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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 28/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7980 dell'anno 2021 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cirillo ed Parte_1 Ernesto Maria Cirillo
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO FUSO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.05.2021 la ricorrente ha chiesto: 1)
Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto della ricorrente a vedersi inquadrata nel 6° livello del CCNL di categoria, nella qualifica di Coordinatore di settori operativi, o la diversa qualifica che dovesse essere ritenuta dall'On.le
Giudicante, a far data dal 30.09.2013 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire alla ricorrente la relativa qualifica ed inquadramento, con il pagamento delle differenze retributive, nessuna esclusa, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatario”.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente allegava: di essere stata assunta nel 16.12.1990, nell'allora come operatore CP_2 addetto ai servizi di utenza, inquadrato nel livello 9° dell'allora CCNL
SIP; che nel tempo era stata promossa sino ad arrivare al livello 5° del
CCNL di categoria per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni, riconosciuto con decorrenza dal 01.09.2005; che dal mese di febbraio 2010 veniva assegnata alla centrale di Nola in forze al settore AOU NAPOLI NORD e in data 30.9.23 nominata Assistente di Supporto Tecnico Operativo – ATST occupandosi: della gestione tramite il sistema
GEM dell'approvvigionamento, sostituzione e riparazione delle piastre trasmissive di scorta, in base all'utilizzo fatto dai tecnici quotidianamente, degli interventi tecnici, sulla rete, presso le centrali e presso la clientela finale, sia privata che business ed CP_1 imprese, nella zona nord della provincia di Napoli. Assumeva che nell'espletamento dell'attività lavorativa aveva svolto in via esclusiva una serie di compiti di coordinamento, svolgendo di fatto le medesime mansioni degli AOT, avendo la responsabilità di coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario, la responsabilità delle attività c.d. analisi dei rework, coordinando anche le attività con le ditte esterne;
di aver diritto al riconoscimento del livello di inquadramento superiore in ragione delle suddette mansioni. Concludeva come in premessa.
Nel costituirsi, la società rilevava l'insussistenza dei presupposti per dare ingresso all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso va accolto.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
b) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel procedimento logico-giuridico diretto all'accertamento dell'esistenza della prima delle due condizioni sopraelencate, e segnatamente alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Ed evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del
27/09/2010). Con l'ulteriore precisazione che l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28284 del 31/12/2009).
Ciò premesso in punto di diritto va richiamata la declaratoria contrattuale di riferimento che prevede al 5° livello: Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al "call center/customer care"; li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione;
li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L'esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership.
Al 6° livello è previsto: Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie conoscenze professionali e nei limiti delle sole direttive generali, sviluppando progetti relativi ad apparati complessi, anche attraverso la definizione delle specifiche di progetto in relazione ad apparati/tecnologie di fornitori esterni ed operando le necessarie valutazioni in ordine agli adeguamenti hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione,
l'ingegnerizzazione, la realizzazione e/o l'ampliamento di reti voce/dati/internet, o di parti di esse e/o la definizione, la progettazione e la realizzazione di nuovi servizi voce/dati/internet.
Dunque, la differenza tra il 6° livello ed il 5° livello consiste soprattutto nelle funzioni direttive inerenti attività complesse proprie del lavoratore inquadrato nel livello sesto, accompagnate da un contributo professionale autonomo e innovativo.
Entrambi i livelli contemplano, in ogni caso, funzioni di coordinamento.
La differenza è data dalla previsione, per il livello quinto, di autonomia e responsabilità nelle attività di coordinamento di altri lavoratori mentre il livello sesto prevede la guida ed il controllo di settori operativi.
Dalla prova testi è emerso quanto segue.
