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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 765/2022
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte opponente)
contro
:
Controparte_1 (C.F.: P.IVA 2 ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena De Oto;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2022 emesso, in data 25/01/2022, dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 120/2022;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui il Comune opposto aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione, rivolta alla Pt 1 stessa, di pagare la somma pari ad € 177.693,04 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo del finanziamento concesso, dalla Pt 1 al CP 1 con determinazione del direttore generale n. 648 del 22/12/2014, per la realizzazione di un intervento di valorizzazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
L'opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo;
la natura, in ogni caso, sospensivamente condizionata (al positivo esito dei controlli tecnici e
-
contabili da parte della Pt 1 del diritto del CP 1 opposto alla percezione, in concreto,
delle somme;
l'erronea quantificazione del credito operata dal CP 1 opposto, dovendosi detrarre, rispetto alla somma richiesta dal CP 1 in sede monitoria, l'importo pari, quantomeno, ad €
14.396,00, corrispondente alle spese asseritamente sostenute dal CP 1 ma non documentate da mandati di pagamento.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il CP 1 opposto, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e deducendo che, in ogni caso, con la determinazione dirigenziale n. 4140 del 18/07/2022, la Pt 1 ha deliberato la liquidazione, con conseguente erogazione del relativo importo, in favore del [...] CP 1 della somma pari ad € 169.127,55, così, implicitamente, riconoscendo la fondatezza
,
della pretesa creditoria avanzata dal CP 1 medesimo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, con ordinanza del 15/02/2023, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa (consistente nella rinuncia, da parte del CP_1 al credito residuo pari ad € 8.565,49 e nel pagamento, da parte della Pt 1 delle spese di lite sostenute dal CP 1 stesso per il presente giudizio per un importo liquidato dal giudice pari ad € 4.000,00 oltre accessori) che non è stata, tuttavia, incondizionatamente accettata da entrambe le parti, atteso che la Pt 1 ha subordinato, di fatto, l'accettazione della proposta (e, in particolare, il pagamento della somma, posta a suo carico, pari ad € 4.000,00) alla risoluzione della situazione di "empasse finanziario regionale", derivante dal regime di gestione provvisoria cui l'ente era assoggettato. Preso, quindi, atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 27/04/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere e a decidere la controversia oggetto del presente giudizio (con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dalla parte opponente), in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oltre che amministrativa, secondo cui tutte le controversie che
-come nel caso di specie – attengono alla fase meramente esecutiva del finanziamento erogato non involgono l'esercizio discrezionale del potere da parte della P.A. e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez. unite, n. 19966/2023).
Venendo, ora, al merito della domanda monitoria proposta dall'odierno CP 1 opposto, deve, in primo luogo, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma pari, in sorte capitale, ad € 169.127,55, trattandosi di somma spontaneamente e pacificamente pagata dalla parte opponente-ingiunta alla parte opposta in corso di causa.
È opportuno premettere, infatti, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, "la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale" (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è del tutto evidente come, relativamente a tale somma, debba ritenersi venuta meno ogni situazione di contrasto, nel merito, tra le odierne parti del presente giudizio (con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente a tale somma), le quali, piuttosto, controvertono ancora circa la debenza o meno, da parte della Pt 1 della sorte capitale residua, pari ad € 8.565,49.
Preliminarmente, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo - com'è noto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, l'ente comunale, creditore opposto, ha allegato e provato, nell'an e nel quantum, anche con riferimento all'importo residuo ancora oggetto del presente giudizio, il proprio diritto di credito, la cui fonte trae origine dalla determinazione del direttore generale n. 648 del
22/12/2014 (in atti), da cui emerge, per tabulas, la concessione di un finanziamento regionale di importo pari ad € 396.946,92, con riferimento al quale la Pt 1 risulta aver corrisposto, per stessa allegazione del CP 1 creditore:
all'atto della proposizione della domanda monitoria, acconti pari ad € 212.623,28; in corso di causa, ulteriori € 169.127,55; per un importo complessivo versato pari ad € 381.750,83.
