori delle tubazioni confluenti nell'attuale porta-via non funzionante “concorrenti” nella causazione del danno alla proprietà per essere confluite nella fossa biologica sia le acque piovane Parte_1 provenienti dai tetti degli edifici dei convenuti, sia le acque reflue (bianche, nere e saponose) riferibili alle tre proprietà, anche se lo stesso CTU precisava che si sarebbe dovuto tenere in conto le diverse pagina 4 di 12 quantità di acqua che ciascuno dei responsabili avevano immesso nel sistema di scarico, mentre, con riguardo alla sola spesa occorrente per la sostituzione del porta-via, il CTU indicava che il contributo avrebbe dovuto essere per il 50% “per le acque di pioggia” e per il 50% “per i reflui”
(acque nere e saponose).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Firenze Parte_1 chiedendo di accertare la presenza di gravi danni subiti in un fondo di sua proprietà per l'asserito sversamento di acque reflue dalla fossa biologica a servizio dei e CP_10 Controparte_1 [...] in , impianto fognario presente nl resede di proprietà e, ritenuta la CP_11 Controparte_9 CP_8 necessità di interventi assai significativi per la risoluzione di quanto lamentato, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, alla eliminazione del detto sversamento;
chiedeva, altresì, il ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza della impossibilità di utilizzare il fondo di proprietà fin dall'acquisto dello stesso.
Si costituiva in giudizio evidenziando di essere comproprietario, CP_8 assieme alla moglie di un fondo ad uso commerciale sito in P.zza Serristori n. 17 in Persona_2
FI V.no (FI) con annesso resede esterno (corte) confinante col fondo di proprietà della ricorrente, nel quale esisteva ed esiste servitù di scarico a vantaggio delle proprietà dei Condomini di CP_1
e P.zza Serristori nr. 19, consistente nel mantenimento in uso degli scarichi
[...] originariamente posizionati dai detti condomini. precisava di non aver mai potuto quanto stava verificandosi nella
CP_8 proprietà a seguito del fatto che il resede era in uso, come pertinenza, al fondo connesso nel Parte_1 quale veniva esercitata attività commerciale nella disponibilità di terzi, anche se recisava che
CP_8 tale attività era cessata nell'aprile del 2019 perché “sfrattata per morosità”, per cui l'impianto di scarico non era stato da allora più utilizzato. lamentava, altresì, che il CTU non aveva ben considerato che egli stesso
CP_8 Per_1 stava subendo dei danni dalla vetustà e dalla non conformità a norma tecnica degli impianti di scarico dei convenuti, poiché anche nel suo resede vi erano stati degli sversamenti di reflui, tant'è CP_10 che si era dovuto dotare di un proprio ed autonomo impianto fognario comprendente di una diversa fossa biologica (rispetto a quella in uso dai Condomìni convenuti) che lo stesso C.T.U. aveva verificato essere a norma, escludendo che anche dovesse provvedere alla sostituzione o al ripristino di
CP_8 tale ultima fossa (pag. 32 della CTU); aggiungeva he la sua nuova fossa biologica era stata
CP_8
pagina 5 di 12 posizionata ad una certa distanza dalle mura della proprietà per cui doveva Parte_1 escludersi che fosse concausa delle infiltrazioni presenti nel fondo In particolare, dava Parte_1 atto che dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni del caso sia dal che da aveva CP_12 CP_13 deviato il troppo-pieno del proprio impianto fognario, segnatamente creando un collegamento nuovo e autonomo tra la fossa biologica già esistente e lo scarico, andando quindi a costruire un nuovo porta – via che attualmente attraversa la sua proprietà e si ricongiunge autonomamente alla fogna comunale posta sulla pubblica via, così non risultando più collegato con il troppo pieno al porta via occluso e ciò sin dal settembre 2021 (prima dell'introduzione della presente causa).
Per l'effetto, non concordava con quanto statuito dal C.T.U. in merito alla CP_8 Per_1 sua, pur minima, partecipazione alla causazione delle infiltrazioni, anche in considerazione della chiusura del proprio fondo (commerciale) sin dall'aprile 2019 e del conseguente mancato utilizzo dell'impianto di scarico, anche in relazione al troppo-pieno collegato al porta-via risultato occluso.