Il teste ha riferito: “la ricorrente ed io abbiamo Testimone_1 lavorato assieme nella sede di Nola all'incirca dal 2010 per una decina di anni;
all'epoca ero assistente tecnico di VI livello”; ...: “la ricorrente aveva il compito di coordinare gli interventi, per tutti i tecnici, dell'area di Napoli Nord per la risoluzione delle attività sospese”; ...: “la ricorrente ha coordinato le attività nell'ambito di quelle attività che le venivano assegnate dai responsabili (compreso il sottoscritto)”; ...: “non so se la ricorrente agisse sulla base di una programmazione giornaliera-settimanale, si trattava comunque di una attività svolta quotidianamente”; ...: “la ricorrente verificava quali attività risultavano essere state poste dai tecnici in stato di sospensione e per quale motivo, per mancanza scorte o impossibilità di accesso alle centrali per provvedere all'approvvigionamento o alla richiesta, mediante inserimento dei dati in un sistema (CRM) di ripristino accessi in centrale e/o richiedeva il materiale nel sistema aziendale definito GEM”; ...: “ove, ad esempio, gli interventi risultassero sospesi per mancanza di materiale la signora si Parte_1 interfacciava con il settore Logistica al fine di ricercare il materiale necessario a livello nazionale facendo in modo che fosse disponibile e chiedeva che le venisse spedito oppure mandava lei stessa un tecnico a Part prelevarlo (in tale caso contattava il affinché creasse un'attività volta all'autorizzazione allo spostamento)”; ...: “recuperato il materiale, l'istante sbloccava, previa autorizzazione del responsabile del settore, l'attività assegnandola ad un tecnico disponibile, generalmente a colui che l'aveva interrotta;
in ogni caso era abilitata a farlo in autonomia, così deduco in quanto abilitata almeno così ritengo”;
...: “era la ricorrente, in caso di sospensione dell'attività, ad effettuare l'analisi del tipo di problema segnalato (ad esempio necessità di derattizzare l'armadio, sostituzione dei raccordi esterni demandati alle ditte convenzionate ecc…)”; ...: “era la ricorrente a programmare l'intervento da farsi”; ...: “la ricorrente ingaggiava personale delle ditte esterne che dovevano effettuare l'intervento, anche di carattere straordinario (tipo allagamenti, infiltrazione, guasti etc)”; ...:
“esistono aziende di riferimento divise per territorio cui demandare gli interventi da effettuare ma non so se esistesse un budget di spesa da rispettare”; ...: “in favore di tutta l'area di Napoli Nord e di tutte le centrali relative, la ricorrente aveva la responsabilità di CP_1 coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario ai tecnici, sia per la manutenzione della rete, sia per le attività svolte a favore della clientela finale”; ...: “per tutte le centrali di Napoli Nord, la ricorrente era responsabile della verifica e gestione delle denunce di materiale rubato, successivamente (dopo che la denunzia era stata lavorata dalla ricorrente stessa) il magazzino provvedeva a scaricare il materiale rubato dalla scorta del tecnico”;
...: “alla ricorrente, sempre per tutta l'area di Napoli Nord, era demandata la responsabilità delle attività c.d. analisi dei rework
(guasti ripetuti) che potevano derivare o da errori/superficialità dei tecnici oppure dalla qualità della rete;
il controllo lo effettuava sulla base dei file che le arrivavano (credo dalle gerarchie superiori); ...:
“la ricorrente aveva la conoscenza delle capacità e delle abilità di tutto il personale, pertanto assegnava in autonomia o previa consultazione con il RJM, il lavoro ad un determinato tecnico”; ...: “la ricorrente partecipava regolarmente agli incontri e alle riunioni programmatiche con il responsabile A.O.U. e poi aventi Per_1 Per_2 ad oggetto l'andamento del centro di lavoro”; ...: “la ricorrente procedeva alla verifica delle attività in lista, provvedendo ove necessario a bloccare le attività in oggetto, rendendole immediatamente lavorabili, nel rispetto delle priorità”; ...: “l'assegnazione delle attività viene effettuata in automatico attraverso il sistema WFM;
l'intervento manuale si verifica nel caso di qualche problematica”; ...:
“la ricorrente effettuava i cambi turni ove necessario al fine di mantenere le quantità di risorse assegnate ad ogni tipo di attività”;