È evidente, dunque, come la somma ancora pretesa dal CP 1 creditore rientri nel credito spettante all'ente in virtù della determinazione n. 648 sopra menzionata. La Parte 1 dal canto suo, si è limitata ad allegare - a giustificazione del mancato pagamento di tale importo, circostanza da ritenersi, dunque, anch'essa pacifica che, rispetto alle spese rendicontate dal CP 1 e il cui rimborso è stato richiesto all'ente territoriale finanziatore, non sarebbe possibile riconoscere l'importo pari ad € 14.396,00, in quanto riferito a “spese che, ancorché previste con provvedimenti di liquidazione da parte dell'ente attuatore" (cfr. nota della Pt 1 dell'11/07/2025, in atti) e benché riconosciute, quindi, dalla stessa Pt 1 come "ammissibili a
Parte 1contributo" (cfr. determinazione dirigenziale della Giunta regionale della n. 4140 del
18/07/2022, in atti), non sarebbero, in concreto, ancora dovute, in quanto non "effettivamente liquidate e pagate (cioè effettivamente sostenute) alla data della presentazione del rendiconto finale"
(cfr. nota della Pt 1 dell'11/07/2025 cit.), non essendo, quindi, dimostrato, con riferimento a tali spese, con appositi mandati id pagamento, "l'avvenuto pagamento nei termini stabiliti" (cfr. determinazione dirigenziale cit.).
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che l'art. 6 del disciplinare di concessione del finanziamento non subordina in alcun modo la liquidazione del saldo alla trasmissione, da parte dell'ente finanziato, dei mandati di pagamento, richiedendo, al riguardo, soltanto la "copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili” (art. 6.1, co. 4, del disciplinare) e la "scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute" (6.1, co. 5, del disciplinare), non essendo, in ogni caso, prevista, dal disciplinare stesso, alcuna conseguenza per la mancata trasmissione dei mandati di pagamento (anzi, in alcun modo previsti, dal disciplinare, tra i documenti oggetto di trasmissione ai fini del pagamento del saldo).
Deve ritenersi, dunque, alla luce di quanto sin qui osservato, del tutto ingiustificato il rifiuto, da parte della Pt 1 di provvedere al pagamento della sorte capitale residua, tanto più che, nel caso di specie, le voci di spesa contestate, di importo pari ad € 14.396,00, sono comunque state ritenute, dalla
Pt 1 stessa, "ammissibili a contributo", con conseguente applicabilità dell'art.
6.2 del disciplinare, laddove prevede che “la Pt 1 a seguito della verifica amministrativo-contabile, provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento e provvedendo alla erogazione dell'eventuale residuo a titolo di saldo finale".
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla somma, in sorte capitale, di importo pari ad € 169.127,55, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al pagamento, in favore del [...] Parte 1
CP 1 dell'importo residuo, a titolo di sorte capitale, pari ad € 8.565,49, nonché degli "
interessi legali da computarsi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda monitoria, e sino:
quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale pari ad € 169.127,55, al 05/09/2022, data di effettivo incasso di tale somma da parte del CP 1 creditore;
quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale residua pari ad € 8.565,49, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo all'importo totale del credito vantato dal Comune opposto), con riferimento:
- ai procedimenti monitori, secondo il testo del D.M. antecedente all'entrata in vigore del D.M.
n. 147/2022, per quanto riguarda la fase monitoria;
ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, secondo il testo del D.M. attualmente in vigore, per quanto riguarda la fase di opposizione, con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 765 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento, a titolo di sorte capitale, della somma pari ad € 169.127,55 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte 1 al pagamento, in favore del
. ON la
[...]
della somma residua a titolo di sorte capitale, pari ad € 8.565,49, e degli CP 1
,
interessi legali maturati sulla somma complessiva oggetto della domanda monitoria (pari ad
€ 177.693,04), da computarsi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda monitoria, e sino:
O quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale pari ad € 169.127,55, al 05/09/2022;
○ quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale residua pari ad € 8.565,49, al saldo effettivo di tale somma;
Parte 1 al pagamento, in favore del ON la
[...]