Peraltro, anche prima dell'aprile 2019 le fosse biologiche dell'impianto fognario del dotato solo CP_8 di un troppo-pieno collegato al porta-via risultato occluso, sarebbero state periodicamente svuotate avvalendosi della ditta UR RN di , con ciò risultando impossibile Controparte_14 lo sversamento di acque luride e saponose provenienti dalla propria fossa biologica. reiterava, comunque, la proposta di pagamento, in favore della ricorrente, della CP_8 somma di euro 2.000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa nei suoi confronti, e anche la disponibilità a mantenere l'alloggio del sistema fognario dei Condomini convenuti nel proprio resede, con costituzione di servitù alle condizioni specificate nella comparsa di costituzione e risposta e con pagamento dell'indennità una tantum di euro 12.000,00 a carico dei medesimi, tutto ciò senza rinunciare alle altre domande svolte in via riconvenzionale.
Nel corso del giudizio veniva dato atto del raggiungimento di un accordo tra e i CP_8 che ha determinato la parziale cessazione della materia Controparte_15 del contendere tra le medesime parti in ordine sia alla determinazione dell'indennità relativa alla costituzione di servitù sia al rimborso delle spese che dovranno essere sostenute per la rimozione del terreno inquinato ed il completo risanamento del resede, quantificate dal CTU in ATP in euro
15.000,00.
Si costituiva in giudizio il Controparte_16 contestando sia le domande della ricorrente che le domande riconvenzionali di risultando le CP_8 stesse prive di pregio sia in fatto che in diritto, ed eccependo il concorso colposo della stessa ricorrente pagina 6 di 12 nell'aggravamento della situazione avendo consapevolmente acquistato un bene ab origine afflitto da problemi antichi di infiltrazioni e di umidità, sia per la sua stessa posizione che per le tecniche di costruzione dello stesso, omettendo di adottare i minimi interventi di manutenzione cui, quale proprietaria, sarebbe stata tenuta ad effettuare.
Si costituiva in giudizio il contestando le Controparte_17 domande sia di he di alla quale addebitava di non aver tenuto una condotta CP_8 Parte_1 trasparente, dato che il giorno prima del deposito del ricorso sommario del 1.9.2021, aveva Parte_1 partecipato ad un'assemblea congiunta dei due Condomìni ove aveva espresso di “riservarsi” nel futuro l'eventuale promuovimento di una causa per la sola corretta quantificazione dell'indennizzo a lei dovuto per il mancato godimento del fondo. In tale assemblea, replica il Condomìnio, sarebbe stato illustrato il progetto tecnico relativo al rifacimento dell'impianto di scarico e si era dato atto delle trattative intercorse con i proprietari dei fondi sui quali sarebbe gravata la servitù, deliberando, altresì, il celere pagamento delle somme dovute alla signora in base all'ATP. Parte_1
0o0o0
All'udienza del 10.5.2022 è stato mutato il rito (da sommario a ordinario) e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Il non depositava le dette memorie. Controparte_16
Le parti, comunque, avviavano delle trattative, per cui le udienze del 9.11.2022, del 10.1.2023, del 21.3.2023, del 26.4.2023 venivano rinviate, tant'è che è stato dato atto che medio tempore erano stati Co effettuati lavori di ripristino delle fosse biologiche da parte dei e Parte_2
[...]