...: “la ricorrente si occupava degli accessi ai siti aziendali, era l'interfaccia della security, non so entro quali limiti di responsabilità; interveniva ad esempio per ripristinare la funzionalità del badge di accesso”; ...: “rientravano nelle sue competenze le seguenti attività: comunicazione dei badge smagnetizzati che poi venivano ritirati dal tecnico ed attivati (era lei che supportava il tecnico in questa attività, trattasi di operazione che può essere effettuata dal tecnico direttamente); fornire la sostituzione della dotazione tecnica
(strumenti, palmari, pc, DP, divise ecc…), raccogliendo le segnalazioni del personale”; ...: “non effettuiamo la vendita di nuove tecnologie”;
...: “per il progetto “Keep Clean- Centrali Pulite” la ricorrente aveva il compito di andare sul posto, scattare foto e rapportarsi con il responsabile per poi procedere alla bonifica degli ambienti di lavoro;
segnalava se vi era un lavoro mal eseguito ed eventualmente disponeva che venisse ripetuto”; ...: “non so in cosa consistesse nello specifico l'attività della ricorrente in ordine alla Gestione per Controparte_3 quanto concerne la questione amianto c'era da seguire l'iter delle ditte specializzate ma non so se se ne occupasse la ricorrente”; ...: “la sig.ra è capitato che ci sostituisse in caso di assenza per Parte_1 qualsivoglia motivo (ad esempio in caso di ferie dell'A.O.T.); capitava con cadenza non fissa”; ...: “è fondamentale monitorare l'andamento delle attività anche in ragione di un contenimento dei costi;
la ricorrente faceva in modo che le attività si svolgessero nel minor tempo possibile”;
...: “la ricorrente non si occupava come docente della formazione professionale dei tecnici esterni in termini di sicurezza e rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
si occupava per lo più della pianificazione delle attività dei corsi (anche in termini di disponibilità degli spazi)”; ...: “era prassi che la ricorrente partecipasse a degli incontri nei quali si effettuava la valutazione sulla persona dei tecnici (intesa a 360 gradi); la scheda di valutazione viene redatta dall'A.O.T.”; ...: “i superiori gerarchici della ricorrente erano gli A.O.U.; gli A.O.T. come il sottoscritto hanno la responsabilità dei tecnici”.
Il teste ha affermato: ...: “lavoro dal 1984 per la Testimone_2 società, attualmente sono coordinatore dell'area manutenzione e assistenza guasti dell'area Basilicata Campania;
conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme quando ero responsabile dell'area del nolano, dovrebbe essere dal 2014 al 2016; all'epoca ero responsabile del centro di lavoro, coordinavo molti dipendenti e avevo alcuni collaboratori tra i quali la ricorrente”; ...: “all'epoca la ricorrente aveva un V livello ed era uno dei tre assistenti che mi affiancavano: il lavoro era suddiviso tra i tre ed era di supporto all'attività degli A.O.T., ossia degli assistenti all'operatività dei tecnici”; ...: “la ricorrente si interessava della distribuzione dei telefonini al personale occupandosi anche della manutenzione degli stessi nel senso che laddove ci fosse un malfunzionamento li indirizzava al manutentore;
si interessava del parco auto nel senso di monitorare il rinnovo assicurativo e l'adempimento degli oneri di revisione periodica dei mezzi;
in piu' si interessava di verificare attraverso il W.F.M. tutte le attività che restavano sospese per mancanza di materiale;
in tal caso le scaricava dal W.F.M. e si attivava per reperire dal magazzino scorte (oppure da magazzini di zone limitrofe) il materiale stesso, dopodichè riattivava l (in numero CP_4 di 5) affinchè questi riassegnasse l'attività sospesa al tecnico disponibile avente lo stesso skill;
...: “l'attività del coordinamento vero e proprio spettava agli A.O.T., suoi superiori gerarchici”; ...: “la gestione e il dispacciamento delle attività lavorative dei tecnici competono ad altro settore (segnatamente il settore RJM), segnatamente ai cd. analist”; ...: “il compito di verificare quali attività risultavano essere state poste dai tecnici in stato di sospensione e per quale motivo
(ad esempio mancanza di materiale) le era assegnato da me e da lei svolto quotidianamente;
in qualche caso capitava che fosse necessario contattare direttamente i tecnici per capire quale fosse il tipo di materiale occorrente per portare a termine l'attività”; ...: “la ricorrente si occupava anche del cd CRM Facility ossia di recuperare informazioni che provenivano dal territorio riguardanti la manutenzione degli immobili (ad esempio cancelli, carrai malfunzionanti, serrature forzate, perdite di acqua etc) programmando e coordinando l'ingaggio delle ditte nei limiti di competenza”; ...: “le attività dei tre assistenti era analoghe”; ...:
“poteva capitare che la ricorrente desse disposizioni direttamente al tecnico per recuperare il materiale presso le centrali o presso i magazzini;
in questi casi occorreva comunque contattare l'analist perché aprisse un'apposita WR di recupero scorte”; ...: “poteva capitare che per le attività messe in sospensione dal tecnico per la complessità del tipo di intervento, la ricorrente effettuasse l'analisi e la verifica del motivo”; ...: “è corretto dire che in favore di tutta l'area di Napoli
Nord e di tutte le centrali relative, la ricorrente avesse la CP_1 responsabilità di coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario ai tecnici, sia per la manutenzione della rete, sia per le attività svolte a favore della clientela finale;
la ricorrente approvvigionava mediante richieste condivise ed autorizzate dal Responsabile AOU tutto quanto potesse occorre ai tecnici per la realizzazione dell'intervento e, quindi a titolo esemplificativo, router- piastre -onu cab- bretelle fibra ottica ecc”; ...: “la ricorrente era responsabile della verifica e gestione delle denunce di materiale rubato, o presso le centrali o dai veicoli in dotazione ai tecnici, denunce che pervenivano dai tecnici e che la stessa ricorrente provvedeva a verificare anche con appositi sopralluoghi il che avveniva in particolare quando vi erano infrastrutture interessate;
questi sopralluoghi li facevamo spesso insieme ma a volte inviavo lei”;
...: “alla ricorrente ho io stesso demandato la responsabilità delle attività c.d. analisi dei , scaricando i dati per verificare se si CP_5 Cont trattasse di una corretta lavorazione, il che veniva poi riferito all ove si rendesse opportuno, ad esempio, formare il tecncioc su quello specifico intervento;
ovviamente anche io ne venivo messo a conoscenza”;
...: “la ricorrente non pianificava e coordinava le attività che venivano generate dalla richiesta di un nuovo intervento da parte dei clienti”;
...: “gli incontri e le riunioni programmatiche erano dei normali staff meeting ove ognuno esponeva le eventuali problematiche del proprio lavoro;
erano una sorta di tavola rotonda alla quale partecipavano i tre assistenti nonché i cinque AOT oltre al sottoscritto”; ...: “la ricorrente non gestiva le attività di dispacciamento delle WR ai tecnici;
la gestione e il dispacciamento delle attività lavorative dei tecnici competono ad altro settore (segnatamente RJM)”; ...: “alla ricorrente non competeva monitorare, pianificare e coordinare le attività lasciate
“aperte” dai tecnici, la sera precedente;
nè procedeva all'analisi delle motivazioni;
né sollecitava la risoluzione. La gestione e il dispacciamento delle attività lavorative dei tecnici competono ad altro settore (segnatamente RJM)”; ...: “alla ricorrente non competeva intervenire anche apportando correttivi rispetto ai tempi di assegnazione automatizzati del sistema WFM, essendo tali compiti di competenza dell ”; ...: “la ricorrente si occupava di programmare i turni di CP_4 reperibilità dei tecnici, concordando con gli AOT eventuali variazioni al fine di avere una copertura del personale sempre sufficiente a seconda delle zone e delle attività”; ...: “sotto il profilo della sicurezza la ricorrente si accertava della affidabilità di coloro ai quali veniva consegnata la chiave di accesso ai siti aziendali, contattando la
Security in casi limite per accertarsi che il badge fosse validato”; ...:
“se un tecnico non riusciva ad accedere alle stazioni radiobase o agli apparati (le antenne, armadi ecc), la ricorrente si limitava ad aprire una richiesta di intervento presso il settore competente”; ...: “nel caso in cui il tecnico non riuscisse a dare corso ad un intervento per mancanza di permessi di accesso presso i siti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente si accordava con l'ente inviando mail o prendendo appuntamenti con i riferimenti poi tramessi agli analist per l'assegnazione mirata al tecnico”; ...: “nel caso in cui un tecnico lamentasse problemi con le abilitazioni ai sistemi aziendali, ero io ad essere contattato per risolvere la problematica in quanto l'autorizzazione spettava a me”; ...: “la ricorrente non poteva provvedere a fornire le abilitazioni e le password ai tecnici ma poteva provvedere a sostituire i badge smagnetizzati;
a fornire la sostituzione della dotazione tecnica (strumenti, palmari, pc, DP, divise ecc…); poteva accedere all'applicativo concernente i materiali ma non a quello relativo alla security di cui ero io il responsabile”; ...: “non mi risulta che la ricorrente fornisse affiancamento e supporto, sempre ai tecnici sulle c.d. TD innovative, ossia per la vendita di nuove tecnologie ed impianti ai clienti pregiati (Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Banche, Ospedali ecc)”; ...: “la ricorrente fungeva da raccoglitore delle attività di formazione da assegnare ai singoli tecnici, interfacciandosi con gli AOT,
e all'esito verificava che la formazione fosse stata effettuata inserendola nel sistema OAK”; ...: “la ricorrente verificava le direttive per l'approvvigionamento del materiale e dei prodotti e mettendolo in contatto con il referente del cliente con cui doveva interfacciarsi”;
...: “la ricorrente rimaneva in contatto con il tecnico per eventuali problematiche svolte durante l'intervento, anche al fine di prenotare tempestivamente eventuale materiale mancante, al fine della massima cura per il cliente Top”; ...: “la ricorrente effettuava una sorta di verifica dell'operato delle ditte esterne cui era stata demandata un qualche manutenzione”; ...: “per il progetto “Keep Clean- Centrali Pulite” la ricorrente aveva il compito di supervisionare l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle ditte esterne cui erano demandati servizi di pulizia o opere di manutenzione di tutte le centrali CP_1 per l'Area di Napoli Nord svolgendo un ruolo di verifica ma non di coordinamento”; ...: “la ricorrente per le attività legate al Progetto
Bonifica Amianto si occupava solo della dotazione di sicurezza degli operai”; ...: “la ricorrente si è occupata della Controparte_6
nel senso che compilava i formulari previsti per l'invio
[...] dei rifiuti allo smaltimento”; ...: “la ricorrente si occupava della corretta tenuta dei registri di ingresso ed uscita per il personale delle ditte esterne, esclusivamente per garantire la presenza di un registro efficiente”; ...: “la sig.ra non ha mai svolto le attività di Parte_1 AOT rispetto ai tecnici”; ...: “le ferie della ricorrente erano programmate solo in relazione a quelle degli altri due assistenti,
e ma non anche con quelle di altre Controparte_7 Parte_3 figure professionali quali gli AOT”; ...: “non era compito della ricorrente bensì dell'AOT far sì che gli interventi venissero effettuati correttamente e nei tempi stabiliti così da evitare perdite economiche per l'azienda”; ...: “la ricorrente non era la responsabile della sicurezza e del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era compito dell'AOT; per la sicurezza ero io il responsabile”; ...: “le attività di cui ho detto (gestione dei materiali etc) venivano svolte in autonomia”.
Il teste ...: “la ricorrente ed io abbiamo lavorato Testimone_3 assieme nelle sedi di Nola e di Pomigliano d'Arco dal 2013 fino a quando
è andata via;
all'epoca ero tecnico trasmissivo di V livello”; ...: “la ricorrente originariamente si occupava della gestione delle piastre di tutto il CDR (centro di smistamento); quando è arrivato il nuovo responsabile, le furono assegnate altre mansioni: gestiva le WR Per_1 di sospensione e di ripristino delle attività sospese, per tutti i tecnici, dell'area di Napoli Nord;
questo era l'incarico principale, di Cont sostituzione dell ”; ...: “la ricorrente verificava quali attività risultavano essere state poste dai tecnici in stato di sospensione e per quale motivo, per mancanza scorte o impossibilità di accesso alle centrali per provvedere all'approvvigionamento o alla richiesta di ripristino accessi in centrale e/o richiedeva il materiale nel sistema aziendale definito GEM (gestione materiale)”; ...: “ove, ad esempio, gli interventi risultassero sospesi per mancanza di materiale la signora si interfacciava con il settore Logistica al fine di ricercare Parte_1 il materiale necessario a livello nazionale facendo in modo che fosse disponibile e mandava lei stessa un tecnico a prelevarlo;
lo faceva in automatico senza dover passare per altro ufficio”; ...: “recuperato il materiale, l'istante sbloccava l'attività assegnandola ad un tecnico disponibile, generalmente a colui che l'aveva interrotta o a qualcun altro se il primo non era disponibile;
in ogni caso era abilitata a farlo in autonomia: l'abilitazione le era stata conferita dal responsabile”;
...: “era la ricorrente, in caso di sospensione dell'attività, ad effettuare l'analisi del tipo di problema segnalato (ad esempio necessità di derattizzare l'armadio, sostituzione dei raccordi esterni demandati alle ditte convenzionate ecc…)”; ...: “era la ricorrente a programmare l'intervento da farsi”; ...: “la ricorrente ingaggiava personale delle ditte esterne che dovevano effettuare l'intervento, anche di carattere straordinario (tipo allagamenti, infiltrazione, guasti etc)”; ...:
“esistono aziende di riferimento divise per territorio cui demandare gli interventi da effettuare ma non so se esistesse un budget di spesa da rispettare”; ...: “in favore di tutta l'area di Napoli Nord e di tutte le centrali relative, la ricorrente aveva la responsabilità di CP_1 coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario ai tecnici, sia per la manutenzione della rete, sia per le attività svolte a favore della clientela finale;
si trattava di una mansione conferitale dal responsabile”; ...: “per tutte le centrali di Napoli Nord, la ricorrente era responsabile della verifica e gestione delle denunce di materiale rubato;
apriva un ticket (dopo che la denunzia era stata lavorata), dopodichè il magazzino provvedeva a scaricare il materiale rubato dalla scorta del tecnico”; ...: “alla ricorrente, sempre per tutta l'area di Napoli Nord, era demandata la responsabilità delle attività c.d. analisi dei rework (guasti ripetuti) che potevano derivare o da errori/superficialità dei tecnici oppure dalla qualità della rete”;
...: “la ricorrente aveva la conoscenza delle capacità e delle abilità di tutto il personale, pertanto assegnava in autonomia, il lavoro ad un determinato tecnico”; ...: “la ricorrente partecipava regolarmente agli incontri e alle riunioni programmatiche con il responsabile A.O.U.
e poi ) aventi ad oggetto l'andamento del centro di Per_1 Per_2 lavoro, gli obiettivi, i guasti e la gestione del personale”; ...:
“l'assegnazione delle attività viene effettuata in automatico attraverso il sistema WFM;
l'intervento manuale si verifica nel caso di qualche problematica”; ...: “la ricorrente effettuava i cambi turni ove necessario al fine di mantenere le quantità di risorse assegnate ad ogni tipo di attività; ad esempio in caso di malattia del tecnico, le attività venivano riassegnate ad altro tecnico, stabilendo la priorità degli interventi;
si occupava anche del controllo del rispetto della programmazione degli interventi stessi”; ...: “la ricorrente si occupava degli accessi ai siti aziendali, era l'interfaccia della security, interveniva ad esempio per ripristinare la funzionalità del badge di accesso portando la chiave cd “di livello” per poter aprire la porta;
preciso che queste chiavi erano custodite in una bacheca”; ...:
“rientravano nelle sue competenze le seguenti attività: comunicazione dei badge smagnetizzati che poi venivano ritirati dal tecnico ed attivati;
fornire la sostituzione della dotazione tecnica (strumenti, palmari, pc,
DP, divise ecc…), raccogliendo le segnalazioni del personale”; ...: “in sostanza era il riferimento del personale;
ci veniva detto dall'AOU di rivolgerci a lei in caso di sua assenza per qualsiasi tipologia di problema”; ...: “per il progetto “Keep Clean - Centrali Pulite” la ricorrente aveva il compito di andare sul posto, scattare foto e rapportarsi con il responsabile per poi procedere alla bonifica degli ambienti di lavoro;
segnalava se vi era un lavoro mal eseguito ed eventualmente disponeva che venisse ripetuto”; ...: “non so in cosa consistesse nello specifico l'attività della ricorrente in ordine alla
; ...: “la ricorrente non si occupava come Controparte_6 docente della formazione professionale dei tecnici esterni in termini di sicurezza e rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
si occupava p er lo più della pianificazione delle attività dei corsi”; ...: “era prassi che la ricorrente partecipasse a degli incontri nei quali si effettuava la valutazione sulla persona dei tecnici;
la scheda di valutazione viene comunque redatta dall'A.O.U.”; ...: “i superiori gerarchici della ricorrente erano gli A.O.U.; gli A.O.T. hanno la responsabilità dei tecnici”; ...: “in caso di assenza dell'AOT la ricorrente ne faceva le funzioni”.
Il teste ...: “ho lavorato per dal 1986 al Testimone_4 CP_1 1.7.2024, attualmente a Fibercop”; ...: “conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme nella zona del dal 2016 per alcuni mesi Pt_4 (all'incirca 8), ero responsabile del centro di field force di Napoli
Nord; non ci siamo piu' incrociati;
in quei mesi sono stato il suo responsabile diretto”; ...: “all'epoca la ricorrente era assistente logistico, figura di supporto all'attività del field force ossia del centro di lavoro”; ...: “la ricorrente si interessava della distribuzione dei cellulari al personale occupandosi anche della manutenzione degli stessi nel senso che laddove ci fosse un malfunzionamento li indirizzava al manutentore;
si interessava poco del parco auto;
non era suo compito verificare attraverso il W.F.M. tutte le attività che restavano sospese per mancanza di materiale: questa attività era svolta da altri, la ricorrente si limitava solo a richiedere il materiale su segnalazione di altri tramite email”; ...: “la ricorrente si occupava anche del cd CRM ossia di recuperare informazioni che provenivano dal territorio riguardanti la manutenzione degli immobili (ad esempio cancelli, carrai malfunzionanti, serrature forzate, perdite di acqua etc), programmando e coordinando l'ingaggio delle ditte nei limiti di competenza”; ...:
“l'attività del coordinamento spettava agli A.O.T.”; ...: “la gestione e il dispacciamento delle attività lavorative dei tecnici competono ad altro settore (segnatamente il settore RJM), segnatamente ai cd. analist”; ...: “escludo che la ricorrente desse disposizioni direttamente al tecnico per recuperare il materiale presso le centrali o presso i magazzini;
in questi casi occorreva comunque contattare l'analist perché aprisse un'apposita WR di recupero scorte”; ...: “non è corretto dire che in favore di tutta l'area di Napoli Nord e di tutte le centrali CP_1 relative, la ricorrente avesse la responsabilità di coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario ai tecnici, sia per la manutenzione della rete, sia per le attività svolte a favore della clientela finale”; ...: “la ricorrente veniva allertata dal sottoscritto o dai magazzinieri dell'esistenza di eventuali criticità nell'approvvigionamento dei materiali;
preciso che il materiale per lo piu' si approvvigiona automaticamente”; ...: “la ricorrente era preposta ad inserire in un sito apposito le denunce di materiale rubato
(si tratta di una attività di archiviazione); escludo che effettuasse personalmente sopralluoghi se non per verificare alcune situazioni per le quali le veniva chiesta l'emissione di una scheda CRM, per esempio per la pulizia dei siti”; ...: “la ricorrente non si occupava dell'analisi dei rework”; ...: “è capitato che partecipasse a qualche riunione nel caso in cui oggetto della discussione fosse qualcosa di sua competenza”; ...: “la ricorrente non gestiva le attività di dispacciamento delle WR ai tecnici”; ...: “alla ricorrente non competeva monitorare, pianificare e coordinare le attività lasciate “aperte” dai tecnici”; ...: “non ricordo
(ma è probabile di si) che la ricorrente si occupasse di programmare i turni di reperibilità dei tecnici”; ...: “sotto il profilo della sicurezza la ricorrente accertava la affidabilità di coloro ai quali veniva consegnata la chiave di accesso ai siti aziendali, contattando la
Security”; ...: “se un tecnico non riusciva ad accedere alle stazioni radiobase o agli apparati (le antenne, armadi ecc), la ricorrente apriva una richiesta di intervento presso il settore competente;
si trattava sempre di richieste della tipologia CRM”; ...: “la ricorrente non poteva provvedere a fornire le abilitazioni e le password ai tecnici nè poteva provvedere a sostituire i badge smagnetizzati;
invece si occupava della sostituzione della dotazione tecnica (strumenti, palmari, pc, DP, divise ecc…)”; ...: “non mi risulta che la ricorrente fornisse affiancamento e supporto sempre ai tecnici sulle c.d. TD innovative, ossia per la vendita di nuove tecnologie ed impianti ai clienti pregiati (Imprese, Pubbliche
Amministrazioni, Banche, Ospedali ecc)”; ...: “la ricorrente non svolgeva alcuna specifica mansione nell'attività di formazione se non la mera verifica delle presenze”; ...: “per il progetto “Keep Clean- Centrali
Pulite” la ricorrente aveva il compito di supervisionare l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle ditte esterne cui erano demandati servizi di pulizia o opere di manutenzione di tutte le centrali per l'Area di Napoli Nord svolgendo un ruolo di verifica”; ...: CP_1
“la ricorrente per le attività legate al Progetto Bonifica Amianto non si occupava di alcunchè”; ...: “la ricorrente si è occupata della
[...]
nel senso che compilava i formulari previsti per Controparte_6 l'invio dei rifiuti allo smaltimento”; ...: “la ricorrente si occupava della corretta tenuta dei registri di ingresso ed uscita per il personale delle ditte esterne, esclusivamente per garantire la presenza di un registro efficiente”; ...: “le ferie della ricorrente erano programmate solo in relazione a quelle degli altri assistenti ma non anche con quelle di altre figure professionali quali gli AOT”; ...: “la ricorrente non era la responsabile della sicurezza e del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
per la sicurezza ero io il responsabile”.
Dal vaglio istruttorio possono essere tratti gli elementi che seguono.
La ricorrente operava all'interno del settore AOU NAPOLI NORD, talvolta chiamata a svolgere le stesse funzioni degli AOT, figura inquadrata nel
6° livello. Il settore in oggetto si occupava di tutti gli interventi tecnici (gestione dei guasti, installazione di nuovi impianti, implementazioni di reti quali adsl, rete in rame, IPTV, attività trasmissive) presso i clienti (compresi quelli cd. TOP e business).
Le sue mansioni consistevano, tra le altre, nell'organizzare la reperibilità dei tecnici (in questo senso i testi e ) Per_1 Per_2 pianificando la turnistica ed i cambi turno.
La ricorrente gestiva le WR di sospensione e di ripristino delle attività sospese, per tutti i tecnici, dell'area di Napoli Nord (così riferiscono i testi e ), controllava il rispetto della Tes_1 Per_1 Tes_3 programmazione, stabilendo anche la priorità degli interventi;
si occupava della gestione della logistica interna (riferiscono in tale senso pressoché tutti i testi); era responsabile della sicurezza degli accessi ai siti aziendali (teste ). Tes_3 E' emerso che provvedesse a fornire le abilitazioni e password ai tecnici, a sostituire i badge smagnetizzati, a fornire la dotazione tecnica.
Per il progetto “Keep Clean- Centrali Pulite” la stessa aveva il compito di verificare e coordinare, quotidianamente, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle ditte esterne cui erano demandati i vari servizi, di pulizia e di manutenzione;
si occupava degli interventi straordinari da commissionare alle ditte esterne convenzionate
(testi e ). Per_1 Tes_3 A riprova del ruolo rivestito è emerso inoltre che la ricorrente partecipasse regolarmente agli incontri e alle riunioni programmatiche con il responsabile A.O.U. ( e poi ) aventi ad oggetto Per_1 Per_2 l'andamento del centro di lavoro, gli obiettivi, i guasti e la gestione del personale (cosi riferiscono il teste ed il teste ). Tes_3 Tes_1 Può dirsi provato che, nell'espletamento di tali compiti, la Parte_1 operasse in sostanziale autonomia, esaminando la problematica e pianificando la risoluzione coinvolgendo anche altri settori operativi in conformità con le previsioni del sesto livello.
In definitiva deve ritenersi che la funzione della ricorrente fosse sostanzialmente di coordinamento, pianificazione e di ottimizzazione delle risorse, ruolo svolto in sostanziale autonomia rispetto alle figure gerarchicamente superiori. Peraltro se si considera che il tecnico esterno ha inquadramento nel 5^ livello e che il settimo livello prevede il coordinamento di unità organizzative (prerogativa dell'AOU), se ne può dedurre che alla figura intermedia (rappresentata dalla ricorrente) vada riconosciuto l'inquadramento nel livello 6.
E' infondata l'eccezione di prescrizione posto che il diritto al superiore inquadramento è domandato con decorrenza dal 30.09.2013 e vi è agli atti missiva interruttiva di ogni prescrizione inoltrata in data
28.5.19.
La domanda va accolta come da dispositivo che segue.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 6° livello del CCNL con profilo di "Coordinatore di settori operativi" con decorrenza dal 30.09.2013; condanna Controparte_1
ad inquadrare la ricorrente nel superiore livello 6° del CCNL con la
[...] suddetta decorrenza normativa e a corrisponderle il relativo trattamento economico nonché al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
5664,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Visto l'art.429 comma 1 c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Napoli, il 28/11/2024
IL GIUDICE
Stefania Borrelli