, delle spese di lite da quest'ultimo sostenute per il presente giudizio, che si CP 1 و
liquidano in complessivi:
О € 1.068,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato), con riferimento ai compensi della fase monitoria;
О € 4.217,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), con riferimento ai compensi della presente fase di opposizione;
Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11/11/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte opponente)
contro
:
Controparte_1 (C.F.: P.IVA 2 ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena De Oto;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2022 emesso, in data 25/01/2022, dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 120/2022;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui il Comune opposto aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione, rivolta alla Pt 1 stessa, di pagare la somma pari ad € 177.693,04 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo del finanziamento concesso, dalla Pt 1 al CP 1 con determinazione del direttore generale n. 648 del 22/12/2014, per la realizzazione di un intervento di valorizzazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
L'opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo;
la natura, in ogni caso, sospensivamente condizionata (al positivo esito dei controlli tecnici e
-
contabili da parte della Pt 1 del diritto del CP 1 opposto alla percezione, in concreto,
delle somme;
l'erronea quantificazione del credito operata dal CP 1 opposto, dovendosi detrarre, rispetto alla somma richiesta dal CP 1 in sede monitoria, l'importo pari, quantomeno, ad €
14.396,00, corrispondente alle spese asseritamente sostenute dal CP 1 ma non documentate da mandati di pagamento.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il CP 1 opposto, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e deducendo che, in ogni caso, con la determinazione dirigenziale n. 4140 del 18/07/2022, la Pt 1 ha deliberato la liquidazione, con conseguente erogazione del relativo importo, in favore del [...] CP 1 della somma pari ad € 169.127,55, così, implicitamente, riconoscendo la fondatezza
,
della pretesa creditoria avanzata dal CP 1 medesimo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, con ordinanza del 15/02/2023, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa (consistente nella rinuncia, da parte del CP_1 al credito residuo pari ad € 8.565,49 e nel pagamento, da parte della Pt 1 delle spese di lite sostenute dal CP 1 stesso per il presente giudizio per un importo liquidato dal giudice pari ad € 4.000,00 oltre accessori) che non è stata, tuttavia, incondizionatamente accettata da entrambe le parti, atteso che la Pt 1 ha subordinato, di fatto, l'accettazione della proposta (e, in particolare, il pagamento della somma, posta a suo carico, pari ad € 4.000,00) alla risoluzione della situazione di "empasse finanziario regionale", derivante dal regime di gestione provvisoria cui l'ente era assoggettato. Preso, quindi, atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 27/04/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere e a decidere la controversia oggetto del presente giudizio (con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dalla parte opponente), in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oltre che amministrativa, secondo cui tutte le controversie che
-come nel caso di specie – attengono alla fase meramente esecutiva del finanziamento erogato non involgono l'esercizio discrezionale del potere da parte della P.A. e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez. unite, n. 19966/2023).
Venendo, ora, al merito della domanda monitoria proposta dall'odierno CP 1 opposto, deve, in primo luogo, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma pari, in sorte capitale, ad € 169.127,55, trattandosi di somma spontaneamente e pacificamente pagata dalla parte opponente-ingiunta alla parte opposta in corso di causa.
È opportuno premettere, infatti, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, "la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale" (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è del tutto evidente come, relativamente a tale somma, debba ritenersi venuta meno ogni situazione di contrasto, nel merito, tra le odierne parti del presente giudizio (con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente a tale somma), le quali, piuttosto, controvertono ancora circa la debenza o meno, da parte della Pt 1 della sorte capitale residua, pari ad € 8.565,49.
Preliminarmente, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo - com'è noto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, l'ente comunale, creditore opposto, ha allegato e provato, nell'an e nel quantum, anche con riferimento all'importo residuo ancora oggetto del presente giudizio, il proprio diritto di credito, la cui fonte trae origine dalla determinazione del direttore generale n. 648 del
22/12/2014 (in atti), da cui emerge, per tabulas, la concessione di un finanziamento regionale di importo pari ad € 396.946,92, con riferimento al quale la Pt 1 risulta aver corrisposto, per stessa allegazione del CP 1 creditore:
all'atto della proposizione della domanda monitoria, acconti pari ad € 212.623,28; in corso di causa, ulteriori € 169.127,55; per un importo complessivo versato pari ad € 381.750,83.