CP_11
All'udienza del 21.06.2023 veniva disposta l'acquisizione ex art. 698 c.p.c. della consulenza tecnica redatta in fase di A.T.P. e, riservato, ogni altro provvedimento istruttorio, veniva convocato l'ing. per l'udienza del 5.2.2024 per conferire ulteriore incarico sui seguenti Persona_1 quesiti:
“Eseguiti sopralluoghi accurati e acquisita ampia documentazione fotografica dei luoghi, previa verifica dell'attuale destinazione d'uso del fondo per cui è causa e previa verifica dell'agibilità del fondo al momento della stipula del contratto di locazione,
---STABILISCA il CTU, anche nel dettaglio, quali siano le opere da realizzare all'interno ed all'esterno del fondo per bonificare le superfici contaminate dalle acque reflue, internamente ed esternamente (in prossimità del Parte_1 fondo), redigendo un computo metrico estimativo dettagliato ed analitico anche eseguendo saggi “;
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la realizzazione dei ripristini all'interno dello stesso fondo con la redazione di un computo metrico CP_18 estimativo dettagliato ed analitico anche eseguendo saggi interni ed esterni al fondo stesso;
la consistenza del cedimento fondale ipotizzato in sede di ATP per definirne il consolidamento e ne CP_19
ACCERTI le cause, conteggiandone anche i relativi costi;
__DETERMINI, altresì, il CTU, anche ad integrazione e correzione delle risultanze della CTU di cui al procedimento per ATP in precedenza richiamato, l'indennizzo /risarcimento spettante alla signora in forza Parte_1 del mancato godimento del bene immobile dalla data di acquisto (marzo 2015) ad oggi
--VERIFICHI altresì – in relazione allo stato dei luoghi documentato in Accertamento Tecnico Preventivo (vedi planimetria all. 4 della c.t.u. in a.t.p.) - la possibilità di sversamento di liquami dal sistema fognario a servizio del fondo di per l'ipotesi di mancato utilizzo del wc e di regolare vuotatura delle fosse biologiche. Parte_3
In data 8.7.2024 veniva depositata la relazione di consulenza, per cui i lavori di ripristino del fondo attoreo venivano determinati dal C.T.U. in euro 11.994,85. In particolare, il CTU riscontrava che i reflui provenienti dai due Condomini di e P.zza Serristori erano stati collettati e CP_15 portati ad una Imoff e da qui inviati alla fognatura di in P.zza della , mentre gli CP_13 CP_20 scarichi provenienti dal Sig. erano stati condotti in una F.B bicamerale ed inviati, per conto CP_8 proprio, in P.zza Serristori, così come per gli scarichi pluviali.
Con provvedimento del 19.9.2024, preso atto dei rilievi di parte attrice avverso la relazione del
C.T.U. relativamente ai criteri di calcolo della somma dovuta a titolo di mancato Persona_1 godimento dell'immobile, il C.T.U. veniva invitato a prendere posizione sui rilievi della C.T.P. attorea esplicitati nella relazione del 20.6.2024, arch. , per cui veniva concesso termine fino al Persona_3
31.12.2024 per la detta integrazione.
In data 6.12.2024 il CTU depositava la detta integrazione di consulenza le cui conclusioni venivano confermate dal CTU convocato all'udienza del 4.3.2025, all'esito della quale parte attrice insisteva per la sostituzione del CTU.
La causa viene in decisione successivamente al deposito delle note sostitutive dell'udienza cartolare del 5.6.2025.
Ragioni della decisione
Sulla domanda attrice di risarcimento del danno a cose
Con riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi al momento in cui vennero effettuati i sopralluoghi da parte del CTU in fase di A.T.P. – che terminarono il 23.11.2020 - e dopo le video ispezioni fatte eseguire in fase di ATP dalla Ditta Bardi di Firenze, non può che essere richiamato in pagina 8 di 12
parte qua quanto di rilevante ebbe ad accertare il CTU ing. Persona_1
-in relazione alla verifica dell'esistenza delle infiltrazioni lamentate: in effetti, il CTU constatò che il locale di proprietà – il cui piano di calpestio è posto ad una quota più bassa di Parte_1 circa 1,5/1,7 metri rispetto al piano di campagna esterno - avevano evidenze di zone fortemente impregnate di umidità sulle murature di confine con il resede esterno di proprietà causate da CP_8 infiltrazioni di acque reflue mescolate con acque di pioggia provenienti dal resede stesso.
-in relazione alle cause delle infiltrazioni: il CTU rilevò: “Si può affermare con certezza che la rete fognaria che si sviluppa all'interno della proprietà (che ne subisce la servitù), è inadeguata per gli scarichi afferenti, CP_8 risultando in alcuni tratti interrotta, con confluenze di acque piovane con quelle saponose e di scarico e pertanto assolutamente inadatta ed inefficiente. Da segnalare che dai rilievi e dalla documentazione fotografica, allegati, si è evidenziato che due zone all'interno della proprietà sono maggiormente interessate dalle infiltrazioni provenienti Parte_1 dal resede, Una zona è quella vicino al pozzetto riportato in luce dove sono state rilevate e fotografate perdite di reflui che si infiltrano nel terreno. L'altra zona si trova dalla parte opposta (vedi planimetria allegata) dove ci sono i tre pozzetti ed il porta-via non funzionante;
quindi, l'acqua non trovando sfogo rappozza e si infiltra nel terreno andando ad interessare le murature. Tale situazione si suppone essere attiva da molto tempo, visto lo stato dei luoghi, senza che gli utilizzatori della rete fognaria, si siano occupati della sua manutenzione, ma che siano stati fatti solo allacci e collegamenti. Di conseguenza è possibile individuare le varie responsabilità attribuendole in modo principale agli scarichi provenienti dai due Condomìni che si affacciano sul resede intercluso della proprietà e, anche se in misura minore CP_8
(dato che il contributo da parte del fondo che ha interessato la proprietà è stato attivo dal CP_21 Parte_1
09/04/2015 all'Aprile 2019) a in quanto la sua fossa biologica scarica nel pozzetto che non ha porta via CP_8 contribuendo in qualche modo all'acqua che si infiltra nel terreno….Le fessure sono più marcate in testa al pilastro in muratura che sostiene la trave in c.a. ed all'attacco del tamponamento con la trave. I distacchi sono sicuramente derivati dal cedimento fondale provocato dal terreno imbevuto dall'acqua che si infiltra. Da segnalare infatti che le perdite più marcate sono proprio in corrispondenza delle zone dove si sono riscontrati i ristagni che interessano direttamente tali zone, avendo ormai creato vie preferenziali e per il resto contribuendo nel tempo ad impregnare tutto il terreno”.
- in relazione alle opere da eseguire per bonificare l'esterno e l'interno dei locali attorei: dando atto dell'esecuzione medio tempore delle opere di rifacimento degli scarichi sia delle acque piovane che delle acque reflue da parte dei e di nonché del fatto che le fessurazioni lamentate Per_4 CP_8 da e l'ipotizzato cedimento del fondale non dipendono dal fenomeno infiltrativo per Parte_1 cui è causa (“le fessurazioni presenti sono causate principalmente dall'utilizzo nel tempo di diversi materiali, come
pagina 9 di 12 murature di mattoni pieni in stretta aderenza con elementi in pietra, per cui le lesioni che si vedono non sono causate da cedimenti strutturali, ma sono dovute alla non possibile connessione e coesistenza di materiali diversi), il CTU ha concluso che: “…..le opere da realizzare all'interno del fondo sono state elencate e prezzate nel computo Parte_1 metrico estimativo, che segue e che descrive gli interventi da eseguire all'immobile con riferimento ai prezzi desunti dal
Prezziario Regionale della Toscana anno 2022…..si può sostenere che all'esterno del fondo non c'è la necessità di operare ulteriori lavori…. è stato possibile osservare dall'interno del fondo che tutte le pareti esterne a diretto contatto con il resede di proprietà da cui provenivano i liquami, ma anche parte di quelle interne interessate, sono asciutte e non più CP_8 soggette agli sversamenti, anche se ad oggi ne conservano i segni….. Dalle stesse foto si evince la necessità della sanificazione delle murature, ma anche di parte dei pavimenti, con maggiore attenzione per quello nella stanza più piccola.
- relativamente al costo delle opere di bonifica dell'interno dei locali attorei: il CTU ha quantificato in euro 9.993,65 il costo dei lavori ed euro 1951,20 il costo degli oneri di sicurezza per un totale complessivo, escluso imposte di legge, pari ad euro 11.994,85, così calcolato dopo l'accoglimento dell'osservazioni dell'Arch. . Persona_5
Ciò premesso, mette conto rilevare che il titolo della responsabilità da imputare a tutti i convenuti è da rinvenire nell'art. 2051 c.c. che, com'è noto, disciplina un caso di responsabilità oggettiva, nel senso che una volta che il danneggiato ha provato, come nel caso in esame, il nesso causale tra la condotta omissiva dei proprietari (consistita nel non aver adottato tutte le misure protettive e di manutenzione dei propri beni atte a prevenire la causazione di danni a terzi), i custodi avrebbero dovuto provare l'intervento del caso fortuito (consistente in un fatto imprevedibile ed imponderabile che può essere rappresentato anche da una condotta abnorme tenuta dallo stesso danneggiato) atto a spezzare il nesso causale, a nulla rilevando l'atteggiamento soggettivo tenuto da ciascuno di questi soggetti.
Ciò in replica a quanto affermato dai Condomìni convenuti – circa le difficoltà tecniche che hanno incontrato nell'approntare i progetti di rifacimento degli impianti di scarico e le ulteriori difficoltà nel comporre accordi con soggetti estranei ai Condomìni stessi per far eseguire i lavori di sostituzione e di ripristino – e anche da – circa il fatto che non poteva avere contezza del mal CP_8 funzionamento del proprio impianto di smaltimento delle acque meteorologiche e reflue perché il resede veniva utilizzato dai conduttori del fondo cui lo stesso accedeva come pertinenza, essendo oltremodo noto come i malfunzionamenti degli impianti intramurari, essendo parte della struttura della proprietà, rientrano sempre nelle responsabilità del locatore, in quanto il relativo obbligo di custodia pagina 10 di 12 non si trasmette al conduttore con la stipula del contratto di locazione.
Del resto è costantemente affermato in giurisprudenza che: “….la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227
c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Non si ravvisa alcuna responsabilità “omissiva” in capo alla danneggiata nel custodire i propri locali (ovvero nel non aver approntato appena acquistati un immediato intervento di ripristino), avendo il CTU del tutto escluso un tale apporto causale sulla verificazione dei danni.
Sul piano della ripartizione percentualistica delle responsabilità (omissive) dei convenuti, pur tenendo conto dell'art. 2055 c.c. e del fatto che i Condomìni convenuti non hanno formalizzato una tale domanda (al fine di esercitare o meno l'azione di regresso/rimborso pro quota nei confronti di chi potrebbe non partecipare al pagamento del dovuto importo alla parte danneggiata), si ritiene utile indicare la responsabilità di ciascun Condomìnio nella misura del 45% e in quella del 10% la pagina 11 di 12 responsabilità di in considerazione del minimo apporto causale di quest'ultimo nella CP_8 verificazione dei danni lamentati da parte attrice.
Sul capitale indicato dal CTU (al quale debbono essere sommate le spese di CTU della fase di
ATP e le spese documentate degli esborsi corrisposti dall'attrice ai CCTTPP nominati sia nel procedimento per ATP che nella presente fase di merito) deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo indici istat e, sulla somma devalutata alla data di deposito della CTU espletata nel corso del presente procedimento – 8 luglio 2024 – fino al saldo, debbono essere calcolati gli interessi compensativi (trattandosi di credito di valore) nella misura del tasso legale.
0o0
Le spese processuali (sia del procedimento per ATP che di merito) saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, accertate con riferimento alle responsabilità di tutti i convenuti nella causazione dei danni a cose subiti dall'attrice le misure del 45% a carico dei due
Condomìni e del 10% a carico di li condanna, in solido tra loro, al pagamento CP_8 dell'importo necessario per “restituire il fondo alle condizioni di normalità” quantificato in euro 11.994,85, oltre iva se dovuta, oltre alle spese di CTU della fase di ATP e le spese documentate degli esborsi corrisposti dall'attrice ai CCTTPP nominati sia nel procedimento per ATP che nella presente fase di merito;
sul totale deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo indici istat e, sulla somma devalutata alla data di deposito della CTU espletata nel corso del presente procedimento – 8 luglio
2024 – fino al saldo, debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
Le spese processuali al definitivo.
Con separato provvedimento la causa sarà rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Firenze, 9 giugno 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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