È evidente, dunque, come la somma ancora pretesa dal CP 1 creditore rientri nel credito spettante all'ente in virtù della determinazione n. 648 sopra menzionata. La Parte 1 dal canto suo, si è limitata ad allegare - a giustificazione del mancato pagamento di tale importo, circostanza da ritenersi, dunque, anch'essa pacifica che, rispetto alle spese rendicontate dal CP 1 e il cui rimborso è stato richiesto all'ente territoriale finanziatore, non sarebbe possibile riconoscere l'importo pari ad € 14.396,00, in quanto riferito a “spese che, ancorché previste con provvedimenti di liquidazione da parte dell'ente attuatore" (cfr. nota della Pt 1 dell'11/07/2025, in atti) e benché riconosciute, quindi, dalla stessa Pt 1 come "ammissibili a
Parte 1contributo" (cfr. determinazione dirigenziale della Giunta regionale della n. 4140 del
18/07/2022, in atti), non sarebbero, in concreto, ancora dovute, in quanto non "effettivamente liquidate e pagate (cioè effettivamente sostenute) alla data della presentazione del rendiconto finale"
(cfr. nota della Pt 1 dell'11/07/2025 cit.), non essendo, quindi, dimostrato, con riferimento a tali spese, con appositi mandati id pagamento, "l'avvenuto pagamento nei termini stabiliti" (cfr. determinazione dirigenziale cit.).
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che l'art. 6 del disciplinare di concessione del finanziamento non subordina in alcun modo la liquidazione del saldo alla trasmissione, da parte dell'ente finanziato, dei mandati di pagamento, richiedendo, al riguardo, soltanto la "copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili” (art. 6.1, co. 4, del disciplinare) e la "scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute" (6.1, co. 5, del disciplinare), non essendo, in ogni caso, prevista, dal disciplinare stesso, alcuna conseguenza per la mancata trasmissione dei mandati di pagamento (anzi, in alcun modo previsti, dal disciplinare, tra i documenti oggetto di trasmissione ai fini del pagamento del saldo).
Deve ritenersi, dunque, alla luce di quanto sin qui osservato, del tutto ingiustificato il rifiuto, da parte della Pt 1 di provvedere al pagamento della sorte capitale residua, tanto più che, nel caso di specie, le voci di spesa contestate, di importo pari ad € 14.396,00, sono comunque state ritenute, dalla
Pt 1 stessa, "ammissibili a contributo", con conseguente applicabilità dell'art.
6.2 del disciplinare, laddove prevede che “la Pt 1 a seguito della verifica amministrativo-contabile, provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento e provvedendo alla erogazione dell'eventuale residuo a titolo di saldo finale".
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla somma, in sorte capitale, di importo pari ad € 169.127,55, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al pagamento, in favore del [...] Parte 1
CP 1 dell'importo residuo, a titolo di sorte capitale, pari ad € 8.565,49, nonché degli "
interessi legali da computarsi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda monitoria, e sino:
quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale pari ad € 169.127,55, al 05/09/2022, data di effettivo incasso di tale somma da parte del CP 1 creditore;
quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale residua pari ad € 8.565,49, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo all'importo totale del credito vantato dal Comune opposto), con riferimento:
- ai procedimenti monitori, secondo il testo del D.M. antecedente all'entrata in vigore del D.M.
n. 147/2022, per quanto riguarda la fase monitoria;
ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, secondo il testo del D.M. attualmente in vigore, per quanto riguarda la fase di opposizione, con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 765 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento, a titolo di sorte capitale, della somma pari ad € 169.127,55 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte 1 al pagamento, in favore del
. ON la
[...]
della somma residua a titolo di sorte capitale, pari ad € 8.565,49, e degli CP 1
,
interessi legali maturati sulla somma complessiva oggetto della domanda monitoria (pari ad
€ 177.693,04), da computarsi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda monitoria, e sino:
O quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale pari ad € 169.127,55, al 05/09/2022;
○ quanto agli interessi maturati sulla sorte capitale residua pari ad € 8.565,49, al saldo effettivo di tale somma;
Parte 1 al pagamento, in favore del ON la
[...]
, delle spese di lite da quest'ultimo sostenute per il presente giudizio, che si CP 1 و
liquidano in complessivi:
О € 1.068,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato), con riferimento ai compensi della fase monitoria;
О € 4.217,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), con riferimento ai compensi della presente fase di opposizione;
Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11/11/